Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate .
DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2012, n. 174
Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. (12G0196) (GU n.237 del 10-10-2012 )
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento
degli enti territoriali e locali, nonche' ulteriori disposizioni in
favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 4 e del 9 ottobre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo
sulla gestione finanziaria degli enti territoriali
1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica,
in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, le
disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi
del secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione, le forme di
partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione
finanziaria delle regioni
2. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimita' delle
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti secondo le
procedure previste per il controllo preventivo sugli atti dello Stato
di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con
riduzione alla meta' dei termini, gli atti normativi a rilevanza
esterna, aventi riflessi finanziari, emanati dal governo regionale,
gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati
dal governo regionale e dall'amministrazione regionale, in
adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea, nonche' gli atti di programmazione e
pianificazione regionali, ivi compreso il piano di riparto delle
risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale.
Il controllo ha ad oggetto la verifica del rispetto dei vincoli
finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea, del patto di stabilita' interno, nonche' del diritto
dell'Unione europea e di quello costituzionale.
3. Il rendiconto generale della Regione e' sottoposto al giudizio
di parifica da parte della Corte dei conti in conformita' degli
articoli 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti di
cui al Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
4. Ogni sei mesi le sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione, nelle forme di
cui al comma 3, sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate
nelle leggi regionali approvate nel periodo considerato e sulle
tecniche di quantificazione degli oneri.
5. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento
e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni
del presente articolo mediante modifica delle norme di attuazione dei
relativi statuti.
6. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
verificano, con le modalita' disciplinate dall'articolo 1, commi 166
e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'attendibilita'
dei bilanci di previsione proposti dalle giunte regionali in
relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, al rispetto
del patto di stabilita' interno e alla sostenibilita'
dell'indebitamento. A tale fine, entro il termine di venti giorni
dalla trasmissione della proposta della giunta regionale alla sezione
competente, la sezione regionale esprime le proprie valutazioni con
pronuncia specifica nelle forme di cui all'articolo 1, comma 168,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
7. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con
cadenza semestrale, la legittimita' e la regolarita' delle gestioni,
nonche' il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto
delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascuna
Regione. A tale fine, il Presidente della Regione trasmette
trimestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei
conti un referto sulla regolarita' della gestione e sull'efficacia e
sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla
base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della
Corte dei conti; il referto e', altresi', inviato al Presidente del
consiglio regionale. Per i medesimi controlli, la Corte dei conti
puo' avvalersi, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e
delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le
verifiche e gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle
verifiche trimestrali di cui al primo periodo, agendo con i poteri ad
esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul
valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalita' e
cadenze, sulla base di analoghe intese, sono disposte verifiche dei
Servizi Ispettivi di finanza pubblica. In caso di rilevata assenza o
inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo
periodo del presente comma, le sezioni giurisdizionali regionali
della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la
condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e
fino ad un massimo di venti volte la retribuzione dovuta al momento
di commissione della violazione.
8. In sede di controllo di legittimita' e regolarita' sui bilanci
preventivi e consuntivi delle autonomie territoriali e degli enti che
compongono il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1,
commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano la
salvaguardia degli equilibri di bilancio, il rispetto del patto di
stabilita' interno la sostenibilita' dell'indebitamento e l'assenza
di irregolarita', suscettibili di pregiudicare, anche con riguardo ai
futuri assetti economici dei conti, la sana gestione finanziaria
degli enti.
9. L'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari,
di mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a
garantire la sana gestione finanziaria comporta l'obbligo delle
amministrazioni interessate di adottare, entro 60 giorni dalla
comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i
provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarita' e a ripristinare
gli equilibri di bilancio. Nelle more della adozione dei
provvedimenti ripristinatori e del successivo controllo delle sezioni
regionali della Corte dei conti e' preclusa l'attuazione dei
programmi di spesa, per i quali e' stata accertata la mancata
copertura o la insussistenza della relativa sostenibilita'
finanziaria.
10. Ciascun Gruppo consiliare delle Assemblee regionali approva un
rendiconto di esercizio annuale che disciplina la corretta
rilevazione dei fatti di gestione, la documentazione da porre a
corredo del rendiconto stesso, nonche' le modalita' per la regolare
tenuta della contabilita'.
11. Il rendiconto di cui al comma 10 e' strutturato secondo linee
guida deliberate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ed
evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo
dall'Assemblea, con indicazione del titolo del trasferimento, delle
spese esclusivamente riferibili alle funzioni politico istituzionali,
con esclusione di indennita', benefici o simili emolumenti e di
quelle comunque estranee a tali funzioni, nonche' le misure adottate
per consentire la tracciabilita' dei pagamenti effettuati.
12. Il rendiconto e' trasmesso, entro venti giorni dalla chiusura
dell'esercizio, alla competente Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti perche' si pronunci, nel termine di venti giorni,
sulla regolarita' dello stesso con apposita delibera che viene
trasmessa al Presidente dell'Assemblea regionale che ne cura la
pubblicazione. Il rendiconto e', altresi', pubblicato come allegato
al conto consuntivo dell'Assemblea.
13. Qualora la competente Sezione riscontri che il rendiconto o la
documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle
prescrizioni stabilite a norma del presente articolo invita, entro
dieci giorni dal ricevimento del rendiconto, il presidente del Gruppo
a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine.
L'invito sospende la decorrenza del termine per la pronuncia della
Sezione. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione
entro il termine fissato, decade dal diritto all'erogazione, per
l'anno in corso, di risorse da parte dell'Assemblea. La decadenza di
cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme
ricevute a carico del bilancio dell'Assemblea e non rendicontate.
14. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 12
conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine
individuato ai sensi del comma 3, ovvero alla delibera di non
regolarita' del conto da parte della Sezione regionale di controllo.
15. Le medesime disposizioni si applicano al rendiconto generale
dell'Assemblea regionale.
20-10-2012 14:03
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