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Sentenza

Tessera del tifoso e obbligo di possesso di una carta bancaria prepagata è illeg...
Tessera del tifoso e obbligo di possesso di una carta bancaria prepagata è illegittimo. Consiglio di Stato , sez. VI, ordinanza 07.12.2011 n° 5364
Consiglio di Stato

Sezione VI

Ordinanza 6-7 dicembre 2011, n. 5364

N. 05364/2011 REG.ORD.CAU.
N. 09005/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9005 del 2011, proposto da:

Codacons, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi e Marco Ramadori, con domicilio eletto presso l' Ufficio Codacons in Roma, viale Mazzini, 73;

contro

Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Associazione Federsupporter, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Guglielmo Izzo, con domicilio eletto presso lo stesso difensore in Roma, viale Bruno Buozzi, 47;

per la riforma

ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I n. 3077/2011, resa tra le parti, concernente ARCHIVIAZIONE SEGNALAZIONE DI PRESUNTE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE RELATIVA AL RILASCIO DELLA TESSERA DEL TIFOSO

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust e della Associazione Federsupporter;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l'avvocato Ramadori e l'avvocato Bruni per delega di Izzo;

Considerato che i motivi addotti a sostegno dell'appello cautelare inducono a ritenere che la controversia meriti di essere approfondita e definita nel merito,ai sensi dell'art. 55 comma 10 del cod.proc.amm.;

considerato infatti che l'abbinamento inscindibile (e quindi non declinabile dall'utente) tra il rilascio della tessera di tifoso (istituita per finalità di prevenzione generale in funzione di una maggiore sicurezza negli stadi) e la sottoscrizione di un contratto con un partner bancario per il rilascio di una carta di credito prepagata potrebbe condizionare indebitamente (nella misura in cui si provi che l'uso della carta non sia funzionale ad assicurare le finalità proprie della tessera del tifoso) la libertà di scelta del tifoso-utente e potrebbe pertanto assumere i tratti di una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo;

considerato, peraltro, che in tal senso depone il fatto che, per il tifoso, l'ottenimento della tessera appare condicio sine qua per poter essere ammesso, nelle giornate di trasferta della propria squadra, nel reparto dello stadio riservato agli ospiti, di guisa che appare verosimile che l'acquisizione di tale utilità potrebbe indurlo a compiere un'operazione commerciale ( sottoscrizione della carta prepagata) che non avrebbe altrimenti compiuto;

considerato, quanto alle spese del doppio grado cautelare, che le stesse possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l'appello (Ricorso numero: 9005/2011) e riformala impugnata ordinanza ai soli limiti della sollecita fissazione dell'udienza di merito in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese del doppio grado cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Coraggio, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/12/2011
Avv. Antonino Sugamele

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