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Legge

Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di pro...
Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici.
DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2012, n. 177
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n.
58, concernente l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa
all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici. (12G0199)
GU n. 243 del 17-10-2012
testo in vigore dal: 1-11-2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante
attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa all'immissione sul
mercato di prodotti pirotecnici;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge Comunitaria 2008, ed in particolare
gli articoli 1, 2 e 29;
Ritenuto necessario apportare alcune modifiche al decreto
legislativo n. 58 del 2010, in relazione ad alcuni rilievi formulati
dalla competente Commissione dell'Unione europea, nonche' a quanto
rilevato nella fase di prima applicazione del medesimo decreto;
Visto l'articolo 1, comma 5, della richiamata legge n. 88 del 2009,
che prevede la possibilita' di adottare disposizioni integrative e
correttive del citato decreto legislativo n. 58 del 2010, entro
ventiquattro mesi dalla sua data di entrata in vigore;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 settembre 2012;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, dell'interno,
della difesa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58
1. Al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «tariffe
quantificate» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ed aggiornate ogni tre
anni,»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite anche le
modalita' di attuazione dei corsi di formazione, iniziale e
periodica, con programmi differenziati, riservati ai direttori di
fabbriche e stabilimenti di fuochi artificiali e agli altri
operatori.»;
b) all'articolo 6, comma 4, le parole: «dalle norme di pubblica
sicurezza vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa
vigente»;
c) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Importazione di articoli pirotecnici marcati CE). - 1.
Gli articoli pirotecnici marcati CE possono essere introdotti nel
territorio nazionale previa comunicazione, al prefetto della
provincia di destinazione, entro 48 ore precedenti la movimentazione,
contenente i dati identificativi dei prodotti, del mittente e del
destinatario nonche' le modalita' di trasferimento.
2. Per il trasferimento verso un altro Stato degli articoli
pirotecnici marcati CE la comunicazione deve essere presentata al
prefetto del luogo di partenza dei materiali, entro 48 ore precedenti
la movimentazione.»;
d) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, comunica al
Ministero dello sviluppo economico, per la successiva notifica alla
Commissione dell'Unione europea e alle autorita' competenti degli
altri Stati membri, gli organismi, di seguito denominati: "organismi
notificati", autorizzati ad espletare le procedure di valutazione
della conformita' di cui al presente decreto, nonche' i compiti
specifici per i quali ciascuno di esso e' autorizzato.»;
2) al comma 2, dopo la parola: «rilasciata» sono inserite le
seguenti: «, previo motivato parere del Comitato tecnico di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7,»;
e) all'articolo 11, comma 2, il terzo periodo e' soppresso;
f) all'articolo 12, comma 5, le parole: «, integrata dagli
estremi della presa d'atto o del decreto ministeriale di iscrizione
nell'allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635» sono
soppresse;
g) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Sistema informatico di raccolta dati). - 1. Con decreto
del Ministro dell'interno sono disciplinate le modalita' di
funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta
dei dati contenuti nei registri anche informatici previsti per
l'importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici.»;
h) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Salvo che
il fatto costituisca reato, la mancata comunicazione al prefetto di
cui all'articolo 6-bis comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.»;
2) al comma 7, dopo le parole: «per ciascun pezzo non
etichettato», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero per
ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi non
etichettati siano contenuti nella stessa»;
i) all'articolo 18, comma 2, dopo le parole: «10 maggio 1973», le
parole: «ai fini della sicurezza dei depositi» sono soppresse.
2. All'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come
da ultimo modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo 4
aprile 2010, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «, ai fini della sicurezza fisica dei
depositi e dei locali di vendita» sono soppresse;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'iscrizione
nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del presente testo
unico dei prodotti nelle singole categorie e' disposta con
provvedimento del capo della polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non
necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma.».
Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 settembre 2012
Avv. Antonino Sugamele

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