Trasferimenti del personale della Polizia di Stato: non possono essere disposti motivandoli con generiche esigenze di servizio.
Consiglio di Stato Sez. Terza - Sent. del 06.09.2011, n. 5023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2139 del 2008, proposto da:
T. R.,
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Salerno, I. A.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 02677/2007, resa tra le parti, concernente TRASFERIMENTO AD ALTRO INCARICO-RIS. DANNI
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2011 il Cons. Alessandro Palanza e udito per le parti l'avvocato G. L. G. su delega di V.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con atto ritualmente notificato e depositato, il vice questore R. T. ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. della Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 2677/2007, che aveva respinto il suo ricorso inteso all'annullamento del provvedimento 1 marzo 2005 del Questore di Salerno concernente mutamento di incarico e trasferimento della ricorrente dalla dirigenza dell'ufficio prevenzione di Salerno alla dirigenza del commissariato Torrione e contestuale assegnazione del contro interessato A. J.alla dirigenza dell'ufficio prevenzione di Salerno, nonché del provvedimento del 3 marzo successivo con il quale si assegnava la dirigenza del commissariato T. al questore aggiunto L. G. in sostituzione della dottoressa T., assente per malattia.
2. - Il T.A.R., dopo aver accolto l'istanza cautelare della T. con ordinanza n. 465/2005, motivata dall'adozione dei provvedimenti in concomitanza con lo stato di gravidanza della ricorrente, ha respinto il ricorso rilevando che al personale della polizia di Stato, inquadrato in ordinamento civile dalla legge_121_1981, non si applicano automaticamente tutti gli istituti vigenti per il personale statale. In particolare, per i trasferimenti del personale, l'Amministrazione può adottare i provvedimenti motivandoli con il semplice richiamo alle esigenze di servizio, in quanto l'esternazione puntuale dei motivi potrebbe compromettere operazioni di sicurezza o programmi di impiego del personale. Inoltre il T.A.R. ha rilevato che nel caso di specie non si tratta di un trasferimento di sede, ma di un passaggio da un ufficio all'altro nell'ambito della stessa sede. Perciò non è applicabile l'articolo 55 del DPR_335_1982, secondo cui l'Amministrazione, in caso di trasferimento d'ufficio, deve tener conto anche delle situazioni di famiglia. Il T.A.R. esclude poi violazioni dell'articolo 37 della Costituzione che tutela la maternità e delle norme legislative in materia (art.25 della legge n. 121/1981 e art. 1 della legge_903_1977 e legge_1204_1971), in quanto la stessa ricorrente aveva riconosciuto che dello stato di gravidanza l'Amministrazione non era stata formalmente informata. Infine il T.A.R. non ravvisa violazione dell'articolo 97 della costituzione in quanto la ricorrente è stata assegnata ad un incarico di pari livello senza declassamento professionale.
3. - L'appellante sostiene, anche con memorie integrative, che gli atti impugnati sono finalizzati a rimuoverla dal suo incarico per il suo stato di gestazione, essendo inesistenti le finalità organizzative che vengono asserite. Infatti il suo stato di gravidanza era evidente in quanto giunto alla ventiduesima settimana di gestazione e già conosciuto in quanto, in data 4 gennaio 2005, la T. era stata esonerata dagli impieghi nei servizi operativi esterni proprio per il suo stato di gravidanza. Inoltre nell'appello si rileva che la nota del ministero dell'interno 23 marzo 2007, n. 333, conferma che anche per il trasferimento tra uffici interni alla stessa sede valgono i principi relativi all'obbligo di motivazione. Viene infine lamentata la violazione delle garanzie procedimentali ex legge n. 241/1990.
4. - Il Ministero dell'Interno non si è costituito in appello.
5. - La causa è passata in decisione all'udienza del 17 giugno 2011.
6. - Il Collegio giudica l'appello fondato sulla base delle seguenti argomentazioni:
- I provvedimenti impugnati non risultano in alcun modo motivati al di là di generiche esigenze di ufficio che il contesto non fa in alcun modo emergere. Al contrario, rispetto al contesto, i provvedimenti appaiono illogici e in contrasto con lo stato di servizio dell'interessata, che per anni aveva ricoperto l'incarico, dal quale è stata improvvisamente rimossa, senza aver mai subito alcun rilievo.
- Inoltre lo stato di gravidanza dell'appellante non poteva essere ignorato dal questore che l'aveva ricevuta, per preannunciarle il trasferimento, lo stesso giorno in cui il trasferimento è avvenuto, quando l'appellante era alla ventiduesima settimana di gravidanza e dopo che la medesima era stata temporaneamente esentata dai servizi operativi esterni su proposta dell'ufficio sanitario provinciale.
- Queste considerazioni avvalorano l'affermazione dell'appellante secondo cui il provvedimento di trasferimento è sostenuto dall'inespresso e illecito motivo del suo stato di gravidanza.
7. - In conclusione i provvedimenti impugnati sono illegittimi per carenza della motivazione, per manifesta illogicità e per violazione delle norme di tutela della gravidanza.
8. - La domanda di risarcimento danni è inammissibile in quanto non compiutamente formulata.
9. - Le spese di entrambi i gradi del giudizio sono a carico dell'Amministrazione resistente e sono liquidate come indicate dal dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e , per l'effetto, accoglie il ricorso presentato in primo grado.
Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro tremila, con distrazione a favore del legale del ricorrente per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/09/2011
20-09-2011 00:00
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