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Legge

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese....
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201)
GU n. 245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n.194
testo in vigore dal: 20-10-2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
ulteriori misure per favorire la crescita, lo sviluppo dell'economia
e della cultura digitali, attuare politiche di incentivo alla domanda
di servizi digitali e promuovere l'alfabetizzazione informatica,
nonche' per dare impulso alla ricerca e alle innovazioni
tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunita' di
arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di
rilancio della competitivita' delle imprese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 ottobre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, per la pubblica amministrazione e
la semplificazione, della salute, dell'economia e delle finanze, per
la coesione territoriale e della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:
Sezione I
Agenda e identita' digitale
Art. 1
Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale
unificato e finanziamento dell'ISTAT
1. Lo Stato promuove lo sviluppo dell'economia e della cultura
digitali, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi
digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica, nonche' la
ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di
progresso e opportunita' di arricchimento economico, culturale e
civile. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto e successivamente entro il 30 giugno di
ogni anno il Governo, anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia
digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, presenta alle
Commissioni parlamentari competenti una relazione che evidenzia lo
stato di attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35.
2. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «i Ministri dell'economia e delle finanze
e» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, il Ministro delegato all'innovazione tecnologica e
con il Ministro»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con
il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia
per l'Italia digitale, e' disposto anche progressivamente,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, l'ampliamento delle possibili
utilizzazioni della carta d'identita' elettronica anche in relazione
all'unificazione sul medesimo supporto della carta d'identita'
elettronica con la tessera sanitaria, alle modifiche ai parametri
della carta d'identita' elettronica e della tessera sanitaria
necessarie per l'unificazione delle stesse sul medesimo supporto,
nonche' al rilascio gratuito del documento unificato, mediante
utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le
risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria.
Le modalita' tecniche di produzione, distribuzione e gestione del
documento unificato, nel rispetto di quanto stabilito al comma 1,
sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica e, limitatamente ai profili
sanitari, con il Ministro della salute.»;
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito del documento
unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse gia' previste
dallo stesso comma 3, e' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro
per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014.».
3. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), con particolare riferimento a quelle
derivanti dall'attuazione degli obblighi comunitari in materia
statistica, e' autorizzata la spesa di 18 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2013.
4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 22 milioni di euro per
l'anno 2013.
Art. 2
Anagrafe nazionale della popolazione residente
1. L'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). -
1. E' istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale
della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse
nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice
nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del comma 5
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante
"Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e
all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE),
istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante
"Anagrafe e censimento degli italiani all'estero".
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo
54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
l'ANPR subentra altresi' alle anagrafi della popolazione residente e
dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il
decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per il graduale
subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31
dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR
acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora avvenuto il
subentro. L'ANPR e' organizzata secondo modalita' funzionali e
operative che garantiscono la univocita' dei dati stessi.
3. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi
che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR e
consente esclusivamente ai comuni la certificazione di tali dati nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in
modalita' telematica.
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalita'
di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente
registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni.
5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati
dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2,
comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR,
che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.
6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato
all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato -
citta', di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione delle
disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel
trattamento dei dati personali, alle modalita' e ai tempi di
conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche
amministrazioni per le proprie finalita' istituzionali secondo le
modalita' di cui all'articolo 58;
b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con le altre banche
dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche
del sistema pubblico di connettivita' di cui al capo VIII del
presente decreto;
c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra
i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle
dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,
compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del
Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.».
2. Alla lettera b) del comma 3-bis dell'articolo 60 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «indice nazionale delle
anagrafi;» sono sostituite dalle seguenti: «anagrafe nazionale della
popolazione residente;».
3. Per accelerare il processo di automazione amministrativa e
migliorare i servizi per i cittadini, l'attestazione e la
dichiarazione di nascita e il certificato di cui all'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono
inviati da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo o
altro delegato sanitario ai comuni esclusivamente in via telematica,
utilizzando il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro
della salute del 26 febbraio 2010. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sentiti il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute sono
definite le modalita' tecniche per l'attuazione del presente comma.
4. In via di prima applicazione il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 62, comma 6, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come sostituito dal comma 1, e'
adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche
necessarie per adeguarne la disciplina alle disposizioni introdotte
con il comma 1 del presente articolo.
6. Dopo l'articolo 32, comma 5, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente:
«5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti
parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello
stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o
dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante
regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento
dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15
maggio 1997, n. 127.».
7. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata una spesa
di 15 milioni di euro per l'anno 2013 e di 3 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2014.
Art. 3
Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio
nazionale delle strade e dei numeri civici
1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti l'ISTAT e la Conferenza unificata di cui al di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono stabiliti i tempi di realizzazione del censimento della
popolazione e delle abitazioni di cui all'articolo 15, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
effettuato dall'ISTAT con cadenza annuale, nel rispetto delle
raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i
contenuti dell'Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici
(ANSC), realizzato ed aggiornato dall'ISTAT e dall'Agenzia del
territorio, gli obblighi e le modalita' di conferimento degli
indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli comuni ai sensi
del regolamento anagrafico della popolazione residente, le modalita'
di accesso all'ANSC da parte dei soggetti autorizzati, nonche' i
criteri per l'interoperabilita' dell'ANSC con le altre banche dati di
rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche
del sistema pubblico di connettivita' di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.
3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attivita'
preparatorie all'introduzione del censimento continuo mediante
indagini statistiche a cadenza annuale, nonche' delle attivita' di
cui al comma 2 si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti
gia' autorizzati dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. Per fare fronte alle esigenze connesse alla realizzazione delle
attivita' di cui al presente comma e al comma 2 il termine di cui al
comma 4 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
prorogato al 31 dicembre 2015.
4. Allo scopo di rafforzare la funzione statistica in coerenza con
le raccomandazioni internazionali e i regolamenti comunitari e di
aumentare l'efficienza e la qualita' dei servizi informativi resi al
sistema economico e sociale del Paese dal Sistema statistico
nazionale (SISTAN), su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata Stato-regioni e autonomie locali e sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, il Governo emana entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 per la revisione del decreto
legislativo n. 322 del 1989 e il complessivo riordino del Sistema
Statistico Nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT e degli enti
e degli uffici di statistica del SISTAN;
b) migliorare gli assetti organizzativi dell'ISTAT anche con
riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e rafforzarne i
compiti di indirizzo e coordinamento tecnico-metodologico, di
definizione di metodi e formati per la raccolta e lo scambio di dati
amministrativi e statistici, nonche' di regolamentazione del SISTAN;
c) favorire l'armonizzazione del funzionamento del SISTAN con i
principi europei in materia di organizzazione e di produzione delle
statistiche ufficiali, assicurando l'utilizzo da parte del Sistema
delle piu' avanzate metodologie statistiche e delle piu' moderne
tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
d) semplificare e razionalizzare la procedura di adozione del
Programma Statistico Nazionale e la disciplina in materia di obbligo
a fornire i dati statistici;
e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e rafforzare i
sistemi di vigilanza e controllo sulla qualita' dei dati prodotti dal
Sistema e da altri soggetti pubblici e privati;
f) adeguare alla normativa europea e alle raccomandazioni
internazionali la disciplina in materia di tutela del segreto
statistico, di protezione dei dati personali oggetto di trattamento
per finalita' statistiche, nonche' di trattamento ed utilizzo dei
dati amministrativi a fini statistici.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto l'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, e' sostituito dal seguente:
«Art. 12. - 1. E' istituita la Commissione per la garanzia della
qualita' dell'informazione statistica avente il compito di:
a) vigilare sull'imparzialita', sulla completezza e sulla qualita'
dell'informazione statistica, nonche' sulla sua conformita' con i
regolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi
internazionali e comunitari, prodotta dal Sistema statistico
nazionale;
b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia
di segreto statistico e di protezione dei dati personali, garantendo
al Presidente dell'Istat e al Garante per la protezione dei dati
personali la piu' ampia collaborazione, ove richiesta;
c) esprimere un parere sul Programma statistico nazionale
predisposto ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 322
del 1989;
d) redigere un rapporto annuale, che si allega alla relazione di
cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 322 del 1989.
2. La Commissione, nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1,
puo' formulare osservazioni e rilievi al Presidente dell'ISTAT, il
quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni
dalla comunicazione, sentito il Comitato di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo n. 322 del 1989; qualora i chiarimenti non siano
ritenuti esaustivi, la Commissione ne riferisce al Presidente del
Consiglio dei Ministri.
3. La Commissione e' sentita ai fini della sottoscrizione dei
codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei
dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
4. La Commissione e' composta da cinque membri, nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e scelti tra professori ordinari in
materie statistiche, economiche ed affini o tra direttori di istituti
di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema
statistico nazionale, ovvero tra alti dirigenti di enti e
amministrazioni pubbliche, che godano di particolare prestigio e
competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione,
diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano
preposti a uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.
Possono essere nominati anche cittadini di Paesi dell'Unione europea
in possesso dei medesimi requisiti. I membri della Commissione
restano in carica per cinque anni e non possono essere riconfermati.
Il Presidente e' eletto dagli stessi membri.
5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e alle
riunioni partecipa il Presidente dell'ISTAT. Il Presidente della
Commissione partecipa alle riunioni del Comitato di cui all'articolo
17.
6. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che
istituisce, a questo fine, un'apposita struttura di segreteria.
7. La partecipazione alla Commissione e' gratuita e gli eventuali
rimborsi spese del Presidente e dei componenti derivanti dalle
riunioni di cui al comma 5 sono posti a carico del bilancio
dell'ISTAT.».
Art. 4
Domicilio digitale del cittadino
1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Domicilio digitale del cittadino). - 1. Al fine di
facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e
cittadini, e' facolta' di ogni cittadino indicare alla pubblica
amministrazione, secondo le modalita' stabilite al comma 3, un
proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo
domicilio digitale.
2. L'indirizzo di cui al comma 1 e' inserito nell'Anagrafe
nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte
le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici
servizi.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia
per l'Italia digitale, sono definite le modalita' di comunicazione,
variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte
del cittadino, nonche' le modalita' di consultazione dell'ANPR da
parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del
reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista
dalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione o di
pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i
gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino
esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato,
anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di
comunicazione non puo' produrre effetti pregiudizievoli per il
destinatario.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
Art. 5
Posta elettronica certificata - indice nazionale
degli indirizzi delle imprese e dei professionisti
1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' esteso alle imprese individuali
che si iscrivono al registro delle imprese o all'albo delle imprese
artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura
concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro
delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata entro il 31 dicembre 2013. L'ufficio del registro delle
imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa
individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione
prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda
per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di
posta elettronica certificata.
3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 6,
e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e
dei professionisti). - 1. Al fine di favorire la presentazione di
istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di informazioni e
documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i
professionisti in modalita' telematica, e' istituito, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di
posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei
professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.
2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a partire
dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle
imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. L'accesso all'INI-PEC e' consentito alle pubbliche
amministrazioni, nonche' ai professionisti e alle imprese in esso
presenti.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento
dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, si avvale per la
realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al
comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio
deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con
proprio regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, le modalita' di accesso e di
aggiornamento.
5. Nel regolamento di cui al comma 4 sono anche definite le
modalita' e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali
comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi
PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti
gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio
per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di
ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
Sezione II
Amministrazione digitale e dati di tipo aperto
Art. 6
Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della
pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili
1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 47, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma
restando l'eventuale responsabilita' per danno erariale, comporta
responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare.»;
b) all'articolo 65, dopo il comma 1-bis), e' inserito il
seguente:
«1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare
dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate
ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1, lettere a), c) e
c-bis), comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita'
disciplinare dello stesso.»;
c) all'articolo 65, comma 1, le parole: «le dichiarazioni
presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica» sono
sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni presentate per via
telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi
pubblici»;
d) all'articolo 54, comma 2-ter, dopo le parole: «pubbliche
amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e i gestori di servizi
pubblici».
2. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma
2, e' aggiunto in fine il seguente:
«2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma
1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullita' degli
stessi.».
3. All'articolo 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il
comma 13 e' sostituito dal seguente:
«13. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', con atto
pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita' elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal
1° gennaio 2013.
5. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 68-bis della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio, per la conservazione degli
atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma della stessa legge n.
89 del 1913, se informatici, si avvale della struttura predisposta e
gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 62-bis della medesima legge n. 89 del
1913 e all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
in conformita' alle disposizioni degli articoli 40 e seguenti del
medesimo decreto legislativo. Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni
di cui agli articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del 1913 e del
trasferimento agli archivi notarili degli atti formati su supporto
informatico, nonche' per la loro conservazione dopo la cessazione del
notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto, la
struttura di cui al presente comma fornisce all'amministrazione degli
archivi notarili apposite credenziali di accesso. Con provvedimento
del Direttore generale degli archivi notarili viene disciplinato il
trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture
dell'Amministrazione degli archivi notarili.
6. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con
le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Art. 7
Trasmissione telematica delle certificazioni
di malattia nel settore pubblico
1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, in tutti i casi di assenza per malattia
dei dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il rilascio e la
trasmissione delle certificazioni di malattia, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le
certificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e di sostegno della maternita' e della paternita' a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 dell'articolo 47 e' sostituito dai seguenti:
«3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire
dei congedi di cui ai commi 1 e 2 e' inviata per via telematica
direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o
con esso convenzionato all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni
di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26
febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo
2010, secondo le modalita' stabilite con decreto di cui al successivo
comma 3-bis, e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con
le medesime modalita', al datore di lavoro interessato.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato
per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per
protezione dei dati personali, sono adottate, in conformita' alle
regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni
necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3.»;
b) il comma 1 dell'articolo 51 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, il
lavoratore comunica direttamente al medico, all'atto della
compilazione del certificato di cui al comma 3 dell'articolo 47, le
generalita' del genitore che usufruira' del congedo medesimo.».
Art. 8
Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto
1. Al fine di incentivare l'uso degli strumenti elettronici per
migliorare i servizi ai cittadini nel settore del trasporto pubblico
locale, riducendone i costi connessi, le aziende di trasporto
pubblico locale promuovono l'adozione di sistemi di bigliettazione
elettronica interoperabili a livello nazionale.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dal presente
decreto, sono adottate, in coerenza con il decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, le regole tecniche necessarie al fine di attuare
quanto disposto dal comma 1, anche gradualmente e nel rispetto delle
soluzioni esistenti.
3. Le aziende di trasporto di cui al comma 1 e le amministrazioni
interessate nel rispetto della normativa comunitaria, anche in deroga
alle normative nazionali di settore, consentono l'utilizzo della
bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in
mobilita', anche tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione.
Il titolo digitale del biglietto e' consegnato sul dispositivo di
comunicazione.
4. Ai fini del recepimento della direttiva 2010/40/Ue del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, recante
«Quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto
intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle
interfacce con altri modi di trasporto», e considerata la necessita'
di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla direttiva
medesima, ai sensi del presente articolo, sono stabiliti i seguenti
settori di intervento costituenti obiettivi prioritari per la
diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di
trasporto intelligenti sul territorio nazionale:
a) uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla
mobilita';
b) continuita' dei servizi ITS di gestione del traffico e del
trasporto merci;
c) applicazioni ITS per la sicurezza stradale e la sicurezza del
trasporto;
d) collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura di
trasporto.
5. Nell'ambito dei settori di intervento di cui al comma 4, i
sistemi di trasporto intelligenti garantiscono sul territorio
nazionale:
a) la predisposizione di servizi di informazione sulla mobilita'
multimodale;
b) la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in
tempo reale;
c) i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti,
ove possibile, di informazioni minime universali sul traffico
connesse alla sicurezza stradale;
d) la predisposizione armonizzata di un servizio elettronico di
chiamata di emergenza (eCall) interoperabile;
e) la predisposizione di servizi d'informazione per aree di
parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali;
f) la predisposizione di servizi di prenotazione per aree di
parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali.
6. Il trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento
delle applicazioni e dei servizi ITS avviene nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale di settore, incoraggiando, se del
caso ed al fine di garantire la tutela della vita privata, l'utilizzo
di dati anonimi e trattando i dati personali soltanto nella misura in
cui tale trattamento sia necessario per il funzionamento delle
applicazioni e dei servizi ITS.
7. Le questioni relative alla responsabilita', riguardo alla
diffusione ed all'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS ,
figuranti nelle specifiche comunitarie adottate sono trattate in
conformita' a quanto previsto dal diritto comunitario, inclusa, in
particolare, la direttiva 85/374/CEE nonche' alla legislazione
nazionale di riferimento.
8. Gli enti proprietari e i gestori di infrastrutture, di aree di
sosta e di servizio e di nodi intermodali sul territorio nazionale
devono essere in possesso di una banca dati relativa
all'infrastruttura e al servizio di propria competenza, da tenere
costantemente aggiornata.
9. In attuazione dei commi da 4 a 8, al fine di assicurare la
massima diffusione di sistemi di trasporto intelligenti sul
territorio nazionale, assicurandone l'efficienza, la
razionalizzazione e l'economicita' di impiego e in funzione del
quadro normativo comunitario di riferimento, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
competenti per materia, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono adottate le direttive con cui vengono stabiliti i requisiti per
la diffusione, la progettazione, la realizzazione degli ITS, per
assicurare disponibilita' di informazioni gratuite di base e
l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali e dei dati di
traffico, nonche' le azioni per favorirne lo sviluppo sul territorio
nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e
le attivita' in essere a livello nazionale e comunitario.
10. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa
alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza
da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE,
considerata la necessita' di ottemperare tempestivamente agli
obblighi recati dalla direttiva medesima, allo scopo di semplificare
le procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi con
l'inoltro in formato elettronico delle informazioni e la
razionalizzazione dei dati e delle dichiarazioni da rendersi dalle
navi, in arrivo o in partenza dai porti nazionali, che svolgono
traffico di cabotaggio o internazionale nell'ambito dell'Unione
europea ovvero provengono o sono dirette in porti situati al di fuori
dell'UE, le procedure amministrative correlate all'arrivo ed alla
partenza si svolgono con il ricorso ai seguenti sistemi:
a) SafeSeaNet: sistema dell'Unione europea per lo scambio di dati
marittimi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-bis, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni;
b) PMIS, Port management Information System: sistema informativo
per la gestione amministrativa delle attivita' portuali di cui
all'articolo 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e
successive modificazioni.
11. L'articolo 179 del Codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Art. 179 (Nota di informazioni all'autorita' marittima). -
All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante
della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o
persona autorizzata dal comandante fanno pervenire, anche in formato
elettronico, all'autorita' marittima i formulari in appresso
indicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile
1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea:
formulario FAL n. 1 dichiarazione generale;
formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico;
formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo;
formulario FAL n. 4 dichiarazione degli effetti personali
dell'equipaggio;
formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio;
formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri;
formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo;
dichiarazione sanitaria marittima.
Il formulario FAL n. 6, elenco dei passeggeri, reca, per i
passeggeri che non siano cittadini di Stati membri dell'Unione
europea, gli estremi dei documenti di identita' validi per l'ingresso
nel territorio dello Stato.
La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma avviene
con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al momento in cui la
nave lascia il porto precedente, qualora la navigazione sia di durata
inferiore alle ventiquattro ore. Qualora, alla partenza della nave,
non e' noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio, il
comandante della nave invia le informazioni di cui al primo comma
senza ritardo, non appena sia noto il porto di destinazione.
All'arrivo in porto, il comandante della nave comunica
all'Autorita' marittima eventuali ulteriori dati richiesti in base
alla normativa vigente in ambito UE ed ogni altra informazione da
rendersi in ottemperanza ad altre disposizioni legislative o
regolamentari di carattere speciale.
Prima della partenza, il comandante della nave inoltra
all'autorita' marittima una dichiarazione integrativa relativa
all'avvenuto adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia,
sanitario, fiscale, contrattuale e statistico.
Il comandante di una nave diretta in un porto estero, inoltra le
informazioni di cui al primo comma all'autorita' consolare. In caso
di inesistenza di uffici consolari presso il porto di destinazione,
le informazioni vengono rese presso l'autorita' consolare piu'
prossima al porto di arrivo.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio
decreto, adotta le modifiche tecniche ai formulari FAL recepiti
dall'Unione europea e regola gli adempimenti cui sono tenute le navi
addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o
di uso privato, nonche' per altre categorie di navi adibite a servizi
particolari.».
12. L'inoltro delle dichiarazioni di cui all'articolo 179 del
codice della navigazione non esime il comandante della nave
dall'osservanza dell'obbligo di inoltrare ogni altra comunicazione
prescritta dalla normativa dell'Unione europea o nazionale di
attuazione di strumenti giuridici internazionali.
13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle
finanze, da adottarsi, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' per la
trasmissione elettronica dei dati di cui ai formulari FAL con
l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal sistema PMIS,
assicurando l'interoperabilita' dei dati immessi nel sistema PMIS con
il Safe Sea Net, la piena accessibilita' delle informazioni alle
altre autorita' competenti, ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, oltre
che agli Stati membri dell'Unione europea.
14. L'inoltro delle informazioni in formato cartaceo cessa a far
data dal 1° giugno 2015. Fino a tale data le informazioni di cui
all'articolo 179 del codice della navigazione, limitatamente ai
formulari n. 2, 5, 6 e la dichiarazione sanitaria sono direttamente
inoltrate dal comandante della nave anche all'autorita' doganale,
all'autorita' di pubblica sicurezza di frontiera ed all'autorita'
sanitaria competenti per il porto di arrivo.
15. Non sono soggette all'obbligo di comunicazione del formulario
FAL n. 2 le navi soggette al regime di monitoraggio di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, che
operano tra porti situati sul territorio doganale dell'Unione, quando
non provengono da un porto situato al di fuori del territorio
dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalita' di controllo
di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non vi fanno scalo
ne' vi si recano. Le navi esentate sono comunque soggette all'obbligo
di comunicazione dei dati e delle informazioni di cui ai restanti
formulari FAL e di ogni altro dato che sia necessario acquisire a
tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica ed in ottemperanza della
normativa doganale, fiscale, di immigrazione, di tutela dell'ambiente
o sanitaria.
16. Il trattamento dei dati e delle informazioni commerciali
comunicati ai sensi del presente decreto e' soggetto alla disciplina
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
17. E' abrogato il decreto legislativo 24 dicembre 2004, n. 335,
recante attuazione della direttiva 2002/6/CE sulle formalita' di
dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati
membri della Comunita'.
Art. 9
Dati di tipo aperto e inclusione digitale
1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente:
«Art. 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche
amministrazioni). - 1. L'accesso telematico a dati, documenti e
procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti e' disciplinato dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del
presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Entro 120
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, le
pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web,
all'interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» i
regolamenti che disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso
telematico il riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e dei
metadati in loro possesso.
2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano,
con qualsiasi modalita', senza l'espressa adozione di una licenza di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24
gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto
ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice. L'eventuale
adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera
h), e' motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma
7.
3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di
appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la
gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentire
l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e
giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture
di dati e delle relative banche dati.
4. Le attivita' volte a garantire l'accesso telematico e il
riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i
parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi
dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150.
5. L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua
le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.
6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia trasmette al
Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo,
un' Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle
politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e un
rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in
Italia; tale rapporto e' pubblicato in formato aperto sul sito
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida
nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la
determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e
le modalita' di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente
Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello
nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle
suddette linee guida.
8. Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo
stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
9. L'Agenzia svolge le attivita' indicate dal presente articolo con
le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione
vigente»;
b) l'articolo 68, comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso
pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti
tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti
caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne
permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalita'
commerciali;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e
private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti
all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono
provvisti dei relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti
telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai
costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.
L'Agenzia per l'Italia digitale puo' stabilire, con propria
deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri
oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi
disponibili a tariffe superiori ai costi marginali.».
2. All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera n), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserita la seguente:
«n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;».
3. In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all'articolo
52, comma 1, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono pubblicati entro
120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge. Con riferimento ai documenti e ai dati
gia' pubblicati, la disposizione di cui all'articolo 52, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova applicazione entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
4. Alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche' a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi
pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite
sistemi informativi o internet»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «L'Agenzia
per l'Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche delle
suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale.»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma
4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla
realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.».
5. All'articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo
le parole: «quantita' di lavoro» sono inserite le seguenti parole: «,
anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai
sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita'
adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e
resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18».
6. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, dopo la parola: «partecipazione» sono
inserite le seguenti: «nel rispetto dei principi di uguaglianza e di
non discriminazione»;
b) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio
2004, n. 4»;
c) all'articolo 23-ter, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere
fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilita' personale,
applicando i criteri di accessibilita' definiti dai requisiti tecnici
di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.»;
d) all'articolo 54, comma 4, dopo la parola: «siano» e' inserita la
seguente: «accessibili,»;
e) all'articolo 57, comma 1, dopo le parole: «per via telematica»
sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei requisiti tecnici di
accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n.
4,»;
f) all'articolo 71, comma 1-ter, dopo la parola: «conformita'» sono
inserite le seguenti: «ai requisiti tecnici di accessibilita' di cui
all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,».
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di
accessibilita' per l'anno corrente. La mancata pubblicazione e'
altresi' rilevante ai fini della misurazione e valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili.
8. Gli interessati che rilevino inadempienze in ordine
all'accessibilita' dei servizi erogati dai soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ne fanno
formale segnalazione, anche in via telematica, all'Agenzia per
l'Italia digitale. Qualora l'Agenzia ritenga la segnalazione fondata,
richiede l'adeguamento dei servizi assegnando un termine non
superiore a 90 giorni.
9. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, ivi
inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di cui al comma 5:
a) e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili;
b) comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, ferme restando le eventuali
responsabilita' penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.
Sezione III
Agenda digitale per l'istruzione
Art. 10
Anagrafe nazionale degli studenti
e altre misure in materia scolastica
1. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa
e migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi
connessi, le universita' statali e non statali legalmente
riconosciute, a decorrere dall'anno accademico 2013-2014,
costituiscono il fascicolo elettronico dello studente, che contiene
tutti i documenti, gli atti e i dati inerenti la carriera dello
studente, compresi i periodi di studio all'estero per mobilita', e
che alimentano il diploma supplement, a partire dall'immatricolazione
o dall'avvio di una nuova carriera fino al conseguimento del titolo.
2. La mobilita' nazionale degli studenti si realizza mediante lo
scambio telematico del fascicolo elettronico dello studente.
3. Il fascicolo elettronico dello studente favorisce la mobilita'
internazionale degli studenti in entrata e in uscita, contiene i
titoli di studio conseguiti e supporta gli standard di
interoperabilita' definiti a livello internazionale.
4. Per gli studenti diplomati in Italia a partire dall'anno solare
2012, il fascicolo dello studente e' alimentato, per i dati di
competenza, dall'anagrafe nazionale degli studenti delle scuole
superiori di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 76, e successive modificazioni.
5. Ai fini di cui ai commi da 1 a 4 e in relazione a quanto
previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le universita'
possono accedere in modalita' telematica alle informazioni
disponibili nell'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati
delle universita' di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9
maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
luglio 2003, n. 170.
6. All'attuazione dei commi da 1 a 4 si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. All'articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il comma
1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1,
semplificando gli adempimenti a carico degli studenti, e per
verificare la veridicita' dei titoli autocertificati, in relazione a
quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.
183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le
universita' possono accedere in modalita' telematica alle banche dati
dell'Istituto per la previdenza sociale, secondo le modalita' di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la consultazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli
altri dati necessari al calcolo dell' Indicatore della situazione
economica equivalente per l'universita' -ISEEU.».
8. Al fine di evitare la duplicazione di banche dati contenenti
informazioni similari, nell'ottica di limitare l'impiego di risorse
umane, strumentali e finanziarie, l'anagrafe nazionale degli alunni,
di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, nonche' quella
degli studenti e dei laureati delle universita' di cui all'articolo
1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, rappresentano
banche dati a livello nazionale realizzate dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e alle quali
accedono le regioni e gli enti locali ciascuno in relazione alle
proprie competenze istituzionali. All'anagrafe degli studenti e dei
laureati accedono anche le universita'. L'anagrafe nazionale degli
alunni e' altresi' alimentata dai dati relativi agli iscritti alla
scuola dell'infanzia.
9. A decorrere dal 1° marzo 2013 i procedimenti relativi allo stato
giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del
comparto Scuola sono effettuati esclusivamente con modalita'
informatiche e telematiche, ivi incluse la presentazione delle
domande, lo scambio di documenti, dati e informazioni tra le
amministrazioni interessate, comprese le istituzioni scolastiche,
nonche' il perfezionamento dei provvedimenti conclusivi.
10. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
per quanto concerne le attribuzioni dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono
definite le modalita' per l'attuazione del comma 9, ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse finanziarie,
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 11
Libri e centri scolastici digitali
1. All'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il
collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico 2013-2014 e
successivi, esclusivamente libri nella versione digitale o mista,
costituita da un testo in formato digitale o cartaceo e da contenuti
digitali integrativi, accessibili o acquistabili in rete anche in
modo disgiunto. Per le scuole del primo ciclo detto obbligo decorre
dall'anno scolastico 2014-2015. La delibera del collegio dei docenti
relativa all'adozione della dotazione libraria e' soggetta, per le
istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del
rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-bis, al controllo
contabile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123.»;
b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «a stampa» sono sostituite dalla
seguente: «cartacea» e sono aggiunte in fine le seguenti: «, tenuto
conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista»;
2) alla lettera b), le parole: «nelle versioni on line e mista»
sono sostituite dalle seguenti: «nella versione digitale, anche al
fine di un'effettiva integrazione tra la versione digitale e i
contenuti digitali integrativi»;
3) alla lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «,
tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione
libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti
tecnologici di cui al comma 3-ter»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali di
cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite
definito dal decreto di cui al comma 3.
3-ter. La scuola assicura la disponibilita' dei supporti
tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al
comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle
stesse entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al
comma 3.».
2. A decorrere dal 1° settembre 2013 e' abrogato l'articolo 5 del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
3. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 2009, n. 81, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali
interessati possono stipulare convenzioni con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per consentire, in
situazioni particolarmente svantaggiate, l'istituzione di centri
scolastici digitali collegati funzionalmente alle istituzioni
scolastiche di riferimento, mediante l'utilizzo di nuove tecnologie
al fine di migliorare la qualita' dei servizi agli studenti e di
garantire una maggiore socializzazione delle comunita' di scuole.».
4. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, e' sostituita dalla seguente:
«a) Il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, le
regioni e i competenti enti locali, al fine di avviare
tempestivamente iniziative di rigenerazione integrata del patrimonio
immobiliare scolastico, anche attraverso la realizzazione di nuovi
complessi scolastici, promuovono, d'intesa, con il Ministero
dell'economia e delle finanze, iniziative finalizzate, tra l'altro,
alla costituzione di societa', consorzi o fondi immobiliari, anche ai
sensi degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111. I predetti strumenti societari o finanziari possono essere
oggetto di conferimento o di apporto da parte delle amministrazioni
proprietarie di immobili destinati ad uso scolastico e di immobili
complementari ai progetti di rigenerazione, in coerenza con le
destinazioni individuate negli strumenti urbanistici. Per le
finalita' di cui al presente comma, sono utilizzate le risorse di cui
all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
nonche' le risorse a valere sui fondi di cui all'articolo 33, comma
3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gia' destinate con delibera
CIPE 20 gennaio 2012 alla costruzione di nuove scuole. Per favorire
il contenimento dei consumi energetici del patrimonio scolastico e,
ove possibile, la contestuale messa a norma dello stesso, gli enti
locali, proprietari di immobili scolastici, possono ricorrere, ai
fini del contenimento della spesa pubblica, ai contratti di servizio
energia di cui al decreto del Presidente della repubblica 26 agosto
1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
242 del 14 ottobre 1993, e successive modificazioni, da stipulare
senza oneri a carico dell'ente locale in conformita' alle previsioni
di cui al decreto legislativo 30 maggio 2011, n. 115, anche nelle
forme previste dall'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163;».
Sezione IV
Sanita' digitale
Art. 12
Fascicolo sanitario elettronico
e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario
1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e' l'insieme dei dati e
documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da
eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.
2. Il FSE e' istituito dalle regioni e province autonome, nel
rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali, a fini di:
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed
epidemiologico;
c) programmazione sanitaria, verifica delle qualita' delle cure e
valutazione dell'assistenza sanitaria.
3. Il FSE e' alimentato in maniera continuativa, senza ulteriori
oneri per la finanza pubblica, dai soggetti che prendono in cura
l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei
servizi socio-sanitari regionali, nonche', su richiesta del
cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso.
4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono perseguite
dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi
socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito.
5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui al
comma 1, per le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2, puo'
essere realizzata soltanto con il consenso dell'assistito e sempre
nel rispetto del segreto professionale, salvo i casi di emergenza
sanitaria secondo modalita' individuate a riguardo. Il mancato
consenso non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione
sanitaria.
6. Le finalita' di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono
perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonche' dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della
salute nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge,
senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei
documenti clinici presenti nel FSE, secondo livelli di accesso,
modalita' e logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati
definiti, con regolamento di cui al comma 7, in conformita' ai
principi di proporzionalita', necessita' e indispensabilita' nel
trattamento dei dati personali.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis,
di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con decreto del Ministro della salute e del
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per
la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma
4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabiliti: i
contenuti del FSE, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le
misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali
nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalita' e i livelli
diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi
4, 5 e 6, la definizione e le relative modalita' di attribuzione di
un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta
l'identificazione diretta dell'interessato, i criteri per
l'interoperabilita' del FSE a livello regionale, nazionale ed
europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di
connettivita'.
8. Le disposizioni recate dal presente articolo non comportano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le
amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di competenza
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili e legislazione vigente.
9. La cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale
italiana, di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, e' integrata per gli
aspetti relativi al settore sanitario con un componente designato dal
Ministro della salute, il cui incarico e' svolto a titolo gratuito.
10. I sistemi di sorveglianza e i registri di mortalita', di tumori
e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di
cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie
avanzate o prodotti di ingegneria tessutale e di impianti protesici
sono istituiti ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualita'
delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca
scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo
di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati
anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e
caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una
particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una
popolazione definita.
11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 sono
istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del
Garante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi
di sorveglianza e dei registri di mortalita', di tumori e di altre
patologie e di impianti protesici sono aggiornati periodicamente con
la stessa procedura. L'attivita' di tenuta e aggiornamento dei
registri di cui al presente comma e' svolta con le risorse
disponibili in via ordinaria e rientra tra le attivita' istituzionali
delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono istituire con propria legge registri di tumori e di altre
patologie, di mortalita' e di impianti protesici di rilevanza
regionale e provinciale diversi da quelli di cui al comma 10.
13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis,
di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con regolamento, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei
dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuati, in conformita' alle disposizioni
di cui agli articoli 20, 22 e 154 del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e successive modificazioni, i soggetti che possono avere accesso
ai registri di cui al presente articolo, e i dati che possono
conoscere, nonche' le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.
14. I contenuti del regolamento di cui al comma 13 devono in ogni
caso informarsi ai principi di pertinenza, non eccedenza,
indispensabilita' e necessita' di cui agli articoli 3, 11 e 22 del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
15. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, le regioni e province autonome, possono, nel principio
dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa informatica,
anche mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione,
realizzare infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello
sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle infrastrutture
tecnologiche per il FSE a tale fine gia' realizzate da altre regioni
o dei servizi da queste erogate.
Art. 13
Prescrizione medica e cartella clinica digitale
1. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini e rafforzare gli
interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario,
accelerando la sostituzione delle prescrizioni mediche di
farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario
nazionale-SSN in formato cartaceo con le prescrizioni in formato
elettronico, generate secondo le modalita' di cui al decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze in data 2 novembre 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 dicembre 2012,
concernente la dematerializzazione della ricetta cartacea di cui
all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
regioni e le province autonome, entro 6 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, provvedono alla graduale
sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con le
equivalenti in formato elettronico, in percentuali che, in ogni caso,
non dovranno risultare inferiori al 60 percento nel 2013, all'80
percento nel 2014 e al 90 percento nel 2015.
2. Dal 1° gennaio 2014, le prescrizioni farmaceutiche generate in
formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale. Con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definite le modalita' di attuazione del presente comma.
3. I medici interessati dalle disposizioni organizzative delle
regioni di cui al comma 1, rilasciano le prescrizioni di farmaceutica
e specialistica esclusivamente in formato elettronico. L'inosservanza
di tale obbligo comporta l'applicazione di quanto previsto
dall'articolo 55-septies, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
4. Dal 1° gennaio 2014, il sistema per la tracciabilita' delle
confezioni dei farmaci erogate dal SSN basato su fustelle cartacee e'
integrato, ai fini del rimborso delle quote a carico del SSN, da
sistema basato su tecnologie digitali, secondo modalita' pubblicate
sul sito del sistema informativo del progetto «Tessera sanitaria», di
cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di tracciabilita' del
farmaco del Ministero della salute.
5. All'articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo
il comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti:
«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la conservazione delle
cartelle cliniche puo' essere effettuata, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma digitale,
nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle strutture sanitarie private accreditate.».
Sezione V
Azzeramento del divario digitale e moneta elettronica
Art. 14
Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali
1. Per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito
dal Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le
comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato
n. SA.33807 (2011/N)] - Italia], per l'anno 2013 e' autorizzata la
spesa di 150 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico, da utilizzare nelle aree
dell'intero territorio nazionale definite dal medesimo regime
d'aiuto.
2. All'articolo 87, comma 5, del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, le parole: «inizia nuovamente» sono sostituite con la
seguente: «riprende».
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
luglio 1998, n. 281, sono definite le specifiche tecniche delle
operazioni di scavo per le infrastrutture a banda larga e ultralarga
nell'intero territorio nazionale. Tale decreto definisce la
superficie massima di manto stradale che deve essere ripristinata a
seguito di una determinata opera di scavo, l'estensione del
ripristino del manto stradale sulla base della tecnica di scavo
utilizzata, quali trincea tradizionale, minitrincea,
proporzionalmente alla superficie interessata dalle opere di scavo,
le condizioni di scavo e di ripristino del manto stradale a seguito
delle operazioni di scavo, proporzionalmente all'area d'azione.
4. Al comma 7 dell'articolo 88 del decreto legislativo n. 259 del
2003, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Trascorso il termine di» la parola: «novanta »
e' sostituita dalla seguente « quarantacinque»;
b) dopo le parole: «il termine ridotto a» la parola: «trenta» e'
sostituita dalla seguente: «quindici»;
c) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Nel caso di
apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di
cavi o tubi aerei su infrastrutture esistente, allacciamento utenti
il termine e' ridotto a dieci giorni.».
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 15-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 3 dell'articolo 66 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 16
settembre 1996, n. 610, e' aggiunto il seguente periodo:« Per le
tecniche di scavo a limitato impatto ambientale la profondita' minima
puo' essere ridotta a condizione che sia assicurata la sicurezza
della circolazione e garantita l'integrita' del corpo stradale per
tutta la sua vita utile, in base a valutazioni della tipologia di
strada, di traffico e di pavimentazione».
6. Al comma 2 dell'articolo 95 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e' aggiunto il seguente comma: «2-bis: Per le
condutture aeree o sotterranee di energia elettrica di cui al comma
2, lett. a) realizzate in cavi cordati ad elica, il nulla osta e'
sostituito da una attestazione di conformita' del gestore.».
7. All'articolo 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
(Codice delle comunicazioni elettroniche), dopo il comma 4 e'
inserito il seguente:
«4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo
della propria rete in fibra ottica puo', in ogni caso, accedere a
tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare
e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o
simili apparati privi di emissioni elettroniche. Il diritto di
accesso e' consentito anche nel caso di edifici non abitati e di
nuova costruzione».
8. Ferme restando, per quanto non espressamente disciplinato dal
presente articolo, le vigenti le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003,
recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della
popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, si
prevede che:
a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio
2003 si assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da
possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le
esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze nei seguenti
casi:
1) all'interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con
permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere;
2) solo nel caso di utilizzazione degli edifici come ambienti
abitativi per permanenze non inferiori a quattro ore continuative
giornaliere, nelle pertinenze esterne, come definite nelle Linee
Guida di cui alla successiva lettera d), quali balconi, terrazzi e
cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i lastrici
solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente dalla
presenza o meno di balaustre o protezioni anti-caduta e di
pavimentazione rifinita, di proprieta' comune dei condomini);
b) nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e
300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui
alla tabella 1 dell'allegato B del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci.
Tali valori devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano
di calpestio e mediati su qualsiasi intervallo di sei minuti. I
valori di cui al comma 10, lettera a) del presente articolo, invece,
devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di
calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle
24 ore;
c) ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai
campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100
kHz e 300 GHz, calcolati o misurati all'aperto nelle aree
intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella
tabella 3 dell'allegato B del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, detti valori devono essere
determinati ad un'altezza di m 1,50 sul piano di calpestio e sono da
intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore;
d) le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di
esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 o
specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Ai fini della
verifica mediante determinazione del mancato superamento del valore
di attenzione e dell'obiettivo di qualita' si potra' anche fare
riferimento, per l'identificazione dei valori mediati nell'arco delle
24 ore, a metodologie di estrapolazione basate sui dati tecnici e
storici dell'impianto. Le tecniche di calcolo previsionale da
adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-10 o specifiche
norme emanate successivamente dal CEI. Ai fini della verifica
attraverso stima previsionale del valore di attenzione e
dell'obiettivo di qualita', le istanze previste dal decreto
legislativo n. 259 del 2003 saranno basate su valori mediati
nell'arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza
massima al connettore d'antenna con appositi fattori che tengano
conto della variabilita' temporale dell'emissione degli impianti
nell'arco delle 24 ore. Questi fattori di riduzione della potenza
saranno individuati in apposite Linee Guida predisposte dall'ISPRA e
dalle ARPA/APPA secondo le modalita' di seguito indicate. Laddove
siano assenti pertinenze esterne degli edifici di cui alla lettera
a), i calcoli previsionali dovranno tenere in conto dei valori di
assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture
degli edifici cosi' come definiti nelle suddette Linee Guida. Gli
operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza
degli impianti secondo le modalita' contenute nelle medesime Linee
Guida. Tali dati dovranno rappresentare le reali condizioni di
funzionamento degli impianti. Eventuali condizioni di funzionamento
anomalo degli impianti dovranno essere tempestivamente segnalate agli
organi di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. L'ISPRA e le
ARPA/APPA provvedono, in attuazione del presente decreto, alla
elaborazione di Linee Guida che saranno approvate dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito
decreto dirigenziale entro 60 giorni dalla di entrata in vigore del
presente decreto. Tali Linee Guida potranno essere soggette ad
aggiornamento con periodicita' semestrale su indicazione del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che
provvedera' alla relativa approvazione.
9. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di
esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, recante
fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati
da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, e al mancato rispetto
dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei piani di
risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti.
10. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti
di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003,
recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della
popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla
frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, e al mancato
rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei piani
di risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente
competenti.
Art. 15
Pagamenti elettronici
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante «Codice dell'amministrazione digitale», e' sostituito dal
seguente:
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche). -
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e, limitatamente ai
rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi nei rapporti con
l'utenza sono tenuti ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a
qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. A tal fine:
a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a
specificare nelle richieste di pagamento: 1) i codici IBAN
identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del
versamento in Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293,
tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti
mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; 2) i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il
versamento;
b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati
mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a
disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di
riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di
effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte
di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di
pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in
conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per
il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve
l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento
dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in
apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il
pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo,
nonche' i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero
dell'imputazione del versamento in Tesoreria. I conti correnti
postali intestati a pubbliche amministrazioni, sono regolati ai sensi
del disposto di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1°
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
gennaio 1994, n. 71.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), le
amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresi'
avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all'articolo
81 comma 2-bis ,
3. Dalle previsioni di cui al comma 1 sono escluse le operazioni di
competenza delle Agenzie fiscali, ai sensi degli articoli 62 e 63 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' delle entrate
riscosse a mezzo ruolo. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del
comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le
quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale
all'erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere
rese disponibili modalita' di pagamento di cui alla lettera b) del
medesimo comma 1.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia,
definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del
pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b).
5. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.».
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della
pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
delegato all'innovazione tecnologica, e' disciplinata l'estensione
delle modalita' di pagamento anche attraverso tecnologie mobili.
3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in materia di
pubblicazione dell'indicatore di tempestivita' dei pagamenti relativi
agli acquisti di beni, servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5,
lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalita'
di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al comma 6
del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato,
incluse le articolazioni periferiche, si avvalgono delle
funzionalita' messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano
l'attivita' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche
professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati
attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le
disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le
modalita' e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di
attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i
medesimi decreti puo' essere disposta l'estensione degli obblighi a
ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie
mobili.
Sezione VI
Giustizia digitale
Art. 16
Biglietti di cancelleria, comunicazioni
e notificazioni per via telematica
1. All'articolo 136, primo comma, del codice di procedura civile,
le parole: «in carta non bollata» sono soppresse.
2. All'articolo 149-bis, secondo comma, del codice di procedura
civile, dopo le parole: «pubblici elenchi» sono inserite le seguenti:
«o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni».
3. All'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Quando viene
redatto su supporto cartaceo»;
b) al secondo comma le parole «Esse contengono» sono sostituite
dalle seguenti: «Il biglietto contiene»;
c) al secondo comma le parole «ed il nome delle parti» sono
sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale
del provvedimento comunicato»;
d) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: «Quando viene
trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di
cancelleria e' costituito dal messaggio di posta elettronica
certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici.».
4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a
cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via
telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante
da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche
amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le
notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli
148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura
penale. La relazione di notificazione e' redatta in forma automatica
dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.
5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e'
effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione,
sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto
integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la
legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta
elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o
comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente
mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalita' si adottano
nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica
certificata per cause imputabili al destinatario.
7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente
la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non
risulta da pubblici elenchi, la stessa puo' indicare l'indirizzo di
posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le
comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso
le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si
effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte
le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni
che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti
sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica
comunicati a norma del comma 12.
8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa
non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano
l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice
di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli
articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.
9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della
cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti
civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello che, alla
predetta data sono gia' stati individuati dai decreti ministeriali
previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per
le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i
procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di
appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non
sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti
dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per
le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a
destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti
dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;
d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei
decreti di cui al comma 10 per le notificazioni a persona diversa
dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e
151, comma 2, del codice di procedura penale, e per gli uffici
giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello.
10. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, sentiti
l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i
consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della
giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di
comunicazione, individuando:
a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di
appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente
articolo;
b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per
le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli
articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di
procedura penale.
11. I commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono abrogati.
12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via
telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al
Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto l'indirizzo di posta elettronica
certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni,
a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal
Ministero della giustizia e' consultabile solo dagli uffici
giudiziari e dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti.
13. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al
comma 12, si applicano i commi 6 e 8.
14. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma
1-bis e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-ter. L'importo del
diritto di copia, aumentato di dieci volte, e' dovuto per gli atti
comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la
comunicazione o la notificazione al destinatario non si e' resa
possibile per causa a lui imputabile.».
15. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software
presso gli uffici giudiziari nonche' per la manutenzione dei relativi
servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale
amministrativo e' autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per
l'anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2013.
16. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori
entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che
sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata
ed in quello del Ministero della giustizia.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 17
Modifiche alla legge fallimentare
e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Il
decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del tribunale
o dal giudice relatore se vi e' delega alla trattazione del
procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono
essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta
elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle
imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito
della comunicazione e' trasmesso, con modalita' automatica,
all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.
Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile
o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del
ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma
dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal
registro delle imprese. Quando la notificazione non puo' essere
compiuta con queste modalita', si esegue con il deposito dell'atto
nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro
delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.
L'udienza e' fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del
ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella
dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici
giorni.»;
b) dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente:
«31-bis (Comunicazioni del curatore). - Le comunicazioni ai
creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice
delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di
posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti
dalla legge.
Quando e' omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonche'
nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica
certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le
comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in
cancelleria.
In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla
chiusura della stessa, il curatore e' tenuto a conservare i messaggi
di posta elettronica certificata inviati e ricevuti»;
c) all'articolo 33, quinto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle
eventuali osservazioni, e' trasmessa a mezzo posta elettronica
certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.»;
d) all'articolo 92, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il
curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di
informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di
diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprieta' o
in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il
relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle
imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni
altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede
dell'impresa o la residenza del creditore:
1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le
modalita' indicate nell'articolo seguente;
2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro
cui vanno presentate le domande;
3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della
domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo
31-bis, secondo comma, nonche' della sussistenza dell'onere previsto
dall'articolo 93, terzo comma, n. 5);
4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.»;
e) all'articolo 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente comma: «La domanda di
ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione
di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere a
norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza
fissata per l'esame dello stato passivo.»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il ricorso puo'
essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed e' formato ai
sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto
legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni, e nel
termine stabilito dal primo comma, e' trasmesso all'indirizzo di
posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di
cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo
sesto comma.»;
3) al terzo comma, il numero 5) e' sostituito dal seguente: «5)
l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al
quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui
variazioni e' onere comunicare al curatore.»;
4) il quinto comma e' sostituito dal seguente comma: «Se e' omessa
l'indicazione di cui al terzo comma, n. 5), nonche' nei casi di
mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per
cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 31-bis,
secondo comma.»;
f) all'articolo 95, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle
relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici
giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e
nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di
diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione
al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito
possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le
modalita' indicate dall'articolo 93, secondo comma, osservazioni
scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima
dell'udienza.»;
g) l'articolo 97 e' sostituito dal seguente:
«Art. 97 (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento
del passivo). - Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di
esecutivita' dello stato passivo, ne da' comunicazione trasmettendo
una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre
opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.»;
h) all'articolo 101, primo comma, le parole: «depositate in
cancelleria» sono sostituite dalle seguenti: «trasmesse al curatore»;
i) all'articolo 102, terzo comma, dopo le parole: «primo comma»
sono inserite le seguenti: «trasmettendone copia»;
l) all'articolo 110, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in
cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per
i quali e' in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne sia
data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta
elettronica certificata.»;
m) all'articolo 116 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il giudice ordina
il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non puo'
essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla
comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Dell'avvenuto
deposito e della fissazione dell'udienza il curatore da' immediata
comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno
proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti,
con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto
ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o
contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le
modalita' di cui all'articolo 93, secondo comma. Al fallito, se non
e' possibile procedere alla comunicazione con modalita' telematica,
il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.»;
n) all'articolo 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma sono aggiunti i seguenti periodi: «Quando il
ricorso e' proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le
comunicazioni. Si applica l'articolo 31-bis, secondo comma.»;
2) al secondo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice
delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori,
valutata la ritualita' della proposta, ordina che la stessa,
unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga
comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta
elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i
dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta
sara' considerata come voto favorevole.»;
o) all'articolo 129, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato dispone che
il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica
certificata al proponente, affinche' richieda l'omologazione del
concordato e ai creditori dissenzienti. Al fallito, se non e'
possibile procedere alla comunicazione con modalita' telematica, la
notizia dell'approvazione e' comunicata mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma
dell'articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e
non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali
opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il
deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione
motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non
provvede nel termine, la relazione e' redatta e depositata dal
curatore nei sette giorni successivi.»;
p) all'articolo 143, primo comma, e' aggiunto il seguente periodo:
«Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore
ai creditori a mezzo posta elettronica certificata.»;
q) all'articolo 171, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo
posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del
destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle
imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera
raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del
creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei
creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo
indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un
indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni e'
onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso e' contenuto
l'avvertimento di cui all'articolo 92, primo comma, n. 3). Tutte le
successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario
a mezzo posta elettronica certificata. Quando, nel termine di
quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non e' comunicato
l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e nei casi
di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata
per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente
mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo
comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.»;
r) all'articolo 172, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il
commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del
debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto,
sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle
garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno
dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso termine
la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma
dell'articolo 171, secondo comma.»;
s) all'articolo 173, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La comunicazione ai creditori e' eseguita dal commissario
giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi
dell'articolo 171, secondo comma.»;
t) all'articolo 182, dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente:
«Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo
periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con
periodicita' semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica a mezzo
di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al
commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a
norma dell'articolo 171, secondo comma»;
u) all'articolo 205, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nello stesso termine, copia della relazione e'
trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto
dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di
sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare
osservazioni scritte. Altra copia della relazione e' trasmessa,
assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio
del registro delle imprese ed e' trasmessa a mezzo di posta
elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui
beni.»;
v) all'articolo 207 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Entro un mese dalla
nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta
elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario
risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli
indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei
professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o
telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il
suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti
a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti
dell'impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori ad
indicare, entro il termine di cui al terzo comma, il loro indirizzo
di posta elettronica certificata, con l'avvertimento sulle
conseguenze di cui al quarto comma e relativo all'onere del creditore
di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta con
riserva delle eventuali contestazioni.»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Entro quindici
giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre
persone indicate dal comma precedente possono far pervenire al
commissario mediante posta elettronica certificata le loro
osservazioni o istanze.»;
3) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: «Tutte le
successive comunicazioni sono effettuate dal commissario
all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del
primo comma. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta
elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione,
ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al
destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si
applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il
commissario liquidatore.»;
z) all'articolo 208, primo periodo, dopo le parole: «il
riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni»
sono aggiunte le seguenti: «,comunicando l'indirizzo di posta
elettronica certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma»;
aa) l'articolo 209, primo comma, e' sostituito dal seguente: «Salvo
che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta
giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario
forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande
indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e lo
deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede
principale. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o
respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa
a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 207,
quarto comma. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa
esecutivo.»;
bb) all'articolo 213, secondo comma, le parole: «nelle forme
previste dall'articolo 26, terzo comma» sono sostituite dalle
seguenti: «con le modalita' di cui all'articolo 207, quarto comma»;
cc) all'articolo 214, secondo comma, le parole: «nelle forme
previste dall'articolo 26, terzo comma» sono sostituite dalle parole:
«con le modalita' di cui all'articolo 207, quarto comma».
2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 22, comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Il
commissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi che vantano
diritti reali mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore
insolvente, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo
indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero
dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso,
a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o
la residenza del creditore, il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata e il termine entro il quale devono trasmettergli a tale
indirizzo le loro domande, nonche' le disposizioni della sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento
del passivo.»;
b) l'articolo 22, comma 2, e' sostituito dal seguente: «I creditori
e i terzi titolari di diritti sui beni sono invitati ad indicare
nella domanda l'indirizzo di posta elettronica certificata ed
avvertiti delle conseguenze di cui ai periodi seguenti e dell'onere
di comunicarne al commissario ogni variazione. Tutte le successive
comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta
elettronica certificata indicato dal creditore o dal terzo titolare
di diritti sui beni. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di
posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della
variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili
al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria.
Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, del regio decreto, 16
marzo 1942, n. 267, sostituendo al curatore il commissario
giudiziale.»;
c) l'articolo 28, comma 5, e' sostituito dal seguente: «5.
L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato hanno facolta' di
prendere visione della relazione e di estrarne copia. La stessa e'
trasmessa dal commissario giudiziale a tutti i creditori e ai terzi
titolari di diritti sui beni all'indirizzo di posta elettronica
certificata indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci
giorni dal deposito in cancelleria.»;
d) all'articolo 59, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai
seguenti periodi: «L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato
possono prendere visione ed estrarre copia del programma depositato,
che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni
di riservatezza. La stessa copia e' trasmessa entro dieci giorni dal
deposito in cancelleria a cura del commissario straordinario a tutti
i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
indicato a norma dell'articolo 22, comma 2. Si applica l'articolo
31-bis, terzo comma, del regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267,
sostituendo al curatore il commissario straordinario.»;
e) all'articolo 61, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il commissario straordinario trasmette una copia di
ciascuna relazione periodica e della relazione finale a tutti i
creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal
deposito in cancelleria.»;
f) all'articolo 75 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
commissario straordinario trasmette una copia del bilancio finale
della procedura e del conto della gestione a tutti i creditori a
mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma
dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in
cancelleria.»;
2) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente
periodo: «Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione
dell'avviso, per i creditori e i titolari di diritti sui beni, dalla
comunicazione a mezzo posta elettronica certificata a norma
dell'articolo 22, comma 2 e, per ogni altro interessato, dalla sua
affissione.».
3. La norma di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo si
applica ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013.
4. Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui ai
comma 1 e 2 del presente articolo si applicano dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alle
procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione
coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti,
rispetto alle quali, alla stessa data, non e' stata effettuata la
comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 22 decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
5. Per le procedure in cui, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sia stata effettuata la
comunicazione di cui al comma 4, le disposizioni di cui ai commi 1 e
2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013.
Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e
il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai
creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo
di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro
tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale
ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli
di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa
indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante
deposito in cancelleria.
Art. 18
Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n. 3
1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica del capo II e' sostituita dalla seguente:
«Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di
liquidazione del patrimonio»;
b) dopo la rubrica del capo II e' inserita la seguente sezione:
«Sezione prima - Procedure di composizione della crisi da
sovraindebitamento»;
c) dopo la rubrica della sezione prima del capo II e' inserito il
seguente: «§ 1 Disposizioni generali»;
d) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Finalita' e
definizioni»;
2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «alle vigenti procedure concorsuali» sono sostituite
dalle seguenti: «a procedure concorsuali diverse da quelle regolate
dal presente capo»;
b) le parole: «dal presente capo» sono sostituite dalle seguenti:
«dalla presente sezione»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le medesime
finalita', il consumatore puo' anche proporre un piano fondato sulle
previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di
cui all'articolo 8.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai fini del presente capo, si intende:
a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio
tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile
per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacita' del debitore di
adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto
obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attivita'
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.»;
e) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il debitore in stato
di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio degli
organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede
nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9,
comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione
dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare
pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi
dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre
disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e
modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi,
indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti
e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. E' possibile
prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono
non essere soddisfatti integralmente, allorche' ne sia assicurato il
pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione
della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di
liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai
beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come
attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso,
con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione
europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e
non versate, il piano puo' prevedere esclusivamente la dilazione del
pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1,
il piano puo' anche prevedere l'affidamento del patrimonio del
debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la
distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un
professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Fermo il
diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il
consumatore in stato di sovraindebitamento puo' proporre, con
l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui
all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai
sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di
cui al comma 1.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La proposta non e' ammissibile quando il debitore, anche
consumatore:
a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate
dal presente capo;
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di
cui al presente capo;
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di
cui agli articoli 14 e 14-bis;
d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire
compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.»;
4) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Ferma
l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore
agricolo in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un
accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della
presente sezione.»;
f) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Contenuto dell'accordo
o del piano del consumatore»;
2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «accordo» sono inserite le seguenti: «o di piano
del consumatore»;
b) la parola: «redditi» e' sostituita dalla seguente: «crediti»;
3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «i beni o i redditi» sono sostituite dalle seguenti:
«i beni e i redditi»;
b) le parole: «del piano» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'accordo o del piano del consumatore»;
c) le parole: «l'attuabilita' dell'accordo» sono sostituite dalle
seguenti: «assicurarne l'attuabilita'»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente comma: «4. La proposta
di accordo con continuazione dell'attivita' d'impresa e il piano del
consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno
dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di
privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione
dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.»;
g) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Deposito della
proposta»;
2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «sede» e' inserita la seguente «principale»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il consumatore
deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la
residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il
tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a
cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della
riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali,
competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e
contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e
l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.»;
3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «Il debitore, unitamente alla proposta, deposita»
sono sostituite dalle seguenti: «Unitamente alla proposta devono
essere depositati»;
2) le parole: «dei beni» sono sostituite dalle seguenti «di tutti i
beni del debitore»;
4) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
«3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' altresi' allegata
una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della
crisi che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le
obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di
adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilita' del consumatore negli ultimi
cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore
impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della
documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta,
nonche' sulla probabile convenienza del piano rispetto
all'alternativa liquidatoria.
3-ter. Il giudice puo' concedere un termine perentorio non
superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta
e produrre nuovi documenti.
3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del
consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli
interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano
garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto
dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice
civile.»;
h) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: Ǥ 2 Accordo di
composizione della crisi»;
i) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «i requisiti previsti dagli articoli 7» e'
inserito il seguente: «, 8»;
b) dopo la parola: «comunicazione» sono inserite le seguenti: «,
almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma
1,»;
c) le parole «contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli
puo' adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo» sono
soppresse;
d) in fine e' aggiunto il seguente periodo: «Tra il giorno del
deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non
devono decorrere piu' di sessanta giorni.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:
a) stabilisce idonea forma di pubblicita' della proposta e del
decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attivita'
d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;
b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi
di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del
decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso
gli uffici competenti;
c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di
omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita',
essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne'
disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione
sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo,
da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la
sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti
impignorabili.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. All'udienza il
giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai
creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina
la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonche' la
cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta.»;
4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. A decorrere
dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di
omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono
inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata
eseguita la pubblicita' del decreto.»;
5) al comma 4 le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: «dal comma 2, lettera c)»;
6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il decreto di cui al
comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.»;
l) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole seguenti: «almeno
dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In
mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei
termini in cui e' stata loro comunicata»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini
dell'omologazione di cui all'articolo 12, e' necessario che l'accordo
sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per
cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca
dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono
computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno
diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in
tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di
esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del
raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi
parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari
dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.»;
3) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e' revocato di diritto» sono sostituite dalle
seguenti: «cessa, di diritto, di produrre effetti»;
b) dopo le parole: «i pagamenti dovuti» sono inserite le seguenti:
«secondo il piano»;
c) le parole: «Agenzie fiscali» sono sostituite da «amministrazioni
pubbliche»;
d) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'accordo e'
altresi' revocato se risultano compiuti durante la procedura atti
diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede
d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del
codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non
puo' far parte il giudice che lo ha pronunciato.».
m) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dai seguenti periodi:
«Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione
utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando,
risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento
della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneita' del
piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili,
nonche' dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo.
Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o
qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il
giudice lo omologa se ritiene che il credito puo' essere soddisfatto
dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa
liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente comma: «3. L'accordo
omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento
in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui all'articolo 10, comma
2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere
esecutivamente sui beni oggetto del piano.»;
3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: «3-bis.
L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla
presentazione della proposta.»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Gli effetti di cui al
comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato
pagamento dei crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui
all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato
pagamento di tali crediti e' chiesto al tribunale con ricorso da
decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il
provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non
puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.»;
5) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli atti,
i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo
omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui
all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»;
n) dopo l'articolo 12 e' inserito:
«§ 3 Piano del consumatore»
«Art. 12-bis (Procedimento di omologazione del piano del
consumatore). - 1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti
previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in
frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza,
disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la
comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della
proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della
documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere
piu' di sessanta giorni.
2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la
prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe
pregiudicare la fattibilita' del piano, il giudice, con lo stesso
decreto, puo' disporre la sospensione degli stessi sino al momento in
cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.
3. Verificata la fattibilita' del piano e l'idoneita' dello stesso
ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonche' dei
crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni
altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei
crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto
obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere
ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche
per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie
capacita' patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo
provvedimento una forma idonea di pubblicita'. Quando il piano
prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di
beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura
dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di
diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di
sospensione di cui al comma 2, ove adottato.
4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta
la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il
credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura
non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione
seconda del presente capo.
5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo.
6. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla
presentazione della proposta.
7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto
di pignoramento.
Art. 12-ter (Effetti dell'omologazione del piano del consumatore).
- 1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o
titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive
individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere
iniziate o proseguite azioni cautelari ne' acquistati diritti di
prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta
di piano.
2. Il piano omologato e' obbligatorio per tutti i creditori
anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui
all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo
posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del
piano.
3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori
nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati
in via di regresso.
4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato
pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonche' dei crediti
di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del
mancato pagamento di tali crediti e' chiesto al tribunale e si
applica l'articolo 12, comma 4.»;
o) dopo l'articolo 12-ter e' inserito il seguente: Ǥ 4 Esecuzione
e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e
del piano del consumatore»;
p) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Esecuzione
dell'accordo o del piano del consumatore»;
2) al comma 1 dopo la parola: «accordo» sono inserite le seguenti:
«o dal piano del consumatore,»;
3) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «all'accordo o al piano» sono sostituite dalle
seguenti: «all'accordo o al piano del consumatore»;
b) le parole: «creditori estranei» sono sostituite dalle seguenti:
«crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1,
terzo periodo»;
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresa la
trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis,
comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicita'. In ogni
caso il giudice puo', con decreto motivato, sospendere gli atti di
esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati
motivi»;
4) al comma 4 le parole: «dell'accordo e del piano sono nulli» sono
sostituite dalle parole: «dell'accordo o del piano del consumatore
sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e'
stata eseguita la pubblicita' di cui agli articoli 10, comma 2, e
12-bis, comma 3»;
5) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. I crediti sorti
in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla
presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri,
con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto
di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.»;
q) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «dolosamente» sono
inserite le seguenti: «o con colpa grave»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il ricorso per
l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta
e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine
fissato per l'ultimo adempimento previsto.»;
3) al comma 2 la parola: «regolarmente» e' soppressa;
4) al comma 3 dopo le parole: «a pena di decadenza,» sono inserite
le seguenti parole: «entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso,»;
5) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il
giudice che ha pronunciato il provvedimento.»;
r) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente articolo:
«Art. 14-bis (Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione
del piano del consumatore). - 1. La revoca e la cessazione di diritto
dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore hanno
luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5.
2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio
con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del
piano nelle seguenti ipotesi:
a) quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o
diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte
rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita'
inesistenti;
b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano,
se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del
piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al
debitore.
3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a),
e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in
ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per
l'ultimo adempimento previsto.
4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b),
e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in
ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per
l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
5. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione
del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona
fede.
6. Si applica l'articolo 14, comma 4-bis.»;
s) dopo l'articolo 14-bis e' inserita la seguente sezione:
«SEZIONE SECONDA
Liquidazione del patrimonio
Art. 14-ter (Liquidazione dei beni). - 1. In alternativa alla
proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di
sovraindebitamento e per il quale ricorrono i presupposti di cui
all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), puo' chiedere la
liquidazione di tutti i suoi beni.
2. La domanda di liquidazione e' proposta al tribunale competente
ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla
documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.
3. Alla domanda sono altresi' allegati l'inventario di tutti i beni
del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno
degli immobili e delle cose mobili, nonche' una relazione
particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve
contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente
le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore
persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilita' del debitore persona fisica
negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore
impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della
documentazione depositata a corredo della domanda.
4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla
richiesta di relazione di cui al comma 3, ne da' notizia all'agente
della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti
locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale
dell'istante.
5. La domanda di liquidazione e' inammissibile se la documentazione
prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione
economica e patrimoniale del debitore.
6. Non sono compresi nella liquidazione:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di
procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli
stipendi, pensioni, salari e cio' che il debitore guadagna con la sua
attivita', nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della
sua famiglia indicati dal giudice;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i
beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo
quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di
legge.
7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del
concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla
chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti
da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli
articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.
Art. 14-quater (Conversione della procedura di composizione in
liquidazione). - 1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei
creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui
all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di
composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di
liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo
o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del
consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a). La
conversione e' altresi' disposta nei casi di cui agli articoli 11,
comma 5, e 14-bis, comma 1, nonche' di risoluzione dell'accordo o di
cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore
ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati
da cause imputabili al debitore.
Art. 14-quinquies (Decreto di apertura della liquidazione). - 1. Il
giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo
14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli
ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si
applica l'articolo 10, comma 6.
2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:
a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1,
nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267;
b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di
omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita',
essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne'
acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di
liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
c) stabilisce idonea forma di pubblicita' della domanda e del
decreto, nonche', nel caso in cui il debitore svolga attivita'
d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;
d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni
mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del
liquidatore;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del
patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di
gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare
alcuni di essi. Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e' posto in
esecuzione a cura del liquidatore;
f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b).
3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto
di pignoramento.
4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del
programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui
all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito
della domanda.
Art. 14-sexies (Inventario ed elenco dei creditori). - 1. Il
liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilita'
della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma
l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai
titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su
immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilita' del
debitore:
a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o
trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e
purche' vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione
che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con
l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera
e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite
esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
b) la data entro cui vanno presentate le domande;
c) la data entro cui sara' comunicata al debitore e ai creditori lo
stato passivo e ogni altra utile informazione.
Art. 14-septies (Domanda di partecipazione alla liquidazione). - 1.
La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o
rivendicazione di beni mobili o immobili e' proposta con ricorso che
contiene:
a) l'indicazione delle generalita' del creditore;
b) la determinazione della somma che si intende far valere nella
liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la
restituzione o la rivendicazione;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata,
del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del
circondario ove ha sede il tribunale competente.
2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti
fatti valere.
Art. 14-octies (Formazione del passivo). - 1. Il liquidatore
esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un
progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di
diritti sui beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del
debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di
quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le
modalita' dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a).
2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato
passivo dandone comunicazione alle parti.
3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene
fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione
dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica
ai sensi del comma 1.
4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma
3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il
quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica
l'articolo 10, comma 6.
Art. 14-novies (Liquidazione). - 1. Il liquidatore, entro trenta
giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di
liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita
presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la
ragionevole durata della procedura.
2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il
patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di
liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti
dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se
oggetto di contestazione, dei quali non e' probabile l'incasso nei
quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite e gli
altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del
programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite
procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati,
sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto
valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate
forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli
interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il
liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i
creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e
giustificati motivi, il giudice puo' sospendere con decreto motivato
gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di
apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure
esecutive il liquidatore puo' subentrarvi.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformita'
degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo
svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del
pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione,
nonche' di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del
decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la
cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta.
4. I requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti
specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore puo'
avvalersi ai sensi del comma 1, nonche' i mezzi di pubblicita' e
trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal
regolamento del Ministro della giustizia di cui all'articolo 107,
sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
5. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione
e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal
deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura
della procedura.
Art. 14-decies (Azioni del liquidatore). - 1. Il liquidatore
esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la
disponibilita' dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e
comunque correlata con lo svolgimento dell'attivita' di
amministrazione di cui all'articolo 14-novies, comma 2. Il
liquidatore puo' altresi' esercitare le azioni volte al recupero dei
crediti compresi nella liquidazione.
Art. 14-undecies (Beni e crediti sopravvenuti). - 1. I beni
sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di
liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della
stessa, dedotte le passivita' incontrate per l'acquisto e la
conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente
il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3.
Art. 14-duodecies (Creditori posteriori). - 1. I creditori con
causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della
pubblicita' di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e
d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di
liquidazione.
2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o
di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono
soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di
quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed
ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
Art. 14-terdecies (Esdebitazione). - 1. Il debitore persona fisica
e' ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei
confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione
che:
a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della
procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili,
nonche' adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo
svolgimento della procedura;
c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni
precedenti la domanda;
d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per
uno dei reati previsti dall'articolo 16;
e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies,
un'attivita' produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie
competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia
cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato
motivo, proposte di impiego;
f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo
e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.
2. L'esdebitazione e' esclusa:
a) quando il sovraindebitamento del debitore e' imputabile ad un
ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue
capacita' patrimoniali;
b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della
liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in
frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio
patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di
favorire alcuni creditori a danno di altri.
3. L'esdebitazione non opera:
a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito
extracontrattuale, nonche' per le sanzioni penali ed amministrative
di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto
di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del
presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della
sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore
interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della
liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e
verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili
nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I
creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai
sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al
tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il
decreto.
5. Il provvedimento di esdebitazione e' revocabile in ogni momento,
su istanza dei creditori, se risulta:
a) che e' stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera
b);
b) che e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito
il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante
dell'attivo ovvero simulate attivita' inesistenti.
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e
del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il
provvedimento.»;
t) gli articoli da 15 a 20 sono sostituiti dalla seguente
sezione:
«SEZIONE TERZA
Disposizioni comuni
Art. 15 (Organismi di composizione della crisi). - 1. Possono
costituire organismi per la composizione delle crisi da
sovraindebitamento enti pubblici o privati dotati di requisiti di
indipendenza, professionalita' e adeguatezza patrimoniale determinati
con il regolamento di cui al comma 3.
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito
registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalita' di iscrizione nel
registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato
dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per
l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la
sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche' la
determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli
organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati
al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, e le attivita' degli stessi devono essere svolte
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto
dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni
iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di
ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.
6. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei dati contenuti
nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita' del
piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2.
7. L'organismo esegue le pubblicita' ed effettua le comunicazioni
disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle
sezioni prima e seconda del presente capo. Le comunicazioni sono
effettuate a mezzo posta elettronica certificata se il relativo
indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero
dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso,
a mezzo telefax o lettera raccomandata.
8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma
1, o 14-quinquies, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di
liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove
designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di
gestore per la liquidazione.
9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di
composizione della crisi possono essere svolti anche da un
professionista o da una societa' tra professionisti in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal
presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi
sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari
giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle
attivita' di cui alla sezione prima del presente capo, e per i
curatori fallimentari, quanto alle attivita' di cui alla sezione
seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del
quaranta per cento.
10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attivita' previsti dal
presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo,
gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati
contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista
dall'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie,
nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi
compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo
30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel
rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta
per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di
crediti al consumo, affidabilita' e puntualita' nei pagamenti, di cui
alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali
16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300
del 23 dicembre 2004.
11. I dati personali acquisiti a norma del presente articolo
possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della
procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua
conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione e' data
comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica
certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.
Art. 16 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la
multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:
a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione
della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o
diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante
dell'attivo ovvero dolosamente simula attivita' inesistenti;
b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni
prima e seconda del presente capo, produce documentazione
contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in
tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione
debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo
14-ter, comma 3;
d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente
capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del
consumatore;
e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del
consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua
posizione debitoria;
f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del
piano del consumatore.
2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero
il professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che rende false
attestazioni in ordine alla veridicita' dei dati contenuti nella
proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilita' del
piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di
cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, e'
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a
50.000 euro.
3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente
dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista
di cui all'articolo 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori
omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo
ufficio.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si
applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo
a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
Sezione VII
Ricerca, innovazione e comunita' intelligenti
Art. 19
Grandi progetti di ricerca e innovazione
e appalti precommerciali
1. All'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis L'Agenzia promuove altresi' la definizione e lo sviluppo di
grandi progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla
realizzazione dell'Agenda digitale italiana e in conformita' al
programma europeo Horizon2020, con l'obiettivo di favorire lo
sviluppo delle comunita' intelligenti, la produzione di beni pubblici
rilevanti, la rete a banda ultralarga, fissa e mobile e i relativi
servizi, la valorizzazione digitale dei beni culturali e
paesaggistici, la sostenibilita' ambientale, i trasporti e la
mobilita', la difesa e la sicurezza, nonche' al fine di mantenere e
incrementare la presenza sul territorio nazionale di significative
competenze di ricerca e innovazione industriale.».
2. I progetti di cui all'articolo 20, comma 3-bis del decreto-legge
n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del
2012, cosi' come introdotto dal comma 1, riguardano:
a) lo sviluppo di una nuova tecnologia e l'integrazione di
tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi che si traducono
nella realizzazione di un prototipo di valenza industriale che sia in
grado di qualificare un prodotto innovativo;
b) le attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio
o di un prodotto innovativo in grado di soddisfare una domanda
espressa da pubbliche amministrazioni;
c) i servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti
sul mercato volte a rispondere a una domanda pubblica;
d) le attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio
o di un prodotto innovativo in grado di rafforzare anche la capacita'
competitiva delle piccole e medie imprese.
3. I temi di ricerca, le aree tecnologiche ed i requisiti di
domanda pubblica da collegare e promuovere in relazione alla
realizzazione dell'Agenda digitale italiana, sono indicati di intesa
tra il Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro
dell'istruzione, universita' e ricerca.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), l'Agenzia effettua
una chiamata alla manifestazione d'interesse da parte di imprese
singole o in partenariato tra di loro, eventualmente in associazione
con organismi di ricerca, per la realizzazione dei grandi progetti
strategici di ricerca e sviluppo nel settore ICT. Le proposte
presentate sono sottoposte a un processo negoziale articolato in due
fasi:
a) valutazione tecnico-scientifica, affidata all'Agenzia, di
ammissibilita' al finanziamento, in termini di contenuto innovativo e
potenziale applicativo, eventualmente condizionata a richieste di
modifiche dei progetti presentati;
b) definizione di una efficace soluzione di copertura finanziaria
dei progetti ammessi, anche sulla base dell'uso combinato di
contributi pubblici e privati, prestiti agevolati o altri strumenti
di debito e garanzia. A tale specifico fine, massimizzando la leva
finanziaria delle risorse pubbliche impegnate nei progetti dalle
varie amministrazioni, puo' essere utilizzato un meccanismo di
finanziamento con ripartizione del rischio denominato
Risksharingfacility per l'innovazione digitale-RSFID. Per
l'implementazione della RSFID il Ministro dello sviluppo economico,
il Ministro dell'universita' dell'istruzione e della ricerca e il
Ministro per la coesione territoriale stipulano un accordo quadro di
collaborazione con la Banca europea degli investimenti, la Cassa
depositi e prestiti o altri investitori istituzionali. L'accordo
quadro di collaborazione prevede le regole di governance e le
modalita' di funzionamento della RSFID e viene adottato con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'universita'
dell'istruzione e della ricerca e del Ministro per la coesione
territoriale, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'Agenzia,
attraverso specifiche intese o accordi di programma con le regioni e
altre amministrazioni pubbliche competenti, anche ai sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, definisce gli ambiti territoriali e
l'oggetto dei possibili progetti, individua le risorse pubbliche
eventualmente necessarie e provvede alla definizione e allo sviluppo
dei servizi o dei prodotti innovativi mediante appalti
precommerciali. I singoli appalti sono aggiudicati dall'Agenzia ai
sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, quale centrale di
committenza della regione o della diversa amministrazione pubblica
competente alla relativa gestione. Le attivita' connesse alle
specifiche intese stipulate con l'Agenzia per l'Italia Digitale sono
svolte dalle regioni e delle altre amministrazioni pubbliche
competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera c), trova applicazione
il comma 9.
7. Per le iniziative di cui al presente articolo, e' riservata una
quota non superiore a 70 milioni di euro delle risorse effettivamente
disponibili del Fondo per la crescita sostenibile, di cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
nonche' una quota non superiore a 100 milioni di euro delle risorse
effettivamente disponibili del Fondo per gli investimenti in ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 61 del predetto
decreto-legge n. 83 del 2012. L'utilizzo delle risorse riservate ai
sensi del presente comma e' effettuato nel rispetto degli equilibri
di finanza pubblica con le medesime modalita' di utilizzo dei
predetti fondi. Per la stessa finalita' possono essere utilizzate
anche risorse provenienti dai programmi cofinanziati dai fondi
strutturali che siano individuate nel Piano di azione-coesione.
8. Per le finalita' dell'articolo 47, comma 2-bis, lettera e), del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono adottate linee guida per
promuovere la diffusione degli acquisti pubblici innovativi e degli
appalti precommerciali presso le amministrazioni aggiudicatrici, le
imprese pubbliche e gli altri enti e soggetti aggiudicatori ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. L'accesso ai fondi per la realizzazione delle iniziative di cui
al comma 2, lettera c), e' disciplinato con uno o piu' decreti del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sulla base dei seguenti criteri:
a) previsione che, l'Agenzia per l'Italia digitale, previa intesa
tra il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, pubblichi con
cadenza almeno annuale una sollecitazione a manifestare interesse,
rivolta alle amministrazioni pubbliche, diretta ad acquisire la
segnalazione di problemi di particolare rilevanza sociale o
ambientale che non trovano una risposta soddisfacente in prodotti,
servizi e tecnologie gia' esistenti sul mercato;
b) definizione di misure premiali per incentivare le aggregazioni
di pubbliche amministrazioni al fine di raggiungere un adeguato
livello di domanda di soluzioni innovative a problemi di particolare
rilevanza;
c) previsione che nelle manifestazioni di interesse sia contenuta
la disponibilita' dei soggetti pubblici ad agire come contesto
operativo per la sperimentazione delle soluzioni elaborate;
d) valutazione da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale delle
manifestazioni d'interesse pervenute in termini di rilevanza sociale,
accessibilita', innovativita', scalabilita' e successiva attivazione
degli appalti precommerciali finalizzati all'individuazione della
migliore soluzione;
e) previsione che i risultati della procedura precommerciale siano
divulgati e resi disponibili a terzi.
Art. 20
Comunita' intelligenti
1. L'Agenzia per l'Italia digitale definisce strategie e obiettivi,
coordina il processo di attuazione e predispone gli strumenti
tecnologici ed economici per il progresso delle comunita'
intelligenti. A tal fine l'Agenzia, sentito il comitato tecnico di
cui al comma 2:
a) predispone annualmente il piano nazionale delle comunita'
intelligenti-PNCI e lo trasmette entro il mese di febbraio al
Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica, che lo approva entro il mese successivo;
b) entro il mese di gennaio di ogni anno predispone il rapporto
annuale sull'attuazione del citato piano nazionale, avvalendosi del
sistema di monitoraggio di cui al comma 12;
c) emana le linee guida recanti definizione di standard tecnici,
compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati
delle comunita' intelligenti, e procedurali nonche' di strumenti
finanziari innovativi per lo sviluppo delle comunita' intelligenti;
d) istituisce e gestisce la piattaforma nazionale delle comunita'
intelligenti di cui al comma 9 del presente articolo.
2. E' istituito presso l'Agenzia per l'Italia digitale il Comitato
tecnico delle comunita' intelligenti, formato da nove componenti in
possesso di particolari competenze e di comprovata esperienza nel
settore delle comunita' intelligenti, di cui l'uno designato dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, di cui due dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno
dall'Unione delle province italiane e altri tre nominati dal
Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, di cui uno
proveniente da atenei nazionali, uno dalle associazioni di imprese o
di cittadini maggiormente rappresentative, uno dall'Istituto
nazionale di statistica (Istat) e uno dall'Agenzia stessa. Il
comitato adotta il proprio regolamento di organizzazione ed elegge il
Presidente. Ai componenti del comitato non spettano compensi,
gettoni, emolumenti o indennita' comunque definiti. I suoi componenti
durano in carica 3 anni, rinnovabili una sola volta.
3. Il comitato tecnico delle comunita' intelligenti propone
all'Agenzia il recepimento di standard tecnici utili allo sviluppo
della piattaforma nazionale di cui al comma 9, collabora alla
supervisione dei documenti indicati nel comma 1, lettere a), b) e c),
e partecipa alla definizione dello Statuto previsto nel comma 4.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentiti
l'Agenzia e il comitato tecnico di cui al comma 2, previa intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' adottato lo Statuto della cittadinanza
intelligente, da redigere sulla base dei seguenti criteri:
a) definizione dei principi e delle condizioni, compresi i
parametri di accessibilita' e inclusione digitale ai sensi delle
disposizioni del presente decreto-legge, che indirizzano le politiche
delle comunita' intelligenti;
b) elencazione dei protocolli d'intesa tra l'Agenzia e le singole
amministrazioni, nei quali ciascuna di esse declina gli obiettivi del
piano nazionale delle comunita' intelligenti. I protocolli sono
aggiornati annualmente a seguito del rinnovo del piano nazionale.
5. L'Agenzia e le singole amministrazioni locali interessate
stabiliscono congiuntamente le modalita' di consultazione pubblica
periodica mirate all'integrazione dei bisogni emersi dalla
cittadinanza nel processo di aggiornamento annuale degli obiettivi di
cui ai commi precedenti.
6. La sottoscrizione dello Statuto e' condizione necessaria per
ottenere la qualifica di comunita' intelligente.
7. Il rispetto del protocollo d'intesa, misurato dall'Agenzia
avvalendosi del sistema di monitoraggio di cui al comma 12, e'
vincolante per l'accesso a fondi pubblici per la realizzazione di
progetti innovativi per le comunita' intelligenti.
8. Al fine di assicurare la rapida e capillare diffusione sul
territorio di modelli e soluzioni ad alta replicabilita',
l'integrazione con le caratteristiche tecniche ed amministrative dei
sistemi regionali e comunali l'adattamento ai diversi contesti
territoriali, l'agenzia opera in collaborazione con le regioni, le
provincie autonome di Trento e di Bolzano, le provincie e i comuni
per la programmazione e l'attuazione delle iniziative del PNCI di cui
al comma 1, lettera a).
9. Con deliberazione da adottare entro 120 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia digitale, sentito
il Comitato di cui al comma 2, istituisce, definendone le modalita'
per la gestione, la piattaforma nazionale delle comunita'
intelligenti e le relative componenti, che includono:
a) il catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni;
b) il catalogo dei dati e dei servizi informativi;
c) il sistema di monitoraggio.
10. Ai fini della realizzazione del catalogo del riuso dei sistemi
e delle applicazioni l'Agenzia:
a) promuove indirizzi operativi e strumenti d'incentivazione alla
pratica del riuso anche attraverso meccanismi di aggregazione della
domanda;
b) adotta e promuove il recepimento di formati e processi standard
per l'indicizzazione e la condivisione delle applicazioni presenti
nel catalogo;
c) definisce standard tecnici aperti e regole di interoperabilita'
delle soluzioni realizzate, da recepire nei capitolati degli appalti
pubblici concernenti beni e servizi innovativi per le comunita'
intelligenti.
11. Ai fini della realizzazione del catalogo dei dati e dei servizi
informativi prodotti dalle comunita' intelligenti, l'Agenzia:
a) cataloga i dati e i servizi informativi con l'obiettivo di
costituire una mappa nazionale che migliori l'accesso e faciliti il
riutilizzo del patrimonio informativo pubblico;
b) favorisce il processo di metadatazione attraverso l'elaborazione
delle ontologie e dei modelli di descrizione dei dati, necessari alla
condivisione e al riutilizzo efficace del patrimonio informativo
pubblico;
c) definisce standard tecnici per l'esposizione dei dati e dei
servizi telematici;
d) promuove, attraverso iniziative specifiche quali concorsi,
eventi e attivita' formative, l'utilizzo innovativo e la
realizzazione di servizi e applicazioni basati sui dati delle
comunita' intelligenti.
12. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio, e per
valutare l'impatto delle misure indicate nel piano nazionale delle
comunita' intelligenti, l'Agenzia, sentito il comitato tecnico, di
concerto con ISTAT:
a) definisce, sentita l'ANCI, un sistema di misurazione basato su
indicatori statistici relativi allo stato e all'andamento delle
condizioni economiche, sociali, culturali e ambientali delle
comunita' intelligenti e della qualita' di vita dei cittadini; tra
tali indicatori sono inclusi: indicatori di contesto o di risultato;
indicatori relativi alle applicazioni tecnologiche funzionali alle
misure adottate delle comunita' intelligenti; indicatori di spesa o
investimento; i dati dei bilanci delle pubbliche amministrazioni
oggetto della misurazione, da acquisire dalla Banca dati delle
amministrazioni pubbliche costituita ai sensi dell'articolo 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base dello schema di
classificazione adottato nell'ambito della stessa, individuando uno
schema comune di riclassificazione che ne faciliti la lettura e
l'utilizzo in riferimento al sistema di indicatori definito;
indicatori per la misurazione del livello di benessere soggettivo dei
cittadini e della loro soddisfazione rispetto ai servizi della
comunita' in cui risiedono;
b) avvalendosi dei dati e della collaborazione dell'ISTAT e degli
enti appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), definisce
il processo di raccolta, gestione, analisi e indicizzazione dei dati,
promuove sistemi e applicazioni di visualizzazione e provvede
affinche' i dati raccolti all'interno del sistema di monitoraggio
delle comunita' intelligenti siano accessibili, interrogabili e
utilizzabili dagli enti pubblici e dai cittadini, in coerenza con la
definizione di «dati di tipo aperto», ai sensi dell'articolo 9, comma
3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dall'articolo 16 del presente decreto-legge;
c) inserisce nel rapporto annuale di cui al comma 1, lettera b),
l'analisi delle condizioni economiche, sociali, culturali e
ambientali delle comunita' intelligenti, con particolare riguardo
allo stato di attuazione e all'effettivo conseguimento degli
obiettivi indicati nel piano nazionale delle comunita' intelligenti;
d) individua, sentita l'ANCI, i meccanismi per l'inclusione
progressiva, nel sistema di monitoraggio, anche dei comuni che non
abbiano ancora adottato misure rientranti nel piano nazionale delle
comunita' intelligenti.
13. Le amministrazioni centrali dello Stato inseriscono, nei bandi
per progetti di promozione delle comunita' intelligenti, clausole
limitative dell'accesso ai relativi benefici per le amministrazioni
pubbliche che:
a) non inseriscono nel catalogo del riuso di cui al comma 10 le
specifiche tecniche e le funzionalita' delle applicazioni sviluppate;
nel caso siano nella disponibilita' del codice sorgente e
l'applicazione sia rilasciata con una licenza aperta, esse
condividono altresi' tutti i riferimenti necessari al riutilizzo;
b) non pubblicano i dati e le informazioni relative ai servizi nel
catalogo dei dati e dei servizi informativi secondo le previsioni del
presente decreto e nel rispetto della normativa sulla valorizzazione
del patrimonio informativo pubblico;
c) non partecipano al sistema nazionale di monitoraggio.
14. In sede di prima applicazione i dati presenti nel catalogo di
cui all'articolo 67 del Codice dell'amministrazione digitale
confluiscono nel catalogo del riuso previsto al comma 10.
15. L'Agenzia per l'Italia digitale svolge le attivita' di cui al
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.
16. L'inclusione intelligente consiste nella capacita', nelle forme
e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di offrire
informazioni nonche' progettare ed erogare servizi e fruibili senza
discriminazioni dai soggetti appartenenti a categorie deboli o
svantaggiate e funzionali alla partecipazione alle attivita' delle
comunita' intelligenti, definite dal piano nazionale di cui al comma
2, lettera a), secondo i criteri stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato all'innovazione
tecnologica.
17. L'accessibilita' dei sistemi informatici di cui all'articolo 2
della legge 9 gennaio 2004, n. 4, e l'inclusione intelligente
costituiscono principi fondanti del piano nazionale delle comunita'
intelligenti e dello statuto delle comunita' intelligenti nonche'
delle attivita' di normazione, di pianificazione e di
regolamentazione delle comunita' intelligenti.
18. Nelle procedure di appalto per l'acquisto di beni e per la
fornitura di servizi informatici svolte dalle amministrazioni
pubbliche che aderiscono allo statuto delle comunita' intelligenti,
il rispetto dei criteri di inclusione intelligente stabiliti con il
decreto di cui al comma 4 e' fatto oggetto di specifica voce di
valutazione da parte della stazione appaltante ai fini
dell'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica, tenuto conto
della destinazione del bene o del servizio. L'Agenzia per l'Italia
digitale vigila, anche su segnalazione di eventuali interessati, sul
rispetto del presente comma.
19. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 16, 17 e 18:
a) e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili;
b) comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni.
20. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi
previsti dall'articolo 19 e dal presente articolo, all'incarico di
Direttore generale di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non si applica l'articolo 19, comma 8, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Sezione VIII
Assicurazioni, mutualita' e mercato finanziario
Art. 21
Misure per l'individuazione
ed il contrasto delle frodi assicurative
1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo (IVASS) cura la prevenzione delle frodi nel
settore dell'assicurazione della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste
di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di
allerta preventiva contro i rischi di frode.
2. Per favorire la prevenzione e il contrasto delle frodi nel
settore dell'assicurazione della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, nonche' al fine di
migliorare l'efficacia dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle
imprese di assicurazione e di individuare i fenomeni fraudolenti,
l'IVASS:
a) analizza, elabora e valuta le informazioni desunte dall'archivio
informatico integrato di cui al comma 3, nonche' le informazioni e la
documentazione ricevute dalle imprese di assicurazione e dagli
intermediari di assicurazione, al fine di individuare i casi di
sospetta frode e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva
contro le frodi;
b) richiede informazioni e documentazione alle imprese di
assicurazione e agli intermediari di assicurazione, anche con
riferimento alle iniziative assunte ai fini di prevenzione e
contrasto del fenomeno delle frodi assicurative, per individuare
fenomeni fraudolenti ed acquisire informazioni sull'attivita' di
contrasto attuate contro le frodi;
c) segnala alle imprese di assicurazione e all'Autorita'
giudiziaria preposta i profili di anomalia riscontrati a seguito
dell'attivita' di analisi, di elaborazione dei dati di cui alla
lettera b) e correlazione dell'archivio informatico integrato di cui
al comma 3, invitandole a fornire informazioni in ordine alle
indagini avviate al riguardo, ai relativi risultati e alle querele
eventualmente presentate;
d) fornisce collaborazione alle imprese di assicurazione, alle
forze di polizia e all'autorita' giudiziaria ai fini dell'esercizio
dell'azione penale per il contrasto delle frodi assicurative;
e) promuove ogni altra iniziativa, nell'ambito delle proprie
competenze, per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore
assicurativo;
f) elabora una relazione annuale sull'attivita' svolta a fini di
prevenzione e contrasto delle frodi, e alle iniziative assunte a
riguardo dalle imprese di assicurazione e formula proposte di
modifica della disciplina in materia di prevenzione delle frodi nel
settore dell'assicurazione della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, l'IVASS si avvale
di un archivio informatico integrato, connesso con la banca dati
degli attestati di rischio prevista dall'articolo 134 del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, con la banca dati
sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati,
istituite dall'articolo 135 del medesimo codice delle assicurazioni
private, con l'archivio nazionale dei veicoli e con l'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida, istituiti dall'articolo 226 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, con il Pubblico registro
automobilistico istituito presso l'Automobile Club d'Italia dal regio
decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19
febbraio 1928, n. 510, con i dati a disposizione della CONSAP per la
gestione del fondo di garanzia per le vittime della strada di cui
all'articolo 283 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e per
la gestione della liquidazione dei danni a cura dell'impresa
designata di cui all'articolo 286 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, con i dati a disposizione per i sinistri di cui
all'articolo 125 medesimo decreto legislativo gestiti dall'Ufficio
centrale italiano di cui all'articolo 126, nonche' con ulteriori
archivi e banche dati pubbliche e private, individuate con decreto
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri competenti e
l'IVASS. Con il medesimo decreto, sentito il Garante per la
protezione dei dati, sono stabilite le modalita' di connessione delle
banche dati di cui al presente comma, i termini, le modalita' e le
condizioni per la gestione e conservazione dell'archivio e per
l'accesso al medesimo da parte delle pubbliche amministrazioni,
dell'autorita' giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di
assicurazione e di soggetti terzi, nonche' gli obblighi di
consultazione dell'archivio da parte delle imprese di assicurazione
in fase di liquidazione dei sinistri.
4. Le imprese di assicurazione garantiscono all'IVASS, per
l'alimentazione dell'archivio informatico integrato, secondo le
modalita' e nei termini stabiliti dal decreto di cui al comma 3,
l'accesso ai dati relativi ai contratti assicurativi contenuti nelle
proprie banche dati, forniscono la documentazione richiesta ai sensi
del comma 2, lettera b), e comunicano all'archivio nazionale dei
veicoli di cui all'articolo 226 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, gli
estremi dei contratti di assicurazione per la responsabilita' civile
verso i terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005,
stipulati o rinnovati.
5. La trasmissione dei dati di cui al comma 4 avviene secondo le
modalita' di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previsto dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27.
6. Nell'esercizio delle sue funzioni l'IVASS evidenzia
dall'elaborazione dei dati di cui al comma 3 i picchi e le anomalie
statistiche anche relativi a imprese, agenzie, agenti e assicurati e
le comunica alle imprese interessate che, con cadenza mensile,
comunicano le indagini avviate, i relativi risultati e le querele
eventualmente presentate. L'IVASS, in caso di evidenza di reato,
comunica altresi' i dati all'Autorita' giudiziaria e alle forze di
polizia.
7. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 22
Misure a favore della concorrenza e della tutela
del consumatore nel mercato assicurativo
1. Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze
assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
delle assicurazioni private), dopo l'articolo 170, e' inserito il
seguente:
«Art. 170-bis (Durata del contratto). - 1. Il contratto di
assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non puo' essere
stipulato per una durata superiore all'anno e non puo' essere
tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo
comma, del codice civile.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri
contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a
quello di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto
dell'articolo 170, comma 3.
3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente
articolo sono nulle. La nullita' opera soltanto a vantaggio
dell'assicurato.».
2. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei
contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo
170-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio
2013.
3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validita' alla data di
entrata in vigore del presente decreto con clausola di tacito
rinnovo, e' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare
per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di
tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per
l'esercizio della facolta' di disdetta del contratto.
4. Al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente
consapevole da parte del consumatore, entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale
tra le imprese assicuratrici-ANIA e le principali associazioni
rappresentative degli intermediari assicurativi, e' definito il
«contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, contenente le clausole minime necessarie ai fini
dell'adempimento dell'obbligo di legge, e articolato secondo classi
di merito e tipologie di assicurato, e sono altresi' definiti i casi
di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili
allo stesso «contratto base».
5. Ciascuna impresa di assicurazione determina liberamente il
prezzo del «contratto base» e delle ulteriori garanzie e clausole di
cui al comma 4 e formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al
consumatore anche tramite il proprio sito internet, eventualmente
mediante link ad altre societa' del medesimo gruppo, ferma restando
la liberta' di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia
aggiuntiva o diverso servizio assicurativo.
6. L'offerta di cui al comma 4 deve utilizzare il modello
elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico,
sentita l'IVASS, in modo che ciascun consumatore possa ottenere -
ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo - un
unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni indicate e le
ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione
decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
8. Al fine di favorire una piu' efficace gestione dei rapporti
contrattuali assicurativi anche in via telematica, entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVASS,
sentite l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e
le principali associazioni rappresentative degli intermediari
assicurativi, stabilisce con apposito regolamento le modalita'
secondo cui, entro i successivi 60 giorni, nell'ambito dei requisiti
organizzativi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, le imprese autorizzate all'esercizio dei rami
vita e danni prevedono nei propri siti internet apposite aree
riservate a ciascun contraente, accedibili mediante sistemi di
accesso controllato, tramite le quali sia possibile consultare le
coperture in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo
stato dei pagamenti e le relative scadenze, e, limitatamente alle
polizze vita, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate,
nonche' effettuare rinnovi e pagamenti.
9. Al fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali
di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e anche in considerazione della crescente diffusione dei
rapporti assicurativi da gestire in via telematica, entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVASS
definisce con apposito regolamento, che dovra' riunificare e
armonizzare la disciplina esistente in materia, gli standard
organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione
e l'aggiornamento degli intermediari assicurativi, con riferimento ai
prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle
caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-learning.
10. Al fine di favorire il superamento dell'attuale segmentazione
del mercato assicurativo ed accrescere il grado di liberta' dei
diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al comma 2,
lettere a), b), d), dell'articolo 109 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, nonche' quelli inseriti nell'elenco annesso
al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma 2 del
regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme di collaborazione
reciproca nello svolgimento della propria attivita' anche mediante
l'utilizzo dei rispettivi mandati. Detta collaborazione e' consentita
sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del registro o
nell'elenco a questo annesso, sia tra di loro reciprocamente, a
condizione che al cliente sia fornita, con le modalita' e forme
previste nel Codice delle assicurazioni private e sui regolamenti
attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al fatto
che l'attivita' di intermediazione viene svolta in collaborazione tra
piu' intermediari, nonche' l'indicazione dell'esatta identita', della
sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell'ambito
della forma di collaborazione adottata. L'IVASS vigila sulla corretta
applicazione del presente articolo e puo' adottare disposizioni
attuative anche al fine di garantire adeguata informativa ai
consumatori.
11. Gli intermediari assicurativi che svolgono attivita' di
intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del comma 10
rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a
cagione dello svolgimento di tale attivita', salve le reciproche
rivalse nei loro rapporti interni.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le clausole fra mandatario e
impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni del comma 10
sono nulle per violazione di norma imperativa di legge e si
considerano non apposte. L'IVASS vigila ed adotta eventuali direttive
per l'applicazione della norma e per garantire adeguata informativa
ai consumatori.
13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di
collaborazione di cui ai commi precedenti e di fornire impulso alla
concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere
tecnologico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'IVASS, sentite l'ANIA e le principali
associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovra'
definire standard tecnici uniformi ai fini di una piattaforma di
interfaccia comune per la gestione e conclusione dei contratti
assicurativi, anche con riferimento alle attivita' di
preventivazione, monitoraggio e valutazione.
14. Al fine di superare possibili disparita' di trattamento tra i
consumatori nel settore delle polizza vita, il secondo comma
dell'articolo 2952 del codice civile e' cosi' sostituito:
«Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal
contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno
in cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda.».
15. Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e dotazioni
organizzative e finanziarie, l'IVASS, anche mediante internet,
garantisce un'adeguata informazione ai consumatori sulle misure
introdotte dal presente articolo e assicura altresi', all'interno
della relazione di cui all'articolo 21, comma 2, un'esauriente
valutazione del loro impatto economico-finanziario e
tecnologico-organizzativo.
Art. 23
Misure per le societa' cooperative e di mutuo soccorso
1. Le societa' di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886,
n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il
registro delle imprese secondo criteri e modalita' stabilite con un
decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo
decreto e' istituita un'apposita sezione dell'albo delle societa'
cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui
le societa' di mutua soccorso sono automaticamente iscritte.
2. L'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' sostituito
dal seguente:
«Le societa' di mutuo soccorso conseguono la personalita' giuridica
nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalita' di
lucro, ma perseguono finalita' di interesse generale, sulla base del
principio costituzionale di sussidiarieta', attraverso l'esclusivo
svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una
o piu' delle seguenti attivita':
a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi
di infortunio, malattia ed invalidita' al lavoro, nonche' in presenza
di inabilita' temporanea o permanente;
b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai
soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi
economici ai familiari dei soci deceduti;
d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai
soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a
seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e
familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.
Le attivita' previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte
anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari
integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.».
3. L'articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' sostituito
dal seguente:
«Le societa' possono inoltre promuovere attivita' di carattere
educativo e culturale dirette a realizzare finalita' di prevenzione
sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.
Le societa' di mutuo soccorso non possono svolgere attivita'
diverse da quelle previste dalla presente legge, ne' possono svolgere
attivita' di impresa.
Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso
quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari
integrativi, le attivita' di cui al primo comma dell'articolo 1 sono
svolte dalle Societa' nei limiti delle proprie disponibilita'
finanziarie e patrimoniali.».
4. All'articolo 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' aggiunto
il seguente comma:
«Possono divenire soci ordinari delle societa' di mutuo soccorso le
persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci altre societa' di
mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste
siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Societa', nonche' i
Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 2 in rappresentanza
dei lavoratori iscritti.
E' ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati,
i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono
designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da
scegliersi tra i soci ordinari».
5. All'articolo 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' aggiunto
il seguente comma:
«In caso di liquidazione o di perdita della natura di societa' di
mutuo soccorso, il patrimonio e' devoluto ad altre societa' di mutuo
soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente
capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20
della legge 31 gennaio 1992, n. 59.».
6. La rubrica dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto
2002, n. 220 e' sostituita dalla seguente: «Vigilanza sulle banche di
credito cooperativo e sulle societa' di mutuo soccorso.».
7. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220,
sono aggiunti i seguenti commi:
«2-bis. Le societa' di mutuo soccorso sono sottoposte alla
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e delle Associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo ai sensi del presente decreto legislativo. Queste ultime
potranno svolgere le revisioni anche nei confronti delle societa' di
mutuo soccorso aderenti ad Associazioni di rappresentanza delle
stesse sulla base di apposita convenzione.
2-ter. In relazione alle caratteristiche peculiari delle Societa',
i modelli di verbale di revisione e di ispezione straordinaria sono
approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
2-quater. La vigilanza sulle societa' di mutuo soccorso ha lo scopo
di accertare la conformita' dell'oggetto sociale alle disposizioni
dettate dagli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818,
nonche' la loro osservanza in fatto.
2-quinquies. In caso di accertata violazione delle suddette
disposizioni, gli uffici competenti del Ministero dispongono La
perdita della qualifica di societa' di mutuo soccorso e la
cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo delle societa'
cooperative.».
8. Il decreto di cui al comma 2-ter dell'articolo 18 del decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220, introdotto da comma 7, e' adottato
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
9. L'articolo 4 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 si
interpreta nel senso che la vigilanza sugli enti cooperativi e loro
consorzi esplica effetti ed e' diretta nei soli confronti delle
pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare
delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura, nonche'
per l' adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 12 del
medesimo decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
10. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49,
e successive modificazioni, e' soppresso il terzo periodo.
11. All'articolo 17, comma 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49,
e successive modificazioni, le seguenti parole: «essere iscritte
nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385,» sono soppresse.
12. All'articolo 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49,
e successive modificazioni, dopo le parole: «le societa' finanziarie
possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle
cooperative» sono inserite le seguenti: «anche in piu' soluzioni, e
sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle
partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del
codice civile».
Art. 24
Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 236/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 4-bis e' inserito il seguente:
«Art. 4-ter (Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai
sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo
scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto
la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit
default swap)). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la
Banca d'Italia e la Consob sono le autorita' nazionali competenti ai
sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo
scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto
la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit
default swap), secondo quanto disposto dai commi seguenti.
2. La Consob e' l'autorita' competente per ricevere le notifiche,
attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal
regolamento di cui al comma 1 con riferimento a strumenti finanziari
diversi dai titoli del debito sovrano e credit default swap su
emittenti sovrani.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, la Banca d'Italia e la
Consob, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono le autorita'
competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure e esercitare
le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con
riferimento ai titoli del debito sovrano e ai credit default swap su
emittenti sovrani.
4. Con riferimento al debito sovrano e ai credit default swap su
emittenti sovrani, i poteri di temporanea sospensione delle
restrizioni e i poteri di intervento in circostanze eccezionali,
previsti dal regolamento di cui al comma 1, sono esercitati dal
Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca
d'Italia, sentita la Consob.
5. La Consob e' l'autorita' responsabile per coordinare la
cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione
dell'Unione europea, l'AESFEM e le autorita' competenti degli altri
Stati membri, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di cui al
comma 1.
6. Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni di cui al comma
3 e 4, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia
e la Consob stabiliscono mediante un protocollo di intesa le
modalita' della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni
rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni, anche con
riferimento alle irregolarita' rilevate e alle misure adottate
nell'esercizio delle rispettive competenze nonche' le modalita' di
ricezione delle predette notifiche, tenuto conto dell'esigenza di
ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori.
7. La Banca d'Italia e la Consob per adempiere alle rispettive
competenze come definite dal presente articolo e assicurare il
rispetto delle misure adottate ai sensi del Regolamento di cui al
comma 1, ivi comprese quelle demandate al Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi del comma 4, dispongono dei poteri previsti
dall'articolo 187-octies.»;
b) all'articolo 170-bis:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Ostacolo alle
funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)»;
2) al comma 1 dopo le parole: «le funzioni di vigilanza attribuite»
sono inserite le seguenti: «alla Banca d'Italia e»;
c) all'articolo 187-quinquiesdecies:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Tutela dell'attivita'
di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)»;
2) al comma 1 dopo le parole: «chiunque non ottempera nei termini
alle richieste» sono inserite le parole «della Banca d'Italia e»;
d) dopo l'articolo 193-bis e' inserito il seguente:
«Art. 193-ter (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle
violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n.
236/2012). - 1. Chiunque non osservi le disposizioni previste dagli
articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) n.
236/2012 e relative disposizioni attuative, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemila a
euro duemilionicinquecentomila.
2. La stessa sanzione del comma 1 e' applicabile a chi:
a) violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del
Regolamento indicato al comma 1 e relative disposizioni attuative;
b) violi le misure adottate dall'autorita' competente di cui
all'articolo 4-ter ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del medesimo
regolamento.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 2,
lettere a) e b), sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore
importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito
dall'illecito quando, per le qualita' personali del colpevole, per
l'entita' del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero
per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche
se applicate nel massimo.
4. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente articolo comporta sempre la confisca del prodotto o del
profitto dell'illecito. Qualora non sia possibile eseguire la
confisca, la stessa puo' avere ad oggetto somme di denaro, beni o
altre utilita' di valore equivalente.
5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.».
2. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e le autorita' interessate provvedono agli
adempimenti del presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. E' autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e
all'aumento selettivo di capitale della Banca internazionale per la
ricostruzione e lo sviluppo.
4. La sottoscrizione dell'aumento generale di capitale autorizzata
dal presente articolo e' pari a 13.362 azioni per complessivi
1.611.924.870 dollari statunitensi, di cui 96.715.492,2 da versare.
5. La sottoscrizione dell'aumento selettivo di capitale autorizzata
dal presente articolo e' pari a 5.215 azioni per complessivi
629.111.525 dollari statunitensi, di cui 37.746.691,5 da versare.
6. All'onere derivante dai commi 4 e 5, pari a euro 20.409.249 per
il 2012, 2013, e 2014, euro 20.491.500 per il 2015 e euro 20.146.045
per il 2016, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo
7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le
medesime modalita' ivi indicate.
Sezione IX
Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative
Art. 25
Start-up innovativa e incubatore certificato:
finalita', definizione e pubblicita'
1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita
sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l'occupazione, in particolare
giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative, come
definite al successivo comma 2 e coerentemente con quanto individuato
nel Programma nazionale di riforma 2012, pubblicato in allegato al
Documento di economia e finanza (DEF) del 2012 e con le
raccomandazioni e gli orientamenti formulati dal Consiglio dei
Ministri dell'Unione europea. Le disposizioni della presente sezione
intendono contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura
imprenditoriale, alla creazione di un ecosistema maggiormente
favorevole all'innovazione, cosi' come a promuovere maggiore
mobilita' sociale e ad attrarre in Italia talenti e capitali
dall'estero.
2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di
seguito «start-up innovativa», e' la societa' di capitali, costituita
anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas
Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui
azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate
su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
a) la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale
sociale e dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria dei soci sono
detenute da persone fisiche;
b) e' costituita e svolge attivita' d'impresa da non piu' di
quarantotto mesi;
c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
d) a partire dal secondo anno di attivita' della start-up
innovativa, il totale del valore della produzione annua, cosi' come
risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla
chiusura dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo, la produzione
e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto
valore tecnologico;
g) non e' stata costituita da una fusione, scissione societaria o a
seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 30 per
cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione
della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e
sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto di beni immobili. Le
spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in
nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la
loro effettuazione e' assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante della start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in
percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro
complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di
ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso
un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e
che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia
o all'estero;
3) sia titolare o licenziatario di almeno una privativa industriale
relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una
topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta'
vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attivita'
d'impresa.
3. Le societa' gia' costituite alla data di conversione in legge
del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma
2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto
se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l'Ufficio del
registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile,
una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti
il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la
disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un
periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, se la start-up innovativa e' stata costituita entro i due
anni precedenti, di tre anni, se e' stata costituita entro i tre anni
precedenti, e di due anni, se e' stata costituita entro i quattro
anni precedenti.
4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione sociale
le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via
esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 155.
5. Ai fini del presente decreto, l'incubatore di start-up
innovative certificato, di seguito: «incubatore certificato» e' una
societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di
diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai
sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e
lo sviluppo di start-up innovative ed e' in possesso dei seguenti
requisiti:
a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere
start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare
attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
b) dispone di attrezzature adeguate all'attivita' delle start-up
innovative, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale
riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
c) e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza
in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura
tecnica e di consulenza manageriale permanente;
d) ha regolari rapporti di collaborazione con universita', centri
di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono
attivita' e progetti collegati a start-up innovative;
e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita' di sostegno a
start-up innovative, la cui sussistenza e' valutata ai sensi del
comma 7.
6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del
comma 5 e' autocertificato dall'incubatore di start-up innovative,
mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al
momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle
imprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori
minimi che sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in
legge del presente decreto.
7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5 e'
autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata al
registro delle imprese, sulla base di valori minimi individuati con
il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al
comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori:
a) numero di candidature di progetti di costituzione e/o
incubazione di start-up innovative ricevute e valutate nel corso
dell'anno;
b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno;
c) numero di start-up innovative uscite nell'anno;
d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato;
e) percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati
rispetto all'anno, precedente;
f) tasso di crescita media del valore della produzione delle
start-up innovative incubate;
g) capitale di rischio raccolto dalle start-up innovative incubate;
h) numero di brevetti registrati dalle start-up innovative
incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di
appartenenza.
8. Per le start-up innovative di cui al comma 2 e per gli
incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita
sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188
del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore
certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della
disciplina della presente sezione.
9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro
delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per
l'identificazione della start-up innovativa e dell'incubatore
certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 e'
attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale
rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle
imprese.
10. La sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma
8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela
dei dati personali, delle informazioni relative, per la start-up
innovativa: all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e
agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri
attori della filiera quali incubatori o investitori; per gli
incubatori certificati: all'anagrafica, all'attivita' svolta, al
bilancio, cosi' come ai requisiti previsti al comma 5.
11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa,
e 13, per l'incubatore certificato, sono rese disponibili,
assicurando la massima trasparenza e accessibilita', per via
telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile
da motori di ricerca, con possibilita' di elaborazione e
ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese
start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso
informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio
sito Internet.
12. La start-up innovativa e' automaticamente iscritta alla sezione
speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito
della compilazione e presentazione della domanda in formato
elettronico, contenente le seguenti informazioni:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese l'attivita' e
le spese in ricerca e sviluppo;
e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding,
con autocertificazione di veridicita';
f) elenco delle societa' partecipate;
g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze
professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up
innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di
collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori
istituzionali e professionali, universita' e centri di ricerca;
i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
l) elenco dei diritti di privativa su proprieta' industriale e
intellettuale.
13. L'incubatore certificato e' automaticamente iscritto alla
sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a
seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato
elettronico, contenente le seguenti informazioni recanti i valori
degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7, conseguiti dall'incubatore
certificato alla data di iscrizione:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attivita' svolta;
e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo
svolgimento della propria attivita';
f) indicazione delle esperienze professionali del personale che
amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali dati
sensibili;
g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con universita' e
centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;
h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attivita' di sostegno
a start-up innovative.
14. Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono essere
aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al
regime di pubblicita' di cui al comma 10.
15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro
sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante
legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato
attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti
rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale
dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.
16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e
5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati
d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al
presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del
registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo precedente, alla
perdita dei requisiti e' equiparato il mancato deposito della
dichiarazione di cui al comma 15. Si applica l'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.
17. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
provvedono alle attivita' di cui al presente articolo nell'ambito
delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Art. 26
Deroga al diritto societario
e riduzione degli oneri per l'avvio
1. Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita
deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli
2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, e'
posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up
innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447
o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio
dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del
capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non
inferiore al minimo legale, puo' deliberare di rinviare tali
decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura
di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della societa'
per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli
2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile.
Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato
al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di
tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o
2482-ter del codice civile.
2. L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma
di societa' a responsabilita' limitata puo' creare categorie di quote
fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, puo'
liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in
deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo,
del codice civile.
3. L'atto costitutivo della societa' di cui al comma 2, anche in
deroga dall'articolo 2479, comma 5, del codice civile, puo' creare
categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che
attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale
alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto
limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di
particolari condizioni non meramente potestative.
4. Alle start-up innovative di cui all'articolo 25 comma 2, non si
applica la disciplina prevista per le societa' di cui all'articolo 30
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 2, commi da
36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del
codice civile, le quote di partecipazione in start-up innovative
costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata possono
costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari,
anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui
all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi
speciali.
6. Nelle start-up innovative costituite in forma di societa' a
responsabilita' limitata, il divieto di operazioni sulle proprie
partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non
trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di
piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di
partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo
amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.
7. L'atto costitutivo delle societa' di cui all'articolo 25, comma
2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25 comma 5 puo'
altresi' prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di
terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari
forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi,
escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479
e 2479-bis del codice civile.
8. La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento
della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle
imprese di cui all'articolo 25 comma 8, sono esonerati dal pagamento
dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli
adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese,
nonche' dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle
camere di commercio. L'esenzione e' dipendente dal mantenimento dei
requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di
start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non
oltre il quarto anno di iscrizione.
Art. 27
Remunerazione con strumenti finanziari
della start-up innovativa e dell'incubatore certificato
1. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle
start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, e degli
incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, ai propri
amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti
finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda
l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonche'
dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di
tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito
imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini
contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti
non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore
certificato, dalla societa' emittente o da qualsiasi soggetto che
direttamente controlla o e' controllato dalla start-up innovativa o
dall'incubatore certificato, ovvero e' controllato dallo stesso
soggetto che controlla la start-up innovativa o l'incubatore
certificato. Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano
ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di lavoro che
non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile
dei suddetti soggetti e' assoggettato a tassazione nel periodo
d'imposta in cui avviene la cessione.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente con
riferimento all'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari
partecipativi o diritti emessi dalla start-up innovativa e
dall'incubatore certificato con la quale i soggetti suddetti
intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonche' di quelli emessi
da societa' direttamente controllate da una start-up innovativa o da
un incubatore certificato.
3. L'esenzione di cui al comma 1 trova applicazione con riferimento
al reddito di lavoro derivante dagli strumenti finanziari e dai
diritti attribuiti e assegnati ovvero ai diritti di opzione
attribuiti e esercitati dopo la conversione in legge del presente
decreto.
4. Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi
emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di
start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti
maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi
quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono
alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua
l'apporto, anche in deroga all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al momento della loro
emissione o al momento in cui e' operata la compensazione che tiene
luogo del pagamento.
5. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso
degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono
assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili.
Art. 28
Disposizioni in materia di rapporto
di lavoro subordinato in start-up innovative
1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per
il periodo di 4 anni dalla data di costituzione di una start-up
innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, ovvero per il piu'
limitato periodo previsto dallo stesso per le societa' gia'
costituite.
2. Le ragioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si intendono sussistenti
qualora il contratto a tempo determinato sia stipulato da una
start-up innovativa per lo svolgimento di attivita' inerenti o
strumentali all'oggetto sociale della stessa.
3. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 2 puo' essere
stipulato per una durata minima di sei mesi ed una massima di
trentasei mesi. Entro il predetto limite di durata massima, piu'
successivi contratti a tempo determinato possono essere stipulati,
per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, senza
l'osservanza dei termini di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o anche senza soluzione di
continuita'. In deroga al predetto limite di durata massima di
trentasei mesi, un ulteriore successivo contratto a tempo determinato
tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento delle attivita'
di cui al comma 2 puo' essere stipulato per la durata residua massima
di cui al comma 1, a condizione che la stipulazione avvenga presso la
Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.
4. Qualora, per effetto di successione di contratti a termine
stipulati a norma del presente decreto, o comunque a norma del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o di altre disposizioni
di legge, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo
stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi,
comprensivi di proroghe o rinnovi, o la diversa maggiore durata
stabilita a norma del comma 3, ed indipendentemente dagli eventuali
periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, il rapporto di
lavoro si considera a tempo indeterminato.
5. La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine di cui al
presente articolo oltre la durata massima prevista dal medesimo
articolo ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazione
privi dei caratteri della prestazione d'opera o professionale,
determinano la trasformazione degli stessi contratti in un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato.
6. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, ai
contratti a tempo determinato disciplinati dal presente articolo si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368.
7. La retribuzione dei lavoratori assunti da una societa' di cui
all'articolo 25, comma 2, e' costituita da una parte che non puo'
essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo
livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e,
dall'altra, da una parte variabile, consistente in trattamenti
collegati all'efficienza o alla redditivita' dell'impresa, alla
produttivita' del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri
obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse
l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della
societa' e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.
8. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono
definire anche con accordi interconfederali o avvisi comuni: a)
criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici di cui al
comma 7 funzionali alla promozione dell'avvio delle start-up
innovative, nonche' criteri per la definizione della parte variabile
di cui al comma 7; b) disposizioni finalizzate all'adattamento delle
regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle
start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e
stabilizzarne la presenza nella realta' produttiva.
9. Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto a termine ai
sensi delle disposizioni di cui al presente articolo da una societa'
che non risulti avere i requisiti di start-up innovativa di cui
all'articolo 25 comma 2, il contratto si considera stipulato a tempo
indeterminato e trovano applicazione le disposizioni derogate dal
presente articolo.
10. Gli interventi e le misure di cui al presente articolo
costituiscono oggetto di monitoraggio a norma e per gli effetti di
cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
con specifico riferimento alla loro effettiva funzionalita' di
promozione delle start-up innovative di cui al presente decreto, in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 32.
Art. 29
Incentivi all'investimento in start-up innovative
1. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, all'imposta lorda sul reddito
delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della
somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu'
start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi
di investimento collettivo del risparmio che investano
prevalentemente in start-up innovative.
2. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre
detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare, in
tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento
puo' essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il
terzo.
3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non puo'
eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e
deve essere mantenuto per almeno due anni; l'eventuale cessione,
anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine,
comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente
di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, non concorre alla
formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito
delle societa', diversi da imprese start-up innovative, il 20 per
cento della somma investita nel capitale sociale di una o piu'
start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi
di investimento collettivo del risparmio o altre societa' che
investano prevalentemente in start-up innovative.
5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non puo'
eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e
deve essere mantenuto per almeno due anni. L'eventuale cessione,
anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine,
comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione
dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.
6. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre
societa' che investano prevalentemente in imprese start-up innovative
non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5.
7. Per le start-up a vocazione sociale cosi' come definite
all'articolo 25, comma 4 e per le start-up che sviluppano e
commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto
valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma
1 e' pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui
al comma 4 e' pari al 27 per cento della somma investita.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni previste
dal presente articolo.
9. L'efficacia della disposizione del presente articolo e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea , richiesta a cura del Ministero dello sviluppo
economico.
Art. 30
Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line
e altri interventi di sostegno per le start-up innovative
1. All'articolo 1, dopo il comma 5-octies del testo unico delle
disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti:
«5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per le start-up
innovative" si intende una piattaforma online che abbia come
finalita' esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di
rischio da parte delle start-up innovative, comprese le start-up a
vocazione sociale.
5-decies. Per "start-up innovativa" si intende la societa' definita
dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179.».
2. Nella parte II, titolo III, dopo il capo III-ter del suddetto
decreto e' inserito il seguente:
«Capo III-quater. Gestione di portali per la raccolta di capitali per
le start-up innovative.
Articolo 50-quinquies (Gestione di portali per la raccolta di
capitali per start-up innovative). - 1. E' gestore di portali il
soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di
portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative ed e'
iscritto nel registro di cui al comma 2.
2. L'attivita' di gestione di portali per la raccolta di capitali
per le start-up innovative e' riservata alle imprese di investimento
e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonche'
ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a
condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la
sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari
rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e imprese di
investimento. Ai soggetti iscritti in tale registro non si applicano
le disposizioni della parte II, titolo II, capo II e dell'articolo
32.
3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 2 e' subordinata al
ricorrere dei seguenti requisiti:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per
azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa'
cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari,
stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1;
d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo dei requisiti di onorabilita' stabiliti dalla Consob;
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di
professionalita' stabiliti dalla Consob.
4. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2 non possono
detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza di
terzi.
5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri
relativi:
a) alla formazione del registro e alle relative forme di
pubblicita';
b) alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel
registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle
misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro;
c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilita';
d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono
rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime
semplificato per i clienti professionali.
6. La Consob esercita la vigilanza sui gestori di portali per
verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente
articolo e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la
Consob puo' chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la
trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini,
nonche' effettuare ispezioni.
7. I gestori di portali che violano le norme del presente articolo
o le disposizioni emanate dalla Consob in forza di esso, sono puniti,
in base alla gravita' della violazione e tenuto conto dell'eventuale
recidiva, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquecento a euro venticinquemila. Per i soggetti iscritti nel
registro di cui al comma 2, puo' altresi' essere disposta la
sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione dal registro. Si
applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 196. Resta fermo quanto
previsto dalle disposizioni della parte II, titolo IV, capo I,
applicabili alle imprese di investimento, alle banche, alle SGR e
alle societa' di gestione armonizzate.».
3. Dopo l'articolo 100-bis, del decreto legislativo n. 58 del 24
febbraio 1998, e' inserito il seguente:
«Art. 100-ter (Offerte attraverso portali per la raccolta di
capitali). - 1. Le offerte al pubblico condotte esclusivamente
attraverso uno o piu' portali per la raccolta di capitali possono
avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari
emessi dalle start-up innovative e devono avere un corrispettivo
totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi
dell'articolo 100, comma 1, lettera c).
2. La Consob determina la disciplina applicabile alle offerte di
cui al comma precedente, al fine di assicurare la sottoscrizione da
parte di investitori professionali o particolari categorie di
investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti
finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente
a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai
clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della
start-up innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi
successivamente all'offerta.».
4. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, le parole: «ovvero in caso di esercizio dell'attivita'
di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza
dell'iscrizione negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli
18-bis e 31.» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero in caso di
esercizio dell'attivita' di consulente finanziario, di promotore
finanziario o di gestore di portali in assenza dell'iscrizione negli
albi o nel registro di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis, 31
o 50-quinquies.».
5. La Consob detta le disposizioni attuative del presente articolo
entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente
decreto.
6. In favore delle start-up innovative, di cui all'articolo 25,
comma 2 e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma
5, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie
imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' concesso gratuitamente e secondo criteri e
modalita' semplificati individuati con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60
giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto. Le
modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo devono
complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza
pubblica.
7. Tra le imprese italiane destinatarie dei servizi messi a
disposizione dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui all'articolo
14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive
modificazioni, e dal Desk Italia di cui all'articolo 35 del presente
decreto, sono incluse anche le start-up innovative di cui
all'articolo 25, comma 2. L'Agenzia fornisce ai suddetti soggetti
assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare,
contrattualistica e creditizia. L'Agenzia provvede, altresi', a
individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali dove
ospitare gratuitamente le start-up innovative, tenendo conto
dell'attinenza delle loro attivita' all'oggetto della manifestazione.
L'Agenzia sviluppa iniziative per favorire l'incontro delle start-up
innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage
capital e di capitale di espansione.
8. L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane svolge le attivita'
indicate con le risorse umane, strumentali e finanziarie, previste a
legislazione vigente.
Art. 31
Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa,
decadenza dei requisiti e attivita' di controllo
1. La start-up innovativa non e' soggetta a procedure concorsuali
diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012,
n. 3.
2. Decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese
del decreto di apertura della liquidazione della start-up innovativa
adottato a norma dell'articolo 14-quinquies della legge 27 gennaio
2012, n. 3, l'accesso ai dati relativi ai soci della stessa iscritti
nel medesimo registro e' consentito esclusivamente all'autorita'
giudiziaria e alle autorita' di vigilanza. La disposizione di cui al
primo periodo si applica anche ai dati dei titolari di cariche o
qualifiche nella societa' che rivestono la qualita' di socio.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a chi
organizza in banche dati le informazioni relative ai soci di cui al
predetto comma.
4. Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti
dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni
dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma
3 dell'articolo 25 se applicabile, secondo quanto risultante dal
periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di
cui all'articolo 25, comma 4, in ogni caso, una volta decorsi quattro
anni dalla data di costituzione, cessa l'applicazione della
disciplina prevista nella presente sezione, incluse le disposizioni
di cui all'articolo 28, ferma restando l'efficacia dei contratti a
tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla
scadenza del relativo termine. Per la start-up innovativa costituita
in forma di societa' a responsabilita' limitata, le clausole
eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3
e 7 dell'articolo 26, mantengono efficacia limitatamente alle quote
di partecipazione gia' sottoscritte e agli strumenti finanziari
partecipativi gia' emessi.
5. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni
e sul rispetto della disciplina di cui alla presente sezione, il
Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi del Nucleo speciale
spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di
finanza, secondo le modalita' previste dall'articolo 25 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Art. 32
Pubblicita' e valutazione dell'impatto delle misure
1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza pubblica, in
particolare presso i giovani delle scuole superiori, degli istituti
tecnici superiori e delle universita', sulle opportunita'
imprenditoriali legate all'innovazione e alle materie oggetto della
presente sezione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e del Ministero dello sviluppo economico, promuove, entro 60
giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, un
concorso per sviluppare una campagna di sensibilizzazione a livello
nazionale. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui
alla presente sezione volte a favorire la nascita e lo sviluppo di
start-up innovative e di valutarne l'impatto sulla crescita,
l'occupazione e l'innovazione, e' istituito presso il Ministero dello
sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio e
valutazione, che si avvale anche dei dati forniti dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema
statistico nazionale (Sistan).
3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza almeno
annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure,
sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonche'
sul grado di effettivo conseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 25, comma 1. Dagli esiti del monitoraggio e della
valutazione di cui al presente articolo sono desunti elementi per
eventuali correzioni delle misure introdotte dal presente
decreto-legge.
4. Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione
indipendenti dello stato di attuazione delle misure di cui alla
presente sezione, l'ISTAT organizza delle banche dati informatizzate
e pubbliche, rendendole disponibili gratuitamente.
5. Sono stanziate risorse pari a 150 mila euro per ciascuno degli
anni 2013, 2014 e 2015, destinate all'ISTAT, per provvedere alla
raccolta e all'aggiornamento regolare dei dati necessari per compiere
una valutazione dell'impatto, in particolare sulla crescita,
sull'occupazione, e sull'innovazione delle misure previste nella
presente sezione, coerentemente con quanto indicato nel presente
articolo.
6. L'ISTAT provvede ad assicurare la piena disponibilita' dei dati
di cui al presente articolo, assicurandone la massima trasparenza e
accessibilita', e quindi la possibilita' di elaborazione e
ripubblicazione gratuita e libera da parte di soggetti terzi.
7. Avvalendosi anche del sistema permanente di monitoraggio e
valutazione previsto al comma 2, il Ministro dello sviluppo economico
presenta entro il primo marzo di ogni anno una relazione sullo stato
di attuazione delle disposizioni contenute nella presente sezione,
indicando in particolare l'impatto sulla crescita e l'occupazione e
formulando una valutazione comparata dei benefici per il sistema
economico nazionale in relazione agli oneri derivanti dalle stesse
disposizioni, anche ai fini di eventuali modifiche normative. La
prima relazione successiva all'entrata in vigore del presente decreto
e' presentata entro il 1° marzo 2014.
Sezione X
Ulteriori misure per la crescita del paese
Art. 33
Disposizioni per incentivare la realizzazione
di nuove infrastrutture
1. In via sperimentale, per favorire la realizzazione di nuove
opere infrastrutturali di importo superiore a 500 milioni di euro
mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato
pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva
sia approvata entro il 31 dicembre 2015 e per le quali non sono
previsti contributi pubblici a fondo perduto ed e' accertata, in
esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilita' del
piano economico finanziario, e' riconosciuto al soggetto titolare del
contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le societa'
di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo
n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP
generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera. Il
credito di imposta e' stabilito per ciascun progetto nella misura
necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico
finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del
costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo
ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di imposta e'
posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del
contratto di partenariato pubblico privato e successivamente
riportato nel contratto.
2. La non sostenibilita' del piano economico finanziario e
l'entita' del credito di imposta entro il limite di cui al comma 1,
al fine di conseguire l'equilibrio del piano medesimo anche
attraverso il mercato, e' verificata dal Cipe con propria delibera,
previo parere del Nars che allo scopo e' integrato con due ulteriori
componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e
delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Con la medesima delibera sono individuati i criteri e le modalita'
per l'accertamento, determinazione e monitoraggio del credito
d'imposta, nonche' per la rideterminazione della misura in caso di
miglioramento dei parametri posti a base del piano economico
finanziario.
3. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea del comma 1, le parole: «previste in piani o
programmi di amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle
seguenti: «incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche
previsti a legislazione vigente» e, dopo le parole: «per il soggetto
interessato,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi i soggetti
concessionari,»;
b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Le misure di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per le
infrastrutture di interesse strategico gia' affidate o in corso di
affidamento con contratti di partenariato pubblico privato di cui
all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, nel caso in cui risulti necessario ripristinare l'equilibrio
del piano economico finanziario. Il CIPE con propria delibera, previo
parere del Nars che allo scopo e' integrato con due ulteriori
componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e
delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
determina l'importo del contributo pubblico a fondo perduto, quello
necessario per il riequilibrio del piano economico finanziario ai
sensi del periodo precedente, l'ammontare delle risorse disponibili a
legislazione vigente utilizzabili, l'ammontare delle misure di cui al
comma 1 da riconoscere a compensazione della quota di contributo
mancante, nonche' i criteri e le modalita' per la rideterminazione
della misura delle agevolazioni in caso di miglioramento dei
parametri posti a base del piano economico finanziario.».
4. I canoni di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, derivanti dalla
realizzazione del completamento dell'autostrada
Livorno-Civitavecchia, tratto Cecina-Civitavecchia, sono trasferiti
alla regione Toscana, per i primi dieci anni di gestione
dell'infrastruttura, fino alla quota massima annua del settantacinque
per cento. Il trasferimento avviene a titolo di concorso al
finanziamento da parte della regione di misure di agevolazione
tariffaria in favore dei residenti nei comuni dei territori
interessati.
5. Al fine di assicurare la realizzazione, in uno o piu' degli
Stati le cui acque territoriali confinano con gli spazi marittimi
internazionali a rischio di pirateria, individuati con il decreto del
Ministro della difesa di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, di apprestamenti e dispositivi
info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la
protezione del personale impiegato anche nelle attivita'
internazionali di contrasto alla pirateria ed assicurare una maggior
tutela della liberta' di navigazione del naviglio commerciale
nazionale, in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo
5, e' autorizzata una spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e
di 2,6 milioni di euro annui fino all'anno 2020.
6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5, pari a 3,7 milioni
di euro per l'anno 2012 e 2,6 milioni di euro annui per gli anni dal
2012 al 2020, si provvede:
a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 mediante utilizzo
delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione
delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle
Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di
pace, versate nell'anno 2012 e non ancora riassegnate al fondo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine le predette somme sono
riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della
spesa del Ministero della difesa;
b) quanto a 2,6 milioni di euro annui dal 2013 al 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 55, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 34
Misure urgenti per le attivita' produttive, le infrastrutture e i
trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni
culturali ed i comuni
1. Al comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 38, comma
4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dal comma 1 dell'articolo
3-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con la
legge 13 agosto 2010, n. 129, le parole: «entro il 31 dicembre 2012»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013». La
scadenza del servizio per la sicurezza del sistema elettrico
nazionale nelle isole maggiori di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e' prorogata al 31 dicembre 2015.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede ad aggiornare
le condizioni del servizio per il nuovo triennio, secondo le
procedure, i principi e criteri di cui all'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 3 del 2010.
2. All'articolo 3, comma 19-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «dal Ministero della difesa
per i suoi specifici compiti istituzionali» sono inserite le
seguenti: «e di quelle destinate alle finalita' del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia»;
b) al quarto periodo, dopo le parole: «d'intesa con il Ministero
della difesa» sono inserite le seguenti: «e con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti».
3. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli
operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di
sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale e comunitaria, in
attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per
l'assunzione di ispettori di volo, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto l'Ente nazionale per l'aviazione civile e'
autorizzato ad assumere, in via transitoria, venti piloti
professionisti con contratto a termine annuale rinnovabile di anno in
anno sino ad un massimo di tre anni.
4. L'Ente nazionale per l'aviazione civile provvede a determinare
il contingente dei posti da destinare alle singole categorie di
impiego ed i requisiti minimi di cui i piloti da assumere devono
essere in possesso.
5. Ai piloti assunti secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 e'
corrisposta la remunerazione prevista per tale tipologia di personale
in base al CCNL per il personale non dirigente dello stesso Ente.
6. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi da
3 a 5, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 ed a 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'ENAC provvede con risorse
proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in
termini di indebitamento netto pari a 500.000 euro per l'anno 2012, a
1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
7. All'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche' delle altre strutture dell'ANAS che svolgono le funzioni di
cui all'articolo 36, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,».
8. Per far fronte ai pagamenti per lavori e forniture gia'
eseguiti, ANAS S.p.A. puo' utilizzare, in via transitoria e di
anticipazione, le disponibilita' finanziarie giacenti sul conto di
tesoreria n. 23617 intestato alla stessa Societa' (ex Fondo centrale
di garanzia), ai sensi dell'articolo 1, comma 1025, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nel limite di 400 milioni di euro, con
l'obbligo di corrispondente reintegro entro il 2012 mediante utilizzo
delle risorse che verranno erogate ad ANAS dallo Stato a fronte di
crediti gia' maturati.
9. Nelle more del completamento dell'iter delle procedure contabili
relative alle spese di investimento sostenute da ANAS S.p.A.,
nell'ambito dei contratti di programma per gli anni 2007, 2008 e
2009, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
corrispondere alla stessa Societa' le somme all'uopo conservate nel
conto dei residui, per l'anno 2012, del pertinente capitolo del
bilancio di previsione dello Stato.
10. All'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi dei
commi 2, 3 e 4 iscritte in conto residui dovranno essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di
cui al comma 6.».
11. Gli accordi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23
agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi stabiliti con decreto
del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da
adottarsi entro sei mesi.
12. Le concessioni di stoccaggio di cui al decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, hanno una durata non superiore ai trenta anni,
prorogabile non piu' di una volta e per dieci anni. La disposizione
si applica anche ai procedimenti in corso e alle concessioni in primo
periodo di vigenza alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge.
13. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine
di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parita' tra
gli operatori, l'economicita' della gestione e di garantire adeguata
informazione alla collettivita' di riferimento, l'affidamento del
servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata
sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e
della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per
la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti
specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale,
indicando le compensazioni economiche se previste.
14. In relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto, la relazione prevista al comma 13 deve
essere pubblicata entro la data del 31 dicembre 2013. Per gli
affidamenti per i quali non e' prevista una data di scadenza, gli
enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto
di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di
scadenza dell'affidamento, pena la cessazione dell'affidamento
medesimo alla data del 31 dicembre 2013.
15. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003
a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in borsa a tale
data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di
servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti
che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e
senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31
dicembre 2020.
16. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le procedure per il conferimento della gestione dei servizi
pubblici locali a rete di rilevanza economica sono effettuate
unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di
cui al comma 1 del presente articolo dagli enti di governo istituiti
o designati ai sensi del medesimo comma.».
17. L'articolo 53, comma 1, lettera b) del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e' abrogato.
18. I commi da 13 a 15 non si applicano al servizio di
distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, il servizio di distribuzione di energia
elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla
legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche' la gestione delle farmacie
comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre
ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
19. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28,
le parole: «A decorrere dal 31 dicembre 2013,» sono sostituite dalle
seguenti: «A decorrere dal 31 dicembre 2012,».
20. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso
al sistema museale sito nell'isola di Caprera dedicato a Giuseppe
Garibaldi, comprendente il Museo del compendio garibaldino e il
memoriale custodito nell'ex forte Arbuticci, nonche' quelli derivanti
dalla vendita dei biglietti degli ascensori esterni panoramici del
Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, a decorrere dall'anno 2013
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati allo stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, al fine di assicurare la gestione, manutenzione
e restauro conservativo per la migliore valorizzazione e fruizione di
detti complessi monumentali. Al relativo onere, pari 1.770.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi dell'articolo
38. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato con
propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
21. Le somme versate entro il 9 ottobre 2012 all'entrata del
bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate
nell'allegato 1, che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non sono state riassegnate alle pertinenti unita'
previsionali, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.
22. Il recupero al bilancio dello Stato di cui all'articolo 13,
comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, e' ridotto per l'anno 2012 di 120 milioni. Al relativo
onere si provvede mediante utilizzo delle risorse recuperate
dall'attuazione del comma 21. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 35
Desk Italia - Sportello unico
attrazione investimenti esteri
1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera a) e
lettera q), della Costituzione, ed al fine di incrementare la
capacita' del sistema Paese di attrarre investimenti dall'estero, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, e' istituito il Desk Italia -
Sportello unico attrazione investimenti esteri, con funzioni di
principale soggetto pubblico di coordinamento territoriale nazionale
per gli investitori esteri che manifestino un interesse reale e
concreto alla realizzazione in Italia di investimenti di natura non
strettamente finanziaria e di rilevante impatto economico e
significativo interesse per il Paese.
2. Il Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri
costituisce il punto di accesso per l'investitore estero in relazione
a tutte le vicende amministrative riguardanti il relativo progetto di
investimento; coordina la risposta unica e tempestiva di tutte le
amministrazioni pubbliche ed i soggetti pubblici comunque coinvolti
nei procedimenti riguardanti la realizzazione dell'investimento
proveniente dall'estero, fungendo da raccordo fra le attivita' di
promozione all'estero dell'Italia quale destinazione degli
investimenti esteri svolte dall'Agenzia - ICE e le attivita' di
accompagnamento ed insediamento di investitori esteri svolte
dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa - Invitalia; convoca e presiede, all'occorrenza,
apposite conferenze di servizi di cui agli articoli da 14 a
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 anche ai sensi
dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
3. Il Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri
opera presso il Ministero dello Sviluppo economico, in raccordo con
il Ministero degli affari esteri, avvalendosi del relativo personale,
nonche' di personale dell'Agenzia - ICE e dell'Agenzia Invitalia,
senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, secondo gli indirizzi
elaborati dalla Cabina di regia per l'internazionalizzazione di cui
all'articolo 18-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La
riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico di cui
all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
attuata con il regolamento di cui all'articolo 2, commi 10 e 10-ter,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le regioni provvedono ad individuare l'ufficio interno al
quale attribuire le funzioni di raccordo con il Desk Italia -
Sportello unico attrazione investimenti esteri, al fine di agevolare
il coordinamento con riguardo ad iniziative di investimento estere
localizzate in ambito regionale e con potere, all'occorrenza, di
convocare e presiedere conferenze di servizi per gli investimenti
esteri di esclusivo interesse regionale. Agli adempimenti previsti
dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Il Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri
formula annualmente proposte di semplificazione normativa ed
amministrativa sul tema dell'attrazione degli investimenti esteri.
6. Al comma 22 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo, le
parole «struttura dell'Agenzia.» sono sostituite dalle seguenti:
«struttura dell'Agenzia, secondo le modalita' ed i limiti previsti
dallo statuto.»; al secondo periodo, le parole «Formula proposte al
consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «
Formula, d'intesa con il Presidente, proposte al consiglio di
amministrazione»; le parole «, da' attuazione ai programmi e alle
deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti di
carattere tecnico-amministrativo,» sono sostituite dalle seguenti: «,
da' attuazione ai programmi e alle deliberazioni approvate dal
consiglio di amministrazione ed alle disposizioni operative del
presidente, assicurando altresi' gli adempimenti di carattere
tecnico-amministrativo,».
Art. 36
Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti
d'impresa
1. I confidi sottoposti entro il 31 dicembre 2013 a vigilanza
diretta da parte della Banca d'Italia possono imputare al fondo
consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi
e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi
dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le risorse sono
attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza,
dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali
azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie
dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o
amministrativo, ne' sono computate nel capitale sociale o nel fondo
consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la
costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa
delibera e' di competenza dell'assemblea ordinaria.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche ai
confidi che operano a seguito di operazioni di fusione realizzate a
partire dal 1° gennaio 2007, ovvero che realizzino, entro il 31
dicembre 2013, operazioni di fusione. In quest'ultimo caso la
delibera assembleare richiamata al terzo periodo del primo comma
potra' essere adottata entro il 30 giugno 2014.
3. All'articolo 32 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni
dell'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non
si applicano alle obbligazioni e titoli similari e alle cambiali
finanziarie, emesse da societa' non emittenti strumenti finanziari
rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in
sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle
micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sottoscritte da investitori
qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 che non detengano, anche per il tramite di
societa' fiduciarie o per interposta persona, piu' del 2 per cento
del capitale o del patrimonio della societa' emittente. A tale fine
si tiene conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari
indicati nell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.»;
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "Nell'articolo 1 del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 1 e' sostituito
dal seguente: "1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali
finanziarie, emesse da banche, da societa' per azioni con azioni
negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di
negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo
168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da enti
pubblici economici trasformati in societa' per azioni in base a
disposizione di legge, nonche' sugli interessi ed altri proventi
delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie
negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali
di negoziazione emessi da societa' diverse dalle prime.»";
c) il comma 16 e' abrogato;
d) il comma 19 e' sostituito dal seguente: "19. Le obbligazioni e i
titoli similari emessi da societa' non emittenti strumenti finanziari
rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in
sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle
micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, possono prevedere clausole di
partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione, purche' con
scadenza iniziale uguale o superiore a trentasei mesi.»;
e) al comma 21, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Tale
somma e' proporzionale al rapporto tra il valore nominale delle
obbligazioni partecipative e la somma del capitale sociale, aumentato
della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti
dall'ultimo bilancio approvato, e del medesimo valore delle predette
obbligazioni.";
f) il comma 24 e' sostituito dal seguente: "Qualora l'emissione con
clausole partecipative contempli anche la clausola di subordinazione
e comporti il vincolo di non ridurre il capitale sociale se non nei
limiti dei dividendi sull'utile dell'esercizio, la componente
variabile del corrispettivo costituisce oggetto di specifico
accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della
societa' emittente, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione
delle imposte sui redditi, e' computata in diminuzione del reddito
dell'esercizio di competenza, a condizione che il corrispettivo non
sia costituito esclusivamente da tale componente variabile. Ad ogni
effetto di legge, gli utili netti annuali si considerano depurati da
detta somma.";
g) dopo il comma 24 e' inserito il seguente: "24-bis. La
disposizione di cui al comma 24 si applica solamente ai titoli
sottoscritti dagli investitori indicati nel comma 8".
4. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il contratto
di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non e'
dotato di soggettivita' giuridica, salva la facolta' di acquisto
della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.»;
b) il numero 1) e' soppresso;
c) alla lettera e), il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa
acquista soggettivita' giuridica e, in assenza della soggettivita',
degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto
salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di
programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle
procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei
processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti
dall'ordinamento, nonche' all'utilizzazione di strumenti di
promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o di cui sia
adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza;».
5. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater
dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito
dalla legge 9 aprile 2009, n. 3, e successive modificazioni, il
contratto di rete nel settore agricolo puo' essere sottoscritto dalle
parti con l'assistenza di una o piu' organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno
partecipato alla redazione finale dell'accordo.
6. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100,
dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) a partecipare,
con quote di minoranza nei limiti di cui all'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 14 marzo 2004, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a societa' commerciali, anche con
sede in Italia, specializzate nella valorizzazione e
commercializzazione all'estero dei prodotti italiani.";
7. "Il punto 2, lettera m) dell'allegato IV alla Parte II del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' modificato come segue:
"m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con
potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli
impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui
all'articolo 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed
all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello
sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza
nominale di concessione superiore a 250 kW;".
8. "All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, e' aggiunto infine il seguente periodo:
«Non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle
attivita' agricole la locazione, il comodato e l'affitto di
fabbricati ad uso abitativo, nonche' di terreni e di fabbricati ad
uso strumentale alle attivita' agricole di cui all'articolo 2135 del
c.c., sempreche' i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto
siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio
dell'attivita' agricola esercitata. Il requisito della marginalita'
si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle
locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento
dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo l'assoggettamento
di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.»".
9. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 16, comma 2, della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' soppresso dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo economico
concede le agevolazioni di cui all'articolo 14 di cui alla precitata
legge secondo gli esiti istruttori comunicati dal Gestore relativi
alla validita' tecnologica e alla valutazione economico-finanziaria
del programma e del soggetto richiedente.
10. Il comma 5 dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, e' abrogato.
Art. 37
Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone
Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza
1. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione coesione puo'
prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui
alle lettere da a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in favore delle
imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si
localizzano entro la data fissata dal decreto di cui al comma 4 nelle
Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009,
ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza» ai
sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni. Le
predette agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
agli aiuti di importanza minore («de minimis») e successive
modificazioni.
2. Ai fini della classificazione delle imprese di cui al comma 1 si
applicano i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa
comunitaria.
3. Ai fini di cui al presente articolo, l'esenzione di cui
all'articolo 1, comma 341, lettera c), della legge n. 296 del 2006,
deve intendersi riferita alla «imposta municipale propria».
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite
massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 1. Le
condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e durata
delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Art. 38
Disposizioni finanziarie
1. Ai fini del diritto aeronautico, l'espressione «base» identifica
un insieme di locali ed infrastrutture a partire dalle quali
un'impresa esercita in modo stabile, abituale e continuativo
un'attivita' di trasporto aereo, avvalendosi di lavoratori
subordinati che hanno in tale base il loro centro di attivita'
professionale, nel senso che vi lavorano, vi prendono servizio e vi
ritornano dopo lo svolgimento della propria attivita'. Un vettore
aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato
membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e' considerato
stabilito sul territorio nazionale quando esercita in modo stabile o
continuativo o abituale un'attivita' di trasporto aereo a partire da
una base quale definita al periodo precedente. In deroga all'articolo
3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il presente comma si applica a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole:
«Non sono invece considerate attivita' commerciali:» sono inserite le
seguenti: «le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle
province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico
nell'ambito di attivita' di pubblica autorita';»;
b) all'articolo 10, primo comma, il n. 5) e' sostituito dal
seguente: «5) le operazioni relative ai versamenti di imposte
effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche
disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito;».
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1,
2, comma 6, 14, comma 1, 26, 27, 29, 32 e 34, comma 20, pari
complessivamente a 334,52 milioni di euro per l'anno 2013, 246,72
milioni di euro per l'anno 2014, 217,82 milioni di euro per l'anno
2015, 217,67 milioni di euro per l'anno 2016, 180,77 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a 296,72 milioni di euro
per l'anno 2014, 287,82 milioni di euro per l'anno 2015 e 227,67
milioni di euro per l'anno 2016, ai fini della compensazione degli
effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 89,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 50,8 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2014, con le maggiori entrate derivanti
dal comma 1 del presente articolo;
b) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, con le
maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo;
c) quanto a 28,4 milioni di euro nell'anno 2017, con le maggiori
entrate derivanti dall'articolo 29;
d) quanto a 145,02 milioni di euro per l'anno 2013, 145,92 milioni
di euro per l'anno 2014, 137,02 milioni di euro per l'anno 2015,
76,87 milioni di euro per l'anno 2016, 970.000 euro per l'anno 2017 e
29,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo
delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto
legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, giacenti sul conto corrente
bancario intestato allo stesso Fondo. A tale fine, la Cassa
conguaglio per il settore elettrico, con cadenza trimestrale, versa
all'entrata del bilancio dello Stato le risorse disponibili sul conto
corrente fino al raggiungimento degli importi annuali di cui al
periodo precedente.
4. Le rimanenti risorse del fondo di cui all'articolo 32 del
decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, al netto di quanto
complessivamente necessario per assicurare il versamento all'entrata
previsto dal comma 3, lettera d), possono essere destinate, solo a
partire dall'anno 2017, alle attivita' di cui alle lettere b), ii) e
iv), del comma 1, dell'articolo 32 , del predetto decreto legislativo
n. 28 del 2011, con le modalita' ivi indicate.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 39
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 ottobre 2012
Allegato 1
(previsto dall'articolo 34, comma 21)
Articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(brevetti).
Articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(sanzioni Antitrust).
Articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 (diritti della motorizzazione
civile).
Avv. Antonino Sugamele

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