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Legge

Organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza...
Organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese
DECRETO DEL PRESIDETE DEL COSIGLIO DEI MIISTRI 20 luglio 2012, n. 168
Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita'
garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle
spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011,
n. 112. (12G0185)
GU n. 228 del 29-9-2012
testo in vigore dal: 14-10-2012
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in particolare l'articolo
17, comma 3;
Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante «Istituzione
dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza» ed in
particolare l'articolo 5, comma 2, che prevede l'adozione di un
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell'Autorita' garante, per disciplinare l'organizzazione
dell'ufficio, il luogo dove ha sede l'ufficio, nonche' la gestione
delle spese;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 ed in
particolare gli articoli 2, comma 2, 19, 20 e 21;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010;
Vista la determinazione adottata d'intesa dal Presidente della
Camera dei Deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in
data 29 novembre 2011, con la quale il dott. Vincenzo Spadafora e'
nominato titolare dell'Autorita' garante per l'infanzia e
l'adolescenza;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 2012;
Sulla proposta dell'Autorita' garante per l'infanzia e
l'adolescenza;
Decreta:
Capo I
Organizzazione
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente decreto, sono denominati:
a) «legge»: la legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva
dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza;
b) «Garante»: l' Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza
istituita ai sensi dell'articolo 1, della legge;
c) «Ufficio»: l'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e
l'adolescenza istituito ai sensi dell'articolo 5, della legge;
d) «Coordinatore dell'Ufficio»: l'unita' di livello dirigenziale
non generale di cui all'articolo 5, della legge;
e) «Conferenza»: la Conferenza nazionale per la garanzia dei
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza istituita ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, della legge;
f) «Consulta»: la Consulta nazionale delle associazioni e delle
organizzazioni, di cui all'articolo 8, del presente decreto;
g) «Commissioni consultive»: le commissioni di cui all'articolo 9,
del presente decreto.
Art. 2
Il Garante
1. Il Garante nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 3
della legge:
a) determina gli indirizzi e i criteri generali ai quali si
informa l'attivita' dell'ufficio e definisce gli obiettivi e i
programmi da realizzare, verificandone l'attuazione;
b) adotta il documento programmatico, il bilancio di previsione e
il conto finanziario;
c) adotta il Codice etico dell'ufficio, recante i principi guida
del comportamento del Garante, dei componenti dell'ufficio e di tutti
i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Garante.
Art. 3
Sede dell'Ufficio
1. L'ufficio ha sede in Roma.
2. Il Garante, con propria deliberazione, puo' istituire, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, unita'
temporanee per svolgere compiti o perseguire obiettivi nel breve
periodo.
Art. 4
Composizione dell'Ufficio
1. L'ufficio, posto alle dipendenze del Garante, e' composto dal
personale in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 5, comma
1, della legge, nei limiti da essa fissati.
2. Il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti ed esperti in
possesso di adeguate e comprovate capacita' professionali, nei limiti
delle risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 3, della legge.
3. In relazione alle esigenze organizzative dell'ufficio, il
Garante nel rispetto della normativa vigente, puo' stipulare apposite
convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi e di
orientamento con scuole di specializzazione, facolta' universitarie,
istituti di istruzione di ogni ordine e grado, consigli o collegi
degli ordini professionali, ovvero con ogni altra istituzione o
organizzazione, nazionale o internazionale, che persegua finalita'
conformi alle competenze attribuite al Garante.
4. Al fine di favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di
buone prassi, anche sperimentate all'estero, nei settori di
competenza, il Garante puo' avvalersi, attraverso la stipula di
apposite convenzioni nei limiti delle risorse del fondo di cui
all'articolo 5, comma 3, della legge, di personale in servizio presso
istituzioni, organizzazioni o associazioni, pubbliche o private,
nazionali o internazionali, preposte alla tutela dei diritti dei
bambini e degli adolescenti.
Art. 5
Organizzazione dell'Ufficio
1. L'organizzazione dell'ufficio e' ispirata ai seguenti principi:
a) efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza dell'attivita'
amministrativa;
b) previsione di funzioni stabili nel quadro di una organizzazione
flessibile ed adattabile a sopravvenute, mutate esigenze;
c) integrazione e piena cooperazione tra le funzioni.
2. L'unita' di livello dirigenziale non generale di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge, assume le funzioni di
coordinatore dell'ufficio.
3. Il coordinatore dell'ufficio:
a) cura l'esecuzione delle disposizioni del Garante e l'attuazione
dei programmi e degli obiettivi, coordinando ed indirizzando
l'attivita' del personale preposto;
b) redige lo schema di bilancio e la relativa nota illustrativa,
nonche' il conto finanziario;
c) esercita i compiti delegati dal Garante ed in particolare i
poteri contrattuali in materia di lavori e fornitura di beni e
servizi e quelli di spesa, nell'ambito degli stanziamenti di
bilancio;
d) assicura al Garante una completa e tempestiva informazione sulla
complessiva attivita' dell'ufficio.
4. Il Garante, con propria deliberazione, stabilisce le modalita'
di organizzazione ed articolazione interna dell'ufficio.
Art. 6
Trattamento giuridico ed economico del Garante
e del personale dell'Ufficio
1. Al Garante e' attribuita un'indennita' di carica pari al
trattamento economico annuo spettante ad un capo Dipartimento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale indennita' non puo'
superare euro duecentomila lordi annui.
2. Al personale addetto all'Ufficio si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del
personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comprese
quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.
Art. 7
Conferenza nazionale per la garanzia
dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
1. Il Garante presiede la Conferenza di cui all'articolo 3, comma
7, della legge, ne convoca le riunioni, stabilisce l'ordine del
giorno e ne dirige i lavori.
2. La Conferenza si riunisce almeno due volte l'anno su
convocazione del Garante e, in via straordinaria, ogni qualvolta ne
faccia richiesta almeno la meta' dei componenti a pieno titolo. Le
riunioni sono valide con la partecipazione di almeno la meta' piu'
uno dei componenti stessi. Le deliberazioni adottate ai sensi
dell'articolo 3, comma 8, lettera a) della legge sono approvate dalla
Conferenza all'unanimita' dei componenti presenti all'assemblea. La
Conferenza puo' costituire, con il voto della maggioranza dei
presenti, gruppi di lavoro temporanei per approfondire specifiche
tematiche, ai quali possono partecipare soggetti esterni alla
Conferenza.
Art. 8
Consulta nazionale delle associazioni
e delle organizzazioni
1. E' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, la Consulta nazionale delle associazioni e delle
organizzazioni preposte alla promozione e alla tutela dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza. La Consulta si riunisce almeno due
volte l'anno presso la sede del Garante.
2. Le associazioni e le organizzazioni che compongono la Consulta
sono individuate dal Garante tra le associazioni ed organizzazioni
che dimostrino di svolgere continuativamente la loro attivita' nei
settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Il Garante definisce le
modalita' di funzionamento e le relative procedure.
3. Particolare attenzione e' accordata alle associazioni ed
organizzazioni che, nello svolgimento delle loro attivita',
promuovono fattivamente la partecipazione e l'ascolto dei bambini e
degli adolescenti.
4. Nel corso dell'anno, le associazioni e le organizzazioni che
compongono la Consulta possono richiederne la convocazione in via
straordinaria. In tal caso la richiesta deve essere sottoscritta da
almeno la meta' dei partecipanti.
Art. 9
Commissioni consultive
1. Il Garante puo' avvalersi della collaborazione di commissioni
consultive istituite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, per l'analisi di questioni specifiche di
particolare interesse.
2. Le commissioni sono nominate dal Garante e composte da
rappresentanti di istituzioni pubbliche e private, delle associazioni
preposte alla tutela dei diritti delle persone di minore eta' e dei
loro familiari, delle forze sociali, delle associazioni di
volontariato, delle professioni, nonche' da esperti qualificati nelle
materie oggetto di consultazione. Il Garante definisce le modalita'
di funzionamento e le relative procedure.
3. Ai lavori delle commissioni possono partecipare rappresentanze
di bambini e adolescenti, individuate dal Garante ovvero indicate dai
soggetti di cui al comma 2.
4. Le commissioni possono formulare proposte sui temi da inserire
nell'ordine del giorno e fornire contributi in merito alle attivita'
di competenza del Garante.
5. Il Garante, sulla base degli obiettivi concreti da raggiungere
caso per caso, individua le istituzioni, le associazioni ovvero le
categorie professionali da convocare alle riunioni delle commissioni.
Art. 10
Modalita' di segnalazione
1. Presso l'ufficio e' istituita una casella di posta elettronica,
ovvero strumenti telematici assimilabili, alla quale chiunque puo'
inoltrare segnalazioni di violazioni ovvero di situazioni di rischio
di violazione dei diritti delle persone di minore eta', nel rispetto
della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Il Garante puo' stabilire modalita' di collaborazione stabili
per il raccordo con i soggetti, pubblici e privati, che gestiscono i
numeri telefonici di pubblica utilita' gratuiti.
3. Con apposito protocollo d'intesa tra il Garante ed i garanti
regionali sono regolate e standardizzate le procedure di
segnalazione.
Capo II
Gestione finanziaria, amministrativa e contabile
Art. 11
Autonomia finanziaria
1. L'attivita' del Garante si ispira ai principi della
programmazione delle spese e della prudente valutazione delle entrate
ed e' informata a criteri di efficienza, efficacia, economicita' e
trasparenza.
2. Il Garante, in attuazione dell'articolo 1 della legge, provvede
autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai
propri fini istituzionali in base alle norme del presente decreto e,
per quanto in esso non previsto, secondo le disposizioni contenute
nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre
2010 in quanto compatibili.
3. L'ufficio e' dotato di autonomia organizzativa e contabile nei
limiti delle proprie risorse economiche-finanziarie e di quelli
stabiliti dall'articolo 5 della legge. La gestione delle predette
risorse puo' essere delegata al coordinatore dell'Ufficio.
Art. 12
Formazione del bilancio di previsione
1. Entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente, il coordinatore
dell'Ufficio redige lo schema di bilancio, sulla base degli obiettivi
e dei programmi da realizzare nell'anno di riferimento, come
individuati nel documento programmatico di cui all'articolo 2, comma
1, lettera b), e lo sottopone al Garante, corredato della nota
illustrativa, il quale lo approva entro il 30 novembre.
2. Nella nota illustrativa sono esposti i criteri seguiti nella
predisposizione dello schema di bilancio ed ogni altra informazione
utile alla gestione.
3. Il Garante puo' autorizzare l'esercizio provvisorio nei limiti e
con le modalita' previste dalla normativa vigente per il bilancio
dello Stato.
4. Il Garante comunica il bilancio di previsione ai Presidenti
delle Camere entro quindici giorni dalla sua approvazione.
5. Entro il 15 dicembre, il bilancio di previsione e' trasmesso,
per il tramite del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 13
Struttura del bilancio di previsione
1. Il bilancio di previsione e' costituito per le entrate e per le
spese da un unico Centro di responsabilita' amministrativa.
2. Le entrate dell'Ufficio sono costituite da:
a) contributo finanziario ordinario dello Stato;
b) assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni
ed enti privati senza finalita' di lucro, per l'esecuzione di
specifiche iniziative;
c) contributi dell'Unione europea o di altri organismi
internazionali per la partecipazione a programmi o progetti;
d) attivita' di assistenza e di formazione commissionate da
istituzioni pubbliche e private, nazionali ed estere, nonche' da
organismi internazionali;
e) ogni altra eventuale entrata connessa all'attivita' del Garante
o prevista dall'ordinamento;
f) avanzo presunto;
g) entrate per partite di giro.
3. Le entrate provenienti dal bilancio dello Stato per fronteggiare
le spese di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge, iscritte in
apposita unita' previsionale di base del bilancio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, affluiscono al bilancio dell'Ufficio. Le
somme, finalizzate al Garante, non impegnate alla chiusura
dell'esercizio finanziario sul bilancio di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Garante, sono
riportate in aggiunta alla competenza dei corrispondenti capitoli
dell'esercizio successivo.
4. Le disponibilita' accertate al 31 dicembre 2011 sui capitoli n.
523 e n. 524 del Centro di responsabilita' n. 15 «Politiche per la
famiglia» del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri
sono riportate in aggiunta alla competenza dei corrispondenti
capitoli dell'esercizio 2012 per confluire nel bilancio
dell'Autorita'.
5. Le spese sono articolate funzionalmente in macroaggregati e, ai
fini della gestione e della rendicontazione, sono ripartite in
capitoli secondo l'oggetto della spesa.
6. Le spese non possono superare complessivamente le entrate.
7. Le entrate e le spese per partite di giro devono trovare esatta
corrispondenza.
Art. 14
Bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale, allegato al bilancio annuale, elaborato
solo in termini di competenza, e' riferito ad un triennio e viene
aggiornato annualmente. Esso traduce in termini finanziari le linee
strategiche, gli obiettivi e i programmi delle attivita' individuati
dal Garante nel documento programmatico di cui all'articolo 2, comma
1, lettera b).
2. Il bilancio pluriennale non forma oggetto di specifica
approvazione e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e
ad eseguire le spese.
Art. 15
Avanzo di esercizio e avanzo di amministrazione
1. L'avanzo di esercizio e' costituito dalla somma algebrica delle
disponibilita' non impegnate e dei maggiori o minori accertamenti di
entrata.
2. L'avanzo di amministrazione e' costituito dalla somma algebrica
data dall'avanzo di esercizio e dagli avanzi provenienti dagli
esercizi precedenti.
3. L'avanzo puo' essere utilizzato per il raggiungimento del
pareggio del bilancio.
4. Su richiesta motivata del coordinatore dell'Ufficio, il Garante
puo' deliberare il riporto delle disponibilita' non impegnate alla
chiusura dell'esercizio finanziario, in aggiunta alla competenza
degli stanziamenti del nuovo bilancio di previsione. Il riporto e' in
ogni caso effettuato non oltre l'esercizio finanziario successivo a
quello in cui lo stanziamento e' stato iscritto in bilancio per la
prima volta.
5. Il Garante, dopo gli adempimenti di cui al comma 4, dispone il
trasferimento dell'avanzo nel fondo di riserva.
Art. 16
Fondo di riserva
1. Nel bilancio di previsione e' iscritto un fondo di riserva da
utilizzare nel corso dell'esercizio finanziario per esigenze di nuove
o maggiori spese.
2. I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti dal Garante,
mediante il corrispondente incremento degli stanziamenti di altri
capitoli di spesa, ovvero la costituzione delle dotazioni finanziarie
di capitoli di nuova istituzione.
3. Sul fondo di riserva non possono essere emessi mandati di
pagamento.
Art. 17
Variazioni di bilancio
1. Le variazioni di bilancio sono autorizzate dal Garante, su
motivata proposta del coordinatore dell'Ufficio.
2. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono essere
approvate solo in presenza di adeguata copertura finanziaria, che
puo' essere costituita anche mediante utilizzo dell'avanzo di
amministrazione.
3. Sono vietati storni nella gestione dei residui, nonche' tra la
gestione dei residui e quella di competenza.
Art. 18
Approvazione del conto finanziario
1. Il conto finanziario, predisposto dal coordinatore dell'Ufficio,
e' approvato dal Garante entro il 30 aprile e comprende i risultati
della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa,
distintamente per competenza e per residui.
2. Il conto finanziario e' accompagnato da una relazione del
Garante nella quale sono illustrati i risultati complessivi della
gestione, in correlazione con la programmazione finanziaria.
3. Il Garante, entro dieci giorni dall'approvazione, trasmette ai
Presidenti delle Camere il conto finanziario e la relazione.
4. Il conto finanziario e la relazione sono trasmessi, per il
tramite del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 19
Residui attivi e passivi
1. Con l'approvazione del conto finanziario il Garante accerta, per
ogni capitolo, le somme da conservarsi in conto residui per impegni
riferibili all'esercizio concluso, in base ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate e registrate nelle scritture del suo
Ufficio.
2. I residui attivi e passivi risultano dalle scritture di cui
all'articolo 27 e sono distinti per esercizio di competenza.
3. La gestione dei residui attivi e passivi di ciascun esercizio e'
imputata ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo,
separatamente dalla relativa competenza.
4. I residui passivi sono eliminati per accertata insussistenza del
titolo giuridico dell'impegno di spesa assunto e per decorrenza del
termine di prescrizione previsto in relazione alla natura
dell'obbligazione originaria.
Art. 20
Gestione delle entrate
1. L'entrata e' accertata quando il coordinatore dell'Ufficio,
appurata la ragione del credito ed il soggetto debitore, iscrive
l'ammontare del credito come competenza dell'esercizio finanziario.
2. L'accertamento di entrata da' luogo ad annotazione nelle
scritture contabili di cui all'articolo 27, con imputazione al
competente capitolo di entrata.
3. Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce
il servizio di cassa, sulla base di apposita convenzione, ai sensi
dell'articolo 24, comma 1.
Art. 21
Impegno
1. Sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate,
l'impegno determina l'importo della spesa, il destinatario e
l'imputazione al capitolo di bilancio.
2. L'impegno e' imputato al capitolo pertinente in relazione alla
tipologia della spesa e non puo' eccedere lo stanziamento.
3. Gli impegni di spesa sono assunti dal Garante o, per sua delega,
dal coordinatore dell'Ufficio.
4. Chiuso il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno
puo' essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.
5. Quando la spesa e' accertata contestualmente al pagamento,
l'impegno e l'ordine di pagamento sono contemporanei.
6. Al momento dell'approvazione del bilancio si costituisce
automaticamente l'impegno sugli stanziamenti relativi alle seguenti
spese:
a) indennita' di carica spettante al Garante;
b) spese dovute in base a contratti in essere, disposizioni di
legge o regolamentari.
Art. 22
Liquidazione
1. Il Garante o, per sua delega, il coordinatore dell'Ufficio
provvede alla liquidazione sulla base di fatture e documenti
presentati in originale, atti a comprovare, anche ai fini fiscali,
l'adempimento dell'obbligazione convenuta, previo accertamento della
regolarita' della prestazione e della rispondenza della stessa ai
requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni
pattuite e dopo aver applicato le penali previste in caso di
ritardata od inesatta prestazione.
2. Il decreto di liquidazione contiene:
a) il riferimento al decreto di impegno, salvo quanto previsto
dall'articolo 21, comma 5;
b) l'esercizio, il capitolo e l'indicazione delle modalita' di
pagamento;
c) l'indicazione di eventuali altri pagamenti ordinati a valere
sullo stesso impegno.
3. Il dispositivo di liquidazione, con i documenti giustificativi
della spesa, nonche' la documentazione attestante il positivo esito
delle verifiche delle prestazioni, deve essere conservato in allegato
al mandato di pagamento estinto.
Art. 23
Ordinazione tramite ordine di pagamento
1. L'ordinazione e' disposta dal Garante o, per sua delega, dal
coordinatore dell'Ufficio tramite ordine di pagamento.
2. L'ordine di pagamento deve contenere i seguenti elementi
essenziali:
a) l'esercizio di provenienza e di gestione della spesa;
b) l'impegno cui si riferisce la spesa ed il relativo capitolo;
c) la descrizione della spesa;
d) il numero d'ordine progressivo per esercizio e per capitolo di
bilancio;
e) i dati anagrafici, il numero di partita IVA ed il codice fiscale
del creditore;
f) l'importo lordo e netto da pagare in cifre e in lettere, la data
di emissione e l'eventuale data di esigibilita';
g) la modalita' di estinzione del titolo di spesa.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-ter,
lettere a), b) e c), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito,
dalla legge n. 148 del 2011 e successive modificazioni, e le
disposizioni del Regolamento per la contabilita' generale dello Stato
riguardanti il furto, lo smarrimento o la distruzione degli ordini di
pagamento.
Art. 24
Pagamento in generale
1. Il servizio di cassa e' affidato ad imprese autorizzate
all'esercizio dell'attivita' bancaria, in base a specifica
convenzione stipulata secondo le procedure previste dalla vigente
normativa in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni. Le
modalita' per l'espletamento del servizio di cassa sono coerenti con
le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre
1984, n. 720, e successive modificazioni.
2. Nei casi previsti agli articoli 25 e 26 i pagamenti possono
essere effettuati tramite carta di credito.
3. Il pagamento avviene nei tempi stabiliti dalle leggi, dai
regolamenti e dagli atti amministrativi generali. Le modalita'
temporali possono essere stabilite anche dal contratto, qualora ne
risultino per l'Ufficio condizioni piu' favorevoli, che devono
evidenziarsi espressamente dal contratto.
4. Nel caso di contratti per adesione, il pagamento puo' essere
effettuato prima dell'inizio della prestazione, qualora sia
necessario per il suo perfezionamento.
Art. 25
Pagamento tramite carta di credito
1. Il Garante puo' avere in dotazione una carta di credito per
l'intero periodo di durata del mandato, nel rispetto delle vigenti
modalita' di utilizzo previste dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante, con propria deliberazione, puo' disporre
l'assegnazione della carta di credito di cui al comma 1 al
coordinatore dell'ufficio delegato all'esercizio del potere di spesa,
con specifica indicazione delle tipologie di spesa consentite.
3. Al momento della consegna e della restituzione della carta di
credito e' redatto apposito verbale. L'assegnatario e' tenuto a far
pervenire mensilmente all'ufficio un riepilogo dell'utilizzo della
carta corredato dalla documentazione giustificativa ai fini delle
conseguenti regolazioni contabili da effettuare entro il giorno 20
del mese successivo.
4. Qualora la carta di credito abbia anche funzione di bancomat, le
somme prelevate sono utilizzabili solo per il pagamento delle spese
previste nella deliberazione di assegnazione.
5. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, in ogni caso,
superare l'importo di mille euro. Di essi deve essere data
comunicazione nell'ambito del riepilogo di cui al comma 3 producendo
la documentazione giustificativa.
6. Qualora siano effettuati pagamenti di spese non riconducibili
alle tipologie consentite, le stesse non devono gravare sul bilancio
del Garante. In tal caso, l'ufficio procede al recupero.
7. Le spese sostenute sono imputate ai diversi stanziamenti di
bilancio, sulla base dei rendiconti o degli estratti conto.
Art. 26
Servizio di cassa economale
1. Il Garante puo' deliberare la costituzione di un fondo di cassa
interno, di entita' non superiore a tremila euro reintegrabile
durante l'esercizio. Tale importo e' comprensivo di millecinquecento
euro per la ricarica di una carta di credito prepagata.
2. Con il fondo di cassa di cui al comma 1 si provvede, nei casi di
urgenza, al pagamento delle minute spese di ufficio, postali,
relative a piccole acquisizioni, riparazioni e manutenzioni,
trasporti nel territorio nazionale, acquisto di giornali e
pubblicazioni periodiche, acconti di spese di viaggio e di missione,
e di altre spese comunque connesse con l'ordinaria gestione ove non
sia possibile provvedere con gli ordinari ordinativi di pagamento.
3. L'incarico di cassiere economo e' conferito dal coordinatore
dell'Ufficio, sulla base delle linee di indirizzo del Garante, ad un
impiegato in possesso di un'adeguata professionalita' in campo
amministrativo e contabile per un periodo non superiore ad un
triennio. L'incarico e' rinnovabile una sola volta ed e' cumulabile
con quello di consegnatario.
Art. 27
Scritture contabili
1. Le scritture finanziarie rilevano la situazione degli
accertamenti e degli impegni a fronte delle relative previsioni,
nonche' delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da
riscuotere e da pagare.
2. Le scritture patrimoniali rilevano il valore del patrimonio
all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel corso della
gestione, nonche' la consistenza patrimoniale alla chiusura
dell'esercizio.
3. I registri contabili e gli schemi di bilancio sono approvati con
delibera del Garante.
Art. 28
Controllo di regolarita' amministrativo-contabile
1. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli
atti comportanti spesa e' esercitato da un collegio dei revisori dei
conti i cui componenti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo
21 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono nominati con
deliberazione del Garante e restano in carica tre anni, prorogabili
una sola volta.
2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri, di
cui uno con funzioni di presidente designato dal Presidente della
Corte dei conti tra i magistrati in servizio e due designati
rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti di cui
all'articolo 20, del decreto legislativo n. 123 del 2011.
Art. 29
Inventari dei beni
1. L'Ufficio provvede all'acquisizione, conservazione, manutenzione
ed uso dei beni mobili necessari al proprio funzionamento.
2. I beni mobili sono annotati in appositi inventari con
rilevazione informatica secondo le modalita' contenute negli articoli
33, 34 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
novembre 2010.
Art. 30
Consegnatario
1. L'incarico di consegnatario e' conferito dal coordinatore
dell'Ufficio ad un dipendente in possesso di adeguata
professionalita' in campo amministrativo e contabile per un periodo
massimo di un triennio ed e' rinnovabile una sola volta.
2. Il consegnatario tiene le scritture di cui all'articolo 27,
comma 2, ed e' soggetto al controllo di rendicontazione; provvede,
sulla base delle direttive impartite dal coordinatore dell'Ufficio, a
svolgere la propria attivita' secondo quanto disposto dall'articolo
36, commi 4 e 5, e dall'articolo 39 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010.
3. L'incarico di consegnatario e' cumulabile con quello di cassiere
economo.
4. Alla chiusura dell'esercizio finanziario la regolarita' dei
registri contabili tenuti dal consegnatario e' certificata dal
coordinatore dell'Ufficio.
5. Delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni mobili
e' data evidenza in apposita scheda riepilogativa sottoscritta dal
consegnatario e dal coordinatore dell'Ufficio.
6. Con delibera del Garante possono essere disciplinate ulteriori
modalita' di iscrizione e cancellazione dagli inventari, di
classificazione e di gestione dei beni mobili. nonche' le modalita'
del controllo di cui al comma 2.
Art. 31
Attivita' contrattuale
1. Il Garante ha piena autonomia negoziale, nei limiti della
disponibilita' di bilancio, in merito alla deliberazione di
addivenire al contratto, alla scelta della forma di contrattazione,
alla determinazione delle clausole del contratto ed alla nomina del
responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Alla stipulazione del contratto puo' provvedere il coordinatore
dell'Ufficio che agisce, nei casi stabiliti dalla legge, anche in
qualita' di ufficiale rogante.
3. Tutte le forniture di beni e servizi sono soggette a collaudo
nei termini contrattualmente previsti e nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge.
4. Per le forniture di beni e servizi di importo non superiore a
diecimila euro, in luogo del collaudo e' disposta l'attestazione di
regolare esecuzione.
5. Il Garante puo' aderire alle convenzioni stipulate da Consip
S.p.a. e puo' acquisire beni e servizi mediante il ricorso al Mercato
elettronico della pubblica amministrazione entro i limiti di importo
della prescritta soglia comunitaria.
Art. 32
Procedure in economia
1. Per l'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione dei lavori
mediante il ricorso alla procedura in economia si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 48, 49, 50 e 51 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010.
Art. 33
Norme finali
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, l'attivita'
amministrativo-contabile dell'Ufficio e' comunque svolta nel rispetto
dei principi generali contenuti nelle disposizioni di cui alla legge
31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e dell'articolo
2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 20 luglio 2012
Avv. Antonino Sugamele

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