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Legge

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la pro...
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991
LEGGE 9 novembre 2012, n. 196
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione
per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti,
fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000. (12G0217)
GU n. 271 del 20-11-2012
testo in vigore dal: 21-11-2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il
Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle
Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31
ottobre 2000.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 24 del Protocollo stesso.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 novembre 2012
NAPOLITANO
PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991
NELL'AMBITO DEI TRASPORTI
PROTOCOLLO "TRASPORTI"
Preambolo
La Repubblica d'Austria
la Repubblica Francese,
la Repubblica Federale di Germania,
la Repubblica Italiana,
il Principato del Liechtenstein,
il Principato di Monaco,
la Repubblica di Slovenia,
la Confederazione Svizzera,
nonche'
la Comunita' Europea,
- in conformita' con il loro mandato derivante dalla Convenzione
per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) del 7 novembre
1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo
sostenibile del territorio alpino;
- in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e
3 della Convenzione delle Alpi;
- consapevoli che il territorio alpino comprende un'area
caratterizzata da ecosistemi e paesaggi particolarmente sensibili o
da condizioni geografiche e topografiche tali da accentuare
l'inquinamento e l'impatto acustico oppure un'area caratterizzata
dalla presenza di risorse naturali o culturali uniche;
- consapevoli che in assenza di adeguati provvedimenti, a causa
della progressiva integrazione dei mercati, dello sviluppo sociale ed
economico e delle esigenze legate alle attivita' del tempo libero, il
traffico e l'impatto ambientale che ne consegue sono destinati ad
aumentare;
- convinti che la popolazione locale debba essere posta in
condizione di determinare essa stessa le prospettive del proprio
sviluppo sociale, culturale ed economico, nonche' di concorrere alla
sua realizzazione nel quadro istituzionale vigente;
- consapevoli che i trasporti non sono privi di ripercussioni
sull'ambiente e che l'impatto ambientale dovuto ai trasporti provoca
un crescente carico e rischi ecologici, per la salute e per la
sicurezza, i quali richiedono un'azione congiunta;
- consapevoli che il trasporto di merci pericolose richiede
interventi piu' incisivi al fine di garantire la sicurezza;
- consapevoli che sia l'esigenza di rendere trasparenti le
connessioni tra trasporti, ambiente, salute e sviluppo economico, sia
quella di rendere palese la necessita' di ridurre l'impatto
ambientale richiedono attivita' organiche di monitoraggio, ricerca,
informazione ed orientamento;
- consapevoli che nel territorio alpino una politica dei
trasporti orientata ai principi di sostenibilita' non e' di interesse
per la sola popolazione alpina ma anche per quella extraalpina e che
e' inoltre indispensabile per la conservazione delle Alpi come spazio
vitale, naturale ed economico;
- consapevoli che da un lato le infrastrutture di trasporto non
sono in parte sufficientemente sfruttate e che dall'altro non vengono
adeguatamente promossi i sistemi di trasporto piu' ecologici, quali
rotaia, navigazione e sistemi combinati, e neppure la compatibilita'
e l'operativita' transnazionali dei vari mezzi di trasporto, e che e'
pertanto necessario ottimizzarli, rafforzando le reti di trasporto
all'interno e all'esterno delle Alpi;
- consapevoli che le scelte pianificatorie e di politica
economica operate all'interno ed all'esterno delle Alpi sono della
massima importanza per lo sviluppo dei trasporti nel territorio
alpino;
- adoperandosi per dare un contributo decisivo allo sviluppo
sostenibile e al miglioramento della qualita' della vita attraverso
un contenimento del volume di traffico, attraverso una gestione
ecocompatibile dei trasporti e attraverso l'incremento dell'efficacia
e dell'efficienza dei sistemi di trasporto esistenti;
- convinti della necessita' di conciliare gli interessi
economici, le esigenze sociali e quelle ecologiche;
- nel rispetto degli accordi bilaterali e multilaterali stipulati
tra le Parti contraenti e la Comunita' europea, in particolare nel
settore dei trasporti;
- convinti che determinati problemi possono essere risolti
soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli
Stati alpini;
hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Finalita'
1. Le Parti contraenti si impegnano ad attuare una politica
sostenibile dei trasporti tesa a:
a) ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal
traffico intraalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile
per l'uomo, la fauna e la flora e il loro habitat, tra l'altro
attuando un piu' consistente trasferimento su rotaia dei trasporti,
in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione
di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato;
b) contribuire allo sviluppo sostenibile dello spazio vitale e
delle attivita' economiche, come premesse fondamentali per
l'esistenza stessa delle popolazioni residenti nel territorio alpino
per mezzo di una politica dei trasporti organica e concertata tra le
Parti contraenti che coinvolga tutti i vettori;
c) contribuire a ridurre o a limitare per quanto possibile
l'impatto che possa compromettere il ruolo e le risorse del
territorio alpino nonche' la conservazione dei suoi paesaggi naturali
e culturali - la cui importanza si estende oltre i suoi confini, e
che possa mettere a repentaglio la preservazione di questo territorio
ancora fondamentalmente intatto;
d) garantire il traffico intraalpino e transalpino
incrementando l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di trasporto e
favorendo i vettori meno inquinanti e con minore consumo di risorse
ad un costo economicamente sopportabile;
e) garantire condizioni di concorrenza equilibrate tra i
singoli vettori.
2. Le Parti contraenti si impegnano a sviluppare il settore dei
trasporti tenendo conto dei principi di precauzione, prevenzione e
causalita'.
Art. 2.
Definizioni
Ai sensi del presente Protocollo, si intende per:
"traffico/trasporto transalpino": traffico/trasporto con origine
e destinazione all'esterno del territorio alpino;
"traffico/trasporto intraalpino": traffico/trasporto con origine
e destinazione all'interno del territorio alpino (traffico/trasporto
interno) incluso il traffico/trasporto con origine o destinazione nel
territorio alpino;
"impatto e rischi tollerabili": impatto e rischi da definirsi
nell'ambito di procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale e
di analisi dei rischi con lo scopo di fermare l'ulteriore aumento
dell'impatto e dei rischi e di ridurli, qualora necessario, tramite
provvedimenti appropriati sia nel caso di nuove costruzioni sia per
le infrastrutture esistenti con notevole impatto sul territorio;
"costi esterni": voci di costo per le quali un utente di un bene
o di un servizio (ad es. infrastruttura) non sostiene un esborso.
Essi comprendono l'uso dell'infrastruttura se esso e' gratuito, i
danni, l'inquinamento, anche acustico, i costi sanitari occasionati
dall'uso dei trasporti e dagli incidenti;
"grandi costruzioni o trasformazioni sostanziali o potenziamento
delle infrastrutture di trasporto esistenti": progetti
infrastrutturali suscettibili di provocare impatto che in base alla
normativa sulla VIA o in base a disposizioni contenute in Accordi
internazionali sono soggetti a procedimenti di valutazione
dell'impatto ambientale;
"strade di grande comunicazione": tutte le autostrade e le strade
a piu' corsie, prive di intersezioni a raso, che per i loro effetti
in termini di traffico sono assimilabili alle autostrade;
"obiettivi di qualita' ambientale": obiettivi che descrivono lo
stato auspicato dell'ambiente tenendo conto delle interdipendenze
ecosistemiche. Essi indicano in termini materiali, spaziali e
temporali le qualita', all'occorrenza aggiornabili, dei beni
meritevoli di essere protetti;
"standard di qualita' ambientale": norme concrete che permettono
di raggiungere gli obiettivi di qualita' ambientale; esse determinano
gli obiettivi applicabili a determinati parametri, i procedimenti di
misurazione o le condizioni quadro;
"indicatori ambientali": gli indicatori ambientali misurano o
valutano lo stato dell'impatto ambientale e indicano le tendenze di
sviluppo;
"principio di precauzione": e' il principio secondo il quale gli
interventi volti a evitare, gestire o ridurre gli eftetti gravi o
irreversibili sulla salute e sull'ambiente non possono essere
rinviati, con la motivazione che la ricerca scientifica non abbia
ancora dimostrato, in modo rigoroso, l'esistenza di un rapporto di
causa-effetto fra da un lato le sostanze contemplate e dall'altro la
loro potenziale nocivita' per la salute e l'ambiente;
"principio di causalita'": inclusa l'imputazione degli effetti
indotti e' il principio in virtu' del quale i costi relativi alla
prevenzione, alla gestione e alla riduzione dell'inquinamento,
nonche' al ripristino ambientale, sono a carico di chi inquina. Chi
inquina e' tenuto, per quanto possibile, a sopportare la totalita'
del costo dell'impatto che i trasporti causano sulla salute e
sull'ambiente;
"verifica di opportunita'": procedimento di valutazione da
realizzare in conformita' al diritto nazionale in occasione della
progettazione di grandi infrastrutture o della trasformazione
sostanziale o del potenziamento di quelle esistenti e teso a
verificarne la necessita' e gli effetti in termini di politica dei
trasporti, nonche' di impatto ecologico, economico e socioculturale.
Art. 3.
Trasporti sostenibili e mobilita'
l. Al fine di sviluppare i trasporti in condizioni di
sostenibilita', le Parti contraenti, adottando una politica
ambientale e dei trasporti concertata e tesa alla riduzione
dell'impatto e dei rischi dovuti ai trasporti, si impegnano a:
a) tener conto delle esigenze dell'ambiente in modo tale da
aa) ridurre il consumo delle risorse ad un punto tale da non
superare, per quanto possibile, la capacita' naturale di
rigenerazione;
bb) ridurre l'emissione di sostanze nocive ad un punto tale da
non superare la capacita' di carico delle risorse ambientali
interessate;
cc) limitare le immissioni nell'ambiente ad un punto tale da
evitare ripercussioni sulle strutture ecologiche e sui cicli
naturali.
b) tener conto delle esigenze della societa' in modo tale da
aa) garantire l'accessibilita' alle persone, ai posti di lavoro,
ai beni e ai servizi in modo efficiente, rispettoso dell'ambiente,
facendo uso parsimonioso di energia e spazio, nonche' garantire un
sufficiente approvvigionamento di base;
bb) non compromettere la salute dell'uomo e ridurre il rischio di
calamita' naturali, nonche' il numero e la gravita' degli incidenti;
c) tener conto delle esigenze dell'economia in modo tale da
aa) incrementare l'autofinanziabilita' del settore dei
trasporti e internizzare i costi esterni;
bb) promuovere lo sfruttamento ottimale delle potenzialita'
dell'infrastruttura esistente;
cc) salvaguardare i posti di lavoro nelle aziende e imprese
competitive che operano nei vari settori economici;
d) adottare interventi piu' incisivi nella lotta
all'inquinamento acustico considerando la particolarita' della
topografia alpina.
2. In conformita' con la normativa nazionale ed internazionale
vigente nell'ambito dei trasporti, le Parti contraenti si impegnano a
sviluppare orientamenti, strategie e misure di carattere nazionale,
regionale e locale, finalizzati a
a) tenere conto delle differenti condizioni ambientali,
economiche e socioculturali, nonche' della diversita' delle esigenze,
b) limitare l'accentuarsi dell'impatto dovuto ai trasporti,
adottando una combinazione di strumenti economici e di interventi di
pianificazione territoriale e dei trasporti.
Art. 4.
Considerazione delle finalita' nelle altre politiche
1. Le Parti contraenti si impegnano a tener conto delle finalita'
stabilite dal presente Protocollo anche nell'ambito delle loro altre
politiche.
2. Le Parti contraenti si impegnano a verificare preventivamente
e a posteriori gli effetti che altre politiche, strategie e programmi
producono sul settore dei trasporti.
Art. 5.
Partecipazione degli enti territoriali
1. Le Parti contraenti promuovono la collaborazione
internazionale tra le istituzioni competenti, al fine di individuare
le migliori soluzioni concertate e coordinate a livello
transfrontaliero.
2. Ciascuna Parte contraente determina nel quadro istituzionale
vigente il livello piu' idoneo al coordinamento e alla collaborazione
tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati
al fine di promuovere una responsabilita' solidale e, in particolare,
di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione
della politica dei trasporti, nonche' delle misure conseguenti,
3. Nel rispetto delle loro competenze nel quadro istituzionale
vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano
ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative
politiche e misure.
Art. 6.
Misure rafforzate di protezione a livello nazionale
Fatto salvo quanto disposto negli Accordi internazionali vigenti,
le Parti contraenti possono adottare misure rafforzate di protezione
che vanno al di la' di quelle previste dal presente Protocollo, tese
alla tutela dell'ambiente alpino ecologicamente sensibile, quando lo
richiedano determinate condizioni dell'ambiente o motivi di salute
pubblica e di sicurezza o esigenze di protezione ambientale.
Capitolo II
Misure specifiche
A) Strategie, programmi, progetti
Art. 7.
Strategia generale della politica dei trasporti
1. Nell'interesse della sostenibilita' le Parti contraenti si
impegnano ad attuare una gestione razionale e sicura dei trasporti
nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e
transfrontaliera tesa a:
a) coordinare i vettori, i mezzi e i tipi di trasporto e a
favorire l'intermodalita';
b) sfruttare nel modo migliore i sistemi e le infrastrutture di
trasporto esistenti nel territorio alpino, tra l'altro con l'impiego
della telematica, e ad imputare a coloro che li causano i costi
infrastrutturali ed esterni, differenziandoli a seconda dell'impatto
causato,
c) incidere, tramite interventi di assetto del territorio e
strutturali, a favore del trasferimento dei servizi di trasporto di
persone e merci su quel vettore che di volta in volta risulti il piu'
rispettoso dell'ambiente, nonche' sui sistemi intermodali di
trasporto,
d) valorizzare e sfruttare i potenziali di riduzione del volume
di traffico.
2. Le Parti contraenti si impegnano a realizzare, nel miglior
modo possibile, gli interventi necessari a:
a) proteggere le vie di trasporto contro i rischi naturali,
b) proteggere l'uomo e l'ambiente nelle aree soggette a
particolare impatto dovuto ai trasporti,
c) raggiungere una graduale riduzione delle emissioni di sostanze
nocive e delle emissioni sonore per tutti i vettori anche sulla base
delle migliori tecnologie disponibili.
d) incrementare la sicurezza dei trasporti.
Art. 8.
Valutazione di progetti e procedura di consultazione interstatale
1. Nel caso di grandi costruzioni, trasformazioni sostanziali o
potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti, le Parti
contraenti si impegnano a realizzare verifiche di opportunita',
valutazioni dell'impatto ambientale e analisi dei rischi e a tener
conto dei relativi risultati ai fini degli obiettivi del presente
Protocollo.
2. I progetti di realizzazione di infrastrutture di trasporto nel
territorio alpino vanno coordinati e concertati. Nel caso di progetti
aventi un significativo impatto transfrontaliero, ogni Parte
contraente si impegna a realizzare consultazioni preventive con le
Parti contraenti interessate, al piu' tardi nel momento in cui siano
disponibili i risultati delle verifiche. Queste disposizioni non
pregiudicano il diritto di ogni Parte contraente di procedere alla
costruzione di quelle infrastrutture dei trasporti la cui
realizzazione e' decisa nell'ambito del proprio ordinamento giuridico
o la cui necessita' e' accertata per legge al momento
dell'approvazione del presente Protocollo.
3. Le Parti contraenti sostengono una maggiore presa in
considerazione della componente trasporti nella gestione ambientale
delle imprese site nei loro Paesi.
B) Misure tecniche
Art. 9.
Trasporti pubblici
Per preservare e migliorare in modo sostenibile la struttura
insediativa ed economica, nonche' la vocazione ricreativa e turistica
del territorio alpino, le Parti contraenti si impegnano a promuovere
l'istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico
ecocompatibili e orientati agli utenti.
Art. 10.
Trasporto su rotaia e navigazione
1. Al fine di sfruttare la particolare idoneita' della ferrovia
per soddisfare la domanda di trasporto a lunga distanza e al fine di
un migliore sfruttamento della rete ferroviaria per la valorizzazione
economica e turistica del territorio alpino, le Parti contraenti,
nell'ambito delle loro competenze, sostengono:
a) il miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria tramite la
costruzione e lo sviluppo di grandi assi transalpini, inclusi i
relativi raccordi e adeguati terminali;
b) l'ulteriore ottimizzazione gestionale e l'ammodernamento della
ferrovia, in particolare per i trasporti transfrontalieri;
c) i provvedimenti tesi a trasferire sulla rotaia in particolare
il trasporto merci a lunga distanza, nonche' ad armonizzare
maggiormente la tariffazione per l'utilizzo delle infrastrutture di
trasporto;
d) i sistemi di trasporto intermodali, nonche' l'ulteriore
sviluppo della ferrovia;
e) il maggiore utilizzo della ferrovia e la creazione di sinergie
orientate all'utenza nel trasporto passeggeri a lunga distanza,
regionale e locale.
2. Le Parti contraenti sostengono gli sforzi tesi al maggiore
utilizzo delle potenzialita' della navigazione al fine di ridurre la
quota di transito terrestre del trasporto merci.
Art. 11.
Trasporto su strada
1. Le Parti contraenti si astengono dalla costruzione di nuove
strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino.
2. Dei progetti stradali di grande comunicazione per il trasporto
intraalpino possono essere realizzati solo a condizione che:
a) gli obiettivi stabiliti all'articolo 2, comma 2, lettera j
della Convenzione delle Alpi possano essere raggiunti tramite
appropriati interventi di precauzione o di compensazione realizzati
in base ai risultati di una valutazione dell'impatto ambientale, e
b) le esigenze di capacita' di trasporto non possano essere
soddisfatte ne' tramite un migliore sfruttamento delle capacita'
stradali e ferroviarie esistenti, ne' potenziando o costruendo
infrastrutture ferroviarie e di navigazione, ne' migliorando il
trasporto combinato o adottando altri interventi di organizzazione
dei trasporti, e
c) dalla verifica di opportunita' risulti che il progetto e'
economico, che i rischi sono controllabili e che l'esito della
valutazione dell'impatto ambientale e' positivo,
d) si tenga conto dei piani/programmi di assetto territoriale e
dello sviluppo sostenibile.
3. Dato che le condizioni geografiche e la struttura insediativa
del territorio alpino non permettono dovunque un efficiente servizio
da parte dai trasporti pubblici, le Parti contraenti riconoscono
tuttavia la necessita' di creare e mantenere un livello sufficiente
di infrastrutture di trasporto che garantiscano il funzionamento del
trasporto individuale nelle aree periferiche.
Art. 12.
Trasporto aereo
1. Senza esigerlo dalle altre regioni, le Parti contraenti si
impegnano a ridurre, per quanto possibile, l'impatto ambientale e
acustico prodotto dal traffico aereo. Tenuto conto degli obiettivi
del presente Protocollo esse si adoperano affinche' venga limitato, e
all'occorrenza vietato, il lancio da aeromobili all'esterno degli
aerodromi. Ai fini della protezione della fauna selvatica, le Parti
contraenti adottano misure adeguate per limitare in termini di spazio
e tempo il traffico aereo non motorizzato nel tempo libero.
2. Le Parti contraenti si impegnano a migliorare il sistema di
trasporti pubblici che collega gli aeroporti siti nelle vicinanze
delle Alpi con le diverse regioni alpine per poter far fronte alla
domanda di trasporto aereo senza aumentare la pressione
sull'ambiente. In tale contesto le Parti contraenti convengono di
limitare, nella misura del possibile, la costruzione ed il
potenziamento significativo degli aeroporti esistenti nel territorio
alpino.
Art. 13.
Impianti turistici
1. Le Parti contraenti si impegnano a valutare gli effetti
prodotti sul settore dei trasporti da nuove installazioni turistiche,
tenendo conto degli obiettivi del presente Protocollo, e ad adottare,
all'occorrenza, provvedimenti di precauzione e di compensazione atti
al raggiungimento delle finalita' del presente Protocollo o degli
altri Protocolli. A tale proposito va data la precedenza ai trasporti
pubblici.
2. Le Parti contraenti sostengono la creazione e la conservazione
di zone a bassa intensita' di traffico o vietate al traffico, nonche'
l'istituzione di localita' turistiche vietate al traffico e tutte le
misure atte a favorire l'accesso e il soggiorno dei turisti senza
automobili.
Art. 14.
Verita' dei costi
Al fine di influire sulla ripartizione modale dei trasporti per
mezzo di una migliore considerazione dei costi reali dei differenti
vettori, le Parti contraenti convengono di applicare il principio di
causalita' e sostengono l'applicazione di un sistema di calcolo che
permetta l'individuazione dei costi d'infrastruttura e di quelli
esterni. L'obiettivo e' quello di introdurre progressivamente sistemi
di tassazione che permettano di coprire in modo equo questi costi
reali e che
a) favoriscano il ricorso ai vettori e ai mezzi di trasporto piu'
rispettosi dell'ambiente;
b) portino ad un'utilizzazione piu' equilibrata delle
infrastrutture di trasporto;
c) offrano incentivi che permettano una riduzione dell'impatto
ecologico e socioeconomico tramite provvedimenti strutturali e
territoriali che incidano sui trasporti.
C) Monitoraggio e controllo
Art. 15.
Offerta e utilizzazione delle infrastrutture di trasporto
1. Le Parti contraenti si impegnano a registrare e aggiornare
periodicamente, seguendo uno schema unitario, lo stato attuale,
l'evoluzione e lo sfruttamento ovvero il miglioramento
dell'infrastruttura e dei sistemi di trasporto ad alta capacita',
nonche' la riduzione dell'impatto ambientale in un apposito documento
di riferimento.
2. Sulla base di tale documento di riferimento le Parti
contraenti verificano in quale misura i vari provvedimenti attuativi
contribuiscano al raggiungimento e all'ulteriore sviluppo degli
obiettivi della Convenzione delle Alpi e in particolare del presente
Protocollo.
Art. 16.
Obiettivi di qualita' ambientale, standard ed indicatori
1. Le Parti contraenti stabiliscono e adottano obiettivi di
qualita' ambientale tesi al raggiungimento della sostenibilita' dei
trasporti.
2. Le Parti contraenti convengono sulla necessita' di disporre di
standard ed indicatori adeguati alle condizioni specifiche del
territorio alpino.
3. L'applicazione di tali standard e di tali indicatori e'
finalizzata a quantificare l'evoluzione dell'impatto sull'ambiente e
sulla salute provocato dai trasporti.
Capitolo III
Coordinamento, ricerca, formazione e informazione
Art. 17.
Coordinamento ed informazione
Le Parti contraenti convengono di realizzare, all'occorrenza,
degli incontri allo scopo di:
a) verificare gli effetti degli interventi realizzati in base al
presente Protocollo,
b) consultarsi prima di prendere decisioni importanti per il
settore dei trasporti che abbiano effetti sugli altri Stati
contraenti;
c) promuovere lo scambio di informazioni ai fini dell'attuazione
del presente Protocollo ricorrendo in particolare ai sistemi di
informazione esistenti,
d) informarsi prima di prendere importanti decisioni in materia
di politica dei trasporti al fine di integrarle in una politica di
assetto territoriale transfrontaliera e armonizzata.
Art. 18.
Ricerca e osservazione
1. Le Parti contraenti promuovono ed armonizzano in stretta
cooperazione la ricerca e l'osservazione sistematica in merito alle
interazioni fra trasporti ed ambiente nel territorio alpino, nonche'
a specifici sviluppi sul piano tecnologico atti ad incrementare
l'economicita' dei sistemi di trasporto rispettosi dell'ambiente.
2. Nel corso della verifica dell'attuazione del presente
Protocollo va tenuto debitamente conto dei risultati delle attivita'
congiunte di ricerca e osservazione, in particolare in funzione
dell'elaborazione di metodi e criteri che permettano di descrivere
uno sviluppo sostenibile dei trasporti.
3. Le Parti contraenti provvedono affinche' i risultati delle
ricerche condotte a livello nazionale e dell'osservazione sistematica
siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione
permanenti e resi accessibili al pubblico nel quadro istituzionale
vigente.
4. Le Parti contraenti sostengono i progetti pilota operativi
tesi all'attuazione di programmi e tecnologie sostenibili per il
settore dei trasporti.
5. Le Parti contraenti sostengono le analisi sull'applicabilita'
dei metodi di valutazione ambientale strategica e intermodale.
Art. 19.
Formazione ed informazione dell'opinione pubblica
Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento,
nonche' l'informazione dell'opinione pubblica in relazione agli
obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.
Capitolo IV
Controllo e valutazione
Art. 20.
Attuazione
Le Parti contraenti si impegnano a garantire l'attuazione del
presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale
vigente.
Art. 21.
Controllo del rispetto degli obblighi
1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato
permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente
Protocollo. Nel resoconto e' indicata l'efficacia delle misure
adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicita' dei
resoconti.
2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di
verificare se le Parti contraenti hanno assolto gli obblighi
derivanti dal presente Protocollo. Esso puo' chiedere anche ulteriori
informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere
informazioni da altre fonti.
3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza
delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli
obblighi derivanti dal presente Protocollo.
4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto.
Qualora essa constati un mancato adempimento degli obblighi, puo'
adottare raccomandazioni.
Art. 22.
Valutazione dell'efficacia delle disposizioni
1. Le Parti contraenti esaminano e valutano, ad intervalli
regolari, l'efficacia delle disposizioni contenute nel presente
Protocollo. Per quanto necessario al conseguimento degli obiettivi
del presente Protocollo, esse prendono in considerazione la
possibilita' di adottare modifiche appropriate del Protocollo
medesimo.
2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel
quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le
organizzazioni non governative attive nel campo specifico.
Capitolo V
Disposizioni finali
Art. 23.
Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo
1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della
Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri
articoli pertinenti della stessa Convenzione.
2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo
esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni
denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del
presente Protocollo.
3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera su questioni
concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello
stesso Protocollo hanno diritto di voto in merito.
Art. 24.
Firma e ratifica
1. Il presente Protocollo e' depositato per la firma da parte
degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunita'
europea, il 31 ottobre 2000 nonche' a partire dal 6 novembre 2000
presso la Repubblica d'Austria quale depositario.
2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti
che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo
stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno
depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o
approvazione.
3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il
proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso
entrera' in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello
strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito
all'entrata in vigore di un emendamento del presente Protocollo, ogni
nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte
contraente del Protocollo cosi' emendato.
Art. 25.
Notifiche
In merito al presente Protocollo il Depositario notifica a
ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunita' europea:
a) ciascun atto di firma;
b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o
approvazione;
c) ciascuna data di entrata in vigore del presente Protocollo;
d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o
firmataria;
e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la
data della sua efficacia.
In fede di cio', il presente Protocollo e' stato sottoscritto dai
firmatari debitamente autorizzati.
Fatto a Lucerna, il 31 ottobre 2000, in lingua francese,
italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa
egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di
Stato della Repubblica d'Austria. Il Depositario trasmette copie
certificate alle Parti firmatarie.
Per la Repubblica d'Austria
Per la Repubblica Francese,
Per la Repubblica Federale di Germania,
Per la Repubblica Italiana,
Per il Principato del Liechtenstein,
Per il Principato di Monaco,
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Per la Comunita' Europea
Avv. Antonino Sugamele

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