Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
MIISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMETARI E FORESTALI
DECRETO 19 ottobre 2012, n. 199
Regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza,
lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (12G0221)
GU n. 274 del 23-11-2012
testo in vigore dal: 8-12-2012
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita', convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo
2012, n. 27, ed in particolare l'articolo 62;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato";
Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante "Disciplina della
subfornitura nelle attivita' produttive";
Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante
Attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali, ed in particolare l'articolo 4 come
modificato dal comma 11 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', come convertito
con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27;
Vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, ed in particolare gli articoli 7 e 12, comma 3;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante
Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione
consultiva per gli atti normativi del 27 settembre 2012 e ritenuto
opportuno procedere ad accogliere tutte le osservazioni di merito;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota prot. n. 64 dell'11 ottobre 2012;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto reca le modalita' applicative delle
disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. Esso si applica ai contratti di cui all'articolo 62, comma 1 e
alle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti
agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della
Repubblica italiana, con particolare riferimento alle relazioni
economiche tra gli operatori della filiera connotate da un
significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza
commerciale.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono
norme ad applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del
Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali.
3. Non costituiscono cessioni ai sensi dell'articolo 62 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:
a) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli
imprenditori, alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, se gli imprenditori
risultano soci delle cooperative stesse;
b) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli
imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al decreto
legislativo 27 maggio 2005 n. 102, se gli imprenditori risultano soci
delle organizzazioni di produttori stesse;
c) i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori
ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012,
n. 4.
4. Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con
contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, non rientrano
nel campo di applicazione di cui al comma 1 e comma 3 dell'articolo
62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) prodotti agricoli: i prodotti dell'allegato I di cui
all'articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea;
b) prodotti alimentari: i prodotti di cui all'articolo 2 del
regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 28 gennaio 2002;
c) prodotti deteriorabili: i prodotti di cui all'articolo 62,
comma 4. La durabilita' del prodotto (superiore o inferiore a 60
giorni) si riferisce alla durata complessiva del prodotto stabilita
dal produttore;
d) consumatore finale: e' la persona fisica che acquista i
prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria
attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
e) cessione dei prodotti agricoli e alimentari: il trasferimento
della proprieta' di prodotti agricoli e/o alimentari, dietro il
pagamento di un prezzo, la cui consegna avviene nel territorio della
Repubblica Italiana;
f) interessi legali di mora: interessi semplici di mora ad un
tasso che e' pari al tasso di riferimento come definito dalla vigente
normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in
materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali;
g) tasso di riferimento: tasso d'interesse come definito dalla
vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive
comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali, applicabile come di seguito indicato:
- per il primo semestre dell'anno in questione e' quello in
vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- per il secondo semestre dell'anno in questione e' quello in
vigore il 1° luglio di quell'anno;
h) saggio degli interessi: tasso complessivo degli interessi da
applicare all'importo dovuto, al netto delle maggiorazioni di legge;
i) contratto quadro, accordo quadro o contratto di base: accordi,
conclusi anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto
la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti
agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le
caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di
servizi e le loro eventuali rideterminazioni. Con riferimento ai
prezzi, il contratto quadro potra' individuare le modalita' di
determinazione del prezzo applicabile al momento dell'emissione del
singolo ordine, prevedendo che si faccia riferimento al listino. Nei
contratti quadro conclusi con le centrali di acquisto dovranno essere
indicati in allegato i nominativi degli associati che ne fanno parte
che hanno conferito il mandato. E' fatta salva la definizione di
contratto quadro di cui al decreto legislativo del 27 maggio 2005 n.
102, art. 1, lettera f);
l) accordi interprofessionali: accordi conclusi tra gli organismi
di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3
Caratteristiche dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e
alimentari
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, comma 1, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 per "forma scritta" si intende
qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma
elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la
volonta' delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un
rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei
prodotti di cui all'articolo 2, lettere a) e b).
2. Gli elementi essenziali, in forma scritta, di cui all'articolo
62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, possono essere
contenuti sia nei contratti o accordi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere i) e l), sia nei conseguenti documenti di seguito elencati, a
condizione che questi riportino gli estremi ed il riferimento ai
corrispondenti contratti o accordi:
a) contratti di cessione dei prodotti;
b) documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura;
c) ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la
consegna dei prodotti.
3. Gli elementi essenziali, in forma scritta, di cui all'articolo
62, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, possono essere
contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla
consegna dei prodotti.
4. I documenti di trasporto, o di consegna, nonche' le fatture,
integrati con tutti gli elementi richiesti dall'articolo 62, comma 1,
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, tranne che nelle
fattispecie di cui al comma 2, assolvono gli obblighi di cui al
predetto comma 1 e devono riportare la seguente dicitura: "Assolve
gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27.".
5. La superfluita' della sottoscrizione puo' affermarsi solo in
presenza di situazioni qualificabili equipollenti all'apposizione
della firma, idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilita'
del documento scritto ad un determinato soggetto.
6. Gli scambi di comunicazioni e contrattazioni effettuati
nell'ambito della Borsa Merci Telematica Italiana, riconosciuta ai
sensi del D.M. 174/06 e s.m.i., o nell'ambito di altre Borse merci
riconosciute dalla legge, assolvono gli obblighi di cui all'articolo
62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, quando sono eseguiti
su basi contrattuali generate dalla regolamentazione in esse vigenti
e contengono gli elementi previsti dal citato comma 1.
Art. 4
Pratiche commerciali sleali
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, comma 2, lettera e),
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nell'ambito delle
cessioni di prodotti agricoli e alimentari, rientrano nella
definizione di "condotta commerciale sleale" anche il mancato
rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali
identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della
filiera agro-alimentare a livello comunitario nell'ambito del Forum
di Alto livello per un migliore funzionamento della filiera
alimentare (High level Forum for a better functioning of the food
supply chain), approvate in data 29 novembre 2011, di cui in allegato
al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 2, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, vietano qualsiasi comportamento del
contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale,
imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi
comprese quelle che:
a) prevedano a carico di una parte l'inclusione di servizi e/o
prestazioni accessorie rispetto all'oggetto principale della
fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi,
senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione
del prodotto oggetto del contratto;
b) escludano l'applicazione di interessi di mora a danno del
creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero dei
crediti;
c) determinino, in contrasto con il principio della buona fede e
della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di
produzione medi dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e
delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli.
3. Configura, altresi', una pratica commerciale sleale la
previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente
imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un
termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il
caso di consegna dei prodotti in piu' quote nello stesso mese, nel
qual caso la fattura potra' essere emessa solo successivamente
all'ultima consegna del mese.
Art. 5
Termini di pagamento e fatturazione
1. I termini di pagamento di cui al terzo comma dell'articolo 62
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 decorrono dall'ultimo
giorno del mese di ricevimento della fattura. Le modalita' di
emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa
fiscale.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, comma 3, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 il cedente deve emettere fattura
separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento
differenti.
3. Ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore
in caso di ritardo di pagamento di cui all'articolo 62 comma 3 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la data di ricevimento della
fattura e' validamente certificata solo nel caso di consegna della
fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta
elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI
(Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come
previsto dalla vigente normativa fiscale.
4. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della
fattura, si assume, salvo prova contraria, che la medesima coincide
con la data di consegna dei prodotti ai fini della decorrenza dei
termini di cui all'articolo 62, comma 3 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27.
5. Con riferimento alla cessione di prodotti alcolici e' fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 22 della legge 18 febbraio 1999
n. 28 e s.m.i.
Art. 6
Interessi di mora
1. Gli interessi legali di mora sono calcolati utilizzando il tasso
di riferimento determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 in materia di lotta contro
i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
2. E' vietato negare il pagamento dell'intero importo pattuito per
la fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative
all'adempimento della medesima.
Art. 7
Funzioni dell'Autorita' Garante della Concorrenza
e del Mercato
1. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato con proprio
regolamento disciplina la procedura istruttoria di cui al comma 8
dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di
garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la
verbalizzazione e le modalita' di pubblicazione delle decisioni.
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto si applica a tutti i contratti di cessione
di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012.
2. I contratti gia' in essere alla data del 24 ottobre 2012, in
relazione ai soli requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 62 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono essere adeguati non oltre la
data del 31 dicembre 2012; per i contratti stipulati in presenza di
norme comunitarie da cui discendono termini per la stipula dei
contratti stessi, precedenti al 24 ottobre 2012, essi devono essere
adeguati per la campagna agricola successiva. Le disposizioni di cui
ai commi 2 e 3 del predetto articolo 62 si applicano automaticamente
a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza
di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 19 ottobre 2012
26-11-2012 22:03
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