Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi.
LEGGE 12 novembre 2012, n. 206
Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita
di Giuseppe Verdi. (12G0230)
GU n. 282 del 3-12-2012
testo in vigore dal: 4-12-2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La Repubblica, nell'ambito delle finalita' di salvaguardia e di
promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e
musicale, celebra la figura di Giuseppe Verdi nella ricorrenza del
secondo centenario della sua nascita e ne valorizza l'opera.
2. L'anno 2013, ricorrenza del secondo centenario della nascita di
Giuseppe Verdi, e' dichiarato «anno verdiano».
3. La Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e la casa
natale del musicista in Roncole Verdi, rispettivamente residenza e
luogo di nascita del compositore Giuseppe Verdi e luoghi nei quali
sono conservate importanti memorie della vita e dell'opera del
Maestro, sono dichiarati beni culturali di interesse particolarmente
importante ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 3,
lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni.
Art. 2
Interventi
1. Lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento gli interventi,
da realizzare negli anni 2012 e 2013, di promozione, ricerca,
salvaguardia e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e
dei luoghi legati alla figura di Giuseppe Verdi, finalizzati ai
seguenti obiettivi:
a) sostegno, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e
privati, con associazioni, fondazioni, teatri, emittenti televisive,
ricercatori e singoli individui privati, delle attivita' formative,
anche di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali,
seminariali, scientifiche, culturali e di spettacolo, incluso il
Festival Verdi organizzato dalla Fondazione Teatro Regio di Parma,
volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza del
patrimonio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e
all'opera di Giuseppe Verdi, anche in relazione ai riconoscimenti
conseguiti sul piano nazionale e internazionale, al fine di dare alle
celebrazioni verdiane la piu' vasta diffusione a livello locale,
provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare
riferimento all'Unione europea, anche mediante l'utilizzazione di
tecnologie digitali;
b) recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico,
archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di
Giuseppe Verdi e recupero, anche edilizio, di sedi idonee per la
collocazione di tale materiale e per la sua eventuale esposizione al
pubblico; prosecuzione delle ricerche sulla biografia dell'artista,
anche mediante il riordino delle fonti storiche, e pubblicazione dei
loro risultati e di materiali inediti;
c) promozione della ricerca scientifica in materia di studi
verdiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti;
istituzione di borse di studio ed emanazione di bandi di concorso per
l'elaborazione di saggi storiografici e musicologici sull'opera di
Giuseppe Verdi, in favore degli studenti dei conservatori e delle
accademie musicali, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado,
a fini didattici, le «mattinate teatrali-musicali verdiane» con la
partecipazione di giovani artisti; rivalutazione e valorizzazione del
concorso per giovani cantanti lirici «Corale Giuseppe Verdi» di Parma
e del concorso internazionale «Voci Verdiane» di Busseto, per
inserire i giovani vincitori in apposite produzioni operistiche;
d) recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi verdiani,
ubicati nelle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia;
e) valorizzazione delle attivita' svolte dai soggetti, pubblici e
privati, che a diverso titolo operano nel campo della conservazione,
dello studio e della diffusione dei materiali verdiani, anche
attraverso il potenziamento delle strutture, allo scopo di favorirne
la fruizione da parte del pubblico;
f) tutela, salvaguardia e valorizzazione, anche con finalita' di
promozione turistica, dei luoghi in cui Giuseppe Verdi ha vissuto e
operato, anche attraverso interventi di manutenzione, restauro o
potenziamento delle strutture esistenti, con particolare riferimento
alla Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e alla casa
natale del musicista in Roncole Verdi, e delle infrastrutture di
collegamento e accesso. A tali iniziative e' destinata una quota non
inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui
all'articolo 4;
g) promozione di progetti contraddistinti da ampi e qualificati
rapporti di collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e
privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e
internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;
h) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il
conseguimento delle finalita' della presente legge.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito
delle risorse di cui all'articolo 4.
Art. 3
Comitato promotore delle celebrazioni verdiane
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e'
istituito il Comitato promotore delle celebrazioni verdiane, di
seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministro per
i beni e le attivita' culturali, o da loro delegati, dai presidenti
delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, dai presidenti delle
province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, dai sindaci dei
comuni di Busseto, Milano, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Villanova
sull'Arda, nonche' da quattro insigni esponenti della cultura e
dell'arte musicali italiane ed europee, esperti della vita e delle
opere di Giuseppe Verdi, nominati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali.
2. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti
privati, ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in
Italia e all'estero la conoscenza della figura e dell'opera di
Giuseppe Verdi attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di
manifestazioni culturali, nonche' di interventi di tutela e
valorizzazione dei luoghi verdiani, attraverso l'utilizzazione delle
risorse finanziarie previste dalla presente legge.
3. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei
soggetti di cui al comma 1, altri enti pubblici o soggetti privati
che vogliano promuovere la figura e l'opera di Giuseppe Verdi.
4. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica
fino alla data del 31 dicembre 2013, predispone una relazione
conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei
contributi assegnati, che presenta al Presidente del Consiglio dei
Ministri, il quale la trasmette alle Camere.
5. Il Comitato costituisce un Comitato scientifico che formula gli
indirizzi generali per le iniziative celebrative del secondo
centenario della nascita di Giuseppe Verdi.
6. Le iniziative celebrative del secondo centenario della nascita
di Giuseppe Verdi sono poste sotto l'alto patronato del Presidente
della Repubblica.
7. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi o
gettoni di presenza. Le spese per il funzionamento del Comitato sono
poste a carico del contributo di cui all'articolo 4.
Art. 4
Contributo straordinario
1. Per le celebrazioni del secondo centenario della nascita di
Giuseppe Verdi e' attribuito al Comitato di cui all'articolo 3 un
contributo straordinario di 3,25 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2012 e 2013, per la predisposizione e per l'attuazione di un
programma di interventi finanziari e di iniziative culturali,
informative, scientifiche ed educative, ai sensi dell'articolo 2,
anche attraverso l'acquisizione e il restauro dei luoghi verdiani
nelle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.
Art. 5
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 3,25
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.
75, destinata alle spese di parte corrente.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 novembre 2012
04-12-2012 18:04
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