Ilva. Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
DECRETO-LEGGE 3 dicembre 2012, n. 207
Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei
livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali
di interesse strategico nazionale. (12G0234)
GU n. 282 del 3-12-2012
testo in vigore dal: 3-12-2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 41, 43, 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla
legge 4 ottobre 2012, n. 171, e il Protocollo d'Intesa del 26 luglio
2012 per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e
riqualificazione di Taranto sottoscritto a Roma;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data 26 ottobre 2012, prot.
DVA/DEC/2012/0000547, di cui alla comunicazione pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, con il quale si e'
provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n.
DVA/DEC/2011/450 del 4 agosto 2011, rilasciata alla Societa' ILVA
S.p.A. per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei
comuni di Taranto e di Statte, disponendo, ai fini della piu'
rigorosa protezione della salute e dell'ambiente, l'applicazione in
anticipo della decisione di esecuzione n. 2012/135/UE della
Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni
sulle migliori tecniche disponibili (BAT) da impiegare per la
produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE;
Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale e il Piano
operativo assicurano l'immediata esecuzione di misure finalizzate
alla tutela della salute ed alla protezione ambientale e prevedono
graduali ulteriori interventi sulla base di un ordine di priorita'
finalizzato al risanamento progressivo degli impianti;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni per assicurare che, in presenza di stabilimenti
industriali di interesse strategico nazionale, qualora vi sia una
assoluta necessita' di salvaguardia dell'occupazione e della
produzione, il Ministro dell'ambiente possa autorizzare mediante
autorizzazione integrata ambientale la prosecuzione dell'attivita'
produttiva di uno o piu' stabilimenti per un periodo di tempo
determinato non superiore a 36 mesi e a condizione che vengano
adempiute le prescrizioni contenute nella medesima autorizzazione,
secondo le procedure e i termini ivi indicati, al fine di assicurare
la piu' adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le
migliori tecniche disponibili;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni per assicurare la piena attuazione delle prescrizioni
della sopracitata autorizzazione, volte alla immediata rimozione
delle condizioni di criticita' esistenti che possono incidere sulla
salute, conseguendo il sostanziale abbattimento delle emissioni
inquinanti;
Considerato che la continuita' del funzionamento produttivo dello
stabilimento siderurgico Ilva S.p.A. costituisce una priorita'
strategica di interesse nazionale, in considerazione dei prevalenti
profili di protezione dell'ambiente e della salute, di ordine
pubblico, di salvaguardia dei livelli occupazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 novembre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi
di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale
1. In caso di stabilimento di interesse strategico nazionale,
individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori
subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione
dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi
sia una assoluta necessita' di salvaguardia dell'occupazione e della
produzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare puo' autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione
integrata ambientale, la prosecuzione dell'attivita' produttiva per
un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a
condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel
provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le
procedure ed i termini ivi indicati, al fine di assicurare la piu'
adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori
tecniche disponibili.
2. Nei casi di cui al comma 1, le misure volte ad assicurare la
prosecuzione dell'attivita' produttiva sono esclusivamente e ad ogni
effetto quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione
integrata ambientale, nonche' le prescrizioni contenute nel
provvedimento di riesame. E' fatta comunque salva l'applicazione
degli articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies e 29-decies del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-decies e
29-quattuordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle
altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative
contenute nelle normative di settore, la mancata osservanza delle
prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 e' punita
con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del
fatturato della societa' risultante dall'ultimo bilancio approvato.
La sanzione e' irrogata, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, dal prefetto competente per territorio.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche
quando l'autorita' giudiziaria abbia adottato provvedimenti di
sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tale
caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del
periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio
dell'attivita' d'impresa a norma del comma 1.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare riferisce semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza
delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale nei casi
di cui al presente articolo.
Art. 2
Responsabilita' nella conduzione degli impianti
1. Nei limiti consentiti dal presente decreto, rimane in capo ai
titolari dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo
1, comma 1, la gestione e la responsabilita' della conduzione degli
impianti di interesse strategico nazionale anche ai fini
dell'osservanza di ogni obbligo, di legge o disposto in via
amministrativa, e ferma restando l'attivita' di controllo
dell'autorita' di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni.
Art. 3
Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data
26 ottobre 2012 alla societa' ILVA S.p.A. Controlli e garanzie
1. L'impianto siderurgico della societa' ILVA S.p.A. di Taranto
costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma
dell'articolo 1.
2. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26
ottobre 2012 alla societa' ILVA S.p.A. con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n.
DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di cui al comunicato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, contiene le
prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione dell'attivita'
produttiva dello stabilimento siderurgico della societa' ILVA S.p.A.
di Taranto a norma dell'articolo 1.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la societa' ILVA S.p.A. di Taranto e' immessa nel possesso
dei beni dell'impresa ed e' in ogni caso autorizzata, nei limiti
consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione
dell'attivita' produttiva nello stabilimento ed alla conseguente
commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi, ferma
restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel
presente decreto.
4. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai fini del monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni
contenute nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2,
e' nominato, per un periodo non superiore a tre anni, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro della salute, un Garante, di indiscussa
indipendenza competenza ed esperienza, incaricato di vigilare sulla
attuazione delle disposizioni del presente decreto. Se dipendente
pubblico, il Garante viene collocato in posizione di fuori ruolo per
tutta la durata dell'incarico.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e'
definito il compenso del Garante in misura non superiore a
duecentomila euro lordi annui. Si applica l'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
6. Il Garante, avvalendosi, senza oneri a carico della finanza
pubblica, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto e
sentendo le rappresentanze dei lavoratori, acquisisce le informazioni
e gli atti ritenuti necessari che l'azienda, le amministrazioni e gli
enti interessati devono tempestivamente fornire, segnalando al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e al Ministro della salute
eventuali criticita' riscontrate nell'attuazione della predetta
autorizzazione e proponendo le idonee misure, ivi compresa
l'eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione
straordinaria anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della
Costituzione.
Art. 4
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 5, pari a 200 mila
euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
nell'ambito della quota destinata alle azioni di sistema di cui alla
delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 dicembre 2012
04-12-2012 18:06
Richiedi una Consulenza