Esenzioni IMU
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 novembre 2012, n. 200
Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo 9, comma
6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. (12G0224)
GU n. 274 del 23-11-2012
testo in vigore dal: 8-12-2012
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
con il quale e' stata anticipata l'istituzione in via sperimentale
dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
Visto il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del
2011, il quale stabilisce che l'IMU e' applicata in tutti i comuni
del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo n. 23 del 2011, in quanto compatibili;
Visto il comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 23 del
2011, il quale dispone che si applica all'IMU l'esenzione prevista
dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, recante disposizioni in materia di imposta
comunale sugli immobili;
Visto l'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n.
504 del 1992, come modificato dal comma 1, dell'articolo 91-bis, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in base al quale sono esenti gli
immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita'
non commerciali di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche'
delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20
maggio 1985, n. 222;
Visto il comma 3, primo periodo, dell'articolo 91-bis del
decreto-legge n. 1 del 2012, il quale dispone che qualora, in caso di
utilizzazione mista, non sia possibile identificare gli immobili o le
porzioni di immobili adibiti esclusivamente all'attivita' di natura
non commerciale, ai sensi dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, occorre applicare l'esenzione
in misura proporzionale all'utilizzazione non commerciale
dell'immobile come risulta da apposita dichiarazione;
Visto il comma 3, secondo periodo, dell'articolo 91-bis del
decreto-legge n. 1 del 2012, come integrato dal comma 6 dell'articolo
9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale dispone che,
con regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le modalita' e le procedure relative
alla predetta dichiarazione e sono stabiliti altresi' gli elementi
rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale,
nonche' i requisiti, generali e di settore, per qualificare le
attivita' di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con
modalita' non commerciali;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988, i
quali stabiliscono, tra l'altro, che con decreto ministeriale possono
essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro
o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Considerato che in attuazione dei principi comunitari e
costituzionali di solidarieta' e sussidiarieta' di cui all'articolo 5
del Trattato dell'Unione Europea e agli articoli 2 e 118, ultimo
comma, della Costituzione, e' necessario prevedere una specifica
disciplina diretta a stabilire le modalita' e le procedure per
l'applicazione dell'esenzione dall'IMU in proporzione
all'utilizzazione dell'unita' immobiliare per lo svolgimento con
modalita' non commerciali delle attivita' di cui al citato articolo
7, comma 1, lettera i);
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 7658/2012, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27
settembre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 10380/2012, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8
novembre 2012;
Rilevato che il Consiglio di Stato, nel suo parere, ha sottolineato
l'esigenza che i contenuti del presente regolamento risultino quanto
piu' conformi ai parametri comunitari di riferimento, con la
conseguente necessita' di un appropriato dettaglio dei criteri
discretivi operanti, in relazione ai diversi settori di attivita'
considerata, ai fini dell'individuazione, nelle fattispecie concrete,
della sussistenza o meno del requisito della commercialita' nelle
medesime attivita';
Considerato inoltre che il parere del Consiglio di Stato, gia' reso
positivamente in data del 27 settembre 2012, reca raccomandazioni al
Governo per una redazione finale del regolamento conforme al
parametro di riferimento rintracciabile nel diritto interno, nonche'
a quello desumibile dal diritto dell'Unione Europea, lasciando
peraltro al successivo apprezzamento dell'Esecutivo l'individuazione
di modalita' e forme utili per il conseguimento di tale obiettivo di
conformita';
Considerato che la successiva integrazione apportata all'articolo
91-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2012,
dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 174 del 2012, risulta
avere non solo ribadito la base giuridica del presente regolamento ma
altresi' contribuito a precisare la sua ampiezza, disponendo che, con
lo stesso, e' consentito stabilire gli elementi rilevanti ai fini
dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonche' i requisiti,
generali e di settore, per qualificare le attivita' di cui alla
lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalita' non commerciali;
Ritenuto conseguentemente che sussistono tutti i presupposti
perche' la redazione finale del presente regolamento risulti sia
aderente ai contenuti del parere del Consiglio di Stato, sia conforme
alle raccomandazioni con lo stesso formulate al Governo;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
inviata con nota n. 3-15152, del 19 novembre 2012;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) IMU: l'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
b) TUIR: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;
c) enti non commerciali: gli enti pubblici e privati diversi
dalle societa' di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR,
che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciale;
d) oggetto esclusivo o principale: per oggetto esclusivo si
intende quello determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura
privata autenticata o registrata; per oggetto principale si intende
l'attivita' essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari
indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto; in
mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme,
l'oggetto principale dell'ente stesso e' determinato in base
all'attivita' effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;
e) immobili: tutti i terreni e i fabbricati posseduti e
utilizzati dagli enti non commerciali;
f) attivita' assistenziali: attivita' riconducibili a quelle di
cui all'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a
pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e
superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona
umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle
assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonche'
quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
g) attivita' previdenziali: attivita' strettamente funzionali e
inerenti all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali
obbligatorie;
h) attivita' sanitarie: attivita' dirette ad assicurare i livelli
essenziali di assistenza definiti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001;
i) attivita' didattiche: attivita' dirette all'istruzione e alla
formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
j) attivita' ricettive: attivita' che prevedono l'accessibilita'
limitata ai destinatari propri delle attivita' istituzionali e la
discontinuita' nell'apertura nonche', relativamente alla ricettivita'
sociale, quelle dirette a garantire l'esigenza di sistemazioni
abitative anche temporanee per bisogni speciali, ovvero svolte nei
confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,
psichiche, economiche, sociali o familiari, escluse in ogni caso le
attivita' svolte in strutture alberghiere e paralberghiere di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
k) attivita' culturali: attivita' rivolte a formare e diffondere
espressioni della cultura e dell'arte;
l) attivita' ricreative: attivita' dirette all'animazione del
tempo libero;
m) attivita' sportive: attivita' rientranti nelle discipline
riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) svolte
dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo
di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti
nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'articolo
90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
n) attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20
maggio 1985, n. 222: attivita' dirette all'esercizio del culto e alla
cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi
missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
o) attivita' istituzionali: le attivita' di cui alle lettere da
f) a n) del presente articolo, volte alla realizzazione di fini di
utilita' sociale;
p) modalita' non commerciali: modalita' di svolgimento delle
attivita' istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al
diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in
concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono
e costituiscono espressione dei principi di solidarieta' e
sussidiarieta';
q) utilizzazione mista: l'utilizzo dello stesso immobile per lo
svolgimento di una delle attivita' individuate dall'articolo 7, comma
1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, con modalita'
non commerciali, unitamente ad attivita' di cui alla stessa lettera
i) svolte con modalita' commerciali, ovvero ad attivita' diverse da
quelle di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo n. 504 del 1992.
Art. 2
Oggetto
1. Le disposizioni del presente regolamento sono dirette a
stabilire, ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, le modalita' e le procedure per l'applicazione
proporzionale, a decorrere dal 1º gennaio 2013, dell'esenzione
dall'IMU per le unita' immobiliari destinate ad un'utilizzazione
mista, nei casi in cui non sia possibile procedere, ai sensi del
comma 2 del citato articolo 91-bis, all'individuazione degli immobili
o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento
delle attivita' istituzionali con modalita' non commerciali.
Art. 3
Requisiti generali per lo svolgimento con modalita' non commerciali
delle attivita' istituzionali
1. Le attivita' istituzionali sono svolte con modalita' non
commerciali quando l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente non
commerciale prevedono:
a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e
avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti,
lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a
favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte
della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attivita'
ovvero altre attivita' istituzionali direttamente e specificamente
previste dalla normativa vigente;
b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di
gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attivita' funzionali al
perseguimento dello scopo istituzionale di solidarieta' sociale;
c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale
in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non
commerciale che svolga un'analoga attivita' istituzionale, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 4
Ulteriori requisiti
1. Fatti salvi i requisiti enunciati all'articolo 3, le attivita'
istituzionali di seguito indicate si intendono svolte con modalita'
non commerciali solo ove, in relazione alla loro natura, presentino
gli ulteriori requisiti di cui ai commi seguenti.
2. Lo svolgimento di attivita' assistenziali e attivita' sanitarie
si ritiene effettuato con modalita' non commerciali quando le stesse:
a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo
Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito
territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera
complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano
a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto
dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali
gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa
previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;
b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo
Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito
ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e,
comunque, non superiore alla meta' dei corrispettivi medi previsti
per analoghe attivita' svolte con modalita' concorrenziali nello
stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di
relazione con il costo effettivo del servizio.
3. Lo svolgimento di attivita' didattiche si ritiene effettuato con
modalita' non commerciali se:
a) l'attivita' e' paritaria rispetto a quella statale e la scuola
adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase
di accettazione degli alunni;
b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni
portatori di handicap, di applicazione della contrattazione
collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle
strutture agli standard previsti, di pubblicita' del bilancio;
c) l'attivita' e' svolta a titolo gratuito, ovvero dietro
versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire
solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche
conto dell'assenza di relazione con lo stesso.
4. Lo svolgimento di attivita' ricettive si ritiene effettuato con
modalita' non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito
ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e,
comunque, non superiore alla meta' dei corrispettivi medi previsti
per analoghe attivita' svolte con modalita' concorrenziali nello
stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di
relazione con il costo effettivo del servizio.
5. Lo svolgimento di attivita' culturali e attivita' ricreative si
ritiene effettuato con modalita' non commerciali se le stesse sono
svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un
corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla meta' dei
corrispettivi medi previsti per analoghe attivita' svolte con
modalita' concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto
anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del
servizio.
6. Lo svolgimento di attivita' sportive si ritiene effettuato con
modalita' non commerciali se le medesime attivita' sono svolte a
titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo
simbolico e, comunque, non superiore alla meta' dei corrispettivi
medi previsti per analoghe attivita' svolte con modalita'
concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto
dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
Art. 5
Individuazione del rapporto proporzionale
1. Il rapporto proporzionale di cui al comma 3 dell'articolo 91-bis
del citato decreto-legge n. 1 del 2012, e' determinato con
riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei
quali vengono svolte le attivita' con modalita' commerciali ovvero
non commerciali e al tempo, secondo quanto indicato nei commi
seguenti.
2. Per le unita' immobiliari destinate ad una utilizzazione mista,
la proporzione di cui al comma 1 e' prioritariamente determinata in
base alla superficie destinata allo svolgimento delle attivita'
diverse da quelle previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo n. 504 del 1992, e delle attivita' di cui alla
citata lettera i), svolte con modalita' commerciali, rapportata alla
superficie totale dell'immobile.
3. Per le unita' immobiliari che sono indistintamente oggetto di
un'utilizzazione mista, la proporzione di cui al comma 1 e'
determinata in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le
attivita' sono svolte con modalita' commerciali, rapportato al numero
complessivo dei soggetti nei confronti dei quali e' svolta
l'attivita'.
4. Nel caso in cui l'utilizzazione mista, anche nelle ipotesi
disciplinate ai commi 2 e 3, e' effettuata limitatamente a specifici
periodi dell'anno, la proporzione di cui al comma 1 e' determinata in
base ai giorni durante i quali l'immobile e' utilizzato per lo
svolgimento delle attivita' diverse da quelle previste dall'articolo
7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992,
ovvero delle attivita' di cui alla citata lettera i) svolte con
modalita' commerciali.
5. Le percentuali determinate in base ai rapporti che risultano
dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti,
indicate per ciascun immobile nella dichiarazione di cui al
successivo articolo 6, si applicano alla rendita catastale
dell'immobile in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai
fini della determinazione dell'IMU dovuta.
Art. 6
Dichiarazione
1. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, indicando distintamente gli immobili per i quali e' dovuta l'IMU,
anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 91-bis,
del decreto-legge n. 1 del 2012, nonche' gli immobili per i quali
l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non
commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente
regolamento. La dichiarazione non e' presentata negli anni in cui non
vi sono variazioni.
Art. 7
Disposizioni finali
1. Entro il 31 dicembre 2012, gli enti non commerciali
predispongono o adeguano il proprio statuto, a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento.
2. Gli enti non commerciali tengono a disposizione dei comuni la
documentazione utile al fine dello svolgimento dell'attivita' di
accertamento e controllo, dalla quale risultano gli elementi
rilevanti ai fini della individuazione dei rapporti percentuali che
derivano dall'applicazione del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 19 novembre 2012
26-11-2012 22:05
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