Pluralità di abilitazioni conseguite all’esito di diversi corsi SSIS di durata biennale.
Pluralità di abilitazioni conseguite all'esito di diversi corsi SSIS di durata biennale: no all'attribuzione di trenta punti se la frequenza ai corsi ha impiegato periodi temporali in tutto o in parte coincidenti
Consiglio di Stato Sez. Sesta - Sent. del 04.10.2011, n. 5433
Fatto
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, qui appellante, espone che con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (n. 11218/04), alcuni docenti avevano impugnato le graduatorie provinciali permanenti definitive per gli incarichi a tempo determinato relative alla classe di concorso A043 (Italiano, Storia, Educazione civica e Geografia nella scuola media) formate dal Centro servizi amministrativi per la provincia di Savona ai sensi dell'articolo 401 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nella parte in cui si attribuivano ai ricorrenti solo sei punti (e non trenta) per l'abilitazione SSIS ( Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario) conseguita nella classe di concorso A043.
I ricorrenti avevano rappresentato di essere titolari di diverse abilitazioni conseguite in più classi di insegnamento all'esito della frequenza di corsi biennali presso la SSIS dell'Università degli Studi di Genova.
In particolare, essi lamentavano che, in sede di attribuzione del punteggio relativo alla abilitazione per la classe di concorso A043, il Centro servizi amministrativi per la provincia di Savona:
- non aveva attribuito i trenta punti che sarebbero loro spettati ai sensi della lettera A4) della tabella di valutazione dei titoli di cui all'art. 1, comma 1, della legge 4 giugno 2004, n. 143 (pur trattandosi di abilitazioni SSIS conseguite all'esito di corsi biennali);
- si era limitato ad attribuire solo sei punti, facendo malgoverno delle previsioni di cui al punto A4) della richiamata tabella di valutazione.
Inoltre, il Centro servizi amministrativi aveva erroneamente omesso di valutare il carattere biennale del corso SSIS, al cui esito era stata conseguita l'abilitazione per la classe di concorso A043.
Con la sentenza oggetto del presente gravame, il Tribunale amministrativo accoglieva il ricorso e annullava in parte le graduatorie contestate.
Per la sentenza, in particolare, in sede di attribuzione del punteggio per l'abilitazione nella classe di concorso A043, l'Amministrazione ha erroneamente omesso di valutare il carattere biennale dei corsi seguiti dai ricorrenti, a nulla valendo in contrario la circostanza che il biennio in parola coincideva - in tutto o in parte - con il biennio relativo al corso SSIS che aveva dato titolo a conseguire la prima abilitazione.
La sentenza veniva appellata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne chiedeva l'integrale riforma, articolando un unico motivo di doglianza.
Secondo il Ministero, l'operato dell'Amministrazione era legittimo in quanto il punto A4) della tabella di valutazione dei titoli (legge n. 143 del 2004) prevede, sì, l'attribuzione di trenta punti per l'abilitazione all'insegnamento secondario conseguita a seguito di corso biennale, ma prevede altresì che, “nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato”; mentre per le altre abilitazioni conseguite all'esito della frequenza al corso SSIS biennale spettano solo sei punti.
Secondo il Ministero, l'attribuibilità di ulteriori trenta punti a seguito di un'abilitazione conseguente alla frequenza di un corso SSIS biennale sussiste solo se si tratta di titolo SSIS conseguito a seguito di un altro corso di durata biennale, tenuto in un biennio distinto e non coincidente neppure in parte con il biennio che ha dato titolo all'attribuzione dei primi trenta punti.
Si costituivano in giudizio i signori Ba., In., Ma., B. e Ma., che concludevano per il rigetto del gravame.
All'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2011, presenti i difensori delle parti come da verbale di udienza, il ricorso in questione veniva trattenuto in decisione.
Diritto
1. Giunge alla decisione l'appello proposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 2327/2006, che ha accolto il ricorso proposto da alcuni docenti ed ha annullato le graduatorie permanenti definitive di terza fascia per la classe di concorso A043 nella provincia di Savona per la parte in cui non venivano riconosciuti per interi trenta punti all'esito delle ulteriori abilitazioni conseguite all'esito della frequenza di corsi di durata biennale presso la Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS) dell'Università degli Studi di Genova.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. L'appello va condiviso dove afferma che il punto A4) della tabella di valutazione dei titoli (per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione approvato con d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297), di cui all'art. 1, comma 1, d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla l. 4 giugno 2004, n. 143, allegata al medesimo decreto legge, va inteso nel senso di non consentire per l'intero l'attribuzione di trenta punti nel caso di pluralità di abilitazioni, conseguite all'esito di diversi corsi SSIS di durata biennale, se la frequenza di tali corsi ha impiegato periodi temporali in tutto o in parte coincidenti.
Questa Sezione del Consiglio di Stato ha già in passato considerato che una tale attribuzione di trenta punti può essere fatta per una sola abilitazione in ciascun biennio di durata legale di corso (Cons. Stato, VI, 13 novembre 2006, n. 6675): invero la Tabella di valutazione dei titoli in questione stabilisce (punto A4)) che l'intero punteggio (trenta punti) specificamente attribuito alle abilitazioni SSIS spetta, in caso “di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso”, ad una sola abilitazione, “a scelta dell'interessato”, mentre per “le altre abilitazioni spettano punti 6″. Ne deriva che non rientra nella fattispecie di legge l'ipotesi, propria del caso in esame, dell'abilitazione conseguita a seguito di corso annuale (o triennale), ossia di altro corso “distinto” che non abbia tuttavia una propria effettiva durata biennale perché una parte almeno della sua durata è coincisa con quella del corso SSIS frequentato per il conseguimento della prima abilitazione. Del resto, il corso aggiuntivo svolto nella specie dai ricorrenti in primo grado non può ragionevolmente essere considerato - per la sua specifica ed effettiva durata - come “biennale in senso proprio.
In punto di fatto, va rilevato che gli stessi appellati hanno confermato che, vista la particolare struttura dell'ulteriore corso SSIS da loro frequentato (nel cui ambito molti dei corsi previsti sono comuni con quelli già seguiti in occasione del precedente corso abilitante), “per la seconda abilitazione (…) il percorso si riduce solitamente a un anno” (memoria di costituzione, pag. 8).
Se così è, non possono essere condivise le argomentazioni del ricorso di primo grado - recepite, nella loro essenza, dalla sentenza qui appellata - tese a far ritenere comunque “biennale il corso svolto nella specie dai docenti interessati, che ha in realtà la durata effettiva di un anno.
Inoltre, l'assunto dell'Amministrazione (secondo cui gli ulteriori trenta punti andavano attribuiti solo se il titolo fosse stato conseguito a seguito di ulteriore corso biennale tenuto in biennio distinto, neppure parzialmente coincidente con il biennio che ha dato luogo ai primi trenta punti), appare comunque in linea con quanto disposto nella citata Tabella, la quale esclude la valutazione del periodo non biennale necessario a conseguire l'ulteriore abilitazione affine (per la quale è riconosciuto lo specifico punteggio di punti sei).
La legge, con la menzionata Tabella, ragionevolmente - in rapporto ai principi di buona amministrazione e di efficacia del servizio - attribuisce solo i primi trenta punti nella ipotesi considerata, statuendo che il punteggio è specificamente attribuito alle abilitazioni SSIS a seguito di un corso biennale e che, in caso di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, lo stesso spetta ad una sola abilitazione, “a scelta dell'interessato”, con attribuzione di soli sei punti per le “altre abilitazioni”. La stessa legge ha così correttamente negato che per altri corsi, di durata annuale o triennale, vada comunque riconosciuto altro e distinto punteggio, oltre al primo, quand'anche se per periodo coincidente in parte con il corso già concluso.
In definitiva, non è viziato di illegittimità il provvedimento ministeriale impugnato in prime cure laddove, nella parte contestata, - dopo aver ribadito che i trenta punti previsti dal punto A.4) della Tabella di valutazione “spettano ad una sola abilitazione in ciascun biennio di durata legale del corso” - ha stabilito che ulteriori trenta punti per altra abilitazione possono essere attribuiti soltanto qualora trattasi di titolo SSIS conseguito a seguito di altro corso di durata biennale, tenuto in biennio distinto.
Non è infine ravvisabile nel caso in esame una disparità di trattamento rispetto a quanti hanno conseguito abilitazioni in più classi di insegnamento a seguito della frequenza simultanea di altro corso con la stessa durata temporale, perché si tratta di situazioni intrinsecamente diverse rispetto alla presente.
3. Per le ragioni esposte l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza oggetto di gravame, deve essere disposta la reiezione del primo ricorso.
Sussistono giusti motivi, legati alla complessità della causa, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della pronuncia oggetto di gravame, dispone la reiezione del primo ricorso. Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Depositata in Segreteria il 04.10.2011
15-10-2011 00:00
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