Nel processo amministrativo sono ammissibili i motivi aggiunti in appello. Lo ha deciso il Consiglio di Stato , sez. V, sentenza 30.06.2011 n° 3913
Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 30 giugno 2011, n. 3913
N. 03913/2011REG.PROV.COLL.
N. 05632/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5632 del 2009, proposto da Union Power s.r.l., Azienda agricola San Giuseppe s.r.l., Artedil s.r.l., ciascuna società in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Cristina Lenoci e Lorenzo Tamos, con domicilio eletto presso la prima in Roma, via Cola di Rienzo n. 271;
contro
Regione Lombardia, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Forloni e Annalisa Santagostino, con domicilio eletto presso l'avvocato Emanuela Quici in Roma, via Nicolò Porpora, 16;
nei confronti di
Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore, non costituito;
Comune di Valle Lomellina, in persona del sindaco pro tempore, non costituito;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo della Lombardia, sezione IV, n. 1310 del 16 febbraio 2009.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Lombardia;
Viste le memorie difensive dell'appellante (in data 10 e 22 maggio 2011) e della regione Lombardia (in data 11 e 22 maggio 2011);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2011 il consigliere Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Lenoci e Quici su delega dell'avvocato Folloni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. A conclusione di una ponderosa ed esaustiva istruttoria, con delibera della giunta regionale della Lombardia – n. 5259 del 2 agosto 2007 -:
a) è stato formulato, ai sensi dell'art. 6, l. n. 349 del 1986, parere negativo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di costruzione di una nuova centrale termoelettrica da 400 Mw, nel comune di Parona, elaborato nel 2003 dalla Union Power s.p.a., dall'Azienda agricola San Giuseppe s.r.l. e dalla Artedil s.r.l. (in prosieguo società Union);
b) è stata negata, ai sensi dell'art. 1, d.l. n. 7 del 2002, convertito con modificazioni dalla l. n. 55 del 2002, l'intesa per la realizzazione del progetto, stante la sua incongruenza con i criteri ed obbiettivi della programmazione energetica regionale, e, in particolare, con il Programma energetico regionale (P.e.r.) approvato con delibera della giunta regionale n. 12467 del 21 marzo 2003.
2. Avverso la delibera n. 5259 del 2007 ed il presupposto P.e.r., la società Union è insorta davanti al T.a.r. della Lombardia articolando, in un unico complesso motivo di gravame, una pluralità di censure.
3. L'impugnata sentenza – T.a.r. della Lombardia sez. V, n. 1310 del 16 febbraio 2009, non notificata – ha respinto, compiutamente e con dovizia di argomenti, tutte le doglianze.
In estrema sintesi, la sentenza:
a) ha riscontrato l'esaustività della motivazione (e della presupposta istruttoria), della delibera n. 5259, sostenuta da due autonome ragioni argomentative, relative, da un lato, alla incompatibilità del progetto con le linee strategiche contenute nel P.e.r. e nel suo strumento attuativo e di aggiornamento (ovvero il piano d'azione per l'energia – P.a.e. – approvato con delibera della giunta regionale n. 4916 del 15 giugno 2007, pubblicata nel B.U.R.L. n. 34 del 20 agosto 2007); dall'altro, all'insussistenza dei presupposti di fattibilità ambientale del progetto.
b) ha respinto tutte le censure formulate nei confronti del P.e.r.;
c) ha compensato le spese di lite.
3. Con ricorso notificato il 4 luglio 2009, e depositato il successivo 16 luglio, la società Union ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza.
In particolare, la società:
a) con il primo e decimo motivo (pagine 5 – 8 e 34 – 37 del gravame), ha formulato per la prima volta domanda di risarcimento di tutti i danni asseritamente ricollegabili ai provvedimenti illegittimi emanati dalla regione nonché al contegno gravemente colpevole di quest'ultima che, solo durante il corso del giudizio di primo grado, avrebbe reso nota l'esistenza dello strumento attuativo del P.e.r. (ovvero il P.a.e. del 2007) e di altri rilevanti provvedimenti che, dimostrando la volontà politica della regione di limitare nel proprio territorio la costruzione di nuovi centrali termoelettriche, avrebbero reso sostanzialmente impossibile la realizzazione della centrale anche all'esito di un eventuale annullamento giurisdizionale della delibera n. 5259 del 2007;
b) con i restanti motivi (pagine 8 – 34), ha reiterato criticamente le originarie censure ed articolato nuovi profili di invalidità degli atti impugnati, anche sub specie di nullità degli stessi (alcune di queste nuove doglianze sono state sviluppate nella memoria conclusionale del 10 maggio 2011).
4. Si è costituita la regione Lombardia deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.
5. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 14 giugno 2011, previa indicazione alle parti, ai sensi dell'art. 73, co. 3, c.p.a., della possibile applicazione della norma sancita dall'art. 1, co. 552, della l. 30 dicembre 2004, n. 311.
6. L'appello è irricevibile.
6.1. A mente dell'art. 1, comma 552, l. n. 311 del 2004 cit. – abrogato dal numero 30) del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al codice del processo amministrativo -:
28-07-2011 00:00
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