Tar Lazio Sez. Seconda Ter - Sent. del 22.07.2011, n. 6623.Rifiuti accumulati su area demaniale
Rifiuti accumulati su area demaniale - Il dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del territorio del Comune di Rieti ordina all'Agenzia del Demanio la rimozione dei rifiuti non vale l'ordine deve venire dal Sindaco
Tar Lazio Sez. Seconda Ter - Sent. del 22.07.2011, n. 6623
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10007 del 2010, proposto da:
Agenzia del Demanio Filiale Lazio di Roma, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Comune di Rieti, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Marocco, ed elettivamente domiciliato in Roma presso la segreteria della Seconda Sezione del T.A.R. del Lazio;
per l'annullamento
dell'ordinanza prot. 38066 del 18.6.2010 del dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del territorio del Comune di Rieti con cui si ordina alla ricorrente, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, la rimozione, lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti accumulati presso l'area sita in Via Donatori di Sangue;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rieti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2011 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso, notificato il 12 novembre 2010 e depositato il successivo 19 novembre, l'Agenzia del Demanio - Filiale Lazio di Roma - proprietaria dell'area sita in Rieti via Donatori di Sangue, tra il Fosso Pantana ed il Fosso Ranaro, interessata dall'abusivo abbandono di rifiuti accumulati nel tempo, ha impugnato l'atto meglio specificato in epigrafe perché lesivo del proprio interesse compromesso dall'imposizione di un'attività non dovuta.
Al riguardo, la medesima ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l'eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici, ed in particolare l'incompetenza del dirigente del Comune di Rieti ad adottare l'atto, rientrando l'adozione del provvedimento impugnato nella specifica potestà del Sindaco, secondo il chiaro disposto dell'art. 192 del decreto_legislativo_152_2006.
Si è costituito in giudizio il Comune di Rieti, il quale ha eccepito, in rito, inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato (la Regione Lazio ed eventualmente L'ARDIS) o per difetto di giurisdizione del giudice adito, essendo la questione connessa alla tutela delle acque pubbliche: infatti, la zona di ritrovamento dei rifiuti risulta essere inserita nella fascia di rispetto sottoposta a vincolo ambientale; si eccepisce, altresì, nel merito l'infondatezza delle doglianze prospettate.
Nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2011 con ordinanza n. 199/2011 questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
All'udienza del 21 giugno 2011 la causa è stata posta in decisione.
Le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa del Comune resistente devono essere disattese.
Per ciò che riguarda l'onere della notificazione del presente mezzo di gravame anche alle parti controinteressate non può non rilevarsi che dall'esame del provvedimento gravato è difficile individuare, anche in ragione del contenuto dello stesso provvedimento, dei soggetti qualificabili come controinteressati.
In disparte la questione che nel corpo dell'atto suindicato non si citano altri soggetti tenuti alla rimozione, la Regione Lazio risulta essere citata soltanto nell'indirizzario come soggetto a cui il provvedimento è notificato per sola conoscenza.
Non va dimenticato, tra l'altro, che la qualificazione di controinteressato in senso sostanziale discende dal riconoscimento in capo al medesimo di un interesse al mantenimento della situazione esistente, che è proprio di coloro che sono coinvolti da un provvedimento amministrativo ed abbiano acquisito in relazione a detto provvedimento una posizione giuridica qualificata alla sua conservazione (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 luglio 2001 n. 3895).
Per ciò che riguarda l'eccepito difetto di giurisdizione del giudice adito, stante la competenza per materia del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, non si ha motivo per disattendere un pertinente precedente giurisprudenziale della Seconda Sezione di questo Tribunale secondo la quale per indirizzo giurisprudenziale consolidato la giurisdizione di legittimità in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 143 del R.D. n. 1775/1933 sussiste allorquando sia impugnato un provvedimento che abbia una incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorra in concreto a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari ovvero a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse, o a stabilire o modificare la loro localizzazione, o ad influire sulla loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (cfr. ex multis, T.A.R. Veneto, sez. I, 6 novembre 2008, n. 3449 e TAR Lazio, Sez. II, 7 gennaio 2010 n. 78).
Pertanto, non rientrano nella sfera di giurisdizione riservata al Tribunale superiore delle acque pubbliche le controversie relative a provvedimenti che solo in via riflessa o indiretta incidano sul regime delle acque (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2008, n. 2091).
Nel merito il ricorso è fondato essendo prevalente ed assorbente il terzo motivo di gravame con cui si prospetta l'incompetenza relativa del Dirigente che ha adottato l'atto, spettando tale potestà per espressa disposizione di legge (art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006) al Sindaco.
Anche sul punto non ci si può discostare da un precedente giurisprudenziale che riconosce la competenza stabilita per legge.
Si deve considerare legittimamente adottata dal Sindaco e non dal dirigente competente per materia, la diffida a rimuovere ed a smaltire i rifiuti abbandonati sul fondo di proprietà, stante quanto disposto l'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 agosto 2008 n. 4061).
Per tutte le ragioni espresse, il Collegio accoglie il ricorso e conseguentemente, assorbita ogni altra censura, annulla il provvedimento impugnato perché viziato da incompetenza.
Le spese seguono come di norma la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per gli effetti, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Rieti al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) a favore dell'Agenzia del Demanio, Filiale Lazio, sede di Roma, ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/07/2011
25-07-2011 00:00
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