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Riserve di legge nelle assunzioni di personale scolastico....
Riserve di legge nelle assunzioni di personale scolastico.
Le procedure di assunzione del personale scolastico che fruisce delle riserve di legge, costituiscono un segmento molto delicato nel contesto delle generali operazioni di reclutamento. Le problematiche che si riconnettono a tali assunzioni sono sovente foriere di polemiche e di contenzioso. Nel corso degli anni sono, infatti, intervenute diverse pronunce della Suprema Corte Costituzionale e dei giudici amministrativi chiamati a decidere sull'applicazione delle riserve a favore del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, del personale docente ed Ata. Il particolare e peculiare regime giuridico del personale supplente ha spesso creato dubbi di interpretazione e di applicazione delle norme di riferimento in materia di assunzioni con priorità delle categorie c.d. "protette" con riferimento sia alla particolare composizione e vigenza delle varie graduatorie di reclutamento, sia in ragione della sussistenza dello stato di disoccupazione, requisito indispensabile per l'applicazione delle stesse. Abbiamo conformato questo lavoro all'intento di proporre all'attenzione dei lettori il quadro normativo di riferimento, che è di valenza generale applicabile ai datori di lavoro sia pubblici che privati, costituito dalla legge 12.03.1999, n. 68 (nel seguito citata come legge) e dal regolamento esecutivo di cui al d.P.R. 10.10.2000, n. 333 (nel seguito citato come regolamento), unitamente alle circolari ed ai chiarimenti di rango ministeriale intervenuti nel frattempo, soffermandoci, in maniera particolare, sulle problematiche connesse all'applicazione delle riserve nelle assunzioni del personale scolastico. 

Categorie dei soggetti aventi titolo alle riserve nelle assunzioni (art.1 comma 1)
Le categorie protette previste dall'art. 1 dalla legge (catalogate ai fini del diritto alla riserva di posti con la lettera "N") sono: 
a) le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile insediate presso le ASL; 
b) le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL);
c) le persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27.5.1970 n. 382 e successive modificazioni, e 26.5.1970 n. 381 e successive modificazioni;
d) le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. 23.12.1978, n. 915, e successive modificazioni.
Si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
Le riserve si applicano nelle seguenti misure: 
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Riserve di cui all'art. 18 c. 2 categorie orfani ed equiparati
L'art. 18 c. 2 della legge prevede le seguenti ulteriori categorie (catalogate ai fini del diritto alla riserva di posti con la lettera "M"): 
1) orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause; 
2) coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro; 
3) profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge n. 763/81. 
Per queste categorie la legge ha previsto una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale.
La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. 
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con l'interpello n. 6/2008 ha fornito chiarimento in merito alla computabilità dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2 nella quota di riserva per l'assunzione dei disabili. Allo scopo viene richiamata la lettera circolare del Ministero del lavoro del 21/02/2005 con la quale veniva sottolineato che con l'abrogazione della disciplina transitoria di cui all'art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 333/2000 era venuta meno la possibilità che i datori di lavoro computassero, nella quota riservata alle assunzioni obbligatorie di disabili, tutte le unità di personale appartenenti alle cc.dd. categorie protette (ad es. orfani per lavoro o servizio, profughi, ecc.). 
Ne consegue che la disciplina attualmente vigente è rinvenibile nel comma 1 del citato art. 11, ove si stabilisce che i lavoratori appartenenti alle categorie protette sono computabili nella quota di riserva solo limitatamente alla percentuale di cui all'art. 18, comma 2, della L. n. 68/1999, vale a dire l'%.
Peraltro, l'utilizzabilità della predetta percentuale a copertura della quota di riserva dei disabili presuppone che vi siano, in organico, categorie protette in misura superiore alla quota obbligatoria dell'1%. Tale ricostruzione, desumibile dalla circolare ministeriale in esame, pare coerente con lo spirito della normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili, in quanto consente di attribuire a questa categoria un trattamento differenziale di maggior favore rispetto a quello dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2.
In particolare, così argomentando, si sottolinea la necessità che ciascuna delle due macrocategorie riceva tutela attraverso un proprio canale di assunzione caratterizzato da specifiche quote di riserva senza alcuna commistione o meglio concorrenzialità tra le due categorie.
Il datore di lavoro applicherà le modalità ed i criteri di calcolo individuati dalla succitata nota ministeriale solo in presenza di soggetti appartenenti alle categorie protette assunti anteriormente al 18 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della L. n. 68/1999) ed eccedenti l'aliquota obbligatoria dell'1%.
Esisto, poi, ulteriori riserve di posti a favore delle seguenti categorie: 
a) centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni; 
b) massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403; 
c) terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11.1.1994, n. 29; 
d) insegnanti non vedenti di cui all'art. 61 della legge 20.5.1982, n. 270.
Le categorie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), beneficiano, in aggiunta all'aliquota complessiva prevista dalla legge, di un'autonoma ed ulteriore quota di riserva corrispondente al 2% e non meno di 2 posti annualmente assegnabili a livello provinciale;
e) sordomuti per la cui ‘assunzione obbligatoria restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio prima dell'entrata in vigore della legge 68/99 sono stati mantenuti in servizio anche in esubero rispetto al numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla legge 68/99 e sono stati computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.

Rapporto di lavoro dei disabili assunti a termini di legge 
L'art. 10 della legge stabilisce che nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. 
Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo.
Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda".
Con l'interpello rivolto all'Inaf n. 74/2009 il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha chiarito che le disposizioni innanzi citate trovano applicazione anche a quei lavoratori che, assunti per mansioni di centralinista ipovedenti ai sensi della normativa speciale, fatta salva dall'art. 1, comma 3, della L. n. 68/1999, siano stati successivamente dichiarati non idonei in modo permanente allo svolgimento di quelle mansioni. 
Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. 
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.
I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.
Lavoratori riconosciuti inabili dopo l'assunzione
L'art. 4 comma 4 della legge 68/99 stabilisce che i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia vanno computati nell'aliquota complessiva dei disabili ad eccezione dei seguenti casi:
- se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento;
- se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 
Con la circolare n. 2 del 22.1.2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che le disposizioni innanzi citate riguardano esclusivamente i datori di lavoro privati essendo le stesse inapplicabili per le amministrazioni pubbliche.
Procedura per il riconoscimento dello stato di invalidità civile
La competenza alla verifica ed alla certificazione dell'invalidità civile e dello stato di handicap (per quanto riguarda la legge 104/92) è dell'Inps. L'interessato deve innanzitutto rivolgersi al medico curante o allo specialista di fiducia (medico certificatore) che deve compilare la certificazione per la domanda di invalidità civile.
La certificazione medica deve essere compilata on line, su uno speciale modulo accessibile attraverso il sito internet dell'Istituto 
http://www.inps.it/. Il medico certificatore effettuerà quindi la trasmissione del certificato all'Inps, sempre per via telematica. 
Poiché la compilazione e la trasmissione on line dei certificati è consentita solo ai medici abilitati, ogni medico certificatore deve preliminarmente dotarsi di un Pin da richiedere direttamente alla sede Inps più vicina. 
Ogni medico, purchè iscritto all'ordine dei medici, può richiedere quest'abilitazione e quindi può compilare il certificato richiesto . L'elenco aggiornato dei medici abilitati alla compilazione delle certificazioni telematiche si può comunque richiedere agli sportelli dell'Inps e stampare dalla sezione "Invalidità civile " del sito dell'Inps (
http://www.inps.it/). 
Una volta compilato e trasmesso per via telematica, il certificato deve essere stampato e fornito anche al cittadino, completo della firma del medico curante e della ricevuta dell'avvenuta trasmissione, che riporta un numero identificativo. Il certificato è valido per un periodo massimo di 30 giorni, entro il quale deve essere presentata la domanda. Trascorso questo periodo il certificato scade e sarà necessario richiederlo nuovamente.
Nel caso in cui il cittadino non possa recarsi a visita medica, ma debba essere visitato a domicilio, deve dotarsi di un'apposita e ulteriore certificazione di "intrasportabilità". Una volta in possesso della copia del certificato e della ricevuta di avvenuta trasmissione all'Inps contenente il numero identificativo, il cittadino può presentare la domanda di accertamento all'Inps . La domanda deve essere inoltrata on line attraverso il sito dell'INPS (
http://www.inps.it/), indicando il numero del certificato già trasmesso dal medico e indicato sulla ricevuta di trasmissione . 
Il richiedente, se intende curare personalmente la trasmissione della domanda, deve dotarsi di un Pin per accedere ai servizi informatici, collegandosi con il sito dell'Inps, sezione "Servizi on line", oppure rivolgendosi allo sportello più vicino dell'Inps, ovvero agli Enti di Patronato ed alle Associazioni di categoria.
Al termine della trasmissione della domanda il sistema Inps genera una ricevuta nella quale viene indicata la data, il luogo e l'ora della visita presso l'ASL. Dopo aver presentato la domanda all'Inps la persona interessata dovrà portare la documentazione sanitaria in proprio possesso al Servizio medicina legale dell'Azienda Asl (come previsto da DGR 1016/2008), personalmente o tramite i Patronati. La visita sarà effettuata dalla commissione Asl competente in base al comune di residenza dell'interessato, integrata da un medico dell'INPS.
L'esito dell'accertamento medico-legale della commissione è in ogni modo sottoposto al parere definitivo dell'Inps che notifica la decisione attraverso l'invio del relativo verbale all'interessato. Quest'ultimo deve presentarsi alla visita munito di copia della ricevuta del certificato medico e della domanda e di tutta la documentazione sanitaria in suo possesso. 

Obbligo iscrizione al collocamento dei disabili
I soggetti aventi titolo a beneficiare delle riserve nelle assunzioni devono essere iscritti nell'apposito elenco dei disoccupati gestito dai centri provinciali per l'impiego. Tale Ufficio annota in un'apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. 
In riferimento all'art. 1 del DPR 333/2000 possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili di cui all'articolo 1 della legge n.68 del 1999 che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dall'ordinamento, rispettivamente per il settore pubblico e per il settore privato. 
In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro per tali categorie, possono essere iscritti negli elenchi del collocamento speciale i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n.68 del 1999, nonché quelli di cui alla legge 23 novembre 1998, n.407, recante: ""Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.", come modificata dalla legge 17 agosto 1999, n.288, questi ultimi anche se non in possesso dello stato di disoccupazione. 
Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonché per i soggetti di cui alla citata legge n.407 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, l'iscrizione nei predetti elenchi è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale.
Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile. 
Gli orfani e i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio se minori di età al momento della morte del genitore dante causa o del riconoscimento allo stesso della prima categoria di cui alla tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR 23.12.1978, n.915. Agli effetti della iscrizione negli elenchi, si considerano minori i figli di età non superiore a 21anni, se studenti di scuola media superiore, e a 26 anni, se studenti universitari.

Riserve nelle assunzioni per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
Una categoria a parte è costituita dalle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro familiari, in base alla legge n. 407/98 e all'art. 2, comma 2, della legge n. 288/1999, espressamente richiamati dall'art. 1, comma 2, del regolamento, nonché anche dalla circolare del Miur 7.11.2000, n. 248, con i chiarimenti forniti con la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 14.11.2003, n. 2. 
La normativa che disciplina i benefici in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata è stata oggetto di modifiche ed integrazioni che, nel tempo, hanno meglio adeguato l'intervento dello Stato alle necessità delle persone colpite da tali eventi delittuosi. 
In particolare, per quanto attiene il beneficio consistente nel diritto al collocamento obbligatorio, già l'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, aveva previsto l'assunzione obbligatoria, e con precedenza su ogni altra categoria protetta, del coniuge superstite e dei figli di chiunque fosse deceduto o rimasto invalido a causa di azioni terroristiche. Tale assunzione obbligatoria riguardava «le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private». L'art. 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, modificava, poi la precedente legge, ampliando il novero dei beneficiari, mediante l'inclusione dei genitori, ed estendendo la previsione normativa anche ai casi di morte o invalidità a causa di reati compiuti dalla criminalità organizzata. 
Successivamente, la legge 12 marzo 1999, n. 68, che ha abrogato la disciplina generale sulle assunzioni delle categorie protette recata dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, ha esplicitamente abrogato sia l'art. 12 della legge n. 466/1980, che l'art. 14 della legge n. 302/1990. Tuttavia, la medesima legge n. 68/1999 non ha abrogato la normativa che era già intervenuta con la legge 23 novembre 1998, n. 407, il che è confermato dalla circostanza che quest'ultima legge ha subito modifiche ad opera della legge 17 agosto 1999, n. 288.
Si tenga presente, poi, che in base all'art. 3, c.123, della legge 244/2007 le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.
Inoltre la legge 24.12.2003 n. 369 ha consentito di estendere i benefici già previsti dalle Leggi 302/90 e 407/98 anche agli eventi di servizio occorsi alle Forze di Polizia fuori del territorio nazionale, dopo l'attentato a Nassirja (Iraq).
A tali categorie competono due tipi di riserva di posti (due distinti regimi giuridici) nelle assunzioni nelle P.A. di cui all'art. 1, co. 2, del 165, per profili professionali individuati nel comparto Ministeri, ma che ovviamente valgono anche per i profili corrispondenti degli altri comparti della P.A. (compreso il comparto scuola): 
1) profili fino al quinto livello per i quali vi è il massimo della riserva, ossia collocamento obbligatorio con precedenza assoluta rispetto ad ogni altra categoria protetta e per i quali la P.A. può provvedere alle assunzioni o per chiamata diretta in base alle domande pervenute, o, in via subordinata (ove non ci siano domande) tramite liste del collocamento; 
2) profili dal 6° all'8° livello retributivo (ora posizioni economiche B3, C1 e C2): qui la riserva non può superare la quota del 10% di vacanze in organico. Tali principi valgono anche per il personale docente e ATA, compresi gli incarichi di presidenza.
Importante è stabilire il campo di applicazione della riserva, sia per quanto riguarda il tempo cui si riferiscono i fatti, sia per quanto riguarda i soggetti.
Relativamente al tempo, l'art. 5 legge n. 407/1998 applicava la norma ai fatti verificatisi a decorrere al 01.01.1969, data poi anticipata al 01.01.1967 con l'articolo 82, commi 5 e 6, legge 23.12.2000, n. 338.
I soggetti beneficiari della riserva (anche non disoccupati) sono:
1) i diretti interessati che hanno subito invalidità permanenti per effetto di ferite o lesioni riportate e che siano estranei ai fatti che le hanno causate, fatti ascrivibili a terrorismo, o a fatti delitti di tipo mafioso, o ad atti di prevenzione o repressione di delitti in genere o per l'assistenza richiesta per i fatti in parola ad ufficiali, agenti di polizia giudiziaria, autorità, ufficiali o agenti di pubblica sicurezza
2) i coniugi o i figli dei soggetti deceduti o permanente invalidi di cui al punto 1); b) in alternativa ai coniugi e figli, i fratelli conviventi e a carico; c) per l'estensione di cui all'art. 34, comma 1, legge 16.01.2003, n. 3, anche i coniugi, figli superstiti, genitori, fratelli conviventi e a carico del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia deceduto o permanente inabile al servizio per ferite o lesioni dovute a fatti delittuosi commessi da terzi.
Particolari procedure poi sono previste per la P.A. in merito alla programmazione del fabbisogno di personale e quindi della consistenza numerica della riserva; della determinazione delle prove di idoneità (che non comportano comunque valutazioni comparative, ossia graduatorie, ma solo elenchi di idonei); dell'ordine di convocazione; di adeguati sistemi di pubblicità per i posti disponibili per chiamata diretta e per ogni altra procedura di assunzione.
Nella circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica n. 2 del 14.11.2003, viene precisato che i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998, come già detto in precedenza, hanno diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza assoluta rispetto ad ogni altra categoria protetta.
Pertanto, a seguito delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 68/1999, le chiamate dirette per tali categorie di riservatari vengono a gravare sulle nuove aliquote previste da detta normativa per il collocamento dei disabili (art. 3) e degli orfani, vedove e profughi (art. 18, comma 2).
Con l'interpello n 6/2008 e la circolare n. 2 del 22.1.2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla computabilità dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2 nella quota di riserva per l'assunzione dei disabili, ha precisato che con l'abrogazione della disciplina transitoria di cui all'art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 333/2000 è venuta meno la possibilità che i datori di lavoro computino, nella quota riservata alle assunzioni obbligatorie di disabili, tutte le unità di personale appartenenti alle cc.dd. categorie protette (ad es. orfani per lavoro o servizio, profughi, ecc.). 
Ne consegue che la disciplina attualmente vigente è rinvenibile nel comma 1 del citato art. 11, ove si stabilisce che i lavoratori appartenenti alle categorie protette sono computabili nella quota di riserva, solo limitatamente alla percentuale di cui all'art. 18, comma 2, della L. n. 68/1999, vale a dire l'%.Peraltro, l'utilizzabilità della predetta percentuale a copertura della quota di riserva dei disabili presuppone che vi siano, in organico, categorie protette in misura superiore alla quota obbligatoria dell'1%. 
Tale ricostruzione, desumibile dalla circolare ministeriale in esame, pare coerente con lo spirito della normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili, in quanto consente di attribuire a questa categoria un trattamento differenziale di maggior favore rispetto a quello dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2.
In particolare, così argomentando, si sottolinea la necessità che ciascuna delle due macrocategorie riceva tutela attraverso un proprio canale di assunzione caratterizzato da specifiche quote di riserva senza alcuna commistione o meglio concorrenzialità tra le due categorie.

Applicazione delle riserve nelle assunzioni del personale scolastico
Le procedure applicative della legge trova una rispondenza applicativa nella circolare del Miur n. 248/2000 ed in alcune successive determinazioni ministeriali emanate a seguito dell'evolvere di situazioni di contenzioso in riferimento a specifiche situazioni che passeremo ad esaminare.
Status di disoccupazione
Il diritto alla riserva dei posti prescinde, come invece era in passato, dalla sussistenza dello stato di disoccupazione all'atto dell'assunzione (art. 16, comma 2, legge e art. 1, comma 2, regolamento). È sufficiente che lo stato di disoccupazione (e la conseguente iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio gestiti dai centri per l'impiego provinciali), esista al momento della presentazione della domanda per la partecipazione alla procedura concorsuale per esami e titoli. 
Nel caso dell'iscrizione nelle graduatorie provinciali permanenti è sufficiente che l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati sia avvenuta all'atto della prima inclusione in graduatoria permanente ovvero all'atto della presentazione della domanda di aggiornamento o di nuova iscrizione in graduatoria. 
Questa disposizione è stata fonte di notevole contenzioso perché trova difficile applicazione nella categoria del personale scolastico che, in genere, stipula contratti di lavoro di durata variabile e per quelli, in particolare, hanno durata per un intero anno scolastico o sino al 30 giugno. Può infatti capitare che nel periodo in cui vige la presentazione della domanda di iscrizione in graduatoria l'interessato sia occupato su una supplenza e, pertanto, non possa essere considerato in stato di disoccupazione.
Ovvero può capitare che il soggetto si iscriva al collocamento dei disabili disoccupati in un periodo antecedente a quello di iscrizione in graduatoria e, pur mantenendo lo status di inoccupazione per limiti di reddito o di durata del contratto di lavoro, non gli venga attribuita la riserva in quanto occupato e non in possesso di una certificazione di disoccupazione risalente al periodo di presentazione delle domande.
A tal proposito si richiamano le disposizioni che stabiliscono lo stato di disoccupazione.
L'art. 2 del D.L.vo 181/2000 così come novellato dal D.L.vo 297/2002 stabilisce quanto segue:
- lo stato di disoccupazione deve essere comprovato dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
- le Regioni definiscono gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica dello stato didisoccupazione da parte dei servizi competenti;
- i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:
a) proroga del termine inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato.
Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi, nonché in quelli di cui al comma 1, si applica il DPR 445/2000 .
La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a giorni quindici, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni quindici si computano come un mese intero.
Il Consiglio di Stato con sentenza nr. 525 del 5.2.2010,ha ribadito il principiosecondo il quale, la c.d. "quota di riserva" in favore dei disabili, debbaessere riconosciuta anche nel caso in cui il disabile sia privo dello stato di disoccupazione al momento di approvazione della graduatoria a condizioneperò che il medesimo sia in possesso di tale status quanto meno al momento di presentazione della domanda al concorso.
Il CdS chiarisce che, a seguito del nuovocomma 2 dell'art. 16, l. 68/1999 (secondo cui "i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, anche se non versino in stato di disoccupazione") si è "andato formando unorientamento giurisprudenzialesecondo cui l'intervento riformatore in parola avrebbedeterminato una radicale riforma del regime previgente, con la conseguenza che le assunzioni privilegiate del personale disabile sarebbero ormai consentite a prescindere dal possesso dello statodi disoccupazionesia al momento iniziale della procedura, sia al momento dell'approvazione della graduatoria e della successiva chiamata per l'assunzione".
Ciò nonostante, continuano i giudici, si ritiene, che la vicenda possa essere risolta prestando puntuale adesione al proprio consolidato orientamento secondo cui l'art. 16 comma 2, l. n. 68 del 1999, "non debba essere inteso nel senso che la riserva di cui all'art. 8, l. n. 68/1999 (elenchi e graduatorie) possa essere considerata come scissa dallo stato di disoccupazione (il quale risulta sempre necessario), ma vada vista come disposizione di carattere generale la quale consente, in definitiva e con previsione di favore, l'assunzione del disabile non più disoccupato, purché in possesso del suddetto requisito all'atto della partecipazione al concorso (in tal senso: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 23 maggio 2008, n. 2490; id., Sez. VI, sent. 29 aprile 2008, n. 1910).
Si è osservato al riguardo che "tale interpretazione appaia l'unica possibile in base al fatto che, la citata legge, nell'indicare le modalità delle assunzioni obbligatorie, dispone che, per le assunzioni concorsuali, i lavoratori disabili debbano essere iscritti negli elenchi menzionati all'art. 8 comma 2, per poter beneficiare della «riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso»,dal che consegue che lo stato di disoccupato debba essere posseduto necessariamente, se non altro ai fini di poter beneficiare dell'aliquota dei posti a concorso (in tal senso: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 27 luglio 2007, n. 4181
Perdita dello stato di disoccupazione
Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi: 
a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione; 
b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di 
c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.
Su tale argomento si inserisce anche un interpello del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali n.12/2009. In particolare l'interpellante (Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro) aveva chiesto di sapere se le dimissioni volontarie presentate da un lavoratore dipendente, che svolga attività di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, causino la perdita dello stato di disoccupazione in quanto assimilate al rifiuto di una "congrua offerta di lavoro" ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 297/2002. Nello specifico, tuttavia, le dimissioni sarebbero rese in quanto l'attività lavorativa in questione non consentirebbe di percepire un "reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione".
Al riguardo, acquisito il parere delle Direzioni generali della Tutela delle Condizioni di Lavoro, degli Ammortizzatori sociali e Incentivi all'Occupazione e del Mercato del lavoro, il Ministero adito ha evidenziato come il Legislatore ha inteso declinare esplicitamente, all'art. 4 del D.Lgs. n. 181/2000, le fattispecie che determinano la conservazione o la perdita dello stato di disoccupazione e, pertanto, per i soggetti che già lavorano l'unica ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione è legata al superamento o meno di un reddito annuale "non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione", (alla data dell'interpello fissato in una somma pari ad € 8.000,00 per i lavoratori dipendenti). Questa, come le altre ipotesi disciplinate dall'art. 4 del D.Lgs. n. 181/2000, non possono dunque ritenersi estensibili in via analogica, cosicché il caso prospettato da codesto Consiglio non è in alcun modo assimilabile all'ipotesi di rifiuto di una "congrua offerta di lavoro" prevista invece alla lett. c) per i soggetti in cerca di occupazione. Ne consegue che la definizione, formale e sostanziale, di "lavoro congruo", rispetto alla quale, peraltro, il D.L. n. 185/2008 rinvia all'art. 1 quinquies del D.L. n. 249/2004 (conv. da L. n. 291/2004), non rileva nel caso in esame.
Tale fattispecie, infatti, in quanto relativa ad un soggetto che già lavora, potrebbe dunque rientrare nella lett. a) dell'art. 4 ma nel caso specifico non si avrebbe alcuna perdita dello stato di disoccupazione in considerazione della limitatezza del reddito, a prescindere da una eventuale atto di dimissioni da parte del soggetto interessato.

Calcolo delle aliquote
Il calcolo della riserva si effettua sul numero totale del personale occupato (organico provinciale per il personale della scuola: da intendersi come dotazione organica al 1° settembre) separatamente per ciascuna delle seguenti categorie di personale: docenti di scuola materna; docenti di scuola elementare; istitutori; docenti di scuola secondaria per le singole classi di concorso; personale ATA per singoli profili professionali. 
Su ciascuno dei suddetti contingenti di organico il 7% deve essere riservato alle categorie protette indicate in precedenza con la lettera "N" (dalla lettera a) alla lettera d) previste dall'art. 1 della legge, e l'1% deve essere riservato alle categorie indicate dalla lettera "M" previste dall'art. 18 c. 2 della legge. 
A queste aliquote va aggiunta un'ulteriore ed autonoma quota del 2% a favore di insegnanti non vedenti di cui all'art. 61 legge 270/82 e comunque in numero non inferiore a 2 posti annualmente assegnabili. 
Da tale computo è stato inizialmente sottratto il personale già nominato in ruolo quale riservista in base alla precedente normativa (legge 482/68); qualora tale differenza abbia dato luogo ad un numero di riservisti superiore a quello dovuto in base alla nuova legge, si è determinato un esubero da riassorbire prima di procedere a riserve di posti a favore delle diverse categorie protette (art. 18, c. 1, legge).
Determinazione del numero dei posti sui quali applicare le riserve nelle assunzioni
Le riserve nelle assunzioni con contratti a tempo indeterminato a favore delle categorie innanzi illustrate vengono effettuate sul numero dei posti destinati alle immissioni in ruolo programmate dal Miur per quel determinato anno scolastico per ciascuna classe di concorso per la categoria dei docenti, e per ciascun profilo professionale per il personale non docente. 
Nell'ipotesi in cui residuino posti per tali riserve, le stesse vanno computate per le assunzioni da disporre dalle graduatorie provinciali ad esaurimento per supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.
Vediamo, in sintesi come si formano tali tipologie di disponibilità. dopo tale fase
I posti per le immissioni in ruolo sono quelli vacanti e disponibili in organico di diritto i quali sono coperti, in misura del 50%, attraverso le operazioni di trasferimenti e di passaggi di cattedra e di ruolo del personale di ruolo. 
Il restante 50%, come detto in precedenza, viene accantonato per le nuove immissioni in ruolo da effettuare nel limite stabilito dal MIUR in base alla programmazione fatta dal Governo.
Supponiamo, a titolo esemplificativo, che per la classe di concorso A059 (scienze matematiche nella scuola media) prima dell'effettuazione delle operazioni di mobilità vi siano:
A) n. 100 posti vacanti e disponibili in organico di diritto;
B ) n. 10 docenti collocati in pensione
C) n. 30 docenti immessi in ruolo con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico in sede provvisoria e che partecipano al movimento dei trasferimenti per ottenere una sede di titolarità;
D) n. 10 docenti in soprannumero totale che, nel corso dei trasferimenti, devono ottenere una nuova sede di titolarità a domanda o d'ufficio.
Dalla somma di A) e B) (110 posti), vanno detratti i posti di cui alla somma delle lettere C) e D) (posti n. 40), dando luogo a n. 70 posti vacanti e disponibili in organico di diritto per quel determinato anno scolastico.
Il 50% di questi posti (35) viene destinato alle operazioni della mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) ed alla mobilità territoriale (trasferimenti interprovinciali in ingresso), ed il restante 50% (35) viene accantonato per le nuove immissioni in ruolo.
Ipotizzando che al termine delle operazioni di mobilità residuino n. 10 posti (per effetto della mancata copertura dei posti inizialmente accantonati), risulteranno n. 45 posti ancora vacanti e disponibili.
Se, a titolo esemplificativo, il MIUR ha stabilito n. 20 nuove immissioni in ruolo per la classe di concorso A050, risulteranno, infine, n. 25 posti vacanti e disponibili in organico di diritto.
Le riserve di legge da computare a favore del personale supplente si effettuano sui posti residuali dell'organico di diritto e su quelli che compongono l'organico che rimangono disponibili dopo l'espletamento delle operazioni di utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale di ruolo per ciascuna tipologia di posto e classe di concorso.
La competenza alla gestione delle procedure di convocazione e di designazione dei supplenti spetta agli USP se esercitata entro il 31 luglio di ciascun anno scolastico (in tal senso articolo 4 commi 1 e 2 legge 333/2001). 
Dal successivo 1° agosto, la competenza all'individuazione ed alla nomina dei destinatari delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche, è dei dirigenti scolastici di alcune scuole polo individuate nell'ambito della provincia da parte degli USP con il ricorso ad apposita conferenza di servizio.
In quest'ultimo caso i dirigenti potranno adempiere alla rilevazione ed all'assegnazione delle disponibilità in base a programmi elaborati in proprio che dovranno in ogni caso essere comunicate al Sistema informativo, ovvero potranno utilizzare un'apposita funzione attivata dal Sistema informativo del Ministero in base alla nota tecnica attivata dal gestore informatico, ed all' allegata alla nota ministeriale, che fornisce la scansione delle operazioni e le modalità per definire il quadro delle disponibilità e le graduatorie ad esaurimento da utilizzare per l'individuazione degli aventi titolo, da aggiornare in continuazione in base alle nomine conferite giornalmente


Modalità di calcolo delle riserve a favore delle varie categorie
Come detto in precedenza le immissioni in ruolo si effettuano nel numero stabilito dal Miur per ciascun tipo di posto e classe di concorso. Le stesse vanno ripartite al 50% tra gli aspiranti presenti nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e quelli inseriti nelle graduatorie provinciali. Le riserve dei posti a favore degli aspiranti iscritti nelle graduatorie concorsuali ed in quelle ad esaurimento ed appartenenti alle categorie protette, vanno disposte sino al 50% dei posti disponibili per tali contratti a tempo indeterminato.
A titolo esemplificativo, supponiamo che per la classe di concorso A059 siano state disposte, in un determinato anno scolastico, 88 assunzioni in ruolo a livello provinciale: 44 posti saranno destinati alle graduatorie dei concorsi e 44 alle graduatorie provinciali.
Su ognuno di tali contingenti vanno disposte le eventuali riserve di legge in misura massima del 50% dei posti disponibili: quindi 22 posti riservati ai candidati riservisti iscritti nelle graduatorie del concorso a cattedre e altri 22 per quelli inseriti nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento. 
A questo punto occorre verificare i tabulati che il Miur predispone, ogni anno scolastico, che riportano, sempre per ciascuna classe di concorso (per il personale ATA provvedono gli uffici scolastici provinciali), i posti eventualmente disponibili per le assunzioni da effettuare a favore delle categorie ascritte alla riserva "N" e "M"ed alle vittime del terrorismo e categorie assimilate, sino alla saturazione delle aliquote stabilite dalla legge in misura, rispettivamente del 7% e dell'1% dell'organico complessivo esistente a livello provinciale alla data del primo settembre dell'anno scolastico di riferimento per quella determinata classe di concorso. 
Se l'aliquota destinata a dette categorie è satura non si effettua alcuna riserva nelle assunzioni.
Nell'esempio che stiamo proponendo, ipotizziamo che le aliquote dei riservisti non siano sature e che vi sia una carenza per le categorie interessate alla riserva del 7% (art. 1 legge 68/99) di 80 unità ed una carenza per le categorie della riserva all'1% (art. 18 c.2) di 20 unità, e che vi siano 2 unità da assumere con priorità in quanto appartenenti alle vittime del terrorismo.
Ne consegue che i posti accantonati per le riserve andranno interamente coperti.
Le ripartizioni dei posti per le immissioni in ruolo avverranno nella seguente misura:
- 22 posti da ripartire proporzionalmente tra i riservisti "N" ed "M" presenti nella graduatoria del concorso per esami e titoli della classe di concorso in esame;
- 22 posti da ripartire proporzionalmente tra i riservisti "N" ed "M presenti nella graduatoria provinciale ad esaurimento.
Se non sono presenti riservisti di una categoria, i posti vanno all'altra categoria. I posti non riservati alle categorie protette vanno assegnati al merito della stessa graduatoria concorsuale.
Se esistono sia riservisti "N" che "M" i 22 posti da riservare vanno assegnati in proporzione matematica a tali contingenti di riservisti, 
Nell'esempio in esame, ipotizziamo che, per l'applicazione delle riserve nella graduatoria provinciale ad esaurimento della classe A059, siano presenti:
- 2 soggetti appartenenti alle vittime del terrorismo (precedenza assoluta di tipo "A"),
- 40 aspiranti con riserva "N"
- 10 aspiranti con riserva "M".
Tenendo conto dell'ordine delle posizioni occupate in graduatoria, i primi 2 posti saranno assegnati ai candidati appartenenti alle vittime del terrorismo aventi titolo alla precedenza assoluta nelle riserve nell'ambito dell'aliquota determinata.
I rimanenti 20 posti andranno proporzionalmente divisi in ragione del numero del riservisti "N"(ipotizzati in numero di 40) ed "M"( ipotizzati in numero di 10) . 
Quindi ai riservisti "N" andranno assegnati n. 16 posti (80% di 50 che è la somma delle due distinte categorie cui ripartire i posti), ed ai secondi (cat. "M") n. 4 posti (restante 20%).
Lo stesso criterio di calcolo si applica per definire i posti da assegnare ai riservisti iscritti nella graduatorie del concorso a cattedra per la classe A059. 
Per effetto della sentenza della Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 23112 del 9.9.2008 recepita con propria circolare dal Miur, l'individuazione degli aspiranti aventi diritto alla riserva nelle assunzioni va operata a prescindere dalle distinte (3) fasce nelle quali si articola l'intera graduatoria provinciale per ciascun posto e/o classe di concorso.
Solo in caso di mancanza di aspiranti nel numero previsto si possono assegnare al merito.
Nell'ipotesi in cui le previste riserve di legge non vengano effettuate nella fase di immissioni nei ruoli, è previsto che le stesse vengano disposte sui posti destinati alle assunzioni dei supplenti annuali e sino al termine delle attività didattiche attraverso l'utilizzo delle graduatorie provinciali.
Le riserve a favore delle categorie protette non si applicano ai supplenti inclusi nelle graduatorie d'istituto. 
Attribuzione della sede di servizio ai riservisti
Quanto detto in precedenza si applica per l'individuazione dei soggetti destinati a fruire delle riserve nelle assunzioni, ma non nell'assegnazione della sede di servizio. Infatti gli Uffici scolastici territoriali che hanno competenza a coprire i posti disponibili per le varieoperazioni di inizio dell'anno scolastico, procederanno ad assegnare le sedi di servizio ai neo-immessi in ruolo, nel rispetto dell'ordine delle relative graduatorie e, solo in subordine, ai candidati riservisti.
Sono fatte salve le priorità enunciate dalla legge 104/92 a favore delle categorie aventi titolo a scegliere la sede più vicino possibile al loro domicilio, ovvero a quello del disabile da assistere. 
Le riserve nelle assunzioni da disporre attraverso l'utilizzo delle graduatorie ad esaurimento per la copertura delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche nell'ipotesi in cui siano residuati posti al termine di quelle effettuate per le immissioni in ruolo, seguono lo steso criterio di priorità.
Quest'ultima procedura prevede che la priorità compete esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l'aspirante fruisce della priorità nella scelta , sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. 
In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria. Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico. 
Per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all'art. 21, e al comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92 la priorità di scelta si applica, nell'ambito dei criteri prima specificati, per tutte le province nelle cui graduatorie ad esaurimento l'aspirante risulta incluso e nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell'Ufficio competente, solo nella provincia in cui sono ubicate le scuole poste nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore, ovviamente della stessa provincia.
Prof. Raffaele Manzoni
Studio di consulenza ed assistenza scolastica Via Roberto Falvo n. 20 80126 Napoli - Telefono 0815576233 - 5702736 - 3392749936
E-mail: raffaele.manzoni@libero.it 
Sito internet: www.raffaelemanzoni.com
Avv. Antonino Sugamele

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