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Legge

Regolamento concernente le modalita' di attuazione del regolamento (UE) n. 211/2...
Regolamento concernente le modalita' di attuazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini.
DECRETO DEL PRESIDETE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 2012, n. 193
Regolamento concernente le modalita' di attuazione del regolamento
(UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini. (12G0214)
GU n. 267 del 15-11-2012
testo in vigore dal: 30-11-2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 11 del Trattato sull'Unione europea;
Visto l'articolo 24 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea;
Visto il regolamento (UE) n. 211/2011, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei
cittadini;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati
personali;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011 della
Commissione, del 17 novembre 2011, che fissa le specifiche tecniche
per i sistemi di raccolta elettronica a norma del regolamento (UE) n.
211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 268/2012 della Commissione,
del 25 gennaio 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (UE)
n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini;
Sentito l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 maggio 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e per la pubblica amministrazione e
la semplificazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Autorita' competente per la verifica
e la certificazione delle dichiarazioni di sostegno
1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni
e territoriali e' autorita' competente per la verifica e la
certificazione delle dichiarazioni di sostegno delle iniziative dei
cittadini registrate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo
4 del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, di seguito denominato regolamento.
2. La verifica delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta o
in formato elettronico e' effettuata mediante il procedimento di
campionamento casuale semplice come definito nell'allegato A che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Presentazione delle dichiarazioni
di sostegno all'autorita' per la verifica
1. Le dichiarazioni di sostegno dei firmatari soggette alla
verifica dell'Italia devono essere presentate all'autorita'
individuata dall'articolo 1 unitamente al modulo di cui all'allegato
V del regolamento.
2. Gli organizzatori assicurano che le dichiarazioni di sostegno su
carta o in formato elettronico, presentate separatamente, abbiano una
progressiva autonoma numerazione.
3. La data, l'ora e il luogo di consegna dei plichi all'autorita'
individuata all'articolo 1 con le dichiarazioni di sostegno sono
fissati entro i cinque giorni successivi alla richiesta formulata in
tal senso dagli organizzatori tramite fax o posta elettronica
certificata.
4. La presentazione delle dichiarazioni di sostegno all'autorita'
per la verifica e' effettuata dal rappresentante o supplente
designato dagli organizzatori cui viene rilasciata una copia
dell'allegato V, recante la data, il timbro e la firma del
funzionario del Ministero dell'interno, attestante l'avvenuta
presentazione.
5. Alle operazioni di individuazione del campione da sottoporre a
verifica, secondo le specifiche tecniche di cui al paragrafo 2
dell'allegato A, puo' assistere un rappresentante degli organizzatori
indicato al momento della consegna dei plichi con le dichiarazioni di
sostegno.
6. Il Ministero dell'interno puo' richiedere all'Istituto nazionale
di statistica di intervenire con suoi rappresentanti alle operazioni
di cui al comma 5.
Art. 3
Verifica delle dichiarazioni di sostegno
1. Il Ministero dell'interno esegue:
a) il conteggio delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta e
in formato elettronico;
b) il controllo a campione di tipo casuale semplice, effettuato
secondo le modalita' previste nell'allegato A, che accerta:
1) la ricevibilita' delle dichiarazioni di sostegno. Non sono
valide quelle prive della sottoscrizione, ove obbligatoriamente
prevista, della data di sottoscrizione, quelle sottoscritte da
soggetti di minore eta' e quelle sottoscritte oltre il termine di 12
mesi dall'avvenuta registrazione della proposta ai sensi
dell'articolo 4 del regolamento;
2) la completezza dei dati richiesti per identificare il
firmatario. Non sono considerate valide le dichiarazioni di sostegno
prive del nome completo, del cognome, del comune di residenza, della
data e luogo di nascita, della nazionalita', del tipo e numero di
documento e dell'autorita' italiana che lo ha rilasciato;
3) la veridicita' delle dichiarazioni di sostegno. I relativi
controlli sono effettuati mediante un confronto dei dati indicati
nelle dichiarazioni di sostegno con i dati detenuti negli archivi
anagrafici comunali o con i dati delle questure, limitatamente alla
verifica delle dichiarazioni di sostegno nelle quali e' indicato il
passaporto.
2. Nel caso in cui, dall'esame del campione effettuato con le
procedure di cui al paragrafo 3 dell'allegato A, risultino
sottoscritte piu' dichiarazioni di sostegno dal medesimo firmatario,
e' considerata valida una sola dichiarazione, fatte salve le
conseguenze di legge a carico del firmatario.
3. I risultati della verifica di cui al comma 1, lettera b), n. 3),
ove rimessa ai comuni e alle questure territorialmente competenti,
devono essere comunicati entro 45 giorni dalla richiesta
all'Autorita' di cui all'articolo 1. In mancanza di riscontro entro
il termine fissato dal primo periodo, la verifica dei dati contenuti
nella dichiarazione di sostegno si intende favorevolmente accertata.
4. A conclusione delle operazioni di verifica effettuate sulla base
della procedura di cui al paragrafo 3 dell'allegato A, il Ministero
dell'interno rilascia agli organizzatori il certificato previsto
dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento.
Art. 4
Autorita' competente per la certificazione
dei sistemi di raccolta elettronica
1. L'Agenzia per l'Italia Digitale, e' autorita' competente per la
certificazione dei sistemi di raccolta elettronica di cui
all'articolo 6 del regolamento.
2. L'Agenzia per l'Italia Digitale, entro 15 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, individua con propria
deliberazione, la documentazione da depositare e le modalita' per
presentare domanda per la certificazione dei sistemi di raccolta
elettronica di cui al comma 1.
3. L'Agenzia per l'Italia Digitale provvede a dare tempestiva e
adeguata pubblicita' alla deliberazione di cui al comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 ottobre 2012
Avv. Antonino Sugamele

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