Mediazione. Fallisce il tentativo di introdurre emendamenti alla Camera dei Deputati nel corso dell'approvazione della Legge di Stabilità.
731.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
BOZZA NON CORRETTA
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SEDE REFERENTE
Lunedì 5 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.
La seduta comincia alle 19.05.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).
(C. 5534-bis Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015.
(C. 5535 Governo).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta di lunedì 29 ottobre 2012.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, segnala che al disegno di legge di stabilità sono state presentate 1.558. proposte emendative. Come ha già avuto modo di segnalare nella seduta del 17 ottobre 2012, nella valutazione circa l'ammissibilità di tali proposte si è attenuto ai medesimi criteri utilizzati ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 120, comma 2, del Regolamento, che ha portato allo stralcio di alcune disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità presentato dal Governo. In proposito, ricorda in primo luogo che i limiti di contenuto della legge di stabilità sono stabiliti in modo puntuale dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n.196, il quale, valorizzandone la funzione propria di definizione del quadro di riferimento finanziario per il triennio compreso nel bilancio pluriennale e di regolazione delle grandezze finanziarie previste dalla legislazione vigente, intende assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldi, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia nel quadro del Patto di stabilità e crescita. Rispetto a quanto previsto dall'abrogata legge n.468 del 1978 per la legge finanziaria, quindi, il contenuto della legge di stabilità risulta più ristretto e, oltre a precludere l'introduzione in tale legge di norme di delega nonché di carattere localistico o micro settoriale, fa venire meno la possibilità di inserire nel provvedimento norme che comportino aumenti di spesa, ancorché finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché norme di carattere ordinamentale o organizzatorio, anche se suscettibili di determinare aumenti di entrata o riduzioni di spesa. Per quanto riguarda quest'ultima categoria di disposizioni, ricordo che la legge di contabilità e finanza pubblica, nel definire il contenuto della legge di stabilità all'articolo 11, comma 3, lettera i), così testualmente dispone: «i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale o organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera m)», lettera, quest'ultima, relativa alle norme necessarie ad attuare il patto di stabilità interno e il patto di convergenza.
Fa inoltre presente che, come segnalato anche nella seduta del 17 ottobre 2012, nel suo giudizio ha altresì tenuto conto delle analoghe valutazioni svolte nelle precedenti sessioni di bilancio della presente legislatura. Ricorda, in particolare, come, nella seduta del 1o dicembre 2009, avesse fatto presente alla Commissione di aver valutato l'ammissibilità delle proposte emendative non ritenendo ammissibili «le proposte con carattere micro settoriale o localistico, nonché quelle con preminenti profili di carattere ordinamentale». Aveva, al contrario, giudicato ammissibili «le proposte di carattere macroeconomico idonee ad incidere sull'allocazione delle risorse o aventi comunque una rilevanza non trascurabile sotto il profilo economico-finanziario», in quanto riconducibile alla stessa funzione fondamentale svolta dalla legge di stabilità di «definizione del quadro di riferimento finanziario per il triennio compreso nel bilancio pluriennale e di regolazione delle grandezze finanziarie».
Ricorda, inoltre, che in tale occasione, dei richiamati criteri era stata fatta puntuale applicazione in relazione a proposte emendative presentate dal Governo che erano state dichiarate inammissibili, in tutto o in parte, in quanto la parte ordinamentale era stata ritenuta «del tutto prevalente», ovvero l'emendamento era «privo di effetti finanziari e si limitava a modificare le modalità applicative» di un particolare regime agevolativo. Nella successiva seduta del 3 dicembre del 2009, era stato dato ulteriore spazio alle valutazione circa l'ammissibilità delle proposte emendative e, in particolare, un emendamento del Governo in materia di enti territoriali era stato ritenuto ammissibile in una nuova formulazione in quanto presentava, a quel punto, una «portata ordinamentale alquanto limitata» e rivelava «un'impostazione analoga ad altre disposizioni recanti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica», volte a prevedere riduzioni di spesa. Ricorda, infine, come in tale occasione fosse stata fatta più volte applicazione di un criterio sulla base del quale erano stati valutati favorevolmente ovvero dichiarati solo parzialmente inammissibili, emendamenti di carattere ordinamentale e organizzatorio ma che avevano effetti, diretti o indiretti, positivi di rilievo sulla finanza pubblica in termini di minori spese nonché di razionalizzazione della spesa pubblica.
In applicazione dei predetti criteri, ritiene che non risultino ammissibili in ragione della materia trattata le seguenti proposte emendative:
OMISSIS
Occhiuto 3.43, Osvaldo Napoli 3.57 e Aracu 3.03, che inseriscono un comma aggiuntivo volto a prevedere che la mediazione nelle controversie civili e commerciali rappresenti per tutte le controversie una condizione di procedibilità per l'azione in giudizio
Catone 12.01 e Briguglio 12.02, nonché Pisicchio 12.059, che intervengono sulla disciplina della mediazione giudiziaria, in particolare per quanto riguarda le condizioni di procedibilità e i rapporti con il processo.
08-11-2012 13:36
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