Intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2012, n. 175
Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Presidente della Conferenza
episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica
nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012. (12G0197)
GU n. 242 del 16-10-2012
testo in vigore dal: 31-10-2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed
esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma
il 18 febbraio 1984, che approva modificazioni al Concordato
lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la
Santa Sede;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,
n. 751, concernente l'esecuzione dell'intesa tra l'autorita'
scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n.
202, concernente l'esecuzione dell'intesa tra l'autorita' scolastica
italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l'intesa del
14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;
Viste le comunicazioni rese dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ai Presidenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica in data 25 giugno 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 26 giugno 2012, con la quale il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' stato
autorizzato a sottoscrivere un'intesa, definita con la Conferenza
episcopale italiana, in materia di insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche;
Vista la nuova intesa per l'insegnamento della religione cattolica
nelle scuole pubbliche firmata il 28 giugno 2012 fra il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Presidente
della Conferenza episcopale italiana;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
Decreta:
Piena e intera esecuzione e' data all'intesa fra il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Presidente
della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno
2012, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985 di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, gia'
modificata con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno
1990, n. 202. L'intesa e' composta di 4 articoli ed e' allegata al
presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 20 agosto 2012
Allegato
INTESA PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE
PUBBLICHE
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
quale autorita' statale che sovraintende al sistema educativo di
istruzione e di formazione, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri adottata nella riunione del 26 giugno 2012 a norma della
legge 23 agosto 1988, n. 400,
e
IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA
EPISCOPALE ITALIANA
che, debitamente autorizzato, agisce a nome della Conferenza stessa
ai sensi dell'art. 5 del suo statuto e a norma del can. 804, par. 1,
del Codice di diritto canonico;
Vista l'Intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva nella
Repubblica italiana con d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, e modificata
con l'intesa del 13 giugno 1990, resa esecutiva con d.P.R. 23 giugno
1990, n. 202;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in
particolare gli articoli 309 e 310;
Ritenuto di aggiornare i profili di qualificazione professionale
degli insegnanti di religione cattolica, adeguandoli ai nuovi criteri
degli ordinamenti accademici;
In attuazione dell'art. 9, n. 2, dell'accordo tra la Santa Sede e
la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni
al Concordato Lateranense e che continua ad assicurare, nel quadro
delle finalita' della scuola, l'insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e
grado;
Determinano:
Con la presente intesa gli specifici contenuti per le materie
previste dal punto 5, lettera b), del protocollo addizionale relativo
al medesimo accordo.
1. Indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione
cattolica.
1.1. Premesso che l'insegnamento della religione cattolica e'
impartito, nel rispetto della liberta' di coscienza degli alunni,
secondo indicazioni didattiche che devono essere conformi alla
dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalita' della
scuola, le modalita' di adozione delle indicazioni didattiche stesse
sono determinate da quanto segue.
1.2. Le indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione
cattolica sono adottate per ciascun ordine e grado di scuola con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca previa intesa con
la Conferenza episcopale italiana, ferma restando la competenza
esclusiva di quest'ultima a definirne la conformita' con la dottrina
della Chiesa.
Con le medesime modalita' potranno essere determinate, su
richiesta di ciascuna delle Parti, eventuali modifiche delle
indicazioni didattiche.
2. Modalita' di organizzazione dell'insegnamento della religione
cattolica.
2.1. Premesso che:
a) il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato
non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in
relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata
dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto
insegnamento nel quadro orario delle lezioni;
b) la scelta operata su richiesta dell'autorita' scolastica
all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui
si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui e'
prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle
modalita' di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se
avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione
cattolica;
c) e' assicurata, ai fini dell'esercizio del diritto di
scegliere se avvalersi o non avvalersi, una tempestiva informazione
agli interessati da parte del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sulla disciplina dell'insegnamento
della religione cattolica;
d) l'insegnamento della religione cattolica e' impartito ai
sensi del punto 5, lettera a), del protocollo addizionale da
insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorita'
ecclesiastica; le modalita' di organizzazione dell'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche sono determinate come
segue:
2.2. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado,
l'insegnamento della religione cattolica e' organizzato attribuendo
ad esso, nel quadro dell'orario settimanale, le ore di lezione
previste dagli ordinamenti didattici attualmente in vigore, salvo
successive intese.
La collocazione oraria di tali lezioni e' effettuata dal
dirigente scolastico sulla base delle proposte del Collegio dei
docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione
delle diverse discipline nella giornata e nella settimana,
nell'ambito della scuola e per ciascuna classe.
2.3. Nelle scuole primarie sono organizzate specifiche e autonome
attivita' di insegnamento della religione cattolica secondo le
indicazioni didattiche di cui al punto l. A tale insegnamento sono
assegnate complessivamente due ore nell'arco della settimana.
2.4. Nelle scuole dell'infanzia sono organizzate specifiche e
autonome attivita' educative in ordine all'insegnamento della
religione cattolica nelle forme definite secondo le modalita' di cui
al punto l.
Le suddette attivita' sono comprese nella progettazione
educativo-didattica della scuola e organizzate, secondo i criteri di
flessibilita' peculiari della scuola dell'infanzia, in unita' di
apprendimento da realizzare, anche con raggruppamenti di piu' ore in
determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore
nell'arco dell'anno scolastico.
2.5. L'insegnamento della religione cattolica e' impartito da
insegnanti in possesso di idoneita' riconosciuta dall'ordinario
diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario
diocesano, dalle competenti autorita' scolastiche ai sensi della
normativa statale. Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la
nomina e l'assunzione dei singoli docenti l'ordinario diocesano,
ricevuta comunicazione dall'autorita' scolastica delle esigenze anche
orarie relative all'insegnamento in ciascuna istituzione scolastica,
propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei
titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4.
2.6. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie, in
conformita' a quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma,
del protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica,
nell'ambito di ogni istituzione scolastica, puo' essere affidato
dall'autorita' scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli
insegnanti della sezione o della classe riconosciuti idonei e
disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria
disponibilita' prima dell'inizio dell'anno scolastico.
2.7. Il riconoscimento di idoneita' all'insegnamento della
religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte
dell'ordinario diocesano.
2.8. Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte
della componente docente negli organi scolastici con gli stessi
diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle
valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono
avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto
previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla
valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso
in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a
maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica,
se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
3. Criteri per la scelta dei libri di testo.
3.1. Premesso che i libri per l'insegnamento della religione
cattolica, anche per quanto concerne la scuola primaria, sono testi
scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa
disciplina prevista per gli altri libri di testo, i criteri per la
loro adozione sono determinati come segue:
3.2. I libri di testo per l'insegnamento della religione
cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti
del nulla osta della Conferenza episcopale italiana e
dell'approvazione dell'ordinario competente, che devono essere
menzionati nel testo stesso.
3.3. L'adozione dei libri di testo per l'insegnamento della
religione cattolica e' deliberata dall'organo scolastico competente,
su proposta dell'insegnante di religione, con le stesse modalita'
previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline.
4. Profili per la qualificazione professionale degli insegnanti di
religione.
4.l. L'insegnamento della religione cattolica, impartito nel
quadro delle finalita' della scuola, deve avere dignita' formativa e
culturale pari a quella delle altre discipline. Detto insegnamento
deve essere impartito in conformita' alla dottrina della Chiesa da
insegnanti riconosciuti idonei dall'autorita' ecclesiastica e in
possesso di qualificazione professionale adeguata.
4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il
possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito
indicati:
4.2.1. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado
l'insegnamento della religione cattolica puo' essere affidato a chi
abbia almeno uno dei seguenti titoli:
a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in
teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una
facolta' approvata dalla Santa Sede;
b) attestato di compimento del regolare corso di studi
teologici in un seminario maggiore;
c) laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un
istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.
4.2.2. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie
l'insegnamento della religione cattolica puo' essere impartito:
a) da insegnanti in possesso di uno dei titoli di
qualificazione di cui al punto 4.2.1.;
b) da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di
qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in
attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e
attestata dall'ordinario diocesano.
L'insegnamento della religione cattolica puo' essere altresi'
impartito, ai sensi del punto 2.6, da insegnanti della sezione o
della classe purche' in possesso di uno specifico master di secondo
livello per l'insegnamento della religione cattolica approvato dalla
Conferenza episcopale italiana.
4.2.3. La Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca l'elenco delle
facolta' e degli istituti che rilasciano i titoli di cui al punto
4.2.1. e provvedono alla formazione accademica di cui al punto
4.2.2., nonche' delle discipline ecclesiastiche di cui al punto
4.2.1., lettera a).
4.3. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti
4.2.1. e 4.2.2. sono richiesti a partire dall'anno scolastico
2017-2018.
4.3.1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente intesa e
fino al termine dell'anno scolastico 2016-2017, l'insegnamento della
religione cattolica puo' essere affidato, fermo il riconoscimento di
idoneita' di cui al punto 2.5.:
a) nelle scuole di ogni ordine e grado:
a.1) a coloro che siano in possesso di un diploma accademico
di magistero in scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione
dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto superiore di scienze
religiose approvato dalla Santa Sede;
a.2) a coloro che siano in possesso congiuntamente di una
laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano e di un
diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione
dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto di scienze religiose
riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;
b) nelle scuole dell'infanzia e primarie:
b.1) a coloro che siano in possesso di un diploma di scienze
religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico
2013-14, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla
Conferenza episcopale italiana;
b.2) agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano
impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente
per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012;
b.3) a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto
magistrale l'insegnamento della religione cattolica e abbiano
impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente
per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012.
4.3.2. A far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni
caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per
l'insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che,
riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, siano provvisti dei
titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio
continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della religione
cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-17.
Sono altresi' fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in
possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14
dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di
entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio,
nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per
almeno un anno scolastico dal 2007-2008.
4.4. Per l'aggiornamento professionale degli insegnanti di
religione in servizio la Conferenza episcopale italiana e il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca attuano
le necessarie forme di collaborazione nell'ambito delle rispettive
competenze e disponibilita', fatta salva la competenza delle regioni
e degli enti locali a realizzare per gli insegnanti da essi
dipendenti analoghe forme di collaborazione rispettivamente con le
Conferenze episcopali regionali o con gli ordinari diocesani.
Nell'addivenire alla presente intesa le Parti convengono che, se
si manifestasse l'esigenza di integrazioni o modificazioni,
procederanno alla stipulazione di una nuova intesa.
Parimenti, le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione
per l'attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente intesa,
nonche' a ricercare un'amichevole soluzione qualora sorgessero
difficolta' di interpretazione.
Le Parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente,
dell'avvenuta emanazione e dell'avvenuta promulgazione dell'intesa
nei propri ordinamenti.
Roma, 28 giugno 2012
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Profumo
Il Presidente della Conferenza
episcopale italiana
Bagnasco
19-10-2012 09:59
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