Riconoscimento della causa di servizio e equo indennizzo - Giurisdizione del Tar se l’istante è un poliziotto
Consiglio di Stato Sez. Terza - Sent. del 17.09.2011, n. 5257
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7049 del 2011, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
A. M.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA: SEZIONE I n. 00025/2011, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO E RELATIVO EQUO INDENNIZO - APPELLO AVVERSO DICHIARAZIONE DIFETTO DI GIURISDIZIONE
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2011 il Cons. Pier Giorgio Lignani e udito l'avvocato dello Stato Bruni;
RITENUTO che l'attuale appellato ha proposto ricorso in primo grado avverso la determinazione di rigetto della domanda di equo indennizzo, e dei presupposti pareri del Comitato di verifica delle cause di servizio;
- che il T.A.R. ha declinato la giurisdizione del giudice amministrativo, in base alla considerazione che si tratta di controversia di lavoro e che pertanto la giurisdizione appartiene al giudice ordinario;
- che la sentenza è appellata dal Ministero dell'Interno, che sostiene argomentatamente la giurisdizione del giudice amministrativo;
- che in sede di trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio il Collegio ritiene di poter procedere senz'altro alla definizione del presente grado del giudizio;
- che l'appello dell'Amministrazione è fondato, in quanto se è vero che si tratta di controversia di lavoro, è anche vero che il soggetto ricorrente in primo grado è dipendente della Polizia di Stato ed appartiene dunque a quelle carriere statali che, com'è noto, sono rimaste escluse dalla devoluzione del contenzioso al giudice civile del lavoro;
- che pertanto la sentenza va annullata con rimessione al primo giudice (art. 105, c.p.a.) il quale giudicherà anche sulle spese della presente fase d'impugnazione;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello, annulla la sentenza impugnata e, ritenuta la giurisdizione del giudice amministrativo, rimette il giudizio al T.A.R. dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma, il quale deciderà anche sulle spese della presente fase del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/09/2011
24-09-2011 00:00
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