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Sentenza

RIFIUTI - Cave - Gestione dei rifiuti - Fanghi e limi - Cd. «prima pulitura» del...
RIFIUTI - Cave - Gestione dei rifiuti - Fanghi e limi - Cd. «prima pulitura» del materiale estratto - Disciplina applicabile - Attività di sfruttamento della cava che esula dal ciclo estrattivo - Art. 185, lett. d), D.Lgs. n. 152/2006.
RIFIUTI - Cave - Gestione dei rifiuti - Fanghi e limi - Cd. «prima pulitura» del materiale estratto - Disciplina applicabile - Attività di sfruttamento della cava che esula dal ciclo estrattivo - Art. 185, lett. d), D.Lgs. n. 152/2006. In tema di gestione dei rifiuti, i materiali derivanti dallo sfruttamento delle cave, quando restano entro il ciclo produttivo della estrazione e connessa pulitura, sono esclusi dalla normativa sui rifiuti, mentre, poiché l'attività di sfruttamento della cava non può confondersi con la lavorazione successiva dei materiali, se si esula dal ciclo estrattivo, gli inerti provenienti dalla cava sono da considerarsi rifiuti ed il loro smaltimento, ammasso, deposito e discarica è regolato dalla disciplina generale (Cass. Sez. 111, 28/11/2005, n. 42966, Viti). In altre parole, i fanghi provenienti dalla prima pulitura connessa alla attività estrattiva, vanno considerati come derivanti direttamente dallo sfruttamento della cava e non da diversa e successiva lavorazione delle materie prime. La c.d. prima pulitura del materiale estratto dalla cava rientra nella attività di estrazione latamente considerata e per tale ragione è sottratta alla applicazione della disciplina sui rifiuti ai sensi dell'art. 185, comma I , lett. d), del d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152. Tale attività può essere costituita anche da pulitura effettuata mediante lavaggio, con la conseguenza che anche i rifiuti, ed in particolare i fanghi e limi, derivanti da tale lavaggio del materiale ricavato dallo sfruttamento delle cave non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152. Restano escluse da questa disciplina soltanto le attività successive alla prima pulitura del materiale estratto e dirette ad una funzione differente, che sono per questa ragione antologicamente diverse dalla attività di estrazione del materiale e di sfruttamento della cava. (annulla con rinvio sentenza del 27/01/2010 tribunale di Bergamo) Pres. Gentile, Est. Franco, Ric. Locatelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 23/06/2011 (Ud. 31/03/2011) Sentenza n. 25193
Avv. Antonino Sugamele

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