Pec esclusa per le società in fallimento
Il Ministero dello Sviluppo economico, nella circolare 223761 diffusa ieri, fornisce un importante chiarimento in merito alla comunicazione Pec da fare al Registro imprese entro il prossimo 29 novembre. La specifica riguarda le società in fallimento che non sono obbligate a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese entro la scadenza indicata. Il curatore, se interessato a iscrivere la casella Pec della società da lui curata, può presentare la domanda alla Camera di commercio competente e indicare, a questo scopo, il proprio indirizzo Pec. L'intervento del Ministero tocca anche i concordati. Si legge: per i “concordati preventivi nella fase che precede l'omologa e per quelli non liquidatori o in prosecuzione dell'attività”, poiché in questi casi la gestione della società rimane in capo agli amministratori, vale la regola generale stabilita dal Dl 185/08, la comunicazione spetta al legale rappresentante della società “che potrà indicare un autonomo indirizzo di posta certificata”. Il legale rappresentante potrà anche incaricare un professionista di procedere alla comunicazione. Per i “concordati liquidatori nella fase post-omologa, atteso che in questi casi la gestione passa al liquidatore, l'adempimento spetterà a quest'ultimo, ferma restando la possibilità, per lo stesso, di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
25-11-2011 00:00
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