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Legge

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d...
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate.
LEGGE 26 ottobre 2012, n. 183
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento
delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012. (12G0208)
GU n. 253 del 29-10-2012
testo in vigore dal: 30-10-2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate,
fatto a Roma il 10 agosto 2012.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo
stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione previste
dall'Accordo di cui alla presente legge, valutati in euro 94.120 a
decorrere dall'anno 2012, e dalle rimanenti spese, pari a euro 4.500
a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, per le spese di missione previste dall'Accordo di cui
alla presente legge il Ministro della giustizia provvede al
monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in
merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto
alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio
decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura
finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la
natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle
spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e
penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di
previsione del Ministero della giustizia. Si intende
corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare
pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6,
comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 ottobre 2012
Avv. Antonino Sugamele

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