Scuola. Conferimento supplenze 2012/2013
Effettuazione delle convocazioni dei supplenti.
Le operazioni di copertura dei posti avvengono tramite delle convocazioni, opportuna-mente pubblicate presso gli Albi degli Uffici scolastici provinciali e sui siti internet degli stessi e partecipate alle organizzazione sindacali ed a tutte le scuole della provincia, ognuna delle quali riporta il numero dei convocati per ciascuna tipologia di posti e cattedre di insegnamento.
Le disponibilità dovranno evidenziare:
- i posti per le supplenze annuali , i cui contratti di lavoro vanno stipulati sino al 31 agosto 2013, corrispondenti ai posti ed alle cattedre ad orario intero previste in organico di diritto e rimaste vacanti e disponibili dopo le operazioni di sistemazione del personale di ruolo;
- i posti per le supplenze sino al termine delle attività didattiche, i cui contratti di lavoro terminano il 30 giugno 2013, che possono comprendere sia posti e cattedre ad orario intero, sia spezzoni orario di entità da 7 ore in poi. Infatti gli spezzoni orario sino a 6 ore possono essere utilizzati solo se abbinati ad altri spezzoni orario per la composizione di cattedre orario esterne ad orario di lavoro complete. Gli spezzoni orario sino a 6 ore non abbinati in cattedre, ai sensi della legge 448/2001, saranno assegnati, a richiesta, a docenti in servizio nella scuola, in possesso di abilitazione, nel seguente ordine:
1) al personale con contratto a tempo determinato che, durante le operazioni di conferimento delle supplenze attraverso l'utilizzo delle graduatorie ad esaurimento, non abbia trovato posto ad orario intero ed abbia accettato una spezzone orario da 7 ore in poi e che, pertanto, ha titolo al completamento d'orario (cfr art. 4 D.M. 131/2007);
2) al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato con orario com-pleto, attribuendo fino ad un massimo di 6 ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo;
3) a supplenti individuati attraverso la graduatoria d'istituto con supplenze sino al termine delle attività didattiche.
Le cattedre orario esterne possono essere costituite con il limite di 3 scuole ubicate in non più di due comuni della stessa provincia. L'abbinamento deve seguire il criterio della facile raggiungibilità, da valutare in relazione alla rete stradale e all'esistenza di adeguati mezzi di trasporto pubblico.
Il supplente nel proprio turno di adesione alla proposta di assunzione può liberamente scegliere tra le disponibilità pubblicate tenendo presente che, gli eventuali ulteriori posti che dovessero eventualmente liberarsi, non costituiscono motivo di rifacimento delle ope-razioni di scelta delle sedi. Se il supplente sceglie uno spezzone orario, tra quelli disponibili, in presenza di posti ad orario intero, non ha più diritto al completamento dell'orario e non verrà più convocato per lo stesso posto o classe di concorso.
Per quanto stabilito dal citato art. 4 del D.M. 131/2007, l'aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.
Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno. Il completamento dell'orario è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo.
Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri. In considerazione che le rinunce ovvero le scelte effettuate dalle graduatorie ad esaurimento non hanno alcuna implicazione per le posizioni occupate nelle graduatorie d'istituto, sia i rinunciatari che coloro che hanno scelto uno spezzone orario in presenza di posti disponibili, hanno, a nostro avviso, titolo a conseguire supplenze o il completamento d'orario attraverso l'utilizzo delle graduatorie d'istituto.
Opzioni per supplenze di diversa tipologia
Durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, è possibile rinunciare, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l'accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.
I docenti di cui all'art. 1, lettere a),b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 ri-correndone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità,su posti di sostegno, per cui, l'eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l'accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ex D.M. n. 21/2005.
E' consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell'avente titolo, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno.
Nell'ipotesi in cui al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell'avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l'intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.
Supplenze su posti di sostegno
Coloro che sono inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento ed in quelli di circolo e d'istituto che non sono inseriti negli elenchi di sostegno per aver conseguito il titolo di specializzazione dopo il termine prescritto per l'inserimento nelle citate graduatorie, possono chiedere l'inclusione in coda agli elenchi di sostegno di loro pertinenza, nelle scuole scelte per l'a.s. 2011/12 ovvero in quelle in cui hanno titolo ad essere inclusi per l'a.s. 2012/13 per effetto delle operazioni conseguenti al piano di dimensionamento.
Gli interessati dovranno presentare domanda entro il 24 settembre 2012 consegnandola, o inviandola per raccomandata con ricevuta di ritorno, al dirigente della scuola pilota già destinataria dei modelli A1, A2 o A2 bis.
Sarà cura dei vari dirigenti scolastici inserire al sistema informatico le domande di inclusione negli elenchi aggiuntivi di II e/o III fascia, ovvero di trasmettere i nominativi all'Ufficio scolastico provinciale nell'ipotesi di aspiranti inclusi nelle graduatorie di circolo e d'istituto di I° fascia.
In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residuati sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, nel seguente ordine:
- utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia, validi per l'a.s. 2012/13;
- attraverso gli elenchi di sostegno delle altre scuole della provincia secondo l'ordine di consultazione degli elenchi delle “scuole viciniori”;
- utilizzando le normali graduatorie degli aspiranti privi di titolo di specializzazione. In tale ultima ipotesi i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento se trattasi di scuola dell'infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l'ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado.
Per la scuola secondaria l'esaurimento dell'elenco di sostegno di una determinata area, comporta il dover utilizzare, tramite lo scorrimento incrociato, gli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
Conferimento supplenze su posti part-time
E' possibile stipulare supplenze in part time in base a quanto previsto dagli artt. 44 e 58 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, tenuto conto delle disposizioni dettate dall'art. 73 del D.L. n. 112/2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008.
Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in ma-teria per il personale a tempo pieno. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tem-po parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell'infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.
Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di de-terminati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività ag-giuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire di benefici che co-munque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è propor-zionale alla prestazione lavorativa. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000.
. E' consentito associare 2 spezzoni derivanti da part time per formare posti ad orario intero anche se con completamento in altra scuola.
Il part time si articola su un orario non inferiore al 50% di quello d'obbligo. All'atto della convocazione dei supplenti, pertanto, l'interessato può esercitare la propria richie-sta di part time e scegliere uno spezzone orario. Se la scelta cade su una supplenza annuale, il rapporto di lavoro può essere costituito sino al 31 agosto 2013 in quanto, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 3.5.1999 n. 124 e dell'art. 1 comma 1 del D.M. n. 131 del 13.6.2007, lo spezzone scelto ha concorso a costituire una cattedra vacante.. Lo spezzone rimanente costituisce disponibilità da coprire con supplenza sino al 30 giugno 2013 trattandosi di posto disponibile solo di fatto e non di diritto.
Ovviamente chi ha scelto il rapporto di lavoro in part time non potrà più completare l'orario di lavoro con altre supplenze, né con altri soggetti pubblici. Ha titolo, comunque, a stipulare un contratto di lavoro privato dandone comunicazione al dirigente scolastico. Il provvedimento di accettazione della proposta di lavoro dovrà chiaramente menzionare che trattasi di rapporto di lavoro in regime di part time per la stipula del contratto di lavoro con il dirigente scolastico e la successiva gestione del rapporto lavorativo.
Sanzioni per rinunce alle supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche
Restano operanti, per il personale docente, le sanzioni previste dall'art. 8 del Regola-mento delle supplenze in materia di rinuncia alla supplenza o per inadempienze relative alla mancata assunzione o all'abbandono ingiustificato della supplenza:
1) la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione com-portano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
2) la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, attuatasi anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
3) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
Ai sensi del comma 4 del citato art. 8, le sanzioni esplicitate in precedenza , non si appli-cano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.
Copertura dei posti per supplenze nei licei musicali e coreutici
La procedura per la copertura dei suddetti posti prevede quanto segue:
- entro il 14 settembre 2012 tutti i licei musicali e coreutici pubblicano sul pro-prio sito, sul proprio albo e sull'albo del competente Ufficio territoriale dell'U.S.R. il bando relativo alla copertura dei posti eventualmente disponibili facendo riferimento agli specifici insegnamenti attivati presso le singole istituzioni scolastiche con l'indicazione analitica dei vari strumenti musicali;
- gli interessati, inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per le classi di concorso A031, A032 e A077 possono, entro il 25 settembre 2012, presentare domanda, alle istituzioni scolastiche della provincia nella cui graduatoria a esaurimento sono inclusi, per essere inseriti nell'elenco relativo al personale fornito di abilitazione. Il suddetto personale deve, altresì, dichiarare il possesso dei titoli previsti dalla nota prot n. 272 del 14 marzo 2011 – Allegato E, tabella Licei - tenendo conto delle precisazioni sul servizio valutabile contenute nell'art. 6 bis comma 7 del 24 agosto 2012 del CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo;
- entro la medesima data del 25 settembre 2012 possono presentare domanda an-che coloro che sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto. I suddetti aspiranti devono dichiarare, a pena di esclusione, il possesso dei medesimi specifici requisiti previsti dall'allegato E;
- per “esecuzione ed interpretazione “ e “laboratorio di musica d'insieme”, posso-no presentare domanda nella provincia di inclusione anche i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e/ o d'istituto, della classe A077 che siano in possesso del diploma di conservatorio nello specifico strumento;
- le istituzioni scolastiche, dopo puntuale verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati, procedono all'inclusione nell'elenco, secondo il punteggio agli stessi attribuito nelle graduatorie di provenienza e secondo il seguente ordi-ne: docenti della A031, della A032 e della A077;
- nel caso di esaurimento degli elenchi così compilati, le istituzioni scolastiche procedono all'individuazione del personale da nominare in base ai criteri indicati dalle Convenzioni stipulate con i Conservatori;
- gli elenchi devono essere pubblicati nei modi ordinari e inviati all'Ufficio territoriale competente entro il 29 settembre 2012.
30-09-2012 22:46
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