Accorpamento delle Provincie. No a misura cautelare perchè non vi sono profili di immediata lesività.
TAR LAZIO di ROMA - ORDINANZA 17 ottobre 2012, n.3718 - Pres. Piscitello – est. Tomassetti
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7409 del 2012, proposto da:
Provincia di Varese, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso Giuseppe Franco Ferrari in Roma, via di Ripetta, 142;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Regione Lombardia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione del consiglio dei ministri dd. 20.7.2012, recante 'determinazione dei criteri per il riordino delle province, a norma dell'articolo 17, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95', pubblicata in gazzetta ufficiale della repubblica italiana n. 171 del 24.7.2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2012 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare.
Considerato, in particolare, impregiudicata ogni questione di carattere pregiudiziale, che non sono ravvisabili i paventati profili di immediata lesività dell'atto impugnato.
Esso costituisce infatti il primo segmento di una sequenza procedimentale che, a termini dell'art. 17 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, se anche tendenzialmente conformata dai criteri previsti nell'atto stesso (comma 3), è destinata a concludersi con un provvedimento di natura legislativa (comma 4), il quale, fermi naturalmente i limiti costituzionali, è per definizione libero nel contenuto e nel fine.
Ravvisata la sussistenza di giusti motivi, stante la particolarità e la novità della controversia, per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare.
P.Q.M.
respinge la suindicata domanda incidentale.
Compensa le spese di lite della presente fase cautelare
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
22-10-2012 22:54
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