Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
DECRETO DEL PRESIDETE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 2012, n. 208
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per
l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli
preziosi. (12G0228)
GU n. 283 del 4-12-2012
testo in vigore dal: 19-12-2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, recante la
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli
preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998,
n. 128, ed in particolare, l'articolo 27, che dispone l'emanazione
del regolamento di applicazione del citato provvedimento mediante
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di
Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
150, regolamento recante norme per l'applicazione del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei
marchi di identificazione dei metalli preziosi;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri ed in
particolare, l'istituzione del Ministero dello sviluppo economico,
subentrato nelle competenze del Ministero delle attivita' produttive
che, a sua volta, era subentrato nelle competenze in materia del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Ritenuto necessario apportare modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica n. 150 del 2002, per adeguarne le disposizioni al
progresso tecnico ed all'adesione dell'Italia alla Convenzione sul
controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi,
sottoscritta a Vienna il 15 novembre 1972, e successive
modificazioni;
Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
che codifica la procedura di notifica della direttiva 83/189/CEE,
recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive
modificazioni;
Considerato che il Comitato centrale metrico e' stato soppresso dai
commi 36 e 37 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e
che le modifiche da apportare al decreto del Presidente della
Repubblica n. 150 del 2002, per la loro natura, non sono tali da
richiedere il parere facoltativo degli istituti metrologici primari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 aprile 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 7 giugno 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'interno;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. I metodi ufficiali di analisi, di cui all'allegato II
previsto dal comma 1, sono periodicamente aggiornati con decreto del
Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare, anche
in relazione all'evoluzione delle norme di cui al comma 3.»;
b) all'articolo 12, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo
legale sugli oggetti in metallo prezioso previsti dall'articolo 4 del
decreto possono essere impressi anche mediante tecnologia laser.
5-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico
di natura non regolamentare sono stabilite le disposizioni tecniche
di dettaglio indispensabili all'attuazione del presente regolamento
relativamente alle modalita' per l'applicazione della tecnologia
laser, nonche' per la sicurezza informatica e per l'esecuzione di
controlli in relazione all'utilizzo di tale tecnologia.»;
c) all'articolo 25, comma 7, lettera c), le parole: «apposta ai
fini dell'esportazione.» sono sostituite dalle seguenti: «apposta ai
fini dell'esportazione, salvo il caso in cui si tratta di marchi o
indicazioni previsti da convenzioni o accordi internazionali di cui
l'Italia sia firmataria.»;
d) all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il marchio di cui all'articolo 13 del decreto e' costituito
dall'immagine di profilo della testa dell'Italia turrita all'interno
di un cerchio sotto cui e' un cartiglio riportante la sigla della
provincia.
2. Il marchio di cui al comma 1 e' realizzato in una serie di tre
diverse grandezze; le sue caratteristiche e dimensioni sono indicate
nell'allegato VII.
2-bis. Il marchio di cui al comma 1 puo' essere apposto anche con
tecnologia laser.»;
e) all'articolo 35, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nel caso di applicazione del marchio su tutti gli oggetti
ai sensi del comma 3, gli interessati possono richiedere, ai
laboratori all'uopo abilitati con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, l'apposizione del marchio di cui al comma 2 dell'articolo
34 come marchio ufficiale a convalida dei marchi e delle indicazioni
apposti in relazione alle prescrizioni di convenzioni o accordi
internazionali di cui l'Italia sia firmataria.
3-ter. I marchi o indicazioni di cui al comma 3-bis possono essere
apposti anche con tecnologia laser.»;
f) all'articolo 35, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le spese per il saggio e per l'applicazione dei marchi previsti
dall'articolo 34 sulle materie prime e sugli oggetti sono a carico
del richiedente.»;
g) l'allegato VII e' sostituito dall'allegato al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 settembre 2012
09-12-2012 20:50
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