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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tr...
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia
LEGGE 14 novembre 2012, n. 212
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di
istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009.
(12G0232)
GU n. 286 del 7-12-2012
testo in vigore dal: 8-12-2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia,
fatto a Roma il 13 novembre 2009.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli
articoli 3, 6, 11 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati
in euro 22.900 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in euro 26.320 a
decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese di cui agli
articoli 3, 6 e 7 del medesimo Accordo pari a euro 340.300 a
decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, per le spese di missione di cui ai citati articoli 3,
6, 11 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro degli
affari esteri, il Ministro per i beni e le attivita' culturali e il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvedono
al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante
riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del
maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle
dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese
rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione
nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della
relativa missione del Ministero interessato. Si intende
corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare
pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6,
comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 novembre 2012
Allegato
Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia.
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica di Serbia qui di seguito denominati le «Parti Contraenti»,
Spinti dal desiderio di sviluppare e intensificare i legami
d'amicizia tra i due Paesi;
Animati da mutuo desiderio di rafforzare la cooperazione tra i
rispettivi Stati nei campi della cultura e dell'istruzione;
Convinti che gli scambi e la collaborazione nei campi
summenzionati contribuiscano ad una migliore e reciproca conoscenza e
comprensione fra i popoli italiano e serbo;
Convinti che i predetti scambi e collaborazioni possano essere
ulteriormente sviluppati anche mediante intese dirette tra Ministeri,
istituzioni culturali e di istruzione, nonche' tra Regioni ed
Amministrazioni locali dei due Stati;
Consapevoli inoltre dello sviluppo sempre piu' intenso
dell'integrazione sia a livello europeo che regionale, le Parti
Contraenti si impegnano a ricercare forme di collaborazione anche
nell'ambito del programmi dell'Unione Europea, dell'UNESCO e del
Consiglio d'Europa, nonche' nell'ambito dell'Iniziativa Centro
Europea in particolare e di altri Organismi Internazionali e
Regionali, al fine di promuovere ed incoraggiare un'adeguata
partecipazione a tali programmi,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Finalita'
Lo scopo del presente accordo e' di realizzare programmi ed
attivita' comuni atti a favorire la collaborazione culturale e di
istruzione.
Articolo 2
Settori di collaborazione
Ciascuna delle Parti sviluppera' e favorira' particolarmente:
la cooperazione nei campi della cultura e dell'istruzione;
la cooperazione per la tutela del patrimonio culturale,
artistica ed archeologico;
la cooperazione tra le istituzioni culturali, gli istituti di
istruzione e di istruzione superiore, di alta formazione artistica,
incluse le istituzioni musicali e coreutiche dei due Stati;
la cooperazione nel settore artistico, mediante gli scambi di
artisti, professionisti del settore artistico, esperti e studiosi,
docenti e studenti universitari;
la cooperazione in campo editoriale, verranno incoraggiate in
particolare la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie
dell'altra Parte contraente;
la cooperazione nel campo dei media, in particolare quella fra
gli Enti televisivi e radiofonici dei due Stati;
la cooperazione nel settore della protezione dei diritti
d'autore e dei diritti connessi fra le rispettive amministrazioni
competenti per materia;
la cooperazione in campo bibliotecario, librario ed
archivistico.
Articolo 3
Collaborazione nel settore dell'istruzione
Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione nel settore
dell'istruzione, stimolando una migliore comprensione ed una piu'
profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio
linguistico ed archeologico dei due Paesi. Esse l'attueranno
attraverso:
a) l'insegnamento della lingua, della letteratura e della
cultura dell'altra Parte;
b) la cooperazione per la formazione di docenti della lingua
dell'altra Parte;
c) l'invio di lettori nell'altro paese, in regime di
reciprocita', nonche' ai fini del rispettivo sviluppo
dell'insegnamento e della ricerca nel campo dell'italianistica e
della serbistica;
d) lo scambio di assistenti di lingua italiana e di lingua
serba presso le rispettive scuole secondarie superiori;
e) la concessione, in regime di reciprocita', di borse di
studio a studenti universitari e post-universitari per lo svolgimento
di studi e ricerche;
f) lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi organismi
universitari, attraverso l'intensificazione di progetti
inter-universitari, lo scambio di docenti e ricercatori e la
realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse;
g) lo studio comparativo dei metodi e programmi didattici,
universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreica,
auspicando altresi' forme di cooperazione tra Atenei per l'eventuale
rilascio di titoli congiunti e la conclusione di accordi per il
reciproco riconoscimento di titoli e di periodi di studio
universitari;
h) lo sviluppo della collaborazione tra istituzioni della
formazione delle discipline musicali, artistiche, archeologiche e del
design, al fine di realizzare progetti congiunti a sostegno della
mobilita' e della partecipazione a programmi europei di cooperazione;
i) l'estensione dei programmi di scambio di docenti esistenti
tra i due Paesi agli istituti di istruzione primaria, secondaria che
ne facciano richiesta;
j) lo sviluppo di scambi di informazioni e di pubblicazioni
scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue
dei due Paesi;
k) la cooperazione nell'ambito dei metodi e dei materiali
didattici;
l) gli scambi e i contatti diretti tra istituti scolastici,
specialmente nel quadro di gemellaggi, e tra insegnanti.
Articolo 4
Patrimonio culturale
Ciascuna delle Parti Contraenti incoraggera' il restauro e la
fruizione dei monumenti storici, la diffusione della tutela e dello
studio del patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico; esse
promuoveranno altresi' la qualita' dell'architettura,
dell'urbanistica e dell'arte contemporanea.
Le Parti Contraenti presteranno particolare attenzione alla
ricerca storica, alla protezione, manutenzione e segnalazione dei
monumenti serbi in Italia e dei monumenti italiani in Serbia.
Articolo 5
Istituti di Cultura
Ciascuna delle Parti contraenti sosterra' nella misura delle
proprie disponibilita', l'attivita' degli Istituti di Cultura e delle
rispettive sezioni, nonche' dei Comitati della Societa' Dante
Alighieri, promuovendo il loro funzionamento conformemente alla
legislazione vigente nel Paese ove essi operano.
Articolo 6
Collaborazione artistica
Ciascuna delle Parti Contraenti favorira' ogni forma di scambio
culturale e artistico al fine di una migliore reciproca conoscenza ed
ulteriore avvicinamento fra i due Paesi.
A tale scopo esse promuoveranno in particolare modo:
a) l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche
nei piu' svariati settori: letteratura, arti figurative,
architettura, arti sceniche, musica, danza, teatro, cinema ed
audiovisivo;
b) l'organizzazione di conferenze, seminari, atelier artistici,
festival ed altri eventi di carattere culturale ed artistico;
c) per quanto attiene alle iniziative di cui ai punti a) e b)
del presente articolo, le Parti si impegnano a favorire la mobilita'
e la partecipazione agli specifici Programmi Europei e Regionali;
d) La Commissione Mista, prevista al successivo Articolo 15,
potra' predisporre proposte atte a favorire, secondo il principio
della reciprocita', l'accesso di studenti, insegnanti e ricercatori a
musei e siti culturali statali, sul territorio dei due Stati.
Articolo 7
Collaborazione nell'editoria
Le Parti Contraenti favoriranno la traduzione e l'edizione di
opere letterarie e scientifiche, con particolare riguardo alle
scienze umane, archeologiche e sociali.
Articolo 8
Collaborazione nel settore dei media
e delle produzioni radio-televisive
Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione nel campo dei
media, ed in particolare ogni forma di collaborazione fra gli Enti
televisivi e radiofonici dei due Paesi.
Articolo 9
Collaborazione per il contrasto al traffico illecito
di beni culturali
Le Parti Contraenti si impegnano a realizzare una stretta
cooperazione, nelle azioni di prevenzione ed eliminazione del
traffico illecito di opere d'arte, reperti archeologici, documenti ed
altri oggetti d'interesse storico, culturale, demografico, etnologico
ed antropologico, promuovendo lo scambio di informazioni ed attivita'
di formazione ed addestramento fra le rispettive forze dell'ordine al
fine di prevenire i reati attinenti al citato traffico illecito.
Le Parti Contraenti agiranno, secondo la rispettiva legislazione
nazionale, nel rispetto degli obblighi della Convenzione
Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli
Illeciti in materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di
Proprieta' di Beni Culturali e tenendo in considerazione i principi
della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati ed
Illecitamente Esportati e degli altri Accordi internazionali in
materia ai quali entrambi i Paesi aderiscono.
Le Parti Contraenti si impegnano altresi' a collaborare nella
protezione del patrimonio culturale subacqueo, secondo le rispettive
legislazioni in materia di archeologia subacquea, e tenendo conto dei
principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla
Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.
Articolo 10
Diritti d'autore e Diritti connessi
Le Parti Contraenti si impegnano a rafforzare la cooperazione
bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e
diritti connessi.
Articolo 11
Biblioteche ed Archivi
Le due Parti Contraenti incentiveranno la collaborazione nel
campo dell'informatica bibliotecaria, promuoveranno i contatti
diretti tra le biblioteche ed archivi, nonche' lo scambio reciproco
di specialisti e di pubblicazioni informative.
Articolo 12
Settore giovanile e dello Sport
Ciascuna delle Parti incoraggera' la cooperazione ed i programmi
di scambio nel settore giovanile, cosi' come la diretta cooperazione
e lo scambio tra organizzazioni sportive dei due Paesi.
Articolo 13
Collaborazione con Enti territoriali e Regioni
Le Parti Contraenti si impegneranno a favorire gli scambi e le
collaborazioni tra le Autorita' locali e regionali dei rispettivi
Paesi, secondo la legislazione vigente.
Articolo 14
Diritti Umani
Le Parti Contraenti si impegnano ad incoraggiare le attivita' nel
settore dei diritti umani, in particolare contro il razzismo,
l'intolleranza e le altre forme di discriminazione. Le Parti
promuoveranno l'organizzazione di conferenze, seminari, cosi' come
attivita' specifiche, per favorire le relazioni fra competenti
autorita' nazionali e locali in questo settore.
Articolo 15
Commissione Mista
In vista dell'applicazione del presente Accordo, le due Parti
istituiranno una Commissione Mista culturale e per l'istruzione
incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e
per l'istruzione e di concretizzare Programmi Esecutivi pluriennali,
che recepiscano i principi generali e le disposizioni particolari del
presente Accordo.
La Commissione Mista potra' sottoporre all'approvazione delle
rispettive Autorita' competenti le modifiche al presente Accordo
ritenute necessarie. Le modifiche cosi' concordate entreranno in
vigore con le procedure fissate d'intesa tra le Parti.
Tale Commissione, si riunira' alternativamente nelle capitali dei
due Paesi in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.
Articolo 16
Entrata in vigore
Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese
successivo alla data della ricezione della seconda delle due
notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate
ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure
interne di ratifica all'uopo previste.
Con l'entrata in vigore del presente Accordo decadra', a tutti
gli effetti l'Accordo Culturale fra Repubblica italiana e la
Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia firmata il 3 dicembre
1960 a Roma.
Articolo 17
Modifiche e Soluzione delle controversie
Il presente Accordo puo' essere modificato in qualsiasi momento.
Le modifiche al presente Accordo, convenute dalle Parti Contraenti,
entreranno in vigore secondo le modalita' stabilite per le vie
diplomatiche.
Ogni controversia sorta fra le Parti Contraenti riguardo
all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sara'
risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.
Articolo 18
Durata e validita'
Il presente Accordo avra' durata illimitata. Esso potra' essere
denunciato, a mezzo di notifica, in qualsiasi momento da ciascuna
delle Parti Contraenti e in tal caso la denuncia avra' effetto dopo
sei mesi dal giorno di ricevimento della notifica stessa.
La denuncia del presente Accordo non influira' sulla
realizzazione dei programmi avviati ai sensi dello stesso, salvo
quanto diversamente stabilito dalle Parti.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti delle Parti
Contraenti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno
firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Roma il 13 novembre 2009, in due originali, in lingua
italiana e serba, tutti e due facenti ugualmente fede.
p. Il Governo della Repubblica italiana
p. Il Governo della Repubblica di Serbia
Avv. Antonino Sugamele

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