Specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
REGOLAMENTI - 08/10/2012 , n. 921 - 2012/921/CE - Gazzetta UE 09/10/2012 , n.274
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) DELLA COMMISSIONE dell'8 ottobre 2012 N. 921 recante centosettantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
(2) Il 27 settembre 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, dopo aver esaminato la richiesta di cancellazione dall'elenco presentata da questa persona e la relazione globale del mediatore istituito a norma della risoluzione 1904(2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
(3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art.1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Art.2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
All.1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato: La voce seguente è depennata dall'elenco “Persone fisiche”:
“Abdullahi Hussein Kahie. Indirizzo: 26 Urtegata Street, Oslo 0187 Norvegia. Data di nascita: 22.9.1959. Luogo di nascita: Mogadiscio (Somalia). Nazionalità: norvegese. Passaporto n.: (a) 26941812 (passaporto norvegese rilasciato il 23.11.2008, (b) 27781924 (passaporto norvegese rilasciato l' 11.5.2010, valido fino all' 11.5.2020. Numero di identificazione nazionale: 22095919778. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b):
9.11.2001.”
10-10-2012 23:48
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