Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali: vietate le telefonate per marketing verso numeri estrapolati da albi professionali senza consenso dell'interessato
Il Garante per La Protezione dei Dati Personali
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”);
Visto l'art. 20 bis della legge 20 novembre 2009, n. 166 (pubblicata in G.U. n. 215 del 24 novembre 2009, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135) che ha modificato l'art. 130 del Codice;
Visto il dettato del nuovo comma 3 bis del citato art. 130 del Codice, il quale consente il trattamento dei dati personali relativi agli abbonati presenti negli elenchi cartacei o elettronici di cui all'art. 129, comma 1 del Codice, effettuato mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per finalità di marketing, solo nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, mediante l'iscrizione della numerazione telefonica di cui risulti intestatario e degli altri dati personali di cui al menzionato art. 129, nel Registro pubblico delle opposizioni;
Visto il “Regolamento recante istituzione e gestione del Registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali” (decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, pubblicato in G.U. n. 256 del 2 novembre 2010);
Visto il provvedimento generale del Garante del 19 gennaio 2011, n. 16/2011, recante “Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante l'impiego del telefono con operatore, a seguito dell'istituzione del Registro pubblico delle opposizioni” (pubblicato in G.U. n. 24 del 31 gennaio 2011, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1784528);
Vista la segnalazione del signor XY del 25 maggio 2011, inviata anche all'Autorità garante per le comunicazioni ed alla Fondazione Ugo Bordoni, gestore del Registro pubblico delle opposizioni, in cui lo stesso lamentava la ricezione di una telefonata promozionale da parte di un'operatrice della KW S.p.A. (di seguito “KW”) con la quale, riscontrato l'elevato traffico telefonico effettuato sulla relativa utenza, gli venivano proposti servizi di telefonia destinati all'utenza business;
Considerato che la suddetta telefonata promozionale perveniva al signor XY, nonostante questi avesse iscritto la propria numerazione, presente anche negli elenchi telefonici generali, nel Registro pubblico delle opposizioni, precisamente, come accertato nel corso dell'attività istruttoria, in data 13 maggio 2011;
Considerato che la segnalazione inviata all'Autorità veniva inoltrata anche al Servizio clienti della KW e che la società, con successiva comunicazione del proprio ufficio legale del 31 maggio 2011, evidenziava come i dati del signor XY fossero stati tratti dall'Albo nazionale forense e come la comunicazione commerciale, oggetto della telefonata promozionale, fosse avvenuta per “scopi attinenti l'attività professionale” dello stesso e, quindi, “nel massimo rispetto della normativa in vigore”;
Considerato che, con tale comunicazione, la società assicurava di aver comunque provveduto, a seguito dell'opposizione al trattamento manifestata dal signor XY nel corso della telefonata promozionale, a cancellarne i dati dal proprio Database;
Ritenuto che, con un'ulteriore comunicazione del 31 maggio 2011, il segnalante evidenziava come la presenza dei propri dati personali e, quindi, del proprio recapito telefonico nell'albo degli avvocati costituisse un obbligo di legge e non implicasse alcun consenso a ricevere telefonate promozionali per di più in presenza di un'apposita iscrizione della propria utenza nel Registro pubblico delle opposizioni;
Considerato altresì che, con successiva nota del 6 giugno, la società confermava di aver regolarmente estratto i dati del signor XY dall'Albo nazionale degli avvocati in versione telematica e ribadiva come il relativo trattamento fosse avvenuto nel pieno rispetto della normativa vigente;
Rilevato che le valutazioni effettuate dalla società derivano dalla circostanza che i dati personali del segnalante erano stati tratti non da un elenco abbonati bensì dal relativo albo professionale on line, consultabile da chiunque, e che la comunicazione commerciale dell'operatrice telefonica riguardava la promozione di servizi di telefonia business ritenuti strettamente attinenti agli scopi dell'attività professionale svolta dal medesimo;
Considerato che, con il provvedimento del 19 gennaio 2011, il Garante ha previsto, tra l'altro, stante il disposto dell'art. 24, comma 1, lett. c) del Codice, la possibilità per gli operatori di utilizzare, senza acquisire il previo consenso del soggetto interessato, numerazioni telefoniche provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, anche per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (art. 7, comma 4 lett. b) del Codice), nel rispetto dei limiti e delle modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
Considerato, altresì, che nel citato provvedimento, l'Autorità ha evidenziato come, tra i limiti e le modalità previsti dal citato art. 24 comma 1, lett. c) del Codice, debba essere incluso il vincolo di finalità in base al quale i dati possono essere raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi e possono essere utilizzati in altri trattamenti in termini compatibili con tali scopi, tenuto conto del dettato dell'art. 11, comma 1, lett. b) del Codice;
Considerato che il Garante ha pertanto sottolineato come, in tal caso, il trattamento dei dati personali sia consentito solo ove la specifica disciplina di riferimento abbia espressamente previsto l'attività di comunicazione telefonica per le finalità di marketing sopra delineate, ovvero laddove le comunicazioni, effettuate per tali finalità, risultino “direttamente funzionali” all'attività svolta dall'interessato che è posta alla base dell'inserimento del dato telefonico nei pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque richiamati dall'art. 24 comma 1, lett. c) del Codice e sempreché non vi sia stata o sia manifestata opposizione al trattamento;
Ritenuto quindi che, sulla base del citato provvedimento, il vincolo di finalità con la professione esercitata dall'interessato, nel caso in esame quella forense, deve essere interpretato in termini rigorosi nel senso che tale vincolo implica la stretta attinenza del trattamento per finalità di marketing all'esercizio di tale specifica professione, come potrebbe ad esempio ritenersi l'invio di pubblicazioni scientifiche per finalità di aggiornamento ed approfondimento di tematiche giuridiche;
Ritenuto pertanto che, pur in presenza dei possibili vantaggi economici che l'offerta di servizi di telefonia business può offrire al professionista, il trattamento dei dati personali per finalità promozionali non può ritenersi “direttamente funzionale” all'esercizio della specifica attività forense svolta dall'interessato e giustificare l'esonero dall'acquisizione del consenso, limitandosi, tale offerta, ad offrire soluzioni astrattamente idonee a soddisfare le esigenze di un'indifferenziata tipologia di soggetti;
Considerato che, con il provvedimento del 19 gennaio 2011, l'Autorità ha infatti inteso tutelare la capacità di autodeterminazione informativa del soggetto e bilanciare il presupposto della libera accessibilità al dato personale, inserito in un elenco o registro consultabile da chiunque e l'assenza del consenso con quello della funzionalità del trattamento alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta dall'interessato;
Considerato pertanto che, in base alle indicazioni del citato provvedimento dell'Autorità, l'offerta dei servizi di telefonia rivolta al segnalante avrebbe dovuto essere ritagliata, per opzioni, modalità e costi sulle specifiche caratteristiche ed esigenze della categoria degli avvocati;
Considerato, quindi, che l'attività di promozione di servizi di telefonia svolta dalla KW, seppure destinata a promuovere offerte rivolte all'utenza business, non può ritenersi direttamente funzionale allo svolgimento della professione forense e legittimare l'invio di comunicazioni commerciali con operatore telefonico agli avvocati la cui utenza telefonica sia tratta dal relativo albo professionale, senza averne previamente acquisito il consenso;
Ritenuto che, alla luce di tali considerazioni, l'interpretazione seguita dalla società nel caso in esame non risulta in linea con le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e con le indicazioni del Garante;
Rilevato, comunque, che nella fattispecie in questione non assume rilievo la circostanza che l'utenza telefonica del signor XY risultasse iscritta nel Registro pubblico delle opposizioni, non essendo tale utenza stata estratta da elenchi telefonici generali e non essendo, fra l'altro, decorso il periodo di 15 giorni previsto dalla normativa per rendere effettiva l'iscrizione stessa;
Rilevato, quindi, che la KW non ha consultato il Registro pubblico delle opposizioni avendo estratto il dato riferito alla numerazione telefonica del segnalante dal relativo albo professionale on line e che, pertanto, in tale ipotesi, occorre verificare il rispetto delle indicazioni contenute nel provvedimento del Garante del 19 gennaio 2011;
Considerato che le chiamate telefoniche, di carattere commerciale-promozionale con operatore, configurano, in assenza del necessario e preventivo consenso informato dell'interessato, come previsto dagli artt. 13 e 23 del Codice, un trattamento illecito di dati quando l'utenza provenga da un registro, elenco o albo professionale liberamente consultabile, senza che sussista un vincolo di stretta finalità tra tali comunicazioni e lo svolgimento della specifica attività del soggetto contattato;
Ritenuto, inoltre, che l'art. 11, comma 2 del Codice prevede che i dati trattati in violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali non possono essere utilizzati;
Considerato che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
Considerato, comunque, che la KW ha dichiarato di aver dato seguito alle richieste del segnalante di non essere più contattato telefonicamente per offerte di natura commerciale-promozionale e di aver, pertanto, provveduto a cancellarne i dati dal proprio Database;
Rilevata, tuttavia, la necessità di adottare nei confronti della società un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice correlato all'effettuazione di telefonate promozionali con operatore, senza che risulti comprovato il necessario consenso preventivo, specifico e informato del destinatario, quando i dati personali dello stesso provengano da un registro, elenco o albo professionale consultabile da chiunque, in assenza di un vincolo di stretta finalità tra il trattamento per scopi di marketing e l'attività svolta dall'interessato;
Rilevata altresì la necessità di adottare nei confronti della società un provvedimento prescrittivo, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, per indicare le misure necessarie o opportune per rendere il trattamento dei dati conforme alle disposizioni vigenti;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;
Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara illecito il trattamento dei dati personali posto in essere da KW S.p.A., con sede legale in HH, quale titolare del trattamento, con riferimento all'effettuazione di telefonate promozionali con operatore, nei confronti del signor XY sull'utenza telefonica pubblicata nell'albo professionale di riferimento, in assenza di uno stretto vincolo di finalità tra il trattamento per scopi di marketing e l'attività forense svolta dall'interessato ed in assenza del comprovato, necessario, consenso preventivo, specifico e informato del medesimo ai sensi degli artt. 13 e 23 del Codice;
b) vieta a KW S.p.A., quale titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, il trattamento di qualunque dato personale correlato all'effettuazione di telefonate promozionali con operatore verso soggetti intestatari di una numerazione telefonica proveniente da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nei casi in cui il trattamento, poste le indicazioni contenute nel presente provvedimento ed in quello generale del 19 gennaio 2011, non risulti “direttamente funzionale” all'attività svolta da tali soggetti e in assenza della prova documentata di averne acquisito il consenso preventivo, specifico e informato ai sensi degli artt. 13 e 23 del Codice;
c) prescrive a KW S.p.A., quale titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, qualora intenda continuare ad effettuare telefonate a carattere promozionale con operatore, nei confronti di soggetti intestatari di una numerazione telefonica proveniente da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, di adottare tutte le misure necessarie e opportune, atte a garantire la completa osservanza della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e delle indicazioni fornite dall'Autorità nel presente provvedimento ed in quello del 19 gennaio 2011 ed in particolare di:
1.verificare, quando le numerazioni telefoniche del soggetto destinatario di telefonate promozionali con operatore per finalità di marketing, provengano da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, che il trattamento dei dati personali risulti, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità, “direttamente funzionale” all'attività svolta dall'interessato;
2. acquisire preventivamente aliunde, e non nel corso della telefonata promozionale effettuata dall'operatore per finalità di marketing, il consenso specifico ed informato del soggetto interessato la cui numerazione telefonica provenga da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque quando il trattamento non risulti, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità, “direttamente funzionale” all'attività svolta dall'interessato stesso;
Qualora, invece, la società intenda effettuare telefonate promozionali con operatore, per finalità di marketing, nei confronti di soggetti le cui numerazioni telefoniche provengano da elenchi telefonici generali la stessa sarà tenuta a verificare che gli interessati non abbiano iscritto la propria utenza nel Registro pubblico delle opposizioni, manifestando in tal modo la propria opposizione al trattamento per tali finalità.
Si ricorda che, avverso il presente provvedimento, codesta società può, ai sensi dell'art. 152 del Codice, proporre opposizione con ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del medesimo provvedimento e che l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento (v. art. 152, comma 5 del Codice).
26-11-2011 00:00
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