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Legge

Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della rico...
Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito.
MIISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 12 marzo 2012, n. 180
Regolamento concernente modifiche al regolamento recante
l'istituzione del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito,
dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale dipendente dalle imprese del credito,
approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 28 aprile 2000, n. 158. (12G0193)
GU n. 247 del 22-10-2012
testo in vigore dal: 6-11-2012
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare,
l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nella parte in cui si prevede che, in attesa di un'organica riforma
degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale,
con uno o piu' decreti, misure di politiche attive di sostegno del
reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di
ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi,
per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre
1997, n. 477, con cui e' stato emanato un regolamento-quadro,
propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali;
Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di
ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi
di personale;
Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, con
cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e'
stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarieta' per il sostegno
del reddito, dell'occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale del credito";
Visto il regolamento recante l'istituzione del "Fondo di
solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del personale del
credito", approvato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della programmazione economica, del 28 aprile 2000, n.
158;
Visto il contratto collettivo nazionale stipulato in data 5 maggio
2005, recante modifiche al contratto del 28 febbraio 1998,
concernente l'istituzione del "Fondo di solidarieta' per il sostegno
del reddito, dell'occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale del credito";
Visto il regolamento concernente modifiche al regolamento recante
l'istituzione del "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito,
dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale del credito", approvato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2006, n. 226;
Visto il Protocollo in tema di "Mercato del lavoro e occupazione",
stipulato in data 16 dicembre 2009 tra l'Associazione Bancaria
Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositato presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio
2010, con il quale le parti firmatarie dei citati accordi del 28
febbraio 1998 e 5 maggio 2005, hanno inteso apportare talune
modifiche al Regolamento istitutivo del fondo;
Sentite nelle riunioni del 15 marzo 2010 le organizzazioni
individuate nelle parti firmatarie del citato Protocollo del 16
dicembre 2009;
Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche al citato decreto n.
158 del 28 aprile 2000;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di
Sezione del 20 dicembre 2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con
nota del 12 marzo 2012;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Al regolamento approvato con decreto 28 aprile 2000, n. 158 del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del
credito, le regole di precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo
delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro per le prestazioni
di cui all'articolo 11-bis del presente decreto;";
2) alla lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
Comitato fissa la quota del contributo ordinario di cui all'articolo
6, comma 1, lett. a), da destinare alla sezione emergenziale di cui
all'articolo 11-bis del presente decreto.";
3) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) vigilare sulla
affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonche'
sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti
necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del
criterio di massima economicita', anche attraverso la riallocazione
di risorse eventualmente non utilizzate fra le prestazioni di cui
all'articolo 5, lettere a) e c);".
b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera b), e' aggiunta la
seguente: "b-bis) in via emergenziale: all'erogazione, nei confronti
dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle
prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente
articolo, dei trattamenti di cui all'articolo 11-bis del presente
decreto.";
c) all'articolo 6, comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente:
"Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e
b-bis), del presente decreto e' dovuto al Fondo:";
d) all'articolo 7:
1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) per
le prestazioni di cui all' articolo 5, comma 1, lettere b) e b-bis),
del presente decreto, all'espletamento delle procedure contrattuali
preventive e di legge previste per i processi che determinano la
riduzione dei livelli occupazionali.";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Alle prestazioni di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e lettere b) e
b-bis), del presente decreto, nell'ambito dei processi di cui
all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le
norme di legge e di contratto applicabili alla categoria".
e) all'articolo 10:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nei casi di riduzione
dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita'
lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), del
presente decreto, il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno
ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale
concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla
legislazione vigente, secondo criteri e modalita' in atto per la
cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Nei casi di
sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro, l'assegno ordinario
e' calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda
mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non
lavorate, con un massimale pari ad un importo di: € 1.078 lordi
mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e'
inferiore a € 1.984; di € 1.242 lordi mensili se la retribuzione
lorda mensile dell'interessato e' compresa tra € 1.984 e € 3.137 e di
€ 1.569 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile
dell'interessato e' superiore a detto ultimo limite.";
f) dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente:
"Articolo 11-bis
Sezione emergenziale"
1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo
2, comma 1, del presente decreto, per i lavoratori in esubero non
aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto:
a) all'erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per
il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione
involontaria;
b) al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei
predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto
alla ricollocazione professionale, ridotto dell'eventuale concorso
degli appositi fondi nazionali e comunitari.
2. L'accesso alle predette prestazioni e' condizionato
all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge
previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli
occupazionali, nonche' all'ulteriore condizione che le procedure
sindacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Fondo provvede al
riconoscimento, ad integrazione del trattamento di disoccupazione di
legge e finche' permanga tale condizione, fermo quanto previsto al
comma 8, di una somma, ridotta dell'eventuale concorso degli appositi
strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, fino al
raggiungimento delle seguenti misure:
a) 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante
al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.220 lordi
mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000;
b) 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante
al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.500 lordi
mensili, per retribuzioni tabellari annue da € 38.001 a € 50.000;
c) 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante
al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 3.500 lordi
mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000.
4. In caso di erogazione della prestazione di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo, il Fondo provvede al versamento
della contribuzione correlata calcolata sull'ultima retribuzione
tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, dovuta alla
competente gestione assicurativa obbligatoria.
5. Per le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente
articolo e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo il
cui ammontare e' pari alla meta' delle prestazioni erogate dal Fondo.
6. Le domande di accesso alle prestazioni della sezione
emergenziale sono prese in esame dal Comitato amministratore, su base
trimestrale, in ordine cronologico di presentazione, tenuto conto
delle disponibilita' del Fondo. Hanno comunque diritto di precedenza
le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di
fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione
straordinaria, qualora la continuazione dell'attivita' non sia stata
disposta o sia cessata.
7. Nei casi in cui la misura degli interventi di cui al precedente
comma 1 risulti superiore ai limiti di utilizzo da parte di ciascun
datore di lavoro delle risorse della sezione emergenziale individuati
dal Comitato Amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera b), del
presente decreto, la differenza resta a carico del datore di lavoro;
8. Qualora un'azienda destinataria dei contratti collettivi
nazionali del credito assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel
periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo, il trattamento residuo di cui ai
commi 3 e 4 andra' a favore dell'azienda stessa fino al termine dei
24 mesi di cui alla lettera a) del comma 1.
9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, le prestazioni di cui
ai commi 1, 3 e 4 sono erogate senza oneri a carico della finanza
pubblica e nei limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e al
comma 5 del presente articolo.".
Art. 2
1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento trovano
applicazione a decorrere dalla scadenza del regime giuridico
introdotto dal decreto ministeriale 26 aprile 2010 n. 51635 come
prorogato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, come modificato dalla relativa legge di conversione e,
successivamente, dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 12 marzo 2012
Avv. Antonino Sugamele

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