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Legge

Quote rosa ovvero riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nel...
Quote rosa ovvero riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali.
LEGGE 23 novembre 2012, n. 215
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di
genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli
regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella
composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche
amministrazioni. (12G0237)
GU n. 288 del 11-12-2012
testo in vigore dal: 26-12-2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica all'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, in materia di statuti comunali e provinciali.
1. Al comma 3 dell'articolo 6 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, la parola: «promuovere» e' sostituita dalla
seguente: «garantire» e dopo le parole: «organi collegiali» sono
inserite le seguenti: «non elettivi».
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge gli enti locali adeguano i propri statuti e regolamenti alle
disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma
1 del presente articolo.
Art. 2
Parita' di accesso alle cariche elettive
e agli organi esecutivi dei comuni e delle province
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «Le modalita' di elezione dei consigli circoscrizionali e
la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi
sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del
principio della parita' di accesso delle donne e degli uomini alle
cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e
3, e agli uffici pubblici»;
b) all'articolo 46, comma 2, dopo la parola: «nominano» sono
inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio di pari
opportunita' tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i
sessi,»;
c) all'articolo 71:
1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nelle liste dei candidati e' assicurata la
rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni
con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due
sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei
candidati, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero
dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista
contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi»;
2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei
comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun
elettore puo' esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il
medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il
cognome di non piu' di due candidati compresi nella lista collegata
al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di
espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di
sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda
preferenza»;
d) all'articolo 73:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle
liste dei candidati nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato
in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unita'
superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno
rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale
inferiore a 50 centesimi»;
2) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Ciascun elettore puo' altresi' esprimere, nelle apposite righe
stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di
preferenza, scrivendo il cognome di non piu' di due candidati
compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due
preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della
stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».
2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, al primo comma:
1) la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente:
«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni
nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata
la previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso contrario, riduce
la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere
rappresentato in misura eccedente i due terzi dei
candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista. La
riduzione della lista non puo', in ogni caso, determinare un numero
di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della
lista medesima»;
2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel
comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267»;
b) all'articolo 33, al primo comma:
1) la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente:
«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata
la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In
caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati
appartenenti al genere piu' rappresentato, procedendo dall'ultimo
della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1
dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000, e successive modificazioni. Qualora la lista, all'esito
della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero
di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista»;
2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel
comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni».
3. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre
2010, n. 156, dopo la parola: «nomina,» sono inserite le seguenti:
«nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini,
garantendo la presenza di entrambi i sessi,».
Art. 3
Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia
di accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali.
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) promozione della parita' tra uomini e donne nell'accesso
alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che
permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato
alle cariche elettive».
Art. 4
Modifica all'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in
materia di parita' di accesso ai mezzi di comunicazione nella
campagna elettorale
1. All'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«2-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di
informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione
politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo
51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari
opportunita' tra donne e uomini».
Art. 5
Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in materia di pari opportunita'
1. All'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «; in caso di quoziente frazionario si procede
all'arrotondamento all'unita' superiore qualora la cifra decimale sia
pari o superiore a 0,5 e all'unita' inferiore qualora la cifra
decimale sia inferiore a 0,5»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso e'
inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di
parita' nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale
dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi
la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a),
diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di
trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la consigliera
o il consigliere di parita' procedente propone, entro i successivi
quindici giorni, ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni; si
applica il comma 5 del citato articolo 37 del codice di cui al
decreto legislativo n. 198 del 2006, e successive modificazioni. Il
mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso alla
consigliera o al consigliere di parita' comporta responsabilita' del
dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine
del raggiungimento degli obiettivi».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 novembre 2012
Avv. Antonino Sugamele

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