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La riforma del codice della strada. Ecco il testo....
La riforma del codice della strada. Ecco il testo.
Art. 1.
(Mezzi elettrici con bilanciamento assistito).
      1. Al comma 1 dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i mezzi elettrici, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, con bilanciamento assistito ovvero dotati almeno di due ruote in asse, con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti, che hanno una velocità massima di 20 km/h con possibilità di autolimitazione a 6 km/h".
Art. 2.
(Calcolo della massa limite degli autocaravan).
      1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 167 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è inserito il seguente: ''3-ter. I veicoli categoria M1 ad uso speciale autocaravan di cui al comma 3, se conformi alle norme sulle emissioni inquinati "Euro 5" e successive, e dotati di controllo elettronico della stabilità, utenze interne alimentate a GPL o Metano e pannelli solari, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3'';

Art. 3.
(Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti).

Soppresso


Art. 4.
(Pagamento delle sanzioni).
      1. All'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale somma è ridotta del 20 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione";
          b) al comma 2:
              1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico";
              2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico";
          c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      "2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura, il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo";
          d) al comma 2-bis:
              1) al primo periodo, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "al secondo periodo del comma 1";
              2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico".
      2. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche, Poste Italiane Spa e con intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
      3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei trasgressori abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.
Art. 5.
(Revoca della patente).
      1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono inseriti i seguenti:
      "3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta per il conducente che ha commesso il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale per un fatto commesso con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida prima di cinque anni decorrenti dalla data di accertamento del reato, salvo il caso in cui il fatto sia stato commesso in violazione degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 189 del presente codice. In tal caso, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida prima di dieci anni decorrenti dalla data di accertamento del reato.
      3-ter.2. Quando la revoca della patente di guida è disposta per il conducente che ha commesso il reato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida prima di dieci anni decorrenti dalla data di accertamento del reato".
      2. Al comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il terzo periodo è soppresso;
          b) al quarto periodo, le parole: "o al terzo" sono soppresse;
          c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La revoca della patente è sempre disposta in caso di omicidio colposo".
Avv. Antonino Sugamele

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