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Legge

DECRETO-LEGGE 11 dicembre 2012, n. 216 Disposizioni urgenti volte a evitare l'ap...
DECRETO-LEGGE 11 dicembre 2012, n. 216 Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea.
DECRETO-LEGGE 11 dicembre 2012, n. 216
Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni
dell'Unione europea. (12G0239)
GU n. 288 del 11-12-2012
testo in vigore dal: 11-12-2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per l'adempimento di obblighi posti dal diritto
dell'Unione europea al fine di porre rimedio a procedure di
infrazione a rischio di sanzioni ai sensi dell'articolo 260,
paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
nei confronti dello Stato italiano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 6 dicembre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari europei, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, della difesa e della salute;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITA' E DOGANE
Art. 1
Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/45/UE del 13
luglio 2010 relativa al sistema comune di imposta sul valore
aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione
1. Al fine di recepire la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del
13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa
al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda
le norme in materia di fatturazione, sono emanate le disposizioni
previste dal presente articolo.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"[4] Ai fini della determinazione della base imponibile i
corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta
estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione
dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del
giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo e'
effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente piu'
prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate
nell'anno solare, puo' essere fatta sulla base del tasso di cambio
pubblicato dalla Banca centrale europea.";
b) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di
servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato
membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli
obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni
degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.";
2) al quinto comma, secondo periodo, le parole: "l'indicazione
della norma di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti:
"l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della
norma di cui al presente comma";
c) all'articolo 20, primo comma, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: "Non concorrono a formare il volume d'affari le
cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati
nell'articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4)
dell'attivo dello stato patrimoniale, nonche' i passaggi di cui al
quinto comma dell'articolo 36.";
d) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
«[1] Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che
effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette
fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o,
ferma restando la sua responsabilita', assicura che la stessa sia
emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un
terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che e' stata
emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso
alla fattura elettronica e' subordinato all'accettazione da parte del
destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da
parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non
esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca
assistenza e' consentita a condizione che ne sia data preventiva
comunicazione all'Agenzia delle entrate e purche' il soggetto passivo
nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e nei suoi
confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti,
atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in
materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalita', i
contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura,
cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna,
spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o
committente.
[2] La fattura contiene le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome,
residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del
rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile
organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome,
residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del
rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile
organizzazione per i soggetti non residenti;
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o
committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro
Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA
attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il
cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio
dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione,
codice fiscale;
g) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi
formanti oggetto dell'operazione;
h) corrispettivi ed altri dati necessari per la
determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai
beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo
15, primo comma, n. 2;
i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo
di sconto, premio o abbuono;
l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con
arrotondamento al centesimo di euro;
m) data della prima immatricolazione o iscrizione in
pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore
navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria
di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
n) annotazione che la stessa e' emessa, per conto del
cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un
terzo.
[3] Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la
fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote
diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed
l), sono indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per
le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un
medesimo soggetto puo' essere emessa una sola fattura. Nel caso di
piu' fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso
destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore, le
indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una
sola volta, purche' per ogni fattura sia accessibile la totalita'
delle informazioni. Il soggetto passivo assicura l'autenticita'
dell'origine, l'integrita' del contenuto e la leggibilita' della
fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo
periodo di conservazione; autenticita' dell'origine ed integrita' del
contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di
gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e
la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile,
ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o
digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione
elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire
l'autenticita' dell'origine e l'integrita' dei dati. Le fatture
redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini
di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
[4] La fattura e' emessa al momento dell'effettuazione
dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6. La fattura
cartacea e' compilata in duplice esemplare di cui uno e' consegnato o
spedito all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo
periodo:
a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione
risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a
identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed
avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente
della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonche' per le prestazioni
di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate
nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, puo'
essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle
operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione delle medesime;
b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei
confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la
fattura e' emessa entro il mese successivo a quello della consegna o
spedizione dei beni;
c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi
stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione
europea, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la
fattura e' emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione;
d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6,
sesto comma, primo periodo, rese a o ricevute da un soggetto passivo
stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura e' emessa entro il
giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell'operazione.
[5] Nelle ipotesi di cui all'articolo 17, secondo comma,
primo periodo, il cessionario o il committente emette la fattura in
unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilita', si
assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.
[6] La fattura e' emessa anche per le tipologie di operazioni
sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le
seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma
comunitaria o nazionale:
a) cessioni relative a beni in transito o depositati in
luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a
norma dell'articolo 7-bis, comma 1, con l'annotazione "operazione non
soggetta";
b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis,
9 e 38-quater, con l'annotazione "operazione non imponibile";
c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle
indicate al n. 6), con l'annotazione "operazione esente";
d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei
casi, "regime del margine - beni usati", "regime del margine -
oggetti d'arte" o "regime del margine - oggetti di antiquariato o da
collezione";
e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo
soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con
l'annotazione "regime del margine - agenzie di viaggio.".»;
2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«[6-bis] I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello
Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni
sottoelencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli
articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare
dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione
della relativa norma comunitaria o nazionale:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da
quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei
confronti di un soggetto passivo che e' debitore dell'imposta in un
altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione
contabile";
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si
considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione
"operazione non soggetta".
[6-ter] Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal
committente di un servizio in virtu' di un obbligo proprio recano
l'annotazione "autofatturazione".»;
e) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:
«Art. 21-bis. (Fattura semplificata). - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non
superiore a cento euro, nonche' la fattura rettificativa di cui
all'articolo 26, puo' essere emessa in modalita' semplificata
recando, in luogo di quanto previsto dall'articolo 21, almeno le
seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome,
residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del
rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile
organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome,
residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del
rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile
organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso
di soggetto stabilito nel territorio dello Stato puo' essere indicato
il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di
soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione
europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato
membro di stabilimento;
f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta
incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
h) per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il
riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che
vengono modificate.
2. La fattura semplificata non puo' essere emessa per le seguenti
tipologie di operazioni:
a) cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
b) operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a).
3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' innalzare fino a quattrocento euro
il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l'emissione di fatture
semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni
effettuate nell'ambito di specifici settori di attivita' o da
specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali
o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle
fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli
obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.».
f) l'articolo 39, terzo comma, e' sostituito dal seguente:
«3] I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonche' le
fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal
presente decreto devono essere conservati a norma dell'articolo 22
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalita'
elettronica, in conformita' alle disposizioni del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi
dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee
possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione
elettronica delle stesse, nonche' dei registri e degli altri
documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, puo'
essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso
esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca
assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato
assicura, per finalita' di controllo, l'accesso automatizzato
all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti,
compresi quelli che garantiscono l'autenticita' e l'integrita' delle
fatture di cui all'articolo 21, comma 3, siano stampabili e
trasferibili su altro supporto informatico.»;
g) all'articolo 74, settimo comma, secondo periodo, le
parole "l'indicazione della norma di cui al presente comma" sono
sostituite dalle seguenti "l'annotazione «inversione contabile» e
l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma".
3. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38, comma 5, lettera a), dopo la parola:
"oggetto" sono inserite le seguenti: "di perizie o";
b) l'articolo 39 e' sostituito dal seguente:
«Art. 39 (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti
intracomunitari). - 1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti
intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto
dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi
per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal
territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti
traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla
consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui
si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla
consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di
contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata
all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del
ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla
scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il
decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo
e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli
adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.
2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1
e' stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria
la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo
fatturato, alla data della fattura.
3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all'articolo 41,
comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti
intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in
modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese
solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.»;
c) all'articolo 41, comma 3, dopo la parola: "oggetto" sono
inserite le seguenti: "di perizie o";
d) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: "escluso il comma 4," sono soppresse;
2) il comma 3 e' abrogato;
e) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: "unitamente alla
relativa norma" sono sostituite dalle seguenti: "con l'eventuale
indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale";
2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "2.
Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, e' emessa
fattura a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con
l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di
operazione non imponibile e con l'eventuale specificazione della
relativa norma comunitaria o nazionale.";
3) al comma 2, secondo periodo, le parole: "o committente" sono
soppresse;
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui
all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la
relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno 15 del
terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione
stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha
ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello
reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese
successivo alla registrazione della fattura originaria.»;
f) all'articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui
all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma
dell'articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il
giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e
con riferimento al mese precedente, nel registro di cui all'articolo
23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del
corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture
di cui all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di
emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini
dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture
sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25
del predetto decreto.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti
passivi d'imposta, annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro
progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma
1, in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39
dello stesso decreto n. 633 del 1972.»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie di cui
all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di
cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed entro il
termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione
dell'operazione.»;
g) all'articolo 49, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal
seguente:
«1. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti
passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per
i quali e' dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del
presente articolo, presentano, in via telematica ed entro ciascun
mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati con
riferimento al secondo mese precedente, redatta in conformita' al
modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate.».
4. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, le parole "non imponibili o esenti" sono sostituite
dalle seguenti "non imponibili, esenti o non soggette ad IVA".
5. All'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, dopo il terzo
comma e' inserito il seguente: "Le fatture di cui agli articoli 21 e
21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, possono essere emesse, alle condizioni previste dagli stessi
articoli, mediante gli apparecchi misuratori fiscali di cui al primo
comma. In tale caso le fatture possono recare, per l'identificazione
del soggetto cedente o prestatore, in luogo delle indicazioni
richieste dagli articoli 21, comma 2, lettera c), e 21-bis, comma 1,
lettera c), dello stesso decreto, i relativi dati identificativi
determinati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di cui al terzo comma.".
6. All'articolo 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, dopo le parole:
"soggetti a vigilanza doganale" sono inserite le seguenti: "e delle
operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633" .
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, quinto comma, terzo periodo, le parole "di cui
all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo" sono sostituite dalle
seguenti "di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera
b)";
b) all'articolo 8, primo comma, lettera a), terzo periodo, le
parole "di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo" sono
sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo 21, comma 4, terzo
periodo, lettera a)";
c) all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, le parole: "di
cui al quarto comma, seconda parte, dell'articolo 21" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo,
lettere a), c) e d)" e le parole: "consegna o spedizione dei beni"
sono sostituite dalle seguenti: "effettuazione delle operazioni";
d) all'articolo 23, terzo comma, secondo periodo, le parole:
"operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art.
21" sono sostituite dalle seguenti: "operazioni di cui all'articolo
21, commi 6 e 6-bis,", le parole: "e la relativa norma" sono
sostituite dalle seguenti: "ed, eventualmente, la relativa norma";
e) all'articolo 24, primo comma, primo periodo, le parole:
"operazioni non imponibili di cui all'articolo 21, sesto comma e,
distintamente, all'articolo 38-quater e quello delle operazioni
esenti ivi indicate" sono sostituite dalle seguenti: "operazioni di
cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, distintamente per ciascuna
tipologia di operazioni ivi indicata";
f) all'articolo 25, terzo comma, le parole: "operazioni non
imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21" sono
sostituite dalle seguenti: "operazioni di cui all'articolo 21, commi
6 e 6-bis," e le parole: "e la relativa norma" sono sostituite dalle
seguenti: "e, eventualmente, la relativa norma";
g) all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, le parole:
"nell'ultimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "nel quinto
comma";
h) all'articolo 74-ter, comma 8, le parole: "dal primo comma,
secondo periodo, dell'articolo 21" sono sostituite dalle seguenti:
"dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo".
8. All'articolo 1, secondo comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, le parole:
"dell'art. 21, n. 1)" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo
21, comma 2, lettere c) e d)".
9. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, le parole:
"dall'art. 21, quarto comma, secondo periodo," sono sostituite dalle
seguenti: "dall'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a),".
10. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.
696, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), le parole: "di cui
all'articolo 21, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)";
b) all'articolo 3, comma 3, le parole: "nell'articolo 21, quarto
comma" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 21, comma 4,
terzo periodo, lettera a)".
11. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, le parole: "all'articolo 21, comma 2, lettera a)" sono
sostituite dalle seguenti: "all'articolo 21, comma 2, lettera c)".
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICA SOCIALE
Art. 2
Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/41/UE del 7
luglio 2010, sull'applicazione del principio della parita' di
trattamento fra gli uomini e le donne. che esercitano un'attivita'
autonoma. Procedura di infrazione n. 2012/0369
1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di
sostegno della maternita' e paternita', di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 66, comma 1, le parole: "e alle imprenditrici
agricole a titolo principale" sono sostituite dalle seguenti: "alle
imprenditrici agricole a titolo principale, nonche' alle pescatrici
autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui
alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni";
b) all'articolo 68, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima
e delle acque interne e' corrisposta, per i due mesi antecedenti la
data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva
del parto, una indennita' giornaliera pari all'80 per cento della
misura giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori
della piccola pesca marittima e delle acque interne dall'articolo 10
della legge 13 marzo 1958, n. 250, come successivamente adeguato in
base alle disposizioni vigenti.»;
c) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il contributo annuo previsto al comma 1 si applica,
altresi', alle persone che esercitano, per proprio conto, quale
esclusiva e prevalente attivita' lavorativa, la piccola pesca
marittima e delle acque interne, iscritte al fondo di cui
all'articolo 12, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250.»;
2) al comma 2, le parole "di cui al comma 1" sono sostituite
dalle seguenti: "previsti ai commi 1 e 1-bis".
2. Le disposizioni previste dall'articolo 69, commi 1 e 1-bis, del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, trovano applicazione anche nei confronti delle
pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque
interne.
3. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Agli organismi di parita' previsti dal presente
decreto, nonche' da altre disposizioni normative vigenti spetta il
compito di scambiare, al livello appropriato, le informazioni
disponibili con gli organismi europei corrispondenti.»;
b) all'articolo 27, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di
attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o l'ampliamento
di ogni altra forma di attivita' autonoma".
Art. 3
Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/18/UE dell'8
marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di
congedo parentale
1. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di sostegno della maternita' e paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le
modalita' di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria,
nonche' i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di
un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il
personale del comparto sicurezza e difesa, e di quello dei vigili del
fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede,
altresi', al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di
funzionalita' connesse all'espletamento dei relativi servizi
istituzionali, specifiche e diverse modalita' di fruizione e di
differimento del congedo.»;
b) al comma 3 le parole: "e comunque con un periodo di preavviso
non inferiore a quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "e
comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni,
con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo";
c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il
datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di
ripresa dell'attivita' lavorativa, tenendo conto di quanto
eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.».
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA' PUBBLICA
Art. 4
Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/53/UE del 7
luglio 2010 in materia di qualita' e sicurezza degli organi umani
destinati ai trapianti. Procedura di infrazione 2012/0370
1. Alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e di
trapianti di organi e di tessuti sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti
parole: ", anche da soggetto vivente, per quanto compatibili";
b) all'articolo 8, comma 6, dopo la lettera m), sono aggiunte le
seguenti:
«m-bis): mantiene e cura il sistema di segnalazione e gestione
degli eventi e delle reazioni avverse gravi, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 7;
m-ter): controlla lo scambio di organi con gli altri Stati
membri e con i Paesi terzi. Qualora siano scambiati organi tra Stati
membri, il Centro nazionale trapianti trasmette le necessarie
informazioni per garantire la tracciabilita' degli organi;
m-quater): ai fini della protezione dei donatori viventi,
nonche' della qualita' e della sicurezza degli organi destinati al
trapianto, cura la tenuta del registro dei donatori viventi in
conformita' delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.».
c) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Qualita' e sicurezza degli organi). - 1. Le donazioni
di organi di donatori viventi e deceduti sono volontarie e non
remunerate. Il reperimento di organi non e' effettuato a fini di
lucro. E' vietata ogni mediazione riguardante la necessita' o la
disponibilita' di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca
di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo. E' altresi'
vietata ogni pubblicita' riguardante la necessita' o la
disponibilita' di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca
di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo.
2. Il diritto alla protezione dei dati personali e' tutelato in
tutte le fasi delle attivita' di donazione e trapianto di organi, in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196. E' vietato qualsiasi accesso non autorizzato a dati o
sistemi che renda possibile l'identificazione dei donatori o dei
riceventi.
3. Il Ministro della salute, con decreto di natura non
regolamentare da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta
del Centro nazionale Trapianti e previa intesa della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'allegato di cui
alla direttiva 2010/53/UE, determina i criteri di qualita' e
sicurezza che devono essere osservati in tutte le fasi del processo
che va dalla donazione al trapianto o all'eliminazione.
4. Il decreto di cui al comma 3, in particolare, dispone l'adozione
e l'attuazione di procedure operative per:
a) la verifica dell'identita' del donatore;
b) la verifica delle informazioni relative al consenso,
conformemente alle norme vigenti;
c) la verifica della caratterizzazione dell'organo e del
donatore;
d) il reperimento, la conservazione, l'etichettatura e il
trasporto degli organi;
e) la garanzia della tracciabilita', nel rispetto delle norme di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
f) la segnalazione, l'esame, la registrazione e la trasmissione
delle informazioni pertinenti e necessarie, concernenti gli eventi
avversi e reazioni avverse gravi, che possono influire sulla qualita'
e sulla sicurezza degli organi;
g) ogni misura idonea ad assicurare la qualita' e la sicurezza
degli organi.».
d) all'articolo 22, comma 1, le parole: "da euro 1.032 a euro
10.329" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 2.064 a euro
20.658";
e) dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente:
«Art. 22-bis (Sanzioni in materia di traffico di organi umani
destinati ai trapianti). - 1. Chiunque a scopo di lucro svolge opera
di mediazione nella donazione di organi da vivente e' punito con la
reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro
300.000. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una
professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione perpetua
dall'esercizio della professione.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizzi la
richiesta d'offerta di organi al fine di conseguire un profitto
finanziario o un vantaggio analogo e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza
autorizzazione acceda a sistemi che rendano possibile
l'identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne utilizzi i dati
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a
euro 50.000.».
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti
dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 5
Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/84/UE del 15
dicembre 2010, relativa alla farmacovigilanza. Procedura di
infrazione 2012/0372
1. Nell'ambito del sistema di farmacovigilanza di cui al titolo IX
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive
modificazioni, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in
commercio, di cui all'articolo 6, comma 2 dello stesso decreto
legislativo, nomina, nell'ambito della propria organizzazione, un
responsabile dell'istituzione e della gestione del sistema di
farmacovigilanza, persona fisica, tra soggetti adeguatamente
qualificati, con documentata esperienza in tutti gli aspetti di
farmacovigilanza, che risiede e svolge la propria attivita'
nell'Unione europea. Sono fatti salvi gli incarichi attribuiti sulla
medesima materia alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 3.
2. Il titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio
deve:
a) mantenere e porre a disposizione su richiesta dell'autorita'
competente, un fascicolo di riferimento del sistema di
farmacovigilanza;
b) individuare e implementare idonee soluzioni organizzative e
procedurali per la gestione del rischio per ogni medicinale, nonche'
elaborare un apposito piano di gestione, da aggiornare, tenendo conto
di nuovi rischi, del contenuto dei medesimi, del rapporto
rischio/beneficio per ogni medicinale;
c) monitorare i risultati dei provvedimenti volti a ridurre al
minimo i rischi previsti dal piano di gestione del rischio o quali
condizioni dell'AIC.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuate, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
per gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo economico
e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
Stato-Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le
procedure operative e le soluzioni tecniche per un'efficace azione di
farmacovigilanza con particolare riguardo:
a) agli studi sulla sicurezza dopo l'autorizzazione
all'immissione in commercio;
b) al rispetto, degli obblighi sulla registrazione o sulla
comunicazione delle sospette reazioni avverse ad un medicinale;
c) al rispetto delle condizioni o restrizioni per quanto riguarda
l'uso sicuro ed efficace del medicinale;
d) agli ulteriori obblighi del titolare dell'autorizzazione alla
immissione in commercio;
e) ai casi in cui risulti necessario adire il Comitato per i
medicinali per uso umano o il Comitato di valutazione dei rischi per
la farmacovigilanza di cui alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 e successive
modificazioni;
f) alla procedura ispettiva degli stabilimenti e dei locali dove
si effettuano la produzione, l'importazione, il controllo e
l'immagazzinamento dei medicinali e delle sostanze attive utilizzate
come materie prime nella produzione di medicinali;
g) al sistema nazionale di farmacovigilanza e al ruolo e i
compiti dell'Agenzia italiana del farmaco;
h) alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC e le
eventuali deroghe alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC;
i) alla gestione dei fondi di farmacovigilanza;
l) al sistema delle comunicazioni;
m) alla registrazione di sospette reazioni avverse da parte del
titolare di AIC;
n) ai rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza del
medicinale (PSUR);
o) agli obblighi a carico delle strutture e degli operatori
sanitari;
p) alla regolamentazione della procedura d'urgenza.
4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3,
sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo IX del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni.
5. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che
omette di informare l'EMA e l'AIFA di rischi nuovi o rischi che si
sono modificati o modifiche del rapporto rischio-beneficio e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria a euro ventimila a euro
centoventimila.
6. Il responsabile della farmacovigilanza di cui al comma 1, che
viola gli obblighi ad esso ascritti e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro sessantamila.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 entrano in vigore dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.
Art. 6
Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2012/5/UE del 14
marzo 2012, relativa alla vaccinazione contro la febbre catarrale
degli ovini - Procedura d'infrazione 2012/0434
1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante attuazione
della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di
eradicazione del morbo lingua blu degli ovini, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) e' aggiunta la
seguente:
«lettera i-bis) "vaccini vivi attenuati": vaccini prodotti a
partire da ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini
attraverso passaggi seriali in colture di tessuti o in uova fecondate
di pollame.»;
b) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Vaccinazione). - 1. Il Ministero della salute puo'
decidere di autorizzare l'impiego di vaccini contro la febbre
catarrale degli ovini, purche':
a) tale decisione sia basata sul risultato di una valutazione
specifica del rischio effettuata dal Ministero della salute, di
concerto con il Centro di referenza nazionale delle malattie esotiche
presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale "G. Caporale" di
Teramo sentite le regioni e province autonome;
b) la Commissione europea sia informata prima che tale
vaccinazione sia eseguita.
2. Ogniqualvolta sono impiegati vaccini vivi attenuati, il
Ministero della salute provvede a delimitare:
a) una zona di protezione, che comprenda almeno la zona di
vaccinazione;
b) una zona di sorveglianza, che consista in una parte del
territorio profonda almeno 50 km oltre i limiti della zona di
protezione.»;
c) all'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo la parola:
"vaccinazione" sono inserite le seguenti: "con vaccini vivi
attenuati.";
d) all'articolo 10, comma 1, lettera b), le parole "se non
preventivamente concordate con la Commissione europea" sono
sostituite dalle seguenti: "che impieghi vaccini vivi attenuati».
2. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attivita' previste
dalle presenti disposizioni ricadono tra i compiti istituzionali
delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Capo IV
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 7
Esecuzione della decisione della Commissione europea 2000/394/CE del
25 novembre 1999 e della sentenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea, resa in data 6 ottobre 2011, nella causa
C-302/09, Commissione europea c. Repubblica italiana
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale
richiede alle imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma
di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti
nei territori di Venezia e Chioggia di cui alla decisione n.
2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, gli elementi,
corredati della idonea documentazione, necessari per
l'identificazione dell'aiuto di Stato illegale, anche con riferimento
alla idoneita' dell'agevolazione concessa, in ciascun caso
individuale, a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi
intracomunitari.
2. Le imprese di cui al comma 1 forniscono le informazioni e la
documentazione in via telematica, entro trenta giorni dal ricevimento
della richiesta.
3. Nel caso in cui le imprese rifiutino od omettano, senza
giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i
documenti richiesti di cui ai commi 1 e 2 entro il termine di trenta
giorni, l'idoneita' dell'agevolazione a falsare o a minacciare la
concorrenza e incidere sugli scambi comunitari e' presunta e,
conseguentemente, l'INPS provvede al recupero integrale
dell'agevolazione di cui l'impresa ha beneficiato.
4. Qualora dall'attivita' istruttoria di cui ai commi 1, 2 3, anche
a seguito del parere acquisito dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, sia emersa o sia presunta l'idoneita'
dell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere
sugli scambi comunitari, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale notifica alle imprese provvedimento motivato contenente
l'avviso di addebito di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, recante l'intimazione di pagamento delle somme
corrispondenti agli importi non versati per effetto del regime
agevolativo di cui al comma 1, nonche' degli interessi, calcolati
sulla base delle disposizioni di cui al Capo V del regolamento (CE)
n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, maturati dalla
data in cui si e' fruito dell'agevolazione e sino alla data del
recupero effettivo.
5. I titoli amministrativi afferenti il recupero degli aiuti di cui
al comma 1 emessi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale,
oggetto di contestazione giudiziale alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono nulli. Gli
importi versati in esecuzione di tali titoli possono essere ritenuti
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e imputati ai
pagamenti dovuti per effetto dei provvedimenti di cui al comma 4.
6. I processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e aventi ad oggetto il recupero
degli aiuti di cui al comma 1 si estinguono di diritto. L'estinzione
e' dichiarata con decreto, anche d'ufficio. Le sentenze eventualmente
emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano
prive di effetti.
Art. 8
Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23-sexies:
1) al comma 1, lettera a), le parole: "31 dicembre 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2013";
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Il
Ministero e' altresi' autorizzato a sottoscrivere, oltre i limiti
indicati al comma 1, Nuovi Strumenti Finanziari e azioni ordinarie di
nuova emissione dell'Emittente, fino a concorrenza dell'importo degli
interessi non pagati in forma monetaria, in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 23-decies, comma 4.";
b) all'articolo 23-septies:
1) al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo:
"L'Emittente comunica al Ministero la data in cui intende procedere
al riscatto unitamente alla richiesta di cui all'articolo 23-novies,
comma 1.";
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si
applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies.";
c) all'articolo 23-octies:
1) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A
decorrere dalla data di sottoscrizione, e fino all'approvazione del
Piano da parte della Commissione europea, l'Emittente non puo'
deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o
straordinari.";
2) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
precedente periodo non trova applicazione, nei limiti in cui cio'
risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in
materia di aiuti di Stato, ai casi in cui la facolta' dell'Emittente
di non corrispondere la remunerazione sugli strumenti finanziari in
caso di andamenti negativi della gestione non comporti la definitiva
perdita della remunerazione ma un differimento della stessa, ovvero
ai casi in cui tale facolta' non possa essere esercitata in ragione
dell'operare, al ricorrere di determinate condizioni, di altre
disposizioni contrattuali, tali che il mancato pagamento della
remunerazione determina un inadempimento al contratto.";
d) all'articolo 23-novies:
1) al comma 1, le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "quindici giorni";
2) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d)
la computabilita' dei Nuovi Strumenti Finanziari nel patrimonio di
vigilanza;";
3) al comma 3 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel
termine di cui al comma 2 la Banca d'Italia rilascia altresi'
l'autorizzazione al riscatto degli strumenti finanziari emessi
dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.";
e) all'articolo 23-decies:
1) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino a concorrenza del
risultato dell'esercizio come risultante dall'ultimo bilancio
dell'Emittente, al lordo degli interessi stessi e dell'eventuale
relativo effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per riserve
obbligatorie.";
2) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come
definito al comma 3, sono corrisposti mediante assegnazione al
Ministero del corrispondente valore nominale di Nuovi Strumenti
Finanziari di nuova emissione o di azioni ordinarie di nuova
emissione valutate al valore di mercato.";
f) all'articolo 23-undecies:
1) al comma 2, le parole: "quindici giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "dieci giorni" e le parole: "dieci giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "cinque giorni";
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Qualora
non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di
gestione dei pagamenti alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti
Finanziari nei termini stabiliti, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzato il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione
di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e'
effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.".
Art. 9
Potere sostitutivo statale per la regolare ed efficace gestione del
ciclo rifiuti
1. In considerazione della situazione di grave criticita' nella
gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto
2011, e successive modificazioni, qualora venga accertato l'inutile
decorso dei termini di legge per l'adozione degli atti di competenza
della regione e degli enti locali necessari ad assicurare il corretto
ed efficace svolgimento del ciclo di gestione dei predetti rifiuti,
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e'
autorizzato ad assegnare all'ente o agli enti inadempienti un congruo
termine per provvedere.
2. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 1, viene
nominato, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, un commissario che provveda in via
sostitutiva. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti e la
durata della nomina, salvo proroga o revoca. Per l'attuazione degli
interventi il commissario e' autorizzato a procedere con i poteri di
cui agli articoli 2, 3 e 4 dell'O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2011.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 sono posti a
carico degli enti inadempienti secondo le modalita' da stabilirsi con
il decreto di cui al citato comma 2.
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 11 dicembre 2012
Avv. Antonino Sugamele

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