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Legge

Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e...
Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole.
LEGGE 23 novembre 2012, n. 222
Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di
«Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli
nelle scuole. (12G0243)
GU n. 294 del 18-12-2012
testo in vigore dal: 2-1-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, nelle scuole di ogni
ordine e grado, nell'ambito delle attivita' finalizzate
all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a
«Cittadinanza e Costituzione», sono organizzati percorsi didattici,
iniziative e incontri celebrativi finalizzati ad informare e a
suscitare la riflessione sugli eventi e sul significato del
Risorgimento nonche' sulle vicende che hanno condotto all'Unita'
nazionale, alla scelta dell'inno di Mameli e della bandiera nazionale
e all'approvazione della Costituzione, anche alla luce
dell'evoluzione della storia europea.
2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, e' previsto
l'insegnamento dell'inno di Mameli e dei suoi fondamenti storici e
ideali.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, la Repubblica riconosce il
giorno 17 marzo, data della proclamazione in Torino, nell'anno 1861,
dell'Unita' d'Italia, quale «Giornata dell'Unita' nazionale, della
Costituzione, dell'inno e della bandiera», allo scopo di ricordare e
promuovere, nell'ambito di una didattica diffusa, i valori di
cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, nonche'
di riaffermare e di consolidare l'identita' nazionale attraverso il
ricordo e la memoria civica. La Giornata di cui al presente comma non
determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n.
260.
4. Le regioni e le province autonome aventi competenza legislativa
per i sistemi educativi delle comunita' linguistiche riconosciute
danno attuazione alla presente legge nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 6 della Costituzione.
5. Le attivita' di cui alla presente legge sono realizzate
nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 novembre 2012
Avv. Antonino Sugamele

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