Poteri del Prefetto per l'azione di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Art. 75 T.U. Legge 309/90.
Il procedimento dell'articolo 75
Al Prefetto è attribuito un ruolo di grande importanza e delicatezza nell'ambito dell'azione di prevenzione e recupero.
Questo compito è stato accentuato dall'abrogazione – in seguito al referendum del 93 – delle norme che prevedevano sanzioni penali a carico del tossicodipendente che rifiuta di sottoporsi al trattamento terapeutico-riabilitativo.
E' proprio in seguito alla depenalizzazione dell'uso personale delle sostanze stupefacenti che l'unico referente del soggetto tossicodipendente è divenuto il Prefetto, affiancato dal personale del Nucleo operativo per le tossicodipendendenze (N.O.T) e, in particolar modo, dagli assistenti sociali coordinatori.
Il Prefetto è competente ad applicare una o più sanzioni amministrative alle persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.
La sostanza sequestrata al trasgressore è sottoposta agli esami tossicologici per accertare la quantità e la qualità della stessa ( art 75 D.P.R. 309/90 innovato dalla legge 49/2006).
Il procedimento amministrativo è attivato in Prefettura a seguito di una segnalazione da parte degli organi di Pubblica Sicurezza che hanno accertato e contestato al trasgressore l'i llecito amministrativo.
Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale.
Gli accertamenti e gli atti del procedimento possono essere usati solo ai fini delle misure e delle sanzioni previste dalla legge (art. 75 comma 13 del D.P.R. 309/90, innovato dalla legge 49/2006).
Se il soggetto è minorenne sono invitati al colloquio anche i genitori, al fine di fornire loro una corretta informazione sulle sostanze stupefacenti e sulle strutture pubbliche e private a cui rivolgersi per ottenere informazioni e consulenze.
E' competente ad applicare le sanzioni amministrative, il Prefetto del luogo di residenza della persona segnalata, o, in mancanza del domicilio, e, ove questi siano sconosciuti, del luogo dove è stato commesso il fatto.
ITER DEL PROCEDIMENTO A CARICO DEL DETENTORE DI SOSTANZE STUPEFACENTI
La persona che illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'art. 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione B e C, fuori delle condizioni di cui all'art. 72, comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:
a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
L'interessato, inoltre, ricorrendo i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'art. 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116.
Qualora il programma rieducativo, avrà esiti positivi, il Prefetto adotterà nei confronti dell'interessato il provvedimento di revoca delle sanzioni, con la comunicazione al Questore e al Giudice di pace competente.
Per quanto riguarda, invece, i casi di particolare tenuità della violazione, qualora ricorrano elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta il Prefetto può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.
I progetti di prevenzione
Il D.p.r. 309/90 innovato dalla legge n. 49/06 individua le Amministrazioni centrali – Ministero dell'Interno, della Giustizia, della Difesa, della Pubblica Istruzione, della Sanità e del Lavoro – che possono beneficiare del 25% del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per la realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcooldipendenza correlata, d'intesa con il Dipartimento per gli affari sociali.
I finanziamenti concessi dal Dipartimento per gli Affari Sociali al Ministero dell'Interno sono destinati all'esecuzione di progetti presentati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dalla Direzione centrale della documentazione e la statistica del Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e dalle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo.
Che cosa fa il Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione
Dedica ampio spazio al tema della lotta alla droga e opera in tre differenti direzioni:
razionalizzazione e semplificazione delle procedure previste dall'articolo 75 del D.p.r. 309/90 innovato dalla legge n. 49/06 e riorganizzazione e supporto ai N.O.T. che hanno il compito di informare gli interessati, di incoraggiare la riflessione sulla propria condizione e di stimolarne il senso di responsabilità per avviarli verso un programma terapeutico di riabilitazione;
elaborazione di progetti da finanziare sul Fondo nazionale per la lotta alla droga;
partecipazione agli organismi nazionali e internazionali che si occupano del fenomeno della tossicodipendenza.
28-10-2012 13:36
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