Avvocato Amministrativista a Trapani - Diritto Amministrativo - Notizie, Articoli, Sentenze

Legge

Variazione dell'intestatario della carta di circolazione, intestazione temporane...
Variazione dell'intestatario della carta di circolazione, intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e di targhe dei rimorchi.
DECRETO DEL PRESIDETE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 2012, n. 198
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di variazione
dell'intestatario della carta di circolazione, intestazione
temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e di targhe dei
rimorchi. (12G0219)
GU n. 273 del 22-11-2012
testo in vigore dal: 7-12-2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante il nuovo Codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni, recante il regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada;
Vista la legge 29 luglio 2010, n. 120, ed in particolare,
l'articolo 11, comma 2, lettera b), che ha modificato la disciplina
di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di targhe dei rimorchi degli autoveicoli;
Visto, altresi', il comma 7 del citato articolo 11 della legge 29
luglio 2010, n. 120, che prevede l'emanazione di norme regolamentari
per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 100, comma 4,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge 29 luglio
2010, n. 120, che ha introdotto il comma 4-bis all'articolo 94 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di carta di
circolazione e di intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli
e rimorchi;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 30 agosto 2011 e
del 24 novembre 2011;
Ritenuto opportuno, per ragioni di sistematicita' ed economicita'
della normazione, ricondurre ad un unico atto normativo l'attuazione
delle disposizioni di cui ai citati articoli 11, comma 7, e 12, comma
1, lettera a), della legge n. 120 del 2010, incidenti entrambe sulla
medesima materia del decreto del Presidente della Repubblica n. 495
del 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 maggio 2012;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, in materia di carta di circolazione
1. Dopo l'articolo 247 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, e' inserito il seguente:
«Art. 247-bis.
Variazione dell'intestatario della carta di circolazione e
intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
1. In caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario
della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e
rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione
societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto
giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza
della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico
registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici l'aggiornamento della carta di circolazione.
Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle
generalita' della persona fisica intestataria della carta di
circolazione.
2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli
interessati:
a) all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad
altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai
rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea
disponibilita', per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di
comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in
custodia giudiziale; sulla carta di circolazione e' annotato il
nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto,
ovvero il nominativo dell'affidatario; nel caso di comodato, sono
esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i
componenti del nucleo familiare, purche' conviventi;
b) all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui
agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciando apposita ricevuta,
nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto
archivio e' annotato il nominativo del locatario e la scadenza del
relativo contratto;
c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli
destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, assegnando
la speciale targa di cui all'articolo 246, comma 2, in dotazione dei
Corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione senza
conducente per periodi superiori ai trenta giorni; sulla carta di
circolazione, intestata a nome del locatore, e' annotato il Corpo di
polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo
contratto;
d) all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci,
mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore
responsabile della circolazione del veicolo;
e) al di fuori dei casi precedenti, all'aggiornamento della carta
di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in
disponibilita' di soggetto diverso dall'intestatario per periodi
superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali
che, in conformita' alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque
determinino tale disponibilita'.».
Art. 2
Modifiche all'articolo 256 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All'articolo 256, comma 2, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: «i
rimorchi ed» sono soppresse.
Art. 3
Modifiche all'articolo 258 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All'articolo 258, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera b):
1) dopo la parola: «autoveicoli», sono aggiunte, in fine, le
seguenti: «e loro rimorchi»;
2) al numero 1), dopo la parola: «veicoli» sono inserite le
seguenti: «e loro rimorchi»;
3) al numero 2), dopo la parola: «autoveicoli» sono inserite le
seguenti: «e loro rimorchi»;
b) alla lettera c), le parole: «veicoli trainati da autoveicoli»
sono sostituite dalle seguenti: «carrelli appendice»;
c) alla lettera d), le parole: «dei rimorchi degli autoveicoli,»
e le parole: «III. 4/d,» e: «III. 4/t,» sono soppresse; dopo le
parole: «targhe EE per autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle
ripetitrici» sono inserite le seguenti: «per carrelli appendice».
Art. 4
Modifiche all'articolo 259 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All'articolo 259, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «dei rimorchi,» sono soppresse;
b) alla lettera b), le parole: «dei rimorchi,» sono soppresse.
Art. 5
Modifiche all'articolo 260 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All'articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «per autoveicoli» sono inserite le seguenti:
«, loro rimorchi»;
2) alla lettera a), la parola: «scritte» e' sostituita dalla
seguente: «scritta» e la parola: «RIMORCHIO,» e' soppressa;
b) al comma 3, al secondo periodo, dopo la parola: «autoveicoli»
sono inserite le seguenti: «, dei rimorchi».
Art. 6
Modifiche alle appendici al titolo III del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. Al titolo III, appendice XII-Art. 257, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al numero 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: «degli autoveicoli» sono
inserite le seguenti: «, nonche' quella posteriore dei loro
rimorchi»;
2) la lettera b) e' soppressa;
3) alla lettera h), le parole: «rimorchi e» sono soppresse;
4) alla lettera p), dopo le parole: «autoveicoli» sono inserite
le seguenti: «e targhe di immatricolazione dei loro rimorchi»;
5) la lettera q) e' soppressa;
6) alla lettera r), le parole: «rimorchi e» sono soppresse;
b) al numero 3:
1) al primo periodo, dopo la parola: « rimorchiati» sono
inserite le seguenti: «che ne devono essere dotati»;
2) al terzo periodo, le parole da: «rispettivamente» a: «
"Escursionisti Esteri" » sono sostituite dalle seguenti:
«rispettivamente per i carrelli appendice trainati da autoveicoli,
per i veicoli trainati da macchine agricole od operatrici e per i
carrelli appendice trainati da autoveicoli "Escursionisti Esteri" ».
2. Al titolo III, appendice XIII-Art. 260 DISCIPLINARE TECNICO,
numero 1, punto 1.3. Colori, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera m) e' sostituita
dalla seguente: «m) le targhe ripetitrici dei veicoli trainati per i
quali sono previste.».
Art. 7
Modifiche agli allegati al titolo III del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. Agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'intestazione della TABELLA III.3/a Art. 257, le parole:
«per rimorchi trainati da autoveicoli» sono sostituite dalle
seguenti: «per carrelli appendice trainati da autoveicoli» e le
parole: «per rimorchi "escursionisti esteri" » sono sostituite dalle
seguenti: «per carrelli appendice "escursionisti esteri" »;
b) nell'intestazione della TABELLA III.3/b Art. 257, le parole:
«veicoli» sono sostituite dalle seguenti: «carrelli appendice»;
c) nell'intestazione della TABELLA III.3/e Art. 257, dopo le
parole: «per autoveicoli» sono aggiunte le seguenti: «e loro
rimorchi»;
d) alla figura III 4/b Art. 258, e' inserita la seguente
didascalia: «TARGA DI IMMATRICOLAZIONE POSTERIORE PER AUTOVEICOLI E
LORO RIMORCHI (formato A)»;
e) alla figura III 4/c Art. 258, e' inserita la seguente
didascalia: «TARGA DI IMMATRICOLAZIONE POSTERIORE PER AUTOVEICOLI E
LORO RIMORCHI (formato B)»;
f) la figura III 4/d Art. 258 e' soppressa;
g) alla figura III 4/l Art. 258, nella didascalia, le parole:
«VEICOLI TRAINATI DA AUTOVEICOLI» sono sostituite dalle seguenti:
«CARRELLI APPENDICE»;
h) alla figura III 4/m Art. 258, nella didascalia, le parole:
«VEICOLI TRAINATI DA AUTOVEICOLI» sono sostituite dalle seguenti:
«CARRELLI APPENDICE»;
i) alla figura III 4/s Art. 258, nella didascalia, dopo le parole:
« "ESCURSIONISTI ESTERI" » sono aggiunte, in fine, le seguenti: «E
PER I LORO RIMORCHI»;
l) la figura III 4/t Art. 258 e' soppressa;
m) alla figura III 4/u Art. 258, nella didascalia, la parola:
«VEICOLI» e' sostituita dalle seguenti: «CARRELLI APPENDICE».
Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 entrano in vigore
a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente decreto e, per effetto dell'articolo 11,
comma 8, della legge 29 luglio 2010, n. 120, si applicano ai soli
rimorchi immatricolati successivamente alla predetta data di entrata
in vigore, fatta salva la facolta' di immatricolare nuovamente quelli
gia' immessi in circolazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 settembre 2012
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza