Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 8 ottobre 2012, n. 197
Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per
l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62,
88, 98, 109, 119, e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217. (12G0218)
GU n. 272 del 21-11-2012
testo in vigore dal: 6-12-2012
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo, e in particolare l'articolo 3, comma 6, a
norma del quale la partecipazione ai concorsi pubblici non e'
soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle
singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessita' dell'amministrazione;
Visti i regolamenti ministeriali 30 dicembre 1998, n. 505, 20
maggio 1999, n. 187, e 29 ottobre 2004, n. 296, disciplinanti,
rispettivamente, nel pregresso ordinamento di natura privatistica del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i limiti di eta' previsti per
l'accesso ai profili professionali di vigile del fuoco, di ispettore
antincendio e di direttore antincendio del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco;
Atteso che il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ha
previsto negli articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126
l'emanazione di un regolamento, da adottarsi ai sensi del citato
articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per
l'individuazione dell'eta' che deve essere posseduta dai candidati
per l'accesso ai vari ruoli del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
Ritenuto di dover prevedere per l'ammissione ai concorsi pubblici e
alle procedure selettive di accesso ai vari ruoli del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco limiti di eta' funzionali alla
peculiarita' del servizio non solo per il personale che espleta
funzioni operative, ma anche per quello che espleta attivita'
tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche;
Ravvisata l'opportunita', alla luce dei principi di semplificazione
amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di adottare
un unico regolamento, pur nella diversificazione dei ruoli del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 10
maggio 2012;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Vista la nota del 31 luglio 2012, con la quale lo schema di
regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Limiti di eta'
1. Il limite minimo di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e
alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e' fissato in diciotto anni.
2. L'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di
accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e' soggetta ai seguenti limiti massimi di eta':
a) trenta anni per il concorso a vigile del fuoco, salvo il limite
di trentasette anni, di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 10
agosto 2000, n. 246, per il personale volontario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco in possesso degli altri requisiti previsti
dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
b) trenta anni per il concorso a vice ispettore antincendio, salvo
quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per i candidati appartenenti al
ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;
c) trentacinque anni per i concorsi a vice direttore, vice
direttore medico e vice direttore ginnico-sportivo, salvo quanto
previsto dal comma 3;
d) quarantacinque anni per le procedure selettive di accesso al
ruolo degli operatori e per i concorsi di accesso alle qualifiche
iniziali dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e
tecnico-informatici.
3. Non e' soggetta a limiti massimi di eta' la partecipazione ai
concorsi a vice direttore, a vice direttore medico, a vice direttore
ginnico-sportivo, a funzionario amministrativo contabile vice
direttore e a funzionario tecnico informatico vice direttore del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario delle
riserve del venti per cento dei posti, di cui agli articoli 41, comma
4, 53, comma 4, 62, comma 4, 119, comma 4, e 126, comma 4, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
4. Nei concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di vice
direttore e di vice ispettore antincendio, e' fissato in trentasette
anni il limite di eta' per la partecipazione del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli tecnici,
amministrativo-contabili e tecnico-informatici.
Art. 2
Disposizioni particolari
1. Restano fermi, per il reclutamento del personale dei gruppi
sportivi, i limiti di eta' stabiliti dal regolamento ministeriale di
cui all'articolo 145, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, dall'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e
da successive specifiche disposizioni normative.
2. Restano altresi' fermi, per il reclutamento del personale della
banda musicale, le disposizioni di cui all'articolo 148 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive specifiche
disposizioni normative.
3. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda nelle qualifiche
iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco e degli ispettori e dei
sostituti direttori antincendio, previste dagli articoli 5, commi 5 e
6, e 21, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, il limite massimo di eta' e' elevato a trentasette anni. Il
limite minimo di eta' resta fissato a diciotto anni.
4. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda nelle qualifiche
di operatore, operatore tecnico, vice collaboratore
amministrativo-contabile e vice collaboratore tecnico-informatico,
previste dagli articoli 88, commi 6 e 7, 97, commi 5 e 6, e 108,
commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si
prescinde dal limite massimo di eta' di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera d), del presente regolamento. Il limite minimo di eta' resta
fissato a diciotto anni.
Art. 3
Abrogazioni
1. Sono abrogati i regolamenti ministeriali 30 dicembre 1998, n.
505, 20 maggio 1999, n. 187, 29 ottobre 2004, n. 296, e ogni altra
disposizione normativa riferita espressamente ai limiti di eta' per
l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e soggetto
al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 8 ottobre 2012
21-11-2012 20:03
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