Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998
LEGGE 14 novembre 2012, n. 211
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Costituzione
dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a
Ginevra il 24 novembre 1998. (12G0231)
GU n. 285 del 6-12-2012
testo in vigore dal: 7-12-2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli
Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per
le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Emendamenti di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore,
in conformita' a quanto previsto dall'articolo 30 della Costituzione
dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 novembre 2012
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6-12-2012 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 285
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6-12-2012 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 285
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6-12-2012 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 285
OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
CONSIGLIO
Settantaseiesima Sessione
RISOLUZIONE n. 997 (LXXVI)
(Adottata dal Consiglio nel corso della sua 421ª riunione il 24
novembre 1998)
EMENDAMENTI ALLA COSTITUZIONE
Il Consiglio,
Ricordando che la Costituzione dell'Organizzazione e' stata
adottata il 19 ottobre 1953, e' entrata in vigore il 30 novembre 1954
e che gli emendamenti alla Costituzione sono stati adottati dal
Consiglio il 20 maggio 1987 e sono entrati in vigore il 14 novembre
1989,
Tenendo a mente la necessita' di rivedere la Costituzione, al
fine di rafforzare la struttura e snellire il processo decisionale
dell'Organizzazione,
Ricordando altresi' la sua Risoluzione N. 973 (LXXIV) del 26
novembre 1997, con cui decise di creare un Gruppo di Lavoro aperto ai
rappresentanti degli Stati Membri interessati, presieduto dal
Presidente del Consiglio o da un rappresentate nominato dal Gruppo di
Lavoro, allo scopo di esaminare i possibili emendamenti alla
Costituzione dell'Organizzazione,
Avendo ricevuto ed esaminato la proposta di emendamenti contenuta
nella Relazione del Gruppo di Lavoro sui Possibili Emendamenti alla
Costituzione (MC/1944), presentata dal Direttore Generale su
raccomandazione del Gruppo di Lavoro,
Prendendo atto del fatto che la disposizione dell'Articolo 30,
paragrafo 1, della Costituzione - che prevede che i testi delle
proposte di emendamenti alla Costituzione debbano essere trasmessi
dal Direttore Generale ai Governi degli Stati Membri almeno tre mesi
prima di essere esaminati dal Consiglio - e' stata debitamente
osservata.
Considerando che la proposta di emendamenti non comporta nuovi
obblighi per i Membri,
Agendo in base all'Articolo 30, paragrafo 2, della Costituzione,
Adotta gli emendamenti alla Costituzione, indicati in Allegato
alla presente risoluzione, (1) i cui testi nelle lingue inglese,
francese e spagnola fanno ugualmente fede,
Invita gli Stati membri ad accettare tali emendamenti al piu'
presto, in conformita' con i rispettivi processi costituzionali ed a
darne conseguente notifica al Direttore Generale.
Allegato
ELENCO DELLA PROPOSTA DI EMENDAMENTI ALLA COSTITUZIONE
Articolo 2
Gli Stati Membri dell'Organizzazione saranno:
(a) ...
(b) altri Stati che hanno dimostrato di nutrire interesse per
il principio del libero movimento di persone e che si impegnano a
prestare un contributo finanziario almeno per le esigenze
amministrative dell'Organizzazione, con una quota concordata dal
Consiglio e dallo Stato interessato, previo voto favorevole a
maggioranza di due terzi del Consiglio ed accettazione da parte dello
Stato della presente Costituzione in conformita' con i suoi processi
costituzionali.
Articolo 4
1. Uno Stato membro che si trova in arretrato con il versamento
dei contributi finanziari all'Organizzazione non avra' diritto di
voto se l'importo degli arretrati e' uguale o superiore all'importo
dei contributi da esso dovuti per i due anni precedenti. Tuttavia, la
perdita del diritto di voto sara' effettiva un anno dopo che il
Consiglio sara' stato informato che il membro interessato e' in
arretrato in misura tale da comportare la perdita del diritto di
voto, qualora in quel momento lo Stato Membro si trovi ancora in
arretrato nella misura sopra citata. Il Consiglio tuttavia, con un
voto di maggioranza semplice, puo' mantenere o ripristinare il
diritto di voto di quello Stato Membro, nel caso in cui abbia
appurato che il mancato pagamento sia dovuto a condizioni che esulano
dal controllo dello Stato membro.
2. ...
Articolo 18
1. Il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale saranno
eletti con voto a maggioranza di due terzi del Consiglio e possono
essere ri-eletti per un ulteriore mandato. Tale mandato avra' di
norma la durata di cinque anni ma, in casi eccezionali, puo' essere
inferiore, qualora il Consiglio decida in tal senso a maggioranza di
due terzi. Il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale
firmeranno un contratto approvato dal Consiglio, e firmato dal
Presidente del Consiglio per conto dell'Organizzazione.
2. ...
Articolo 30
1. ...
2. Gli emendamenti che comportano modifiche sostanziali alla
Costituzione dell'Organizzazione o nuovi obblighi per gli Stati
Membri entreranno in vigore quando saranno adottati dai due terzi dei
membri del Consiglio ed accettati dai due terzi degli Stati Membri,
in conformita' con i rispettivi processi costituzionali. Il Consiglio
stabilira' con voto a maggioranza di due terzi se un emendamento
comporta una modifica sostanziale alla Costituzione. Gli altri
emendamenti entreranno in vigore quando saranno adottati con voto a
maggioranza di due terzi del Consiglio.
Articoli concernenti il Comitato Esecutivo
Articolo 5: cancellare la lettera (b); rinumerare la lettera (c)
Articolo 6: sara' il seguente: «Le funzioni del Consiglio, oltre
a quelle menzionate in altre disposizioni della presente
Costituzione, saranno:
(a) determinare, esaminare e rivedere le politiche, i programmi
e le attivita' dell'Organizzazione;
(b) esaminare le relazioni ed approvare e dirigere le attivita'
di ogni organo sussidiario;
da (c) fino ad (e): nessuna modifica.
Articolo 9: cancellare la lettera (b) del paragrafo 2; rinumerare
la lettera (c).
Articolo 10: sara' il seguente: «Il Consiglio potra' creare gli
organi sussidiari che potranno rendersi necessari per il corretto
espletamento delle sue funzioni.»
Capitolo V (Artt. da 12 a 16 compreso): Cancellare. Rinumerare i
capitoli e gli articoli successivi.
Articolo 18: cancellare i rifermenti al Comitato Esecutivo al
paragrafo 2.
Articolo 21: cancellare il riferimento al Comitato Esecutivo.
Sostituire «ogni organo sussidiario» a «ogni sotto-comitato».
Articolo 22: cancellare il riferimento al Comitato Esecutivo.
Articolo 23: cancellare i riferimenti al Comitato Esecutivo al
paragrafo 2.
Articolo 24: cancellare il riferimento al Comitato Esecutivo.
Articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3: cancellare i riferimenti al
Comitato Esecutivo. Ai paragrafi 1 e 3, sostituire «organi
sussidiari» a «sottomitato(i)».
(1) Gli emendamenti sono sottolineati in Allegato per motivi di
ordine pratico.
09-12-2012 21:01
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