Accesso ruolo insegnante di religione cattolica. I titoli posseduti dalla candidata sono valutati in relazione al modo in cui sono rappresentati nella domanda di partecipazione.
Consiglio di Stato Sez. Sesta - Sent. del 27.12.2011, n. 6829
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8896 del 2009, proposto dalla signora Si. Bi.,
contro
Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - Ufficio scolastico per il Lazio - Direzione generale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti di
La signora La. Ca., non costituitasi nel secondo grado del giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE III- QUATER, n. 7954/2008
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - Ufficio scolastico per il Lazio - Direzione generale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2011 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l'avvocato D'A. e l'avvocato dello Stato Tidore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
La signora Bi. riferisce di aver partecipato al concorso riservato per titoli ed esami per l'accesso al ruolo di insegnante di religione cattolica indetto con D.D.G. in data 2 febbraio 2004.
Ai fini della presente decisione occorre osservare che lo schema di domanda di partecipazione (allegato 1 al bando della procedura), alla Sezione “D”, richiedeva ai partecipanti di indicare i titoli validi per l'ammissione, valutabili ai sensi della tabella di valutazione dei titoli (all. 5 al bando)”.
Il medesimo schema di domanda, in altra sezione (pagina 4 di 15), richiedeva di indicare i titoli valutabili in aggiunta al titolo di accesso dichiarato.
A sua volta, la tabella di valutazione dei titoli (allegato 5 al bando) attribuiva un punteggio differenziato in relazione a ciascuno dei titoli di accesso all'insegnamento della religione cattolica (ad esempio, la maturità magistrale dava titolo a punteggi differenziati in relazione alla votazione conseguita, mentre un punteggio in ogni caso maggiore veniva riconosciuto per il possesso di un Magistero in scienze religiose).
Ancora, la tabella di valutazione dei titoli riconosceva un punteggio aggiuntivo in relazione al possesso di “altri titoli (ad esempio, il possesso di un Magistero in scienze religiose in aggiunta al titolo “di base di accesso al concorso dava titolo all'attribuzione di un punteggio ulteriore pari a 0,50).
Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio n. 4258 del 2005, la signora Bi. impugnava la graduatoria definitiva del concorso in questione lamentando, in particolare, che la competente commissione avesse erroneamente valutato i titoli di accesso e gli altri titoli da lei posseduti, in tal modo attribuendole un punteggio inferiore a quello spettante.
In particolare l'appellante lamentava l'erroneità del punteggio finale attribuito (pt. 29,8) e della posizione riconosciuta in graduatoria (375° posto), reclamando l'attribuzione di pt. 32,1 e del 322° posto in graduatoria.
Con la pronuncia oggetto del presente gravame, il Tribunale adito respingeva il ricorso, osservando, ai fini che qui rilevano, che “l'Amministrazione non può rettificare d'ufficio dichiarazioni rese in sede di compilazione di una domanda di accesso a graduatorie, soprattutto quando, come nel caso di specie, non vengono riscontrate mere imperfezioni e semplici errori materiali”.
La sentenza in questione veniva gravata in sede di appello dalla signora Bi., la quale ne lamentava l'erroneità articolando i seguenti motivi:
1) Erronea e/o omessa valutazione dei documenti prodotti, letti in connessione con i motivi di ricorso e le doglianze ivi proposte
I primi giudici avrebbero erroneamente omesso di considerare che l'appellante avrebbe avuto titolo a vedersi valutare i titoli in concreto posseduti non già in relazione al modo in cui gli stessi erano stati rappresentati in sede di predisposizione della domanda, bensì “in senso più oggettivo e generale” in relazione al dato effettivo del loro possesso (pag. 3 del ricorso in appello).
Sotto tale aspetto, sarebbe ingiusto ed erroneo attribuire un punteggio differenziato a due candidati in possesso di titoli identici in relazione al solo modo in cui ciascuno di essi ha posizionato i titoli in questione in sede di predisposizione della domanda.
Oltretutto, né il bando di concorso, né lo schema di domanda di ammissione fornivano elementi chiari in relazione a tale circostanza (diversa valutazione dei titoli a fronte della diversa rappresentazione degli stessi).
Ancora, i primi giudici avrebbero erroneamente omesso di valutare - per un verso - il carattere sostanzialmente decettivo del bando di concorso e della domanda di partecipazione e - per altro verso - il fatto che la commissione di concorso avesse solo tardivamente provveduto a rendere noti i criteri con i quali avrebbe proceduto a valutare i titoli posseduti dai candidati (la commissione aveva provveduto a tanto solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande e solo in tale - tardiva - occasione aveva reso noto che avrebbe valutato come titolo di ammissione “solo il titolo dichiarato tale dal candidato e, nel caso di indicazione di più titoli, quello più favorevole”).
Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.
All'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Diritto
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da un'aspirante al concorso riservato per titoli ed esami per l'accesso al ruolo di insegnante di religione cattolica avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio con cui è stato respinto il ricorso da lei proposto avverso la graduatoria definitiva del concorso.
2. Il ricorso è infondato.
3. Il fulcro del thema decidendum consiste nello stabilire se un candidato in possesso di più titoli valutabili, il quale abbia scelto di rappresentare in sede di domanda i propri titoli secondo una modalità a sé meno favorevole, possa poi contestare il provvedimento dell'amministrazione, la quale abbia attribuito i punteggii tenendo conto della domanda e senza riqualificare i titoli in questione in modo da assicurare al candidato stesso il punteggio massimo da lui conseguibile.
Ad avviso del Collegio alla questione deve essere fornita risposta negativa.
Ed infatti, pur dovendosi sottolineare la singolarità di una lex specialis la quale - a parità di titoli posseduti - possa condurre ad esiti diversi in sede di attribuzione del punteggio a seconda del modo in cui il singolo candidato abbia rappresentato i titoli posseduti, non può comunque essere accolta la tesi dell'appellante, secondo cui graverebbe in sostanza sull'amministrazione l'onere di modificare ex officio la valutazione dei titoli vantati, in modo da assicurare il massimo vantaggio possibile al candidato.
Laddove si optasse per tale interpretazione, si giungerebbe all'inammissibile conseguenza di configurare in capo all'amministrazione una sorta di potere/dovere officioso di incidere sulle modalità di rappresentazione e predisposizione delle domande (un potere, invero, di carattere antisistemico e di cui non è traccia alcuna nell'ambito della lex specialis della procedura all'origine dei fatti di causa, e rimasta di per sé incontestata).
Del resto, l'allegazione e la rappresentazione dei titoli posseduti rientrano nella disponibilità del candidato, il quale deve profondere un adeguato livello di diligenza al fine di conseguire il massimo vantaggio consentito, senza porre a carico dell'amministrazione un onere aggiuntivo tanto più ingiustificato in quanto essa deve tenere conto del contenuto della domanda.
Ai limitati fini che qui rilevano, si osserva che non può neppure trovare accoglimento il motivo di appello con cui si lamenta il carattere decettivo della complessiva attività dell'amministrazione, la quale avrebbe provveduto solo dopo lo scadere del termine per la presentazione delle domande a rendere noti i criteri generali relativi alla valutazione dei titoli (solo in data 18 ottobre 2004, infatti, l'amministrazione avrebbe reso noto che avrebbe valutato come titolo di ammissione “solo il titolo dichiarato tale dal candidato e, nel caso di indicazione di più titoli, quello più favorevole”).
Si osserva al riguardo che nella presente sede non si discute del fatto che l'appellante abbia indicato più titoli per l'ammissione, quanto - piuttosto - il fatto che essa abbia erroneamente (e per fatto proprio) indicato in modo a sé sfavorevole il titolo per l'ammissione e gli ulteriori titoli oggetto di possibile valutazione. Si tratta, come è evidente, di una circostanza affatto diversa da quella rappresentata nell'ambito dei chiarimenti forniti dall'amministrazione nell'ambito dei richiamati “criteri generali in data 18 ottobre 2004.
4. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso in epigrafe deve essere respinto.
Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del secondo grado di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 8896 del 2009, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate del secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Depositata in Segreteria il 27.12.2011
16-01-2012 00:00
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