Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici e le altre professionalita' sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 3 ottobre 2012, n. 202
Regolamento recante accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali,
specialisti e generici e le altre professionalita' sanitarie -
biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente
gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e
medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione
civile. Validita' 1° gennaio 2006-31 dicembre 2009. (12G0223)
GU n. 277 del 27-11-2012
testo in vigore dal: 12-12-2012
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al
personale navigante marittimo e dell'aviazione civile;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 22 febbraio 1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77, del 17 marzo 1984, con il
quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e
delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia
assicurate al personale di cui sopra;
Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, il quale stabilisce che i
rapporti con il personale sanitario per l'assistenza sanitaria e
medico-legale al personale navigante sono disciplinati con
regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile,
alle disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto
legislativo;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione
del Ministero della salute;
Visto l'articolo 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n. 183
recante «Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' per il 2012)»;
Visto il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 3 marzo 2009, n. 63, con il quale e' stato reso
esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina del
rapporto convenzionale tra il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali ed i medici ambulatoriali, specialisti e
generici, operanti negli ambulatori gestiti dal Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali per l'assistenza sanitaria e
medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione
civile per il periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2005;
Visto il decreto del Ministero della salute del 30 dicembre 2005,
n. 302 con il quale e' stato reso esecutivo l'Accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il
Ministero della salute ed il personale sanitario non medico, operante
negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute, per
l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante,
marittimo e dell'aviazione civile;
Visto l'Accordo collettivo nazionale dei medici specialisti e delle
altre professionalita' sanitarie del Servizio sanitario nazionale,
siglato in data 29 luglio 2009 (biennio economico 2006-2007) e del
successivo Accordo collettivo nazionale siglato in data 8 luglio 2010
(biennio economico 2008-2009);
Vista la dichiarazione congiunta, di cui al decreto ministeriale 3
marzo 2009, n. 63, con la quale le parti, pubblica e sindacale, si
impegnavano a procedere ad una trattativa congiunta dei medici
generici e specialisti con le altre professionalita' sanitarie
(biologi,chimici e psicologi) per gli aspetti giuridici ed economici
in occasione del successivo rinnovo contrattuale;
Ritenuto di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina
prevista dai citati Accordi collettivi nazionali dei medici generici
e specialisti e delle altre professionalita' sanitarie ai predetti
Accordi collettivi del Servizio sanitario nazionale del 29 luglio
2009 e dell'8 luglio 2010;
Considerato che in data 14 ottobre 2010 e' stato sottoscritto con
le organizzazioni sindacali interessate l'Accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il
Ministero della salute e medici ambulatoriali - generici e
specialisti - e le altre professionalita' sanitarie - biologi,
chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti
dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale
al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile per il
periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009;
Considerato che, al fine di allineare l'ipotesi di accordo
sottoscritto in data 14 ottobre 2010 a quanto previsto dalla legge di
stabilita' per il 2012, in data 31 gennaio 2012 il predetto accordo
e' stato nuovamente sottoscritto con le organizzazioni sindacali
interessate;
Considerato che l'applicazione della suindicata disciplina ai
rapporti convenzionali relativi comporta un onere complessivo a tutto
il 2012 di € 3.128.412,34;
Visto il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle
finanze espresso con nota n. 35702 del 3 maggio 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso nell'Adunanza del 5 luglio 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400, con nota n. 34150 in data 25 luglio 2012;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
1. E' reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute
ed medici ambulatoriali - generici e specia—
2 —
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listi - e le altre professionalità sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti
dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione
civile, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modifi cazioni,
per il periodo 1° gennaio 2006-31 dicembre 2009, riportato nel testo allegato, allegato A, che è parte integrante del
presente decreto.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, si farà fronte con gli stanziamenti del capitolo
2423 «Somme occorrenti alla copertura degli Accordi collettivi nazionali stipulati tra l'Amministrazione e il personale
sanitario che presta assistenza sanitaria in Italia al personale navigante» dello stato di previsione della spesa del Ministero
della salute per l'esercizio fi nanziario 2012.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti,
sarà inserito nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 ottobre 2012
Il Ministro: BALDUZZI
Visto, il Guardasigilli: SEVERINO
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2012
Uffi cio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 15, foglio n. 124
AllegatoA
(Arti.1,comma1delRegolamento)
ACCORDOCOLLETTIVONAZIONALE
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE, I MEDICI
AMBULATORIALI, SPECIALISTI E GENERICI, E LE ALTRE PROFESSIONALITA'
SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI E PSICOLOGI ) OPERANTI NEGLI AMBULATORI
DIRETTAMENTE GESTITI DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ASSISTENZA
SANITARIA E MEDICO – LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E
DELL'AVIAZIONECIVILE.
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ART.1CAMPODIAPPLICAZIONE
1.Il presente accordo collettivo nazionale, ai sensi dell'articolo 18,comma 7, del Decreto legislativo 30
dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni, regola i rapporti tra il Ministero della Salute, i medici
specialisti e generici e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) che operano negli
ambulatoridirettamentegestitidagliufficicompetentidellaDirezionegeneraledelleprofessionisanitarie
edellerisorseumanedelServizioSanitarioNazionale(diseguitodenominatiUfficiSASN).
2.Irelativirapportisonoregolati,perlapartecompatibile,dallanormativaedagliistitutieconomicidicui
all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni,
veterinariedaltreprofessionalitàsanitarie(biologi,chimici,psicologi)aisensideldecretolegislativon.502
del1992,cosìcomemodificatodaidecretilegislativi7dicembre1993,n.517e19giugno1999n.229e
dall'articolo 48, comma 8, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le modificazioni, integrazioni e
adattamenti, di cui agli articoli che seguono, resi necessari dalle peculiari esigenze del Ministero della
Saluteaifinidell'erogazionedelleprestazionisanitarieambulatorialiivicompresequellemedicolegalirese
daimediciambulatoriali,specialistiegenerici,edallealtreprofessionalitàsanitariealpersonalenavigante,
marittimoedell'aviazionecivile,aisensideldecretodelPresidentedellaRepubblica31luglio1980,n.620,
del decreto legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627 e del decreto
ministeriale22febbraio1984.
3. I medici specialistie generici convenzionatie le altre professionalità sanitarie, ai qualiècomunque
riconosciutaegarantitalapienaautonomiaprofessionale,siattengonoalledirettiveministerialicompatibili
con il presente regolamento, emanato per assicurare un'assistenza efficace e tempestiva ed il regolare
funzionamento degli ambulatori; essi, sotto il profilo funzionale, dipendono dal medico responsabile del
poliambulatoriooveoperano,oinsuamancanza,dalmedicoresponsabileterritorialmentecompetente.
4.Aimedicigenericiambulatorialieallealtreprofessionalitàsanitariesiestendono,inquantoapplicabili,le
normeprevisteperimedicispecialistiambulatorialidicuiilcapoI,salvoquantodispostonegliarticolidei
capiIIeIIIdelpresenteaccordo.
5.Ilpresenteaccordo,cheentrainvigoredalladatadipubblicazionedeldecretodiapprovazione,disciplina
irapportinormativiedeconomicisinoal31dicembre2009erimaneinvigorefinoallapubblicazionedel
successivoaccordo.
CapoI
MEDICISPECIALISTIAMBULATORIALI
ART.2CONFERIMENTODELL'INCARICO
1. Il medico specialista di cui al presente accordo, che aspiri a svolgere la propria attività professionale
nell'ambito delle strutture del SASN, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna diretta al competente ufficio del
Comitato zonale, di cui all'articolo24 dell'Accordo CollettivoNazionale23marzo2005– testo integrato
conl'AccordoCollettivoNazionale29luglio2009econl'AccordoCollettivoNazionale8luglio2010,,nelcui
territoriodicompetenzainsistel'ufficioSASNappositadomandaredattacomedamodelloallegato1,che
costituisceparteintegrantedelpresenteaccordo.
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2.Ladomandadevecontenereledichiarazioni,reseaisensidelD.P.R.n.445del2000,atteaprovareil
possessodeititoliaccademicieprofessionaliconseguitifinoal31dicembredell'annoprecedenteelencati
nelladichiarazionesostitutivadicuiall'allegato2,checostituisceparteintegrantedelpresenteaccordo.
3. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria, pena la
nullità della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere i
seguentirequisiti:
a)essereiscrittoall'Alboprofessionale;
b) possedere il titolo per l'inclusione nelle graduatorie delle branche principali della specialità medica
interessata,previstenell'allegatoA,parteprima,dell'AccordoCollettivoNazionale23marzo2005–testo
integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio
2010. Il titolo è rappresentato dal diploma di specializzazione in una delle branche principali della
specialità. Per la branca di odontostomatologia è titolo valido per l'inclusione in graduatoria anche
l'iscrizioneall'AlboprofessionaledegliOdontoiatridicuiallaleggen.409del1985.
4. Ladomanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve contenere le
dichiarazioni concernenti i titoli accademicio professionali che comportino modificazioni nel precedente
punteggiovalutatosecondoicriteridicuiall'allegatoA,parteIIdell'AccordoCollettivoNazionale23marzo
2005 – testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo
Nazionale8luglio2010.
5.IlComitatozonale,ricevuteledomandeinviateentroil31gennaiodiciascunanno,provvedeentroil30
settembre alla formazione di una graduatoria per titoli, con validità annuale per ciascuna branca
specialistica, secondo i criteri di cui all'allegato A, parte seconda, dell'Accordo Collettivo Nazionale 23
marzo2005–testointegratoconl'AccordoCollettivoNazionale29luglio2009econl'AccordoCollettivo
Nazionale8luglio2010.
6. Il Direttore generale dell'azienda , ove ha sede il comitato zonale di cui all'articolo 24 dell'Accordo
CollettivoNazionale23marzo2005– testo integratocon l'Accordo CollettivoNazionale29 luglio2009e
con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, ne cura la pubblicazione mediante affissione all'Albo
aziendale per la durata di 15 giorni e contemporaneamente la inoltra ai rispettivi Ordini provinciali dei
mediciealComitatozonale,aifinidellamassimadiffusione.
7. Entro 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono inoltrare al Comitato zonale, mediante
raccomandata conavvisodiricevimento,istanzamotivatadiriesamedellaloroposizioneingraduatoria.
8. Le graduatorie definitive predisposte dal Comitato zonale sono approvate dal Direttore generale
dell'aziendaeinviateallaRegionechenecuralapubblicazionesulBollettinoUfficialedellaRegioneentroil
31dicembrediciascunanno.
9.LapubblicazionecostituiscenotificazioneufficialeagliinteressatiedagliufficiSASN.
10.L'Assessoratoregionaleallasanitàcural'immediatoinviodelBollettinoUfficialeagliOrdiniinteressati
ealcompetenteufficioSASNdiNapoliodiGenova.
11. Le graduatorie hanno effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di
presentazionedelladomanda.
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ART.3–ASSEGNAZIONEDEGLIINCARICHI
1.Iprovvedimentiperl'attivazionedinuoviturni,perl'ampliamentodiquelliinattoeperlacoperturadei
turni resisi disponibili, adottati dall' ufficioSASN diGenovao Napoli, nel cui territorio dicompetenzaè
ubicatol'ambulatorioSASNinteressatoall'assegnazionedell'incarico,previaautorizzazionedelDirettore
dellaDirezionegeneraledelleprofessionisanitarieedellerisorseumanedelServizioSanitarioNazionale,
vengono comunicati al Comitato zonale competente. Il Comitato zonale medesimo provvede alla loro
pubblicazioneneimesidimarzo,giugno,settembreedicembredalgiorno15allafinedellostessomese.
2. Gli specialisti ambulatoriali aspiranti al turno disponibile, dal 1° al 10° giorno delmese successivoa
quello della pubblicazione, devono comunicare con lettera raccomandata, la propria disponibilità al
Comitatozonale,ilqualeindividua,entroi20giornisuccessiviallascadenzadeltermine,l'aventediritto
secondo l'ordine di priorità di cui al successivo articolo 4 e ne dà comunicazione all'ufficio SASN
competente.
3. La comunicazione dei turni disponibili può contenere eventuali specificazioni circa il possesso di
particolaricapacitàprofessionali.Intalicasilasceltadellospecialistaavvienesullabasedellapreventiva
verificadelpossessodellerichiestespecifichecapacitàdapartediunaappositacommissionediesperti,
compostadaduerappresentantidelMinisterodellaSalute,designatidall'ufficioSASNdiGenovaoNapoli
edaduespecialistidesignatidalComitatozonale.
ART.4–MODALITA'PERL'ATTRIBUZIONEDEGLIINCARICHI
1. Premesso che lo specialista ambulatoriale può espletare attività ambulatoriale ai sensi del presente
accordoinunasolabrancamedicaspecialisticaecheleorediattivitàsonoricoperteattraversoaumentidi
orario nella stessa branca o attraverso riconversione in branche diverse, per l'attribuzione dei turni
comunque disponibili, di cui all'articolo 3 comma 1, l'avente diritto è individuato attraverso il seguente
ordinedipriorità:
a)titolarediincaricoatempoindeterminatochesvolganelsoloambitozonale,incuièpubblicatoilturno,
esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dall' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 –
testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8
luglio2010,edagliaccordidirecepimentodicuialladichiarazioneaverbalen.2delcitatoaccordodel23
marzo2005,testointegrato;taleprioritàèvalidasoloperl'ambitozonaleincuiilmedicoètitolarediun
maggiornumerodiored'incarico,nelcasolostessosiatitolarediincarichiinduediversiambitiregionali;
b)medicogenericoambulatoriale,dicuialpresenteaccordoemedicogenericoambulatorialedicuialla
normafinalen.5dell'AccordoCollettivoNazionale23marzo2005–testointegratoconl'AccordoCollettivo
Nazionale29luglio2009econl'AccordoCollettivoNazionale8luglio2010edegliaccordidirecepimento
dicuialladichiarazioneaverbalen.2delcitatoaccordodel23marzo2005–testointegratoconl'Accordo
CollettivoNazionale29luglio2009,inservizioalladatadientratainvigoredelpresenteaccordo,chefaccia
richiestaalComitatozonalediottenereunincaricodimedicospecialistanellabrancadicuièinpossesso
deltitolodispecializzazione,perunnumerodiorenonsuperioreaquellodell'incaricodicuiètitolare;è
consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando
l'incaricodaspecialistaambulatorialenoncopraperinterol'orariodiattivitàcheilmedicostessosvolgeva
comemedicogenericoambulatoriale;
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c) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, attività ambulatoriale
regolamentata del presente accordo in diverso ambito zonale della stessa regione o in ambito zonale
confinante se di altra regione. Relativamente all'attività svolta come aumento di orario ai sensi della
presente lett. c) allo specialista ambulatoriale non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui
all'articolo13;
d)titolarediincaricoatempoindeterminatoinaltroambitozonale,chefacciarichiestaalComitatozonale
diesseretrasferitonelterritorioincuisièdeterminataladisponibilità;
e)specialistaambulatorialetitolarediincaricoatempoindeterminatocheesercitiesclusivamenteattività
ambulatoriale regolamentata dal presente accordo e chieda il passaggio in altra branca della quale è in
possessodeltitolodispecializzazione;
f) titolare di incarico atempo indeterminato nello stesso ambito zonale, che per lo svolgimento di altra
attivitàsiasoggettoallelimitazionidiorariodicuiall'articolo6;
g)titolarediincaricoatempodeterminato,secondol'ordinediprecedenza,dicuialleprecedentilettere,
chefacciarichiestadiincrementodiorariooditrasferimento;
h)specialistaambulatorialetitolaredipensioneacaricodiEntidiversidall'ENPAM;
i)medicodimedicinagenerale,medicospecialistapediatradiliberascelta,medicodimedicinadeiservizi,
medico della continuità assistenziale, medico dipendente di struttura pubblica che esprima la propria
disponibilità a convertire completamente il proprio rapporto di lavoro. Detti sanitari devono essere in
possessodeltitolodispecializzazionedellabrancaincuipartecipano.
2.Aifinidelleproceduredicuialcomma1,perognisingolaletteradallaa)allai),l'anzianitàdelservizio
riconosciuta ai fini della prelazione costituisce titolo di precedenza; in caso di pari anzianità di servizioè
dataprecedenzaall'anzianitàdispecializzazionee,successivamente,all'anzianitàdilaurea,e,insubordine,
allamaggioreetàanagrafica.
3.LospecialistaambulatorialeinposizionediprioritàvieneinvitatodalComitatozonalemediantelettera
raccomandata, di cuiuna copiadeve essere inviata all'ufficioSASNcompetente diGenovao di Napoli,a
comunicarel'accettazione/rinunciaall'incaricoentro20giornidalricevimentoall'ufficioSASNstesso.Alla
comunicazione di disponibilità dovrà essere allegata, pena l'esclusione dall'incarico, la dichiarazione
sostitutivadicuiall'allegato2.Laformalizzazionedell'incaricodovràavvenireentroilterminedi30giorni
dalricevimentodelladichiarazione.
4. L'incarico a tempo determinato per la durata di 3 mesi è conferito dall'Ufficio SASN competente
medianteletterainduplicecopia,dellequaliunadeveessererestituitadallospecialistaconladichiarazione
diaccettazionedellapresentenormativa,dell'orario,deigiorniedeiluoghistabilitiperl'esecuzionedelle
prestazioniprofessionali.Alloscaderedelterzomese,ovedapartedell'UfficioSASNcompetenteamezzo
raccomandata con avviso di ricevimento non venga notificata allo specialista la mancata conferma,
l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato. La mancata conferma o la trasformazione
dell'incaricoatempoindeterminatoècomunicataalComitatozonale.Controilprovvedimentodimancata
conferma,l'interessatopuòprodurreistanzadiriesamealMinisterodellaSaluteDirezionegeneraledelle
professionisanitarieedellerisorseumanedelServizioSanitarioNazionaleentro15giornidallarelativa
comunicazione. L'istanza diriesamenonha effettosospensivo delprovvedimento.LasuddettaDirezione
generaleemetteprovvedimentodefinitivoentro30giornidalladatadiricezionedell'opposizione,dandone
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comunicazione all'ufficio SASN competente che provvede a notificare il provvedimento stesso
all'interessatoeainformareilComitatozonale.Duranteilperiododiprovaditremesiallospecialista
competelostessotrattamentoeconomicoprevistoperlospecialistaconfermatonell'incarico.
5.Inderogaalleprioritàealleproceduredicuiaicommaprecedenti,qualoraperunadeterminatabranca
siverifichilanecessitàdiprocedereadunaumentodiorario,semprechémotivato,ilMinisterodella
Salute Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario
Nazionale, sentiti, tramite gli uffici SASN competenti, i Sindacati firmatari del presente accordo, ha la
facoltà di attribuire aumenti di orario adunoo più specialisti ambulatoriali che prestano servizio nella
branca. L'ufficio SASN competente deve comunicare al Comitato zonale, entro 15 giorni dal
provvedimento, il nominativo del sanitario cui è stato incrementato l'orario e la consistenza numerica
dell'orarioaumentato.
6. In attesa del conferimento dei turni disponibili secondo le procedure su indicate, l'ufficio SASN
competente può conferire incarichi provvisori mensili ad uno specialista ambulatoriale disponibile, con
priorità per i non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilità. L'incarico provvisorio
mensile,eventualmenterinnovabileallostessosanitario,cessainognicasoconlanominadeltitolare.
7. Allo specialista ambulatoriale incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto per i
sostitutinontitolaridialtroincaricodicuialsuccessivoarticolo17.
8. Qualora sussistano ancora turni vacanti, l'ufficio SASN competente di Genova o Napoli procede alla
assegnazionedeiturniaspecialistiambulatorialinonancoratitolaridiincaricopresentinellagraduatoria,
cheabbianoespressolapropriadisponibilitàall'attodellapubblicazionedeiturnivacanti,secondol'ordine
digraduatoria.
9.Esperiteinutilmenteleproceduredicuiaicommiprecedenti,l'ufficioSASNpuòconferirel'incaricoad
uno specialista ambulatoriale dichiaratosi disponibile ed in possesso dei requisiti previsti dal presente
accordo.
ART.5–INCOMPATIBILITA'
1.Fermorestandoquantostabilitonell'articolo15dell'AccordoCollettivoNazionale23marzo2005–testo
integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio
2010,l'incaricononpuòessereconferitoalmedicoche:
a) svolgaattivitàdimedicofiduciarioconvenzionatoconilMinisterodellaSalute;
b) eserciti altre attività o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possano configurarsi in
conflittodiinteressicolrapportoconvenzionaleconilMinisterodellaSalute;
c) siaproprietarioocomproprietario,azionista,socio,gestoreodirettoreovveroinrapportidiattivitàcon
societàarmatorialiodivoloocomunqueoperantinell'ambitodeiportioaeroporti.
2. Il verificarsi nel corso dell'incarico diuna delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo
comportalarevocadell'incarico,salvolarimozionedellastessadapartedelmedicointeressato.
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ART.6–MASSIMALEORARIO
1.Fermorestandoquantodispostodall'articolo16dell'AccordoCollettivoNazionale23marzo2005–testo
integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio
2010edaifinidelladeterminazionedell'orariomassimosettimanale,l'attivitàdellospecialistasvolta
negliambulatoridegliufficiSASNsicumulaconquellasvoltadallospecialistamedesimoinambulatoridi
entipubblicicheadottinoilpredettoaccordo,perincarichiatempoindeterminatooperincarichiatempo
determinato.
2.Fermorestandoquantostabilitodalcomma3dell'articolo16dell'AccordoCollettivoNazionale23marzo
2005 – testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo
Nazionale8luglio2010,eventualiritardiinentrata,nellimitemassimodi15minutidell'orariodiaccesso,
potranno essere recuperati nell'arco del mese successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio,
d'intesaconilresponsabiledell'ambulatorio.
ART.7RIDUZIONEOSOPPRESSIONEDELL'ORARIOREVOCADELL'INCARICO
1. Per mutate esigenze di servizio e nell'impossibilità di dare corso all'istituto della mobilità di cui al
successivo articolo 12 del presente accordo, il Ministero della Salute, sentita la commissione di cui
all'articolo 51 del presente accordo, può far luogo alla riduzione dell'orario di attività del medico o alla
revocadell'incarico,dandonecomunicazioneall'interessato,medianteletteraraccomandataconavvisodi
ricevimento con preavviso di almeno 45 giorni, nonché al Comitato di cui all'articolo 24 dell'Accordo
CollettivoNazionale23marzo2005– testo integratocon l'Accordo CollettivoNazionale29 luglio2009e
conl'AccordoCollettivoNazionale8luglio2010.
2.Controilprovvedimentodiriduzionedell'orarioorevocadell'incaricoèammessaopposizionedaparte
dell'interessato al Ministero della Salute, Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse
umane del Servizio Sanitario Nazionale, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della
comunicazionescritta.
3.L'opposizionenonhaeffettosospensivodelprovvedimento.
4. La suddetta Direzione generale, sentita la commissione di cui all'articolo 51 del presente accordo,
emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone
comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare il provvedimento stesso
all'interessatoea informare il comitato di cui all'articolo24 dell'Accordo Collettivo Nazionale23marzo
2005 – testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo
Nazionale8luglio2010.
ART.8CESSAZIONEESOSPENSIONEDELL'INCARICO
1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 19 e 20 e dalla norma transitoria n. 5 dell'Accordo
CollettivoNazionale23marzo2005– testo integratocon l'Accordo CollettivoNazionale29 luglio2009e
conl'AccordoCollettivoNazionale8luglio2010,nelcasoprevistodalcomma1,letterac)dell'articolo20
del succitato accordo, la riammissione in servizio dello specialista deve essere disposta dalla Direzione
generale delle professioni sanitariee delle risorseumane del Servizio SanitarioNazionale del Ministero
dellaSalute,sentitalacommissionedicuialsuccessivoarticolo51delpresenteaccordo,entro30giorni
dallaricezionedellarichiestadiriammissione.
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ART.9DOVERIECOMPITIDELLOSPECIALISTA
1.Fermorestandoquantoprevistodall'articolo28dell'AccordoCollettivoNazionale23marzo2005–testo
integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio
2010,lospecialista,perlapartedicompetenza,assicuraiseguenticompitiefunzioni:
a) collaborare, con il medico di medicina generale, ambulatoriale o fiduciario, alla formulazione del
giudiziomedicolegalecircal'idoneitàallavoro;
b) svolgereattivitàdicollaborazioneadinterventidicarattereepidemiologico;
c) prescrivere le indagini specialistiche e le terapie di competenza, le specialità farmaceutiche ed i
prodottigaleniciutilizzandoilricettarioindotazione,nelrispettodellenormativevigentiinmateria;
d) recarsiinaeroportooabordodinaviinnavigazione,inportooinrada,pervisitareedeventualmente
accompagnareinospedaleassistitiammalatineicasiincuilecondizionifisiopatologichedeglistessilo
richiedano;
e) inoltrare all'ufficio SASN competente per territorio, entro il 15 febbraio di ciascun anno, una
dichiarazione sostitutiva dalla quale risultino tutti gli incarichi, le attività e le situazioni in atto
comunqueinfluentiaifinidell'applicazionedegliistitutinormativiedeconomiciprevistidalpresente
accordo, con l'impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero
intervenire in corso d'anno. Se non fossero intervenute variazioni, è sufficiente una dichiarazione
sostitutivacheneattestil'inesistenza;
f) effettuarelevisitespecialisticheprevisteperl'accertamentoinizialeoperiodicodell'idoneitàalvolo
deirichiedentilicenzeoattestatiaeronauticidi1°,2°e3°classedicuialdecretodelPresidentedella
Repubblica18novembre1988,n.566,erilasciareirelativireferti;
g) collaborareconilmedicoresponsabiledelpresidioambulatoriale;
h) annotareidatidiagnosticieterapeuticinell'ambitodelNuovosistemainformativoassistenzasanitaria
ainaviganti(NSIASN);
i) partecipareacorsidiformazioneinformatica,ancheadistanza,perl'espletamentodeicompitidicuial
puntoh);
j) svolgeresurichiestadelDirettoredell'ufficioSASNcompetentelefunzionidimedicoresponsabiledel
poliambulatorio.Intalequalitàdipendefunzionalmentedaldirettoredell'ufficioSASN;
k) svolgere su richiesta del Direttore dell'ufficioSASNcompetente funzioni dicoordinamento tecnico
sanitario dei responsabili dei poliambulatori. In tale qualità dipende funzionalmente dal Direttore
dell'ufficioSASN.
ART.10–MEDICORESPONSABILEDIPOLIAMBULATORIO.NOMINA–COMPITI–COMPENSO
1. Per ciascun poliambulatorio SASN, nel quale sia addetto una pluralità di sanitari e laddove non sia in
servizioun dirigentemedico, il Direttore delSASNcompetentepuònominare unmedico ambulatoriale,
genericoospecialista,qualeresponsabilesanitariodell'ambulatorio.
2. L'incarico di responsabile del poliambulatorioè conferitocon provvedimento del Direttore dell'Ufficio
SASN competente mediante lettera in duplice copia, una delle quali deve essere restituita firmata per
accettazione dell'incarico e dei compiti di cui al successivo comma 3. L'incarico ha durata annuale,
tacitamente rinnovabile, salvo revoca del Direttore dell'ufficioSASNo rinuncia del medico nominato, da
comunicarealmenounmeseprimadellascadenza.
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3. Il medico responsabile del poliambulatorio dipende funzionalmente dal Direttore dell'ufficio SASN
competenteesvolgefunzionidicoordinamentooperativo,conattribuzionedeiseguenticompiti:
a) vigilanza sulla legittimità e congruità delle prestazioni, sia sanitarie che medico legali, erogate nella
struttura;
b) vigilanzaecontrollosottoilprofilotecnicosanitariodeiservizisanitaridelpoliambulatorio;
c) formulazione di proposte alla Direzione sanitaria di competenza, per la migliore organizzazione del
poliambulatorio;
d) vigilanzaecontrollosottoilprofilotecnicosanitariodelleprestazionierogatedallestrutturesanitarie
accreditate;
e) trasmissionedeidatistatisticirelativialleattivitàsanitariedainviaremensilmenteosurichiestaalla
direzionesanitariadicompetenza;
f) proposte di potenziamento di turni di medicina generaleo specialistica o di eventuali istituzioni di
nuovebranchespecialistiche;
g) segnalazionedeimarittimiallaCommissionemedicapermanentedi1°grado,supropostadelmedico
curante;
h) disposizionedivisitefiscalidicontrolloaldomiciliodelpersonalenaviganteinmalattia;
i) verificadell'osservanzadell'orariodiserviziodeimediciedelpersonalesanitariononmedico,d'intesa
conilresponsabileamministrativo;
j) disposizione del prolungamento di orario, con relativa richiesta di autorizzazione, dei medici e del
personale sanitariononmedico, qualora sia necessario,occasionalmenteeperesigenze di servizio,
prolungarel'orariodiattività;
k) curadeirapportiinmateriasanitariaconstruttureesistentisulterritorio.
4. Al medico, incaricato quale responsabile del poliambulatorio, spetta una indennità mensile di
coordinamento, rapportato al numero di unità di personale sanitario, medico e non medico del
poliambulatorio,secondolaseguentetabella:
FINOA10UNITA' euro100,00
DA11A20UNITA' euro200,00
OLTRE20UNITA' euro300,00
ART.11RESPONSABILITÀCONVENZIONALIEVIOLAZIONI
1.Incasodiinosservanzadeidoveriedeicompitiderivantidalpresenteaccordo,ilresponsabiledell'Ufficio
SASNcompetente,entro30giornidalmomentoincuineèvenutoaconoscenza,contestaformalmenteper
iscrittoalmedicoleinfrazionirilevate.
2.Ilmedicohalapossibilitàdiprodurrelepropriecontrodeduzionientro20giornidalladatadiricezione
dellacontestazione.
3. L'Ufficio SASN trasmette tutti gli atti in suo possesso al Direttore della Direzione generale delle
professionisanitarieedellerisorseumanedelServizioSanitarioNazionaleche,sentitol'interessato,ovelo
richieda,decideconattomotivato,notificatoall'interessato,sull'archiviazionedelcasoosull'irrogazionedi
unadellesanzionidicuiall'articolo27dell'AccordoCollettivoNazionale23marzo2005testointegratocon
l'AccordoCollettivoNazionale29luglio2009econl'AccordoCollettivoNazionale8luglio2010,riportate
alsuccessivocomma4.
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4.Lesanzionidisciplinari,elencateinordinedigravitàdell'infrazioneaccertata,sonoleseguenti:
a)richiamo:perlieviinfrazionideidoveriecompitiderivantidalpresenteaccordocollettivonazionale.Il
richiamocomportalasospensioneperunturnodallapossibilitàdiavvalersidell'assegnazionediturnichesi
rendesserodisponibili;
b)diffida:perinfrazionimenolievideglistessiobblighiecompiticontrattualioperilreiterarsidiinfrazioni
chehannocomportatoilrichiamo.Ladiffidacomportalasospensioneperquattroturnidallapossibilitàdi
avvalersidell'assegnazionediturnichesirendesserodisponibili;
c)sospensionedelrapporto:
1. perrecidivadiinfrazionigiàsanzionateconrichiamoodiffida;
2. pergraviinfrazionifinalizzateall'acquisizionedivantaggipersonali;
3. pergraviinosservanzedeidoveriecompitichecomportinodisfunzionidelservizio;
4. per mancata effettuazione delle prestazioni sanitarie e/o medicolegali previste dal presente
accordocollettivonazionale;
5. per omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilità,
limitazioniorarie,riscossionediindebitoemolumento;
6. nel caso di sospensione dall'albo professionale o emissione di mandato o di ordine di custodia
cautelare;
7. per instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configuratesi come reati, per le quali
sianostateaccertategravissimeresponsabilitàprofessionali.
c.1LaripresadelserviziodeveessereautorizzatadalDirettoredellaDirezionegeneraledelleprofessioni
sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale entro 30 giorni dalla cessazione del
provvedimentodicuialprecedentecapoverso,previopareredellacommissioneconsultivacentraledicui
all'articolo51.
c.2Ilprovvedimentodisospensionecomportalasospensionedelrapportoconvenzionaledaunminimodi
1 mese ad un massimo di 2 anni e preclude la possibilità di avvalersi, per almeno quattro turni,
dell'assegnazionediturnichesirendesserodisponibili.
d)revocadell'incarico:
1. perrecidivaspecificadiinfrazionichehannogiàportatoallasospensionedelrapporto;
2. persentenzadicondannapassataingiudicato.
5. Avverso la sanzione disciplinare irrogataèammesso ricorsoda parte dell'interessato,da presentarsi
entro15giornidalladatadellarelativacomunicazione,alDirettoredellasuindicataDirezionegenerale
delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della
Saluteche,sentitalacommissioneconsultivacentraledicuiall'articolo51,decideinviadefinitivaentro
60giornidallaricezionedelricorso,notificandoilrelativoprovvedimentoalricorrente.
6. L'esito finale del procedimento disciplinare, notificato all'interessato, è comunicato all'Ordine
professionaledicompetenzaeagliufficiSASNdiNapolieGenova,oltrechealComitatodicuiall'articolo
24dell'AccordoCollettivoNazionale23marzo2005–testointegratoconl'AccordoCollettivoNazionale
29luglio2009econl'AccordoCollettivoNazionale8luglio2010.
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7. Il procedimento di cui al presente articolo deve concludersi entro 180 giorni dalla contestazione
dell'addebitoalmedico.Trascorsotaletermineilprocedimentosiestingue.
ART.12–MOBILITÀ
1.PeresigenzedicarattereorganizzativoefunzionaleilMinisterodellaSalute,ufficioSASNcompetente,ha
lafacoltàdiavvalersidell'istitutodellamobilitàprevistodall'articolo17dell'AccordoCollettivoNazionale
23marzo2005–testointegratoconl'AccordoCollettivoNazionale29luglio2009econl'AccordoCollettivo
Nazionale 8 luglio 2010, anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attività di cui al
precedente articolo 7. Il relativo provvedimento va comunicato al Comitato di cui all'articolo 24 dell'
accordosuindicato.
2.Laproceduradellamobilitàsaràattivataadiniziaredallospecialistachenell'ambitodellaspecialitàabbia
laminoreanzianitàdiservizio.
3.Controilprovvedimentodimobilitàèammessaopposizionedapartedell'interessatoalMinisterodella
Salute,DirezionegeneraledelleprofessionisanitarieedellerisorseumanedelServizioSanitarioNazionale,
entroiltermineperentoriodi15giornidalricevimentodellacomunicazionescritta.
4.L'opposizionehaeffettosospensivodelprovvedimento.
5.LasuddettaDirezionegeneraleemetteprovvedimentodefinitivoentro30giornidalladatadiricezione
dell'opposizione,eprovvedeanotificareilprovvedimentostessoall'interessatoeainformareilComitatodi
cui all'articolo 24 dell' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 – testo integrato con l'Accordo
CollettivoNazionale29luglio2009econl'AccordoCollettivoNazionale8luglio2010.
6.Nelcasodinonagibilitàtemporaneadelpresidioambulatoriale,ilMinisterodellaSalute,ufficioSASN
competente, utilizza temporaneamente lo specialista, senza danno economico per lo stesso, in altra
strutturaministeriale.
7. Il provvedimento di mobilità può essere adottato anche a domanda dello specialista, valutate le
prioritarieesigenzediservizio.
ART.13.–INDENNITA'DIACCESSO
1.Fermorestandoquantoprevistodall'articolo46dell'AccordoCollettivoNazionale23marzo2005–testo
integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio
2010,qualorailmedicosvolgaperilMinisterodellaSaluteunincarico,aldifuoridelcomunediresidenza,
inuncomunedovesvolgeattivitàanchepercontodeglientipubblicicheadottanol'accordopredettoe
perilqualepercepiscedaglientimedesimil'indennitàdiaccesso,taleindennitàsaràacaricodelMinistero
dellaSalute,ufficioSASNcompetenteedeglientipredettiinproporzionealleoredeirispettiviincarichi.
2.Insedediprimoincarico,conferitosuccessivamentealladatadipubblicazionedelpresenteaccordo,non
compete l'indennità di accesso al medico che risieda in un comune diverso da quello in cui è ubicato il
presidiopressoilqualel'incaricodeveesseresvolto.
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3. Allo specialista,che risiede in localitànoncompresa nella provincia in cuiè ubicato il presidio presso il
qualel'incaricodeveesseresvolto,noncompetel'indennitàdiaccessocorrelataataleincarico.Restaferma
la norma finale n. 4 dell' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 – testo integrato con l'Accordo
CollettivoNazionale29luglio2009econl'AccordoCollettivoNazionale8luglio2010.
ART.14AGGIORNAMENTOEFORMAZIONEPROFESSIONALEOBBLIGATORIA
1. I medici che operano esclusivamente per il Ministero della Salute sono tenuti a partecipare ai corsi di
aggiornamentogeneraliespecialiorganizzatidalMinisteromedesimo.
2. I medici che operano anche per le aziende U.S.L., fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 dell'
Accordo Collettivo Nazionale23marzo2005– testo integratocon l'Accordo Collettivo Nazionale29 luglio
2009econl'AccordoCollettivoNazionale8luglio2010,sonotenutiapartecipareaicorsidiaggiornamento
e/oformazioneorganizzatidalMinisteromedesimo,odaorganizzazioniaccreditate,percontodelMinistero
stesso.
3.Perlapartecipazioneaicorsiobbligatorivieneapplicatolostessotrattamentoprevistoperidipendenti
delloStatoconlaqualificadidirigente.
4. Durante l'espletamento dei corsi obbligatori i medici partecipanti sono considerati in permesso
retribuito.
5.Leoredicorsochesuperanol'impegnoorariogiornalierosonoretribuiteaparte,aisensidelcomma14
dell'articolo30dell'AccordoCollettivoNazionale23marzo2005–testointegratoconl'AccordoCollettivo
Nazionale29luglio2009econl'AccordoCollettivoNazionale8luglio2010.
6.L'ufficioSASNcompetentepuòriconoscerecomeutileaifinidell'aggiornamentoobbligatorio,formazione
permanente,nellimitemassimodi32oreannueinproporzioneadunmassimaleorariodi32oresettimanali
di titolarità d'incarico, la partecipazione ai corsi, purché accreditati e inerenti l'attività svolta, organizzati
dagli Ordini professionali e dalle aziende A.S.L. ed ai seminari, ai congressi, ai convegni e ad altre
manifestazioni consimili compresi nei programmi delle suindicate aziende, nonché ai corsi organizzati da
università, ospedali, istituti di ricerca, società scientifiche o organismi similari, autorizzandone la
partecipazioneconconcessione del relativopermesso retribuitosenza ulteriori oneria carico dello stesso,
purché sia garantita la sostituzione. Il suddetto limite è elevato a 40 ore annue per i medici di medicina
generaletitolarianchediincaricodiassistenzaprimariaperilServizioSanitarioNazionale.
ART.15–ASSICURAZIONECONTROIRISCHIDERIVANTIDAGLIINCARICHI
1.Il Ministero della Salute assicura i medici comunque operanti nei propri ambulatori secondo quanto
disposto dall'articolo 41 dell' Accordo Collettivo Nazionale 23marzo 2005 – testo integrato con l'Accordo
CollettivoNazionale29luglio2009econl'AccordoCollettivoNazionale8luglio2010,nonchéperl'attivitàdi
cuialpuntod)dell'articolo9er)dell'articolo26delpresenteaccordo.Lapolizzaèportataaconoscenza
delleorganizzazionisindacalifirmatariedelpresenteaccordo.
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ART.16–RAPPORTICONISINDACATIFIRMATARIDELL'INTESA
1.IlMinisterodellaSalute,ufficioSASNcompetente,arichiestascrittadeisindacatifirmataridell'accordo
reso esecutivo con il presente regolamento, riconosce al medico che ricopre incarichi sindacali, brevi
permessiretribuiti,daconcedersidivoltainvolta,fattesalveleesigenzediservizio.
2.Ipermessidicuialcommaprecedentesonoconsideraticomeattivitàdiservizioedhannopienavalidità
pertuttigliaspettisianormativicheeconomiciprevistidalregolamento.
ART.17–SOSTITUZIONI
1. Per le sostituzioni trova applicazione l'articolo 40 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 –
testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8
luglio2010,modificatonelprimo,secondoeterzocommacomesegueeconesclusionedelquintocomma.
2.Perlesostituzionididuratanonsuperiorea30giorni,l'ufficioSASNcompetentediGenovaoNapoli
assegnal'incaricodisupplenzaalmedicodesignatodalmedicotitolarericonosciutoidoneodalsuindicato
ufficio.Perlesostituzionididuratasuperioria30giornioneicasiincui,pergiustificatimotivi,ilmedico
non abbia provveduto alla designazione del sostituto, l' ufficio SASN competente conferisce l'incarico di
supplenzaadunmedicocomunquedisponibile.
3. L'ufficio SASN competente ha, in ogni caso, la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di soprassedere
all'assegnazionediincarichidisupplenza.L'incaricodisostituzionenonpuòsuperare,dinorma,laduratadi
6mesienonèrinnovabile.
4. Nei confronti del medico supplente non operano i motivi di incompatibilità di cui all'articolo 5 del
presenteaccordo.
ART.18CONTRIBUTOENPAM
1.Perquantoconcerneilcontributodovutoall'Entenazionalediprevidenzaeassistenzamedici(ENPAM)si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 dell' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 – testo
integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio
2010.
ART.19–RISCOSSIONEDELLEQUOTESINDACALI
1. Per quanto concerne la riscossione delle quote sindacali si applica il disposto dell'articolo 51 dell'
AccordoCollettivoNazionale23marzo2005–testointegratoconl'AccordoCollettivoNazionale29luglio
2009econl'AccordoCollettivoNazionale8luglio2010.InparticolareilMinisterodellaSalute,ufficioSASN
competente,suespressadelegadeimediciinteressatieffettualetrattenutedellequotesindacalieleversa
mensilmente all'organizzazione sindacale indicata dal medico, con le modalità che dalla stessa verranno
indicate.Restanoinvigoreledeleghegiàrilasciate.
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ART.20–COMPENSI
1.Ilcompensodeimedicispecialistiambulatorialititolarid'incarico,dicuialpresenteaccordo,disciplinato
dagliarticoli8,9e42dell'AccordocollettivoNazionale23marzo2005cosìcomemodificatidall'articolo4,
tabelleAeB,dall'articolo30,commi1234e5dell'ACN29luglio2009edall'articolo8comma1,tabelleA
eBecommi2,3e4dell'ACN8luglio2010,siarticolain:
a)QUOTAORARIA;
b)QUOTAVARIABILE;
A–QUOTAORARIA
A.1 A far data dal 01.01.2008 il compenso orario degli specialisti ambulatoriali è rideterminato in euro
28,09,edal01.01.2010ineuro28,71perognioradiattività.
A.2E'corrispostainoltreunaquotaorariainrelazioneall'anzianitàdiserviziomaturatafinoalladatadel29
febbraio1996,paria:
1)dal01.01.2008
euro0,0482permesediservizio,finoal192esimomese(paria16annidianzianità);
euro0,017permesedal193esimo.
2)dal01.01.2010
euro0,04916permesediservizio,finoal192esimomese(paria16annidianzianità);
euro0,017permesedal193esimo.
A.3 Per l'attività svolta dallo specialista nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle ore 6, il
compensoorarioèmaggioratonellamisuradieuro7,998.
A.4Perl'attivitàsvoltanelleorenotturnedeigiornifestivilamaggiorazioneèpariaeuro13,33.
BQUOTAVARIABILE
B.1Laquotavariabiledieuro2,95,dicuiall'articolo19,comma1letterab)delprecedenteaccordodicuial
D.M.3marzo 2009, n. 63, e' confermata, salvoquanto previsto dallanorma transitoria n.1 delpresente
accordo.
C–ARRETRATI
C.1Aimedicispecialistisonocorrispostiarretrati,aisensidell'articolo9,tabellaAdell'ACN23marzo2005,
cosìcomeintegratodall'articolo4tabellaAdell'ACN29luglio2009edall'articolo8–tabellaAdell'ACN8
luglio2010nellaseguentemisura:
Anno2006euro0,14perleoreretribuite;
Anno2007euro1,64perleoreretribuite;
Anno2008euro0,15perleoreretribuite;
Anno2009euro1,23perleoreretribuite.
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ART.21–PREMIODIOPEROSITA'EDICOLLABORAZIONE
1.PerilperiododiattivitàsvoltosenzasoluzionedicontinuitàpercontodellesoppresseCassemarittimee
successivamente del Ministero della Salute, ufficio SASN competente, ai medici ambulatoriali spetta il
premio di operosità nella misura e con le modalità stabilite dall'articolo 49 dell' Accordo Collettivo
Nazionale23marzo2005–testointegratoconl'AccordoCollettivoNazionale29luglio2009,conesclusione
deicomma7,8e9.
2.Ilpremiodioperositàècalcolatosulcompensoorario,dicuiall'articolo20delpresenteaccordo,lettera
A,puntiA1eA2eletteraB,puntoB1esulpremiodicollaborazione.
3.Aimedicispecialistititolarid'incaricospettailpremioannuodicollaborazione,pariaundodicesimodel
compenso orario annuo, di cui all'articolo20 del presente accordo, lettera A, puntiA1 eA2e lettera B,
puntoB1.
4.Ilpremiodicollaborazionesaràliquidatoentroil31dicembredell'annodicompetenza.
ART.22–TRATTAMENTOECONOMICOPERVARIEPRESTAZIONI
1.Aimediciambulatorialicheeffettuinoleprestazionidicuiallaletterad)dell'articolo9eallaletterar)
dell'articolo 26 del presente accordo, vengono corrisposti i seguenti onorari, comprensivi dell'eventuale
accompagnamentodell'assistitoinospedaleadecorreredal01.01.2008:
visitaabordodinaveinporto:euro18,35;
visitaabordodinaveinrada:euro47,12;
visitainaeroportooabordodinaveinnavigazione:euro100,97.
CapoII
MEDICIGENERICIAMBULATORIALI
ART.23–CONFERIMENTODELL'INCARICO
1.IlMinisterodellaSalute,ufficioSASNcompetente,qualorasideterminilanecessitàdiattribuireincarichi
di medico generico ambulatoriale, ne dà notizia mediante avviso da pubblicare per almeno 15 giorni
nell'albodellesedidiNapoli,GenovaoTriestedell'ufficioSASNcompetente,inrelazioneallalocalitàincui
l'incarico deve essere svolto. Detto avviso va, altresì, pubblicato negli albi della capitaneria di porto
competente per territorio e della struttura dell'ufficioSASN dove l'incarico deve essere svolto, dandone
comunicazione all' Ordine provinciale dei medici, al Comitato zonale competente per territorio e ai
sindacatifirmataridelpresenteaccordo.
2.Imediciaspirantiall'incaricodimedicogenericoambulatorialedevonoinoltrare,entroilterminestabilito
dall'avvisopubblico,all'ufficioSASNcompetenteappositadomandaincartasemplice,specificandoititoli
accademiciediservizioposseduti,nonchéaltrititoliinerentialcurriculumformativoeprofessionale,con
espressoriferimentoalleesperienzeinformaticheacquisite.
3.Nelladomandadevono,inoltre,elencaregliincarichiprofessionalisvolti,el'entechelihaconferiti,il
luogoove le relative prestazionisono state resenonché l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della
giornata.
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4.Almomentodellascadenzadeltermineperlapresentazionedelladomandaimediciaspirantiall'incarico
devonoessereiscrittiall'alboprofessionale.Devono,inoltre,essereinpossessodell'attestatodiformazione
in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256 del 1991 e diploma di formazione specifica in
medicina generale, di cui al decreto legislativo n.368 del 1999, n.277 del2003e n.206 del 2007,con
esclusione dei medici già titolari d'incarico ambulatoriale di medicina generale negli uffici SASN. Al
momento del conferimento dell'incarico, i medici stessinondevono trovarsi in alcuna delle situazioni di
incompatibilitàdicuialsuccessivoarticolo25.
5. L'ufficio SASN competente, verificato il possesso dei requisiti richiesti, effettua la valutazione
comparativadeititolipossedutidagliaspirantiall'incaricosullabasedeicriterigenerali,dicuiall'allegato3
checostituisceparteintegrantedelpresenteaccordo.
6. Completata la fase istruttoria, l'ufficio SASN predispone la relativa graduatoria e la trasmette al
competenteufficiodellaDirezionegeneraledelleprofessionisanitarieedellerisorseumanedelServizio
SanitarioNazionale,unitamenteallacopiadelledomandedegliaspirantiall'incarico.
7. Il Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio
SanitarioNazionaleapprovalagraduatoria,autorizzandoilconferimentodell'incaricoalmedicocherisulta
alprimopostoingraduatoria.
8.Lagraduatoria,chehavaliditàannuale,saràpubblicataconlestessemodalitàprevistedalcomma1del
presentearticoloedovràcontenere,afiancodiciascunnominativo,ilpunteggioconseguito.
9.Entroilterminedi15giornidallapubblicazione,imediciinteressatipossonopresentareallaDirezione
generale delle professioni sanitarie e delle risorseumane del Servizio Sanitario Nazionale un'istanza di
riesame della loro posizione in graduatoria, motivando la richiesta. Entro il termine di 30 giorni dalla
ricezionedell'istanzailDirettoredellaDirezionegeneraledelleprofessionisanitarieedellerisorseumane
delServizioSanitarioNazionaleemetteprovvedimentodefinitivo,dandonecomunicazioneall'ufficioSASN
competente che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato. In caso di accoglimento
dell'istanza, il Direttore riformula la graduatoria che sarà pubblicata con le stesse modalità previste dal
comma1delpresentearticolo.
10. L'incaricoè conferito dall'ufficioSASNcompetentemediante lettera in duplice copia,una delle quali
deveessererestituitadalmedicoconladichiarazionediaccettazionedellenormecheregolanol'incarico,
dell'orario,deigiorniedeiluoghistabilitiperl'esecuzionedelleprestazioniprofessionali.
11.Entro30giornidallacomunicazionedelconferimentodell'incaricoilmedico,apenadidecadenza,deve
rilasciareappositadichiarazione,resaaisensidelD.P.R.445del2000esuccessivemodificazioni,attestante
l'insussistenzadeicasidiincompatibilitàdicuiall'articolo25delpresenteaccordoeilpossessodeirequisiti
edeititolidichiaratinelladomanda.
12.L'incaricoèconferitoperunperiododiprovadi3mesi,duranteilqualealmedicocompetelostesso
trattamentoeconomicoprevistoperilmedicoconfermatonell'incarico.
13.Alloscaderedelterzomese,ovedapartedelMinisterodellaSalute,ufficioSASNcompetente,amezzo
raccomandataconavvisodiricevimento,nonvenganotificataalmedicolamancataconfermadell'incarico,
lostessosiintendeconferitoatempoindeterminato.
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14. Contro il provvedimento di mancata conferma, è ammessa opposizione da parte dell'interessato al
Ministero della Salute, Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio
SanitarioNazionale,entro15giornidallaricezionedellarelativacomunicazione.
15.L'opposizionenonhaeffettosospensivodelprovvedimento.
16. La suindicata Direzione generale emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di
ricevimento dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a
notificareilprovvedimentostessoall'interessato.
17. Incaso diaccoglimento dell'istanza, ilMinistero della Salute, ufficioSASNcompetente, risolve,senza
obbligo di preavviso, l'eventuale rapporto instaurato nel frattempo con altro medico e sottoposto alla
condizionerisolutivadelmancatoaccoglimentodell'istanzadelriesamedelmedicosostituito.
18.InattesachesidefiniscalaproceduradicuiaicommiprecedentiilMinisterodellaSalutepuòconferire,
incasodiurgenza,incarichiprovvisori.
19. La procedura, di cui al presente articolo, non si applica nei casi previsti al comma 1 del successivo
articolo27.
20. Per gli ambulatori con numero complessivo di ore di medicina generale non superiore a 36 ore
settimanali,leorechesidovesserorenderevacantiechenonsiastatopossibileattribuireconlaprocedura
dicuialcomma1delsuccessivoarticolo27,vannoattribuite,conlaproceduradicuialpresentearticolo,in
mododaassicurarealmenoduerapporticonvenzionaliconduedifferentimedici.Iturnidovrannoessere
organizzati in maniera da garantire la maggiore funzionalità del servizio, assicurando che uno dei due
incarichinonsiasuperioreaidue/terzidell'interomonteoredimedicinageneraledell'ambulatorio.
ART.24–MASSIMALEORARIOELIMITAZIONI
1.L'incaricoambulatorialepuòessereconferitoperunorariomassimononsuperiorea38oresettimanali
epuòessereespletatopressopiùambulatoriSASN.
2. L'attività per incarico ambulatoriale sommata ad altra attività compatibile, svolta in base ad altro
rapporto,nonpuòsuperarel'impegnoorariodi38oresettimanali.
ART.25–INCOMPATIBILITA'
1. Ai sensi dell'articolo 4,comma 7, della legge30dicembre 1991, n. 412,e successive modificazionied
integrazioni,l'incaricononpuòessereconferitoalmedicoche:
a) sitroviinunaqualsiasiposizionenoncompatibileperspecifichenormedilegge;
b) abbiaunrapportodilavorosubordinatopressoentepubblicooprivatocondivietodiliberoesercizio
professionale;
c) eserciti altre attività o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possano configurarsi in
conflittodiinteressicolrapportoconvenzionaleconilMinisterodellaSalute;
d) siaproprietarioocomproprietario,azionista,socio,gestoreodirettoreovveroinrapportidiattività
consocietàarmatorialiodivoloocomunqueoperantinell'ambitodeiportioaeroporti;
e) svolgaattivitàdimedicofiduciariopercontodelMinisterodellaSalute;
f) svolga attività specialistica in regime di convenzionamento esterno per conto del Ministero della
SaluteodelleaziendeU.S.L.;
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g) operiaqualsiasititolonellecasedicuraconvenzionateconilMinisterodellaSaluteoconleaziende
U.S.L.;
h) siaiscrittoofrequentiicorsidispecializzazionedicuiaidecretilegislativin.257del1991,n.368del
1999,n.277del2003en.206del2007,fattosalvoquantoprevistodallenormevigenti.
2.Ilverificarsinelcorsodell'incaricodiunadellecondizionidiincompatibilitàdicuialpresentearticolo
comportalarevocadell'incarico,salvolarimozionedellastessadapartedelmedicointeressato.
ART.26–DOVERIECOMPITIDELMEDICOGENERICO
1.Nellosvolgimentodellapropriaattivitàambulatorialeilmedicogenericoassicuraiseguenticompitie
funzioni:
a) effettuaprestazionimedicheaifinididiagnosiecura;
b) richiedevisitespecialisticheeaccertamenti,strumentalienon,dicaratterespecialistico,evidenziandoil
dubbio o il quesito diagnostico e fornisce ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il
tempodidiagnosi;
c) compilalepropostemotivatediricoveroedicuretermalicorredandoledegliaccertamentieseguitioin
possessodelpaziente;
d) prescrivelespecialitàmedicinali,iprodottigalenicieipresidisanitari;
e) effettualeprestazionidisieroevaccinoprofilassi;
f) effettualevisitepreventivediimbarco,eventualmenteancheabordodellanave,levisiteperiodichedi
idoneità alla navigazione previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea e
formulailrelativogiudiziomedicolegale;
g) certificagliesitidiinfortuniosullavoroedimalattiaprofessionale;
h) rilascialacertificazioneaifinidellaidoneitàallanavigazione;
i) effettuavisitedicontrolloevisiteispettive;
l) provvede ad annotare i dati diagnostici e terapeutici nell'ambito del nuovo sistema informativo
assistenzasanitariaainaviganti(NSIASN);
m)partecipaacorsidiformazioneinformatica,ancheadistanza,perl'espletamentodeicompitidicui
alpuntol);
n)collaboraconilmedicoresponsabiledelpoliambulatorio;
o) può svolgere su richiesta del Direttore dell'ufficio SASN competente le funzioni di medico
responsabile del poliambulatorio. In tale qualità dipende funzionalmente dal Direttore dell'ufficio
SASN;
p) può svolgere su richiesta del Direttore dell'ufficio SASN competente funzioni di coordinamento
tecnicosanitario dei responsabili dei poliambulatori. In tale qualità dipende funzionalmente dal
Direttoredell'ufficioSASN;
q)svolgeattivitàdicollaborazioneadinterventidicarattereepidemiologico;
r)sirecainaeroportooabordodinaviinnavigazione,inportooinradapervisitareedeventualmente
accompagnareinospedaleassistitiammalati,neicasiincuilecondizionifisiopatologichedeglistessilo
richiedano;
s) effettua le visite medico generiche di 1°, 2° e 3° classe per l'accertamento iniziale o periodico
dell'idoneitàalvolodeirichiedentilicenzeoattestatiaeronauticidicuialdecretodelPresidentedella
Repubblica18novembre1988,n.566erilascialarelativacertificazionemedicolegale;
t) partecipa alle sedute della commissione medica di 1° grado. Per tale attività è equiparato al medico
fiduciario;
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u) partecipa alle commissioni d'esami per il rilascio dei certificati di competenza della gente di mare in
materiadiprimosoccorsosanitario;
v)inoltraall'ufficioSASNcompetenteperterritorioentroil15febbraiodiciascunannounadichiarazione
sostitutivadallaqualerisultinotuttigliincarichi,leattivitàelesituazioniinatto,comunqueinfluentiai
finidell'applicazionedegliistitutinormativiedeconomiciprevistidalpresenteaccordoconimpegnoa
comunicaretempestivamenteleeventualivariazionichedovesserointervenireincorsod'anno.Senon
fosserointervenutevariazioni,èsufficienteunadichiarazionesostitutivacheneattestil'inesistenza.
ART. 27 AUMENTO ORARIO ASSEGNAZIONE DI ORE DI TURNI VACANTI ISTITUZIONE DI NUOVI
TURNI
1.Qualorasianecessarioprovvedereadaumentidiorarioperunserviziogiàattivato,oall'assegnazione
diorediturnivacanti,ilMinisterodellaSalute–UfficioSASNcompetente–prioritariamenteinterpella,
secondo l'ordine di anzianità di servizioo in subordinesecondo l'anzianità di laurea, imedici titolari di
incariconell'ambulatorioSASNmedesimoesuccessivamenteimediciinserviziopressogliambulatori
SASNnell'ambitodellaprovincia,conferendol'aumentodiorario.
2.Nelcasocheimediciinterpellatidichiarinolapropriaindisponibilitàalconferimentodioreoqualora
sianecessarioprocedereall'istituzionedinuoviturni,ilMinisterodellaSalute,ufficioSASNcompetente,
attivalaproceduraprevistadalprecedentearticolo23.
3. Per gli ambulatori con numero complessivo di ore di medicina generale non superiore a 36 ore
settimanali,leorechesidovesserorenderevacantivannoattribuiteconlaproceduradicuialpresente
articolo, in modo da assicurare almeno due rapporti convenzionali con due differenti medici. I turni
dovrannoessereorganizzatiinmanieradagarantirelamaggiorefunzionalitàdelservizio,assicurandoche
uno dei due incarichi non sia superiore ai due/terzi dell'intero monte ore di medicina generale
dell'ambulatorio.
ART.28–RIDUZIONEOSOPPRESSIONEDELL'ORARIO–REVOCADELL'INCARICO
1. Per mutate esigenze di servizio, qualora non sia possibile applicare l'istituto della mobilità di cui al
successivoarticolo29,ilMinisterodellaSalute,Direzionegeneraledelleprofessionisanitarieedellerisorse
umanedelServizioSanitarioNazionale,sentitalacommissionedicuiall'articolo51delpresenteaccordo,
può far luogo alla riduzione dell'orario di attività del medico o alla revoca dell'incarico, dandone
comunicazione all'interessatomediante letteraraccomandatacon avviso di ricevimentocon preavviso di
almeno45giorni.
2.Controilprovvedimentodiriduzionedell'orarioorevocadell'incaricoèammessaopposizionedaparte
dell'interessato al Ministero della Salute, Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse
umane del Servizio Sanitario Nazionale , entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della
comunicazionescritta.
3.L'opposizionenonhaeffettosospensivodelprovvedimento.
4. La suindicata Direzione generale, sentita la commissione di cui al successivo articolo 51, emette
provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione, dandone
comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare il provvedimento stesso
all'interessato.
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ART.29–MOBILITA'
1.PeresigenzedicarattereorganizzativoefunzionaleilMinisterodellaSalute,ufficioSASNcompetente,
puòdisporreprovvedimentidimobilitàinanalogiaaquantoprevistodall'articolo12delpresenteaccordo
anchenelleipotesidiriduzioneosoppressionedell'orariodiattivitàdicuialprecedentearticolo28.
2.Trovanoapplicazioneledisposizionidicuiaicommi2,3,4,5,e6delrichiamatoarticolo12.
3.Nelcaso dinon agibilitàtemporanea del presidio ambulatoriale, ilMinistero della Salute, ufficioSASN
competente,utilizzatemporaneamenteilmedico,senzadannoeconomicoperlostesso,inaltropresidio
ministeriale.
ART.30–COMPENSIEDINDENNITA'
1. Ai medici generici ambulatoriali è corrisposto lo stesso trattamento previsto per i medici specialisti
ambulatorialidelcapoIdelpresenteaccordo.
2. Per le visite preventive d'imbarco effettuate a bordo di navi al personale extracomunitario, vengono
corrisposti gli onorari previsti per i medici fiduciari, di cui all'articolo 9,comma 1, lettera f) del decreto
ministeriale24dicembre2003n.399esuccessivemodificheeintegrazioni.
3.Perl'indennitàdiaccessotrovaapplicazionel'articolo13delpresenteaccordo.
ART.31–CONTRIBUTOENPAM
1.PerquantoconcerneilcontributoENPAMsiapplicanoledisposizionidicuialprecedentearticolo18del
presenteaccordo.
CAPOIII
ALTREPROFESSIONALITA'SANITARIE(BIOLOGI,CHIMICIEPSICOLOGI)
Art.32–CONFERIMENTOINCARICO
1. Il professionista di cui al presente accordo, che aspiri a svolgere la propria attività professionale
nell'ambito delle strutture del SASN, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna diretta al competente ufficio del
Comitato zonale, di cui all'articolo24 dell'Accordo CollettivoNazionale23marzo2005– testo integrato
conl'AccordoCollettivoNazionale29luglio2009econl'AccordoCollettivoNazionale8luglio2010,nelcui
territoriodicompetenzainsistel'ufficioSASNappositadomandaredattacomedamodelloallegato1,che
costituisceparteintegrantedelpresenteaccordo.
2.Ladomandadevecontenereledichiarazioni,reseaisensidelD.P.R.n.445del2000,atteaprovareil
possessodeititoliaccademicieprofessionaliconseguitifinoal31dicembredell'annoprecedenteelencati
nelladichiarazionesostitutivadicuiall'allegato2,checostituisceparteintegrantedelpresenteaccordo.
3. Allascadenza delterminedipresentazione delladomanda diinserimento nella graduatoria,pena la
nullità della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere i
seguentirequisiti:
a)essereiscrittoall'Alboprofessionale;
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b) possedere il titolo per l'inclusione nelle graduatorie delle branche della specialità della categoria
professionale interessata, previste nell'allegato A, parte prima, dell' Accordo Collettivo Nazionale 23
marzo2005–testointegratoconl'AccordoCollettivoNazionale29luglio2009econl'AccordoCollettivo
Nazionale8luglio2010.Iltitoloèrappresentatodaldiplomadispecializzazioneinunadellebranchedella
specialità.
4.Ladomandadiinclusioneingraduatoriadeveessererinnovatadiannoinannoedevecontenerele
dichiarazioniconcernentiititoliaccademicioprofessionalichecomportinomodificazioninelprecedente
punteggiovalutatosecondoicriteridicuiall'allegatoA,partesecondadell'AccordoCollettivoNazionale
23 marzo 2005 – testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo
CollettivoNazionale8luglio2010.
5.IlComitatozonale,ricevuteledomandeinviateentroil31gennaiodiciascunanno,provvedeentroil
30settembre allaformazione diunagraduatoriaper titoli,con validitàannualeperciascuna categoria
professionale,secondoicriteridicuiall'allegatoA,parteseconda,dell'AccordoCollettivoNazionale23
marzo2005–testointegratoconl'AccordoCollettivoNazionale29luglio2009econl'AccordoCollettivo
Nazionale8luglio2010.
6. Il Direttore generale dell'azienda , ove ha sede il comitato zonale di cui all'articolo 24 dell' Accordo
CollettivoNazionale23marzo2005–testointegratoconl'AccordoCollettivoNazionale29luglio2009e
con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, ne cura la pubblicazione mediante affissione all'Albo
aziendaleperladuratadi15giorniecontemporaneamentelainoltraairispettiviOrdiniprovincialidelle
altreprofessionalita'ealComitatozonale,aifinidellamassimadiffusione.
7. Entro 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono inoltrare al Comitato zonale, mediante
raccomandataconavvisodiricevimento,istanzamotivatadiriesamedellaloroposizioneingraduatoria.
8. Le graduatorie definitive predisposte dal Comitato zonale sono approvate dal Direttore generale
dell'aziendaeinviateallaRegionechenecuralapubblicazionesulBollettinoUfficialedellaRegioneentro
il31dicembrediciascunanno.
9.LapubblicazionecostituiscenotificazioneufficialeagliinteressatiedagliufficiSASN.
10.L'Assessoratoregionaleallasanitàcural'immediatoinviodelBollettinoUfficialeagliOrdiniinteressatie
alcompetenteufficioSASNdiNapoliodiGenova.
11. Le graduatorie hanno effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di
presentazionedelladomanda.
ART.33–ASSEGNAZIONEDEGLIINCARICHI
1.Iprovvedimentiperl'attivazionedinuoviturni,perl'ampliamentodiquelliinattoeperlacoperturadei
turni resisi disponibili, adottati dall' ufficio SASN di Genova o Napoli, nel cui territorio di competenza è
ubicato l'ambulatorio SASN interessato all'assegnazione dell'incarico, previa autorizzazione del Direttore
dellaDirezionegeneraledelleprofessionisanitarieedellerisorseumanedelServizioSanitarioNazionale
del Ministero della Salute, vengono comunicati al Comitato zonale competente. Il Comitato zonale
medesimoprovvedeallaloropubblicazioneneimesidimarzo,giugno,settembreedicembredalgiorno15
allafinedellostessomese.
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2. I professionisti aspiranti al turno disponibile, dal 1° al 10° giorno delmese successivo a quello della
pubblicazione,devonocomunicareconletteraraccomandata,lapropriadisponibilitàalComitatozonale,il
qualeindividua,entroi20giornisuccessiviallascadenzadeltermine,l'aventedirittosecondol'ordinedi
prioritàdicuialsuccessivoarticolo34enedàcomunicazioneall'ufficioSASNcompetente.
3. La comunicazione dei turni disponibili può contenere eventuali specificazioni circa il possesso di
particolaricapacitàprofessionali.Intalicasilasceltadelprofessionistaavvienesullabasedellapreventiva
verifica del possesso delle richieste specifiche capacitàda parte diuna apposita commissione di esperti,
compostadaduerappresentantidelMinisterodellaSalute,designatidall'ufficioSASNdiGenovaoNapolie
dadueprofessionistidesignatidalComitatozonale.
ART.34–MODALITA'PERL'ATTRIBUZIONEDEGLIINCARICHI
1.PremessocheilprofessionistapuòespletareattivitàambulatorialeaisensidelpresenteAccordoinuna
solaareaprofessionale,echeleorediattivitàsonoricoperteattraversoaumentidiorarionellastessaarea
o attraverso riconversione in aree diverse, per l'attribuzione dei turni comunque disponibili, di cui
all'articolo33comma1,l'aventedirittoèindividuatoattraversoilseguenteordinedipriorità:
a)titolarediincaricoatempoindeterminatochesvolganelsoloambitozonale,incuièpubblicatoilturno,
esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dall'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 –
testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8
luglio2010,edagliaccordidirecepimentodicuialladichiarazioneaverbalen.2delcitatoaccordodel23
marzo2005,testointegrato;taleprioritàèvalidasoloperl'ambitozonaleincuiilprofessionistaètitolare
di un maggior numero di ore d'incarico, nel caso lo stesso sia titolare di incarichi in due diversi ambiti
regionali;
b) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, attività ambulatoriale
regolamentata del presente accordo in diverso ambito zonale della stessa regione o in ambito zonale
confinante se di altra regione. Relativamente all'attività svolta come aumento di orario ai sensi della
presentelett.b)alprofessionistanoncompeteilrimborsodellespesediviaggiodicuiall'articolo42del
presenteaccordo;
c)titolarediincaricoatempoindeterminatoinaltroambitozonale,chefacciarichiestaalComitatozonale
diesseretrasferitonelterritorioincuisièdeterminataladisponibilità;
d) titolare di incaricoatempo indeterminato nello stessoambito zonale,che per lo svolgimento di altra
attivita'siasoggettoallelimitazionidiorariodicuiall'articolo36delpresenteaccordo;
e)titolarediincaricoatempodeterminato,secondol'ordinediprecedenza,dicuialleprecedentilettere,
chefacciarichiestadiincrementodiorariooditrasferimento;
f)ilprofessionistatitolaredipensioneacaricodiEntidiversidall'ENPAB,ENPAPeEPAP.
2.Aifinidelleproceduredicuialcomma1,perognisingolaletteradallaa)allaf),l'anzianitàdelservizio
riconosciuta ai fini della prelazione costituisce titolo di precedenza; in caso di pari anzianità di servizioè
dataprecedenzaall'anzianitàdispecializzazione,successivamente,all'anzianitàdilaurea,e,insubordine,
allamaggioreetàanagrafica.
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3. Il professionista in posizione di priorità viene invitato dal Comitato zonale mediante lettera
raccomandata, di cuiuna copiadeve essere inviata all'ufficioSASNcompetente diGenovao di Napoli,a
comunicarel'accettazione/rinunciaall'incaricoentro20giornidalricevimentoall'ufficioSASNstesso.Alla
comunicazione di disponibilità dovrà essere allegata, pena l'esclusione dall'incarico, la dichiarazione
sostituivadicuiall'allegato2.Laformalizzazionedell'incaricodovràavvenireentroilterminedi30giorni
dalricevimentodelladichiarazione.
4. L'incarico a tempo determinato per la durata di 3 mesi è conferito dall'Ufficio SASN competente
mediante lettera in duplice copia, delle quali una deve essere restituita dal professionista con la
dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per
l'esecuzione delle prestazioni professionali. Allo scadere del terzo mese, ove da parte dell'Ufficio SASN
competente amezzo raccomandata con avviso di ricevimentonon venga notificata al professionista la
mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato. La mancata conferma o la
trasformazione dell'incarico a tempo indeterminato è comunicata al Comitato zonale. Contro il
provvedimento di mancata conferma, l'interessato può produrre istanza di riesame al Ministero della
SaluteDirezionegeneraledelleprofessionisanitarieedellerisorseumanedelServizioSanitarioNazionale
entro 15 giorni dalla relativa comunicazione. L'istanza di riesame non ha effetto sospensivo del
provvedimento.LasuddettaDirezionegeneraleemetteprovvedimentodefinitivoentro30giornidalladata
di ricezione dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente che provvede a
notificare il provvedimento stesso all'interessato e a informare il Comitato zonale. Durante il periodo di
provadi3mesialprofessionistacompetelostessotrattamentoeconomicoprevistoperilprofessionista
confermatonell'incarico.
5.Inderogaalleprioritàealleproceduredicuiaicommaprecedenti,qualoraperunadeterminatabranca
siverifichilanecessitàdiprocedereadunaumentodiorario,semprechémotivato,ilMinisterodellaSalute
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale
sentiti, tramite gli uffici SASN competenti, i Sindacati firmatari del presente accordo, ha la facoltà di
attribuire aumenti di orario ad uno o più professionisti ambulatoriali che prestano servizio nell' area
professionale. L'ufficio SASN competente deve comunicare al Comitato zonale, entro 15 giorni dal
provvedimento, il nominativo del sanitario cui è stato incrementato l'orario e la consistenza numerica
dell'orarioaumentato.
6. In attesa del conferimento dei turni disponibili secondo le procedure su indicate, l'ufficio SASN
competentepuòconferireincarichiprovvisorimensiliadunprofessionistadisponibile,conprioritàperi
non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilità. L'incarico provvisorio mensile,
eventualmenterinnovabileallostessosanitario,cessainognicasoconlanominadeltitolare.
7. Al professionista incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto per i sostituti non
titolaridialtroincaricodicuialsuccessivoarticolo46.
8. Qualora sussistano ancora turni vacanti, l'ufficio SASN competente di Genova o Napoli procede alla
assegnazione dei turni a professionisti non ancora titolari di incarico presenti nella graduatoria, che
abbianoespressolapropriadisponibilitàall'attodellapubblicazionedeiturnivacanti,secondol'ordinedi
graduatoria.
9.Esperiteinutilmenteleproceduredicuiaicommiprecedenti,l'ufficioSASNpuòconferirel'incaricoadun
professionistadichiaratosidisponibileedinpossessodeirequisitiprevistidalpresenteaccordo.
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ART.35–INCOMPATIBILITA'
1.Fermorestandoquantostabilitonell'articolo15dell'AccordoCollettivoNazionale23marzo2005–testo
integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio
2010,l'incaricononpuòessereconferitoalprofessionistache:
a) eserciti altre attività o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possano configurarsi in
conflittodiinteressicolrapportoconvenzionaleconilMinisterodellaSalute;
b)siaproprietarioocomproprietario,azionista,socio,gestoreodirettoreovveroinrapportidiattivitàcon
societàarmatorialiodivolooperantinell'ambitodeiportioaeroporti.
2. Il verificarsi nelcorso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilità di cui alpresente articolo
comportalarevocadell'incarico,salvolarimozionedellastessadapartedelprofessionistainteressato.
ART.36–MASSIMALEORARIO
1.Fermorestandoquantodispostodall'articolo16dell'AccordoCollettivoNazionale23marzo2005–testo
integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio
2010,ed ai fini della determinazione dell'orariomassimo settimanale, l'attività del professionista svolta
negliambulatoridegliufficiSASNsicumulaconquellasvoltadalprofessionistamedesimoinambulatoridi
entipubblicicheadottinoilpredettoaccordo,perincarichiatempoindeterminatooperincarichiatempo
determinato.
2.Fermorestandoquantostabilitodalcomma3dell'articolo16dell'AccordoCollettivoNazionale23marzo
2005 – testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo
Nazionale8luglio2010,eventualiritardiinentrata,nellimitemassimodi15minutidell'orariodiaccesso,
potranno essere recuperati nell'arco del mese successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio,
d'intesaconilresponsabiledell'ambulatorio.
ART.37RIDUZIONEOSOPPRESSIONEDELL'ORARIOREVOCADELL'INCARICO
1. Per mutate esigenze di servizio e nell'impossibilità di dare corso all'istituto della mobilità di cui al
successivo articolo 41 del presente accordo, il Ministero della Salute, sentita la commissione di cui
all'articolo51delpresenteaccordo,puòfarluogoallariduzionedell'orariodiattivitàdelprofessionistao
alla revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento con preavviso di almeno 45 giorni, nonché al Comitato di cui all'articolo 24 dell'
AccordoCollettivoNazionale23marzo2005–testointegratoconl'AccordoCollettivoNazionale29luglio
2009econl'AccordoCollettivoNazionale8luglio2010.
ART.38CESSAZIONEESOSPENSIONEDELL'INCARICO
1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 19 e 20 e dalla norma transitoria n. 5 dell' Accordo
CollettivoNazionale23marzo2005– testo integratocon l'Accordo CollettivoNazionale29 luglio2009e
conl'AccordoCollettivoNazionale8luglio2010,nelcasoprevistodalcomma1,letterac)dell'articolo20
delsuccitatoaccordo, lariammissione in servizio del professionista deveessere dispostadallaDirezione
generale delle professioni sanitariee delle risorseumane del Servizio SanitarioNazionale delMinistero
dellaSalute,sentitalacommissionedicuialsuccessivoarticolo51delpresenteaccordo,entro30giorni
dallaricezionedellarichiestadiriammissione.
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ART.39DOVERIECOMPITIDELPROFESSIONISTA
1.Ilprofessionistaincaricatoaisensidelpresenteaccordodeve:
a) collaborare, con il medico di medicina generale, ambulatoriale o fiduciario , alla formulazione del
giudiziomedico–legalecircal'idoneita'allavoro;
b) attenersi alle disposizioni che l'ufficio SASN emana per il buon funzionamento dei presidi e il
perseguimentodeifiniistituzionali;
c)eseguireleprestazioniprofessionalipropriedellecategoriecosìcomeregolamentatedallerelativeleggi
diordinamentoedell'articolo1delD.P.R.n.458del1998;
d)partecipareaiprogrammieaiprogettifinalizzati;
e)attenersialledisposizionicontenutenelpresenteaccordo;
f)rispettarel'orariodiattivitàindicatonellaletteradiincarico;
g) inoltrare all'ufficio SASN competente per territorio, entro il 15 febbraio di ciascun anno, una
dichiarazione sostitutiva dalla quale risultino tutti gli incarichi, le attivita' e le situazioni in atto
comunque influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente
Accordo, con l'impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero
intervenire in corso d'anno. Se non fossero intervenute variazioni , e' sufficiente una dichiarazione
sostitutivacheneattestil'inesistenza;
h)collaborareconilmedicoresponsabiledelpresidioambulatoriale.
2.Ilprofessionistanell'erogazionedelleprestazionidisuacompetenzadeve:
a) compilare e sottoscrivere il risultato delle prestazioni effettuate utilizzando il modulario fornito
dall'ufficioSASN;
b)annotareidatidiagnosticiedeventualmenteterapeuticinell'ambitodell'NSIASN;
c) partecipareacorsidiformazioneinformatica,ancheadistanza,perl'espletamentodeicompitidi
cuialpuntob);
d) fornire al responsabile della struttura operativa cuiè assegnato ognidato utilea qualificare sul piano
dell'affidabilitàleprestazionidicompetenza;
e)usareleattrezzaturefornitedall'ufficioSASNcomunicandoalresponsabiledellastrutturaoperativadi
appartenenzaleeventualiavarie;
f)parteciparealleattivitàdirilevazioneepidemiologicaperlapreparazione,lostudioelaprogrammazione
diindaginistatistiche;
g)parteciparealleattivitàformativeprogrammatedall'ufficioSASN.
ART.40–RESPONSABILITA'CONVENZIONALIEVIOLAZIONI
1. In caso di inosservanza dei doveri e dei compiti derivanti dal presente accordo, il responsabile
dell'Ufficio SASN competente, entro 30 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, contesta
formalmenteperiscrittoalprofessionistaleinfrazionirilevate.
2.Ilprofessionistahalapossibilitàdiprodurrelepropriecontrodeduzionientro20giornidalladatadi
ricezionedellacontestazione.
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3. L'Ufficio SASN trasmette tutti gli atti in suo possesso al Direttore della Direzione generale delle
professionisanitarieedellerisorseumanedelServizioSanitarioNazionaleche,sentitol'interessato,ovelo
richieda,decideconattomotivato,notificatoall'interessato,sull'archiviazionedelcasoosull'irrogazionedi
unadellesanzionidicuiall'articolo27dell'AccordoCollettivoNazionale23marzo2005testointegratocon
l'AccordoCollettivoNazionale29luglio2009econl'AccordoCollettivoNazionale8luglio2010,riportateal
successivocomma4.
4.Lesanzionidisciplinari,elencateinordinedigravitàdell'infrazioneaccertata,sonoleseguenti:
a)richiamo:perlieviinfrazionideidoveriecompitiderivantidalpresenteaccordocollettivonazionale.Il
richiamocomportalasospensioneperunturnodallapossibilitàdiavvalersidell'assegnazionediturnichesi
rendesserodisponibili;
b)diffida:perinfrazionimenolievideglistessiobblighiecompiticontrattualioperilreiterarsidiinfrazioni
chehannocomportatoilrichiamo.Ladiffidacomportalasospensioneperquattroturnidallapossibilitàdi
avvalersidell'assegnazionediturnichesirendesserodisponibili;
c)sospensionedelrapporto:
1. perrecidivadiinfrazionigia'sanzionateconrichiamoediffida;
2. pergraviinfrazionifinalizzateall'acquisizionedivantaggipersonali;
3. pergraviinosservanzedeidoveriecompitichecomportinodisfunzionidelservizio;
4. per mancata effettuazione delle prestazioni sanitarie e/o medicolegali previste dal presente
accordocollettivonazionale;
5. per omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilità,
limitazioniorarie,riscossionediindebitoemolumento;
6. nel caso di sospensione dall'albo professionale o emissione di mandato o di ordine di custodia
cautelare.
c.1 La ripresa del servizio deve essere autorizzata dal Direttore della Direzione generale delle
professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale entro 30 giorni dalla
cessazione del provvedimento di cui al precedente capoverso, previo parere della commissione
consultivacentraledicuiall'articolo51.
c.2 Il provvedimento di sospensione comporta la sospensione del rapporto convenzionale da un
minimodi1meseadunmassimodi2annieprecludelapossibilitàdiavvalersi,peralmenoquattro
turni,dell'assegnazionediturnichesirendesserodisponibili.
d)revocadell'incarico:
1. per instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configuratesi come reati, per le
qualisianostateaccertategravissimeresponsabilitàprofessionali;
2. perrecidivaspecificadiinfrazionichehannogiàportatoallasospensionedelrapporto;
3. persentenzadicondannapassataingiudicato.
5. Avverso la sanzione disciplinare irrogata è ammesso ricorso da parte dell'interessato, da presentarsi
entro15giornidalladatadellarelativacomunicazione,alDirettoredellasuindicataDirezionegeneraledel
Ministero della Salute che, sentita la commissione consultiva centrale di cui all'articolo 51, decide in via
definitivaentro60giornidallaricezionedelricorso,notificandoilrelativoprovvedimentoalricorrente.
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6. L'esito finale del procedimento disciplinare, notificato all'interessato, è comunicato all'Ordine
professionaledicompetenzaeagliufficiSASNdiNapolieGenova,oltrechealComitatodicuiall'articolo24
dell'Accordo CollettivoNazionale23marzo2005– testo integratocon l'Accordo CollettivoNazionale29
luglio2009econl'AccordoCollettivoNazionale8luglio2010.
7. Il procedimento di cui al presente articolo deve concludersi entro 180 giorni dalla contestazione
dell'addebitoalprofessionista.Trascorsotaletermineilprocedimentosiestingue.
ART.41MOBILITA'
1.PeresigenzedicarattereorganizzativoefunzionaleilMinisterodellaSalute,ufficioSASNcompetente,ha
lafacoltàdiavvalersidell'istitutodellamobilitàprevistodall'articolo17dell'AccordoCollettivoNazionale
23marzo2005–testointegratoconl'AccordoCollettivoNazionale29luglio2009econl'AccordoCollettivo
Nazionale 8 luglio 2010, anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attività di cui al
precedente articolo 37. Il relativo provvedimento va comunicato al Comitato di cui all'articolo 24 dell'
accordosuindicato.
2.Laproceduradellamobilitàsaràattivataadiniziaredalprofessionistacheabbialaminoreanzianitàdi
servizio.
3.Controilprovvedimentodimobilitàèammessaopposizionedapartedell'interessatoalMinisterodella
Salute,DirezionegeneraledelleprofessionisanitarieedellerisorseumanedelServizioSanitarioNazionale,
entroiltermineperentoriodi15giornidalricevimentodellacomunicazionescritta.
4.L'opposizionehaeffettosospensivodelprovvedimento.
5.LasuddettaDirezionegeneraleemetteprovvedimentodefinitivoentro30giornidalladatadiricezione
dell'opposizione,eprovvedeanotificareilprovvedimentostessoall'interessatoeainformareilComitatodi
cui all'articolo24 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23marzo2005– testo integratocon l'ACN29 luglio
2009econl'ACN8luglio2010.
6.Nelcaso dinon agibilitàtemporanea del presidio ambulatoriale, ilMinistero della Salute, ufficioSASN
competente, utilizzatemporaneamente il professionista , senzadannoeconomico per lo stesso, in altra
strutturaministeriale.
7. Il provvedimento di mobilità può essere adottato anche a domanda del professionista, valutate le
prioritarieesigenzediservizio.
ART.42–INDENNITA'DIACCESSO
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46 dell' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 –
testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8
luglio2010,qualorailprofessionistasvolgaperilMinisterodellaSaluteunincarico,aldifuoridelcomune
diresidenza,inuncomunedovesvolgeattivitàanchepercontodeglientipubblicicheadottanol'accordo
predettoeperilqualepercepiscedaglientimedesimiunrimborsoperspesediviaggio,talerimborsosarà
acaricodelMinisterodellaSalute,ufficioSASNcompetenteedeglientipredettiinproporzionealleoredei
rispettiviincarichi.
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2.Insedediprimoincarico,conferitosuccessivamentealladatadipubblicazionedelpresenteaccordo,
noncompetel'indennitàdiaccessoalprofessionistacherisiedainuncomunediversodaquelloincuiè
ubicatoilpresidiopressoilqualel'incaricodeveesseresvolto.
3.Alprofessionista,cherisiedeinlocalitànoncompresanellaprovinciaincuièubicatoilpresidiopressoil
qualel'incaricodeveesseresvolto,noncompetel'indennitàdiaccessocorrelataataleincarico.
4. Al professionista, che risiede in località insulare compresa nella provincia in cui è ubicato il presidio
pressoilqualel'incaricodeveesseresvolto,ècorrispostoperogniaccessoun'indennitàparialcostodel
bigliettodiandataeritornotariffaresidente,amezzotraghetto.
5. L'indennità di cui al presente articolo ha decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto di
approvazione.
ART.43AGGIORNAMENTOEFORMAZIONEPROFESSIONALEOBBLIGATORIA
1.IprofessionisticheoperanoesclusivamenteperilMinisterodellaSalutesonotenutiapartecipareai
corsidiaggiornamentogeneraliespecialiorganizzatidalMinisteromedesimo.
2.IprofessionisticheoperanoancheperleaziendeU.S.L.,fermorestandoquantoprevistodall'articolo33
dell'Accordo CollettivoNazionale23marzo2005– testo integratocon l'Accordo CollettivoNazionale29
luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, sono tenuti a partecipare ai corsi di
aggiornamentoe/oformazioneorganizzatidalMinisteromedesimo,odaorganizzazioniaccreditate,per
contodelMinisterostesso.
3.Perlapartecipazioneaicorsiobbligatorivieneapplicatolostessotrattamentoprevistoperidipendenti
delloStatoconlaqualificadidirigente.
4.Durantel'espletamentodeicorsiobbligatoriiprofessionistipartecipantisonoconsideratiinpermesso
retribuito.
5.Leoredicorsochesuperanol'impegnoorariogiornalierosonoretribuiteaparte,aisensidelcomma14
dell'articolo30dell'AccordoCollettivoNazionale23marzo2005–testointegratoconl'AccordoCollettivo
Nazionale29luglio2009econl'AccordoCollettivoNazionale8luglio2010.
6.L'ufficioSASNcompetentepuòriconoscerecomeutileaifinidell'aggiornamentoobbligatorio,formazione
permanente,nellimitemassimodi32oreannueinproporzioneadunmassimaleorariodi32oresettimanali
di titolarità d'incarico, la partecipazione ai corsi, purché accreditati e inerenti l'attività svolta, organizzati
dagli Ordini professionali e dalle aziende A.S.L. ed ai seminari, ai congressi, ai convegni e ad altre
manifestazioni consimili compresi nei programmi delle suindicate aziende, nonché ai corsi organizzati da
università, ospedali, istituti di ricerca, società scientifiche o organismi similari, autorizzandone la
partecipazioneconconcessione del relativopermesso retribuitosenza ulteriori oneria carico dello stesso,
purchésiagarantitalasostituzione.
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ART.44–ASSICURAZIONECONTROIRISCHIDERIVANTIDAGLIINCARICHI
1. Il Ministero della Salute assicura i professionisti comunque operanti nei propri ambulatori secondo
quanto disposto dall'articolo 41 dell' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 – testo integrato con
l'AccordoCollettivoNazionale29luglio2009econl'AccordoCollettivoNazionale8luglio2010,nonchéper
l'attivitàdicuialpuntod)dell'articolo9er)dell'articolo25delpresenteaccordo.Lapolizzaèportataa
conoscenzadelleorganizzazionisindacalifirmatariedelpresenteaccordo.
ART.45–RAPPORTICONISINDACATIFIRMATARIDELL'INTESA
1.IlMinisterodellaSalute,ufficioSASNcompetente,arichiestascrittadeisindacatifirmataridell'accordo
resoesecutivoconilpresenteregolamento,riconoscealprofessionistachericopreincarichisindacali,brevi
permessiretribuiti,daconcedersidivoltainvolta,fattesalveleesigenzediservizio.
2.Ipermessidicuialcommaprecedentesonoconsideraticomeattivitàdiservizioedhannopienavalidità
pertuttigliaspettisianormativicheeconomiciprevistidalregolamento.
ART.46–SOSTITUZIONI
1.Perlesostituzionididuratanonsuperiorea30giorni,l'ufficioSASNcompetentediGenovaoNapoli
assegnal'incaricodisupplenzaalprofessionista,designatodalprofessionistatitolare,riconosciutoidoneo
dal suindicato ufficio. Per le sostituzioni di durata superiore a 30 giorni o nei casi in cui, per giustificati
motivi,ilprofessionistanonabbiaprovvedutoalladesignazionedelsostituto,l'ufficioSASNcompetente
conferiscel'incaricodisupplenzaadunprofessionistacomunquedisponibile.
2. L'ufficioSASN competente ha, in ogni caso, la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di soprassedere
all'assegnazionediincarichidisupplenza.L'incaricodisostituzionenonpuòsuperare,dinorma,laduratadi
6mesienonèrinnovabile.
3.Neiconfrontidelprofessionistasupplentenonoperanoimotividiincompatibilitàdicuiall'articolo35
delpresenteaccordo.
4.Alprofessionistaambulatorialesostitutonontitolared'incaricospettailcompensodicuiall'articolo49,
comma1,letteraA)(quotaoraria).
5.Alprofessionistasostituto,chesiagiàtitolared'incarico,competeilrispettivotrattamentoeconomicogià
ingodimento,derivantedall'anzianitàmaturatanelservizioambulatoriale.
ART.47CONTRIBUTOPREVIDENZIALE
1.Perquantoconcerneilcontributodovutoairispettivientidiprevidenzaeassistenza(ENPAB,ENPAP,
EPAP)siapplicanoledisposizionidicuiall'articolo48dell'AccordoCollettivoNazionale23marzo2005–
testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8
luglio2010.
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ART48–RISCOSSIONEDELLEQUOTESINDACALI
1. Per quanto concerne la riscossione delle quote sindacali si applica il disposto dell'articolo 51 dell'
AccordoCollettivoNazionale23marzo2005–testointegratoconl'AccordoCollettivoNazionale29luglio
2009econl'AccordoCollettivoNazionale8luglio2010.InparticolareilMinisterodellaSalute,ufficioSASN
competente,suespressadelegadeiprofessionistiinteressati,effettualetrattenutedellequotesindacalie
le versa mensilmente all'organizzazione sindacale indicata dal professionista, con le modalità che dalla
stessaverrannoindicate.Restanoinvigoreledeleghegiàrilasciate.
ART.49COMPENSI
1.Ilcompensodeiprofessionistiambulatorialititolarid'incarico,dicuialpresenteaccordo,disciplinato
dall'articolo43dell'AccordoCollettivoNazionale23marzo2005–cosìcomeintegratodall'articolo31,
comma1ecomma4,dell'AccordocollettivoNazionale29luglio2009edall'articolo8,comma1tabellaCe
D,ecomma5dell'AccordoCollettivoNazionale8luglio2010,siarticolain:
A)QUOTAORARIA
B)QUOTAVARIABILE
AQUOTAORARIA
A.1A fardata dal01.01.2008 ilcompenso orario dei professionisti ambulatorialiè rideterminato ineuro
22,65eafardatadal01.01.2010ineuro23,43perognioradiattività.
A.2 A fardata dal01.01.2008 e' corrisposta inoltreunaquota oraria in relazione all'anzianità di servizio
maturatafinoalladatadel31dicembre1998,paria:
euro0,042permesediservizio,finoal192esimomese(paria16annidianzianità);
euro0,022permesedal193esimo.
BQUOTAVARIABILE
B.1Adecorreredal01.01.2008,lequotedadestinareaiprofessionistiambulatorialiperattivita'connesse
alla formulazione del giudizio medicolegale circa l'idoneita' al lavoro in collaborazione con il medico di
medicina generale, ambulatoriale o fiduciario, nell'ambito delle visite biennali, delle visite preventive
d'imbarco, delle prestazioni urgenti di diagnosi e cura, e di quelle di particolare impegno professionale
eseguibilinellestrutturedegliufficiSASN,oltreaquelleconcernentilevisitepsicoattitudinaliairichiedenti
il rilascio o il rinnovo di licenze ed attestati aeronautici, costituiscono un fondo per la ponderazione
qualitativa dellequote orarie,non riassorbibili, quantificate ineuro1,75perora di incarico,salvoquanto
previstodallanormatransitorian.1delpresenteaccordo.
CARRETRATIBIENNI20062007e20082009
C.1. Ai professionisti sono corrisposti arretrati, ai sensi dell'articolo 4 tabella C dell'Accordo Collettivo
Nazionale29luglio2009edall'articolo8comma1tabellaCdell'AccordoCollettivoNazionale8luglio2010
nellaseguentemisura:
Anno2006 euro0,10perleoreretribuite;
Anno2007 euro1,17perleoreretribuite;
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Anno2008 euro0,11perleoreretribuite;
Anno2009 euro0,88perleoreretribuite.
ART.50–PREMIODIOPEROSITA'EDICOLLABORAZIONE
1.A decorrere dal1 gennaio2010 per l'attività svolta per conto del Ministero della Salute, ufficioSASN
competente,allacessazionedelrapportoconvenzionaleaiprofessionistispetta,dopounannodiservizio,
un premiodioperositànellamisura diuna mensilitàperognianno di servizio prestato,con lemodalità
stabilitedall'articolo49dell'AccordoCollettivoNazionale23marzo2005–testointegratoconl'Accordo
CollettivoNazionale29luglio2009,conesclusionedeicommi6,7e9.
2.Ilpremiodioperositàècalcolatosulcompensoorario,dicuiall'articolo49delpresenteaccordo,lettera
A,puntiA1eA2eletteraB,puntoB1esulpremiodicollaborazione.
3.Aiprofessionistititolarid'incaricospettailpremioannuodicollaborazione,pariaundodicesimodel
compenso orario annuo, di cui all'articolo49 del presente accordo, lettera A, puntiA1 eA2e lettera B,
puntoB1.
4.Ilpremiodicollaborazionesaràliquidatoentroil31dicembredell'annodicompetenza.
ART.51–COMMISSIONECONSULTIVACENTRALE
1. PressoilMinisterodellasalute,Direzionegeneraledelleprofessionisanitarieedellerisorseumanedel
Servizio Sanitario Nazionale, è istituita, con decreto del Direttore della suindicata Direzione, una
commissioneconsultivacompostada:
a) duefunzionaridelMinisterodellaSalute;
b) tre rappresentanti individuati tra i medici e i professionisti in servizio presso i SASN, indicati dai
sindacati che hanno sottoscritto il presente accordo, nell'ambito dei quali deve essere assicurata la
rappresentanzadiciascunsindacatofirmatario,tenendoanchecontodellamaggiorerappresentatività
inbasealledelegheconferitedaipropriiscritti.
2. Perognicomponenteeffettivoèprevistouncomponentesupplentechesubentraincasodiassenzao
impedimentodeltitolare.
3. La suindicata commissione è presieduta dal Direttore della Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale o da un suo delegato e le funzioni di
segretariosonosvoltedaunfunzionariodelMinisterodellaSalute.
4. La cessazione dell'incarico di medico/professionista ambulatoriale comporta la decadenza da
componentedellacommissione.
5. Ilcomponentesospesodall'incaricoambulatorialeèsostituitodalsupplente.
6. Lacommissionedeliberaamaggioranza.Perlavaliditàdelledeliberazioniènecessarialapresenzadella
metàdeicomponentipiùuno.
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7. Incasodiparitàdivotiprevaleilvotodelpresidenteenell'ipotesidicuiall'articolo11,comma5,edi
cuiall'articolo40,comma5,prevalelapropostapiùfavorevolealricorrente.
8. La commissione ha compiti consultivi, e deve essere sentita nei casi espressamente previsti dal
presenteregolamento.
9. Formula proposte per il miglioramento del servizio ed esprime pareri sulle questioni concernenti
l'applicazionedelpresenteregolamentochelepartifirmatariedelpresenteaccordoritengonodivoltain
voltadidoversottoporrealsuoesame.
10. Detta commissione, nel caso in cui si esprima in ordine a procedimenti disciplinari, può sentire, di
propriainiziativa,osurichiestadell'interessato,l'interessatostesso.
11. Lacommissioneèconvocatadalpresidentedisuainiziativaoarichiestadialmenoduerappresentanti
sindacalidicuialprecedentecomma1,letterab).
ART. 52 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO – PRESTAZIONI INDISPENSABILI E LORO MODALITA' DI
EROGAZIONE
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 dell' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 –
testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8
luglio 2010, ad integrazione delcomma 1, sono prestazioni indispensabili e non differibili, ai sensi della
leggen.146del1990,articolo2,comma2,leseguentiprestazionimedicolegali:
a) visiteperinfortunioomalattiaamarittimiimbarcati;
b) visiteperiodichediidoneitàallanavigazioneamarittimifornitidirichiestadiprontoimbarco;
c) visite periodiche di idoneità alla navigazione aerea al personale di volo con licenze o attestati in
scadenza;
d) visitepreventived'imbarcoamarittimifornitidirichiestadiprontoimbarco.
ART.53–ONERIDISPESA
1.Glioneriderivantidall'applicazionedelpresenteaccordosonovalutatipergliannidal2006al2010in
Euro1.925.385,04,conunmaggioreonereatuttoil2012diEuro1.203.027,30peruntotalecomplessivo,
comprensivodeglioneriprevidenziali,diEuro3.128.412,34.
NORMATRANSITORIAN.1
Consuccessivacontrattazione,daeffettuarsientro9mesidallapubblicazionedeldecretodiapprovazione
delpresenteaccordo,laquotavariabiledieuro2,95,dicuiall'articolo20,comma1letteraB.1delpresente
accordo, sarà aumentata di euro 0,46 come previsto dall' articolo 8, tabella b, dell'Accordo Collettivo
Nazionale siglato l'8 luglio 2010, con decorrenza 01.01.2010 e la quota variabile di euro 1,75, di cui
all'articolo49comma1 lettera B.1 saràaumentata dieuro0,33come previsto dall' articolo 8, tabella d,
dell'AccordoCollettivoNazionalesiglatol'8luglio2010,condecorrenza01.01.2010
Taleincrementosaràridottodel10%,qualorataleterminenonvengarispettato.
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NORMAFINALEN.1
Finoall'insediamentodellacommissionedicuiall'articolo51delpresenteaccordo,èconfermataincarica
la commissione di cui all'articolo 32 dell'accordo reso esecutivo con decreto ministeriale 3 marzo 2009
n.63.
NORMAFINALEN.2
Lepartirinvianoadunasuccessivacontrattazioneladefinizionedeicontenutiedellemodalitàdiattuazione
dei programmi e progetti finalizzati previsti dall'articolo 31 dell' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo
2005 – testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo
Nazionale8luglio2010,perquantoapplicabiliall'attivitàdeimedicieprofessionistiambulatorialideiSASN
ecompatibilmenteconlerisorsefinanziarie.
NORMAFINALEN.3
Imediciambulatoriali,titolaridiunincaricodimedicinageneraleespecialisticaalladatadipubblicazione
delpresenteaccordo,conservanoidueincarichiepossonopartecipareall'attribuzionedeiturnivacantio
aumentidiorarioconilrispettodelmassimaleorariodicuiagliarticoli6e24delpresenteaccordo.
NORMAFINALEN.4
Ai medici ambulatoriali, titolari di incarico di medicina generale e specialistica, sono fatti salvi i livelli
retributivial31dicembre2003comedeterminatidalDecretodelMinisterodellaSalutedel3marzo2009
n.63.
NORMAFINALEN.5
InoccasionedellaFestivitàdelSantoPatrono,tenutocontodellachiusuradegliufficidelMinisterodella
Salute,osserverannoungiornodichiusuraanchegliambulatoriSASN.
DICHIARAZIONEAVERBALEN.1
Lepartiriconosconol'utilitàcheeventualiquestioniapplicativeaventirilevanzageneralenonchéproblemi
scaturentidaprovvedimentilegislativi,pronuncedellamagistratura,ecc.,cheincidanodirettamentesulla
disciplinadeirapporticonvenzionali,qualerisultadalpresenteaccordoodall'AccordoCollettivoNazionale
23marzo2005–testointegratoconl'AccordoCollettivoNazionale29luglio2009econl'AccordoCollettivo
Nazionale8luglio2010,forminooggettodiesametralepartinelcorsodiappositeriunioniconvocatedal
MinisterodellaSalute,anchesurichiestadipartesindacale.
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27-11-2012 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 277
DICHIARAZIONEAVERBALEN.2
LoSNUBCIritiene,perquantoriguardailpremiodioperositàperibiologi,chedebbapartiredal2001enon
dal2010perchéentrainvigoredal2001conD.P.R.446eratificatodall'ACNdel23/03/2005.
FIRMATO Roma31gennaio2012
PerilMINISTERODELLASALUTE:
_________________________________________________________
PeriRappresentantidelleOrganizzazioniSindacali:
SUMAI____________________________________________________
SNUBCI___________________________________________________
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ALLEGATO1
DOMANDA DI INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA Specialisti Ambulatoriali, Veterinari e
altre professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi)
Articolo 2 e articolo 32 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti tra il
Ministero della Salute ed i medici ambulatoriali specialisti e le altre professionalità
sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) operanti negli ambulatori dei SASN.
AL COMITATO ZONALE DI...................................
Il sottoscritto Dott....................…………, nato a...........................................(prov…......)
il................................. M__ F___ Codice Fiscale…………………………………………………………..
Comune di residenza...............................................(prov...........)
Indirizzo Via ……...................n………..Cap.............. telefono.......................
Recapito professionale nel Comune di………………………( prov……)
Via…………………….n………..Cap……………telefono…………………………….
Chiede di essere incluso nella graduatoria
- secondo quanto previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i
Medici specialisti ambulatoriali, medici veterinari ed altre professionalità (Biologi, Chimici,
Psicologi), ex art. 8 del D. L.vo n.502/92 e successive modificazioni –
di.....................................per i medici specialisti ed odontoiatri
di………………………………per i medici veterinari
di………………………………per i biologi
di………………………………per i chimici
di………………………………per gli psicologi (disciplina di psicologia o psicoterapia)
a valere per l'anno…………., relativa alla Provincia di..............................
nel cui ambito territoriale intende ottenere incarico.
A tale fine acclude alla presente dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000
n.445
Chiede che ogni comunicazione venga indirizzata presso:
la propria residenza
il domicilio sottoindicato:
c/o…………………………………..Comune………………………Provincia……………..indirizzo
………………………………………………….n………………….CAP……………….
Data………………………………..Firma per esteso……………………………………
Avvertenze importanti
- Se la domanda è presentata personalmente al competente ufficio del Comitato Zonale, la firma
deve essere apposta all'atto della sua presentazione, avanti al dipendente addetto a riceverla. Se,
viceversa, la domanda è presentata da un terzo o inviata per posta, deve essere già sottoscritta
dall'interessato ed accompagnata dalla fotocopia non autenticata di un documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore.
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ALLEGATO2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N.445
Il sottoscritto Dott....................…………, nato a...........................................(prov…......)
il................................. M__ F___ Codice Fiscale…………………………………………………………..
Comune di residenza...............................................(prov...........)
Indirizzo Via ……...................n………..Cap.............. telefono.......................
Recapito professionale nel Comune di………………………( prov……)
Via…………………….n………..Cap……………telefono…………………………….
Dichiara, ai sensi e agli effetti di quanto previsto in materia di dichiarazioni sostitutive
dal D.P.R. 445 del 2000
1. di possedere il diploma di laurea (DL) ovvero la laurea specialistica (LS)o laurea magistrale (LM)
della classe corrispondente in ............................... (medicina e chirurgia o odontoiatria e protesi
dentaria, o medicina veterinaria, o biologia, o chimica, o psicologia) con voto ........../110 (DL)
………../100(LS/LM) conseguito/a presso l'Università di...................................... in data..............
2. di essere abilitato all'esercizio della professione di...........................................................
(medico chirurgo o odontoiatra, o medico veterinario, o biologo, o chimico, o psicologo) nella
sessione................ presso l'Università di....................................................
3. di essere iscritto all'Albo professionale.............................................................. (dei medici
chirurghi o degli odontoiatri, o dei veterinari, o dei biologi, o dei chimici, o degli psicologi) presso
l'Ordine provinciale /regionale di....................... dal.....................................
4. di essere in possesso delle seguenti specializzazioni:
in.................................. conseguita il........... presso l'Università di............... con voto.............
in.................................. conseguita il........... presso l'Università di............... con voto.............
in.................................. conseguita il........... presso l'Università di............... con voto.............
in.................................. conseguita il........... presso l'Università di............... con voto.............
5. di avere / non avere (1) subito provvedimenti disciplinari da parte delle competenti
Commissioni di Disciplina previste dall'attuale o dai precedenti Accordi.
Di essere / non essere (1) soggetto ad alcun provvedimento restrittivo di natura disciplinare
comminato dall'Ordine……………………………………In caso affermativo, specificare il
provvedimento disciplinare:
.....................................................................................................................................................
6. di essere nella seguente posizione :
a) avere / non avere (1) un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato
con divieto di libero esercizio professionale
b) svolgere / non svolgere (1) attività di medico di medicina generale convenzionato
c) essere / non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta
d) esercitare / non esercitare (1) la professione medica con rapporto di lavoro autonomo retribuito
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forfetariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al Servizio
sanitario nazionale e che non adottino le clausole normative ed economiche dell'Accordo Collettivo
Nazionale
e) operare / non operare (1) a qualsiasi titolo in case di cura convenzionate o accreditate con il
S.S.N.( in caso affermativo, indicare l'Azienda……………………………..)
f) svolgere / non svolgere (1) attività fiscali per conto di Aziende(in caso affermativo indicare
l'Azienda....................)
g) essere / non essere (1) titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R. n. 119/88 e
successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.Lvo
n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni
h) essere / non essere (1) proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore,
direttore, responsabile di strutture convenzionate con il S.S.N., ai sensi del D.P.R. n. 120/88 e
successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell'art. 8 del D.Lvo n. 502/92 e successive
modificazioni e integrazioni
i) operare / non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private
convenzionate o accreditate con le aziende per l'esecuzione di prestazioni specialistiche effettuate
in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 43 della legge n. 833/78 e dell'art. 8-ter del
D.L.vo n. 229/99;
l) non essere (1) titolare di incarico nei servizi di guardia medica ai sensi del D.P.R. n.292/87 e
successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 502/92
e successive modificazioni e integrazioni
m) percepire / non percepire (1) indennità di rischio in base ad altro rapporto lavorativo
(in caso di risposta affermativa indicare il tipo di attività svolta………………………………………….
e la misura dell'indennità percepita............................................................................................)
7. di avere svolto la seguente attività professionale nella branca o area professionale, come
sostituto, incarico provvisorio e a tempo determinato:
Branca o area professionale presso (2) ore sett. dal al
……………………….................... …….…………………. ……… ……... ……… ………..
……………………….................... …….…………………. ……… ……... ……… ………..
……………………….................... …….…………………. ……… ……... ……… ………..
……………………….................... …….…………………. ……… ……... ……… ………..
……………………….................... …….…………………. ……… ……... ……… ………..
……………………….................... …….…………………. ……… ……... ……… ………..
NOTE (3)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, afferma che quanto sopra corrisponde al vero.
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Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.
Data…………………..Firma per esteso …………………………………………………
(1) cancellare la parte che non interessa
(2) Azienda Sanitaria o Istituzione Pubblica che applica le norme del presente accordo
(3) spazio utilizzabile qualora non fosse sufficiente quello riservato alle notizie richieste
N.B.: La presente dichiarazione sostitutiva, con le appropriate modificazioni, è utilizzabile anche
per le comunicazioni, ai comitati di cui all'art. 24 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i, relative alle
modificazioni nel proprio stato di servizio.
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ALLEGATO3
TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE
GRADUATORIE DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DEL PRESENTE ACCORDO
A - Titoli accademici e di studio
1) diploma di laurea conseguito con voti 110/110 e 110/110
e lode |p. 1,00
---------------------------------------------------------------------
2) diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109 |p. 0,50
---------------------------------------------------------------------
3) diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104 |p. 0,30
---------------------------------------------------------------------
4) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina |
legale o in medicina aeronautica e spaziale: per ciascuna |
specializzazione |p. 3,00
---------------------------------------------------------------------
5) specializzazione o libera docenza in medicina generale o |
discipline equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni: |
per ciascuna specializzazione o libera docenza |p. 2,00
---------------------------------------------------------------------
6) specializzazione o libera docenza in discipline affini a |
quella di medicina generale ai sensi delle vigenti |
disposizioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza |p. 0,50
---------------------------------------------------------------------
7) attestato di formazione in medicina generale di cui |
all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del decreto |
legislativo 8 agosto 1991, n. 256,e diploma di formazione
specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368,al decreto legislativo 8 luglio 2003
n.277 e al decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 |p. 2,00
B - Titoli di servizio
1) attività di medico generico presso un ambulatorio a |
diretta gestione degli uffici SASN: per ogni mese di |
attività frazionabile per giorno |p. 0,50
---------------------------------------------------------------------
2) attività di sostituzione di medico generico presso un |
ambulatorio di cui al punto 1) per ogni mese di attività, |
frazionabile per giorno |p. 0,40
---------------------------------------------------------------------
3) attività di medico specialista presso un ambulatorio di |
cui al punto 1), di medico generico fiduciario, di medico |
generico fiduciario domiciliare: per ogni mese di attività, |
frazionabile per giorno |p. 0,30
---------------------------------------------------------------------
4) attività di medico fiduciario di controllo o di medico |
supplente dei medici di cui al punto 3): per ogni mese di |
attività frazionabile per giorno |p. 0,20
---------------------------------------------------------------------
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5) attività di sostituzione di medico fiduciario di |
controllo: per ogni mese di attività frazionabile per |
giorno |p. 0,10
---------------------------------------------------------------------
6) attività di titolarità o di sostituzione di medicina |
generale a rapporto convenzionale con il Servizio sanitario |
nazionale, ai sensi del decreto del Presidente della |
Repubblica 28 luglio 2000, n. 270 o di attività di medico |
presso strutture sanitarie pubbliche: per ogni mese di |
attività, frazionabile per giorno |p. 0,05
7) attività di servizio come medico di ruolo presso altre |
amministrazioni pubbliche: per ogni mese di attività, |
frazionabile per giorno |p. 0,05
---------------------------------------------------------------------
8) servizio militare di leva in qualità di ufficiale di |
complemento per un massimo di 12 mesi: per ogni mese di |
attività, frazionabile per giorno |p. 0,05
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi ciali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'effi cacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
— La legge 23 dicembre 1978, n. 833 Istituzione del servizio sanitario nazionaleè pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 28 dicembre 1978,
n. 360, S.O.
— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, con il quale è stato previsto che il Ministero della sanità può avvalersi del
personale sanitario a rapporto convenzionale) è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 7 ottobre 1980, n. 275, S.O.
— Si riporta il testo dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): «7. Restano salve le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1980, n. 616, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620,
con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro
del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per
l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui
all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunità europea e
alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I
relativi rapporti fi nanziari sono defi niti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale».
— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 novembre 2009, n. 172: «Art.1. — Il comma 376 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
è sostituito dal seguente: «376. Il numero dei Ministeri è stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi
Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantatre e la composizione del Governo deve essere
coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della Costituzione».
— Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilità per il 2012): «88. Al fi ne di assicurare la copertura degli accordi collettivi nazionali disciplinanti i rapporti
tra il Ministero della salute e il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante, di cui all'art. 18, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifi cazioni, è istituito un fondo nello stato di previsione del medesimo Ministero la cui dotazione è pari
a 11,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».
Note all'art. 1:
— Per il testo dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si veda nelle note alle premesse.
12G0223
04-12-2012 17:50
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