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Legge

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d...
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione
LEGGE 31 agosto 2012, n. 164
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in materia di
cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre
2008. (12G0187)
GU n. 227 del 28-9-2012 - Suppl. Ordinario n.187
testo in vigore dal: 29-9-2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica di Croazia in materia di cooperazione culturale e
d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo
stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione sostenute per
l'attuazione degli articoli 4, 6 e 12 dell'Accordo di cui
all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 11.600 per
ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in euro 15.920 a decorrere
dall'anno 2014, e agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione
degli articoli 3 e 4 del medesimo Accordo, pari a euro 333.400 a
decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 4, 6 e 12
dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri,
il Ministro per i beni e le attivita' culturali e il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvedono al
monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui
al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro competente, provvede, con proprio decreto, alla riduzione,
nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni
finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili,
ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito
del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa
missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente
ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello
scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 agosto 2012
Avv. Antonino Sugamele

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