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Sentenza

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DECRETO 12 maggio 2011, n. 110. Regolamento ...
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DECRETO 12 maggio 2011, n. 110. Regolamento apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attivita' di estetista
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DECRETO 12 maggio 2011, n. 110

Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attivita' di estetista. (11G0151)

(GU n. 163 del 15-7-2011)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1 recante «Disciplina dell'attivita' di estetista» e successive modificazioni ed, in particolare, gli articoli 1 e 3, secondo cui l'attivita' di estetista comprende le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, e puo' essere svolta anche con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla medesima legge, subordinatamente al processo della qualificazione professionale ivi prevista;

Visto l'articolo 10, comma 1, della legge n. 1 del 1990 secondo cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', adotta, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonche' le modalita' di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla predetta legge, e aggiorna, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, il medesimo elenco;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, comma 1 che istituisce il Ministero dello sviluppo economico, nonche' il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni della legge 14 luglio 2008, n. 121, che e' ulteriormente intervenuto sull'assetto del Ministero;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio delle Comunita' europee relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione, e le successive modificazioni di tale legge e di tale direttiva, ivi compresa la direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che ha provveduto alla codificazione e conseguente abrogazione della citata direttiva 73/23/CEE, disponendo che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla direttiva 2006/95/CE;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ed, in particolare, gli articoli da 102 a 112 recanti disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti anche in attuazione della direttiva 2001/95/CE;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;

Considerato che e' necessario procedere, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, ad un aggiornamento dell'elenco allegato alla legge n. 1 del 1990;

Ritenuto che la tutela del consumatore sotto il profilo della sicurezza e' assicurata sia dagli obblighi che il produttore e il distributore devono soddisfare per l'immissione sul mercato di prodotti sicuri, che dalla rispondenza obbligatoria degli apparecchi elettromeccanici alle norme ad essi applicabili contenute nelle citate disposizioni legislative relative alla prestazione e valutazione di sicurezza dei prodotti, alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione ed alla compatibilita' elettromagnetica;

Rilevato che l'appartenenza alla Unione europea vieta di ostacolare la circolazione delle merci legalmente fabbricate o commercializzate in altri Stati membri dell'Unione o aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, e che pertanto non possono essere introdotte limitazioni o imposti requisiti che non siano giustificati dai motivi indicati all'articolo 36 del Trattato;

Ritenuto di dover individuare norme tecniche di riferimento europee, internazionali o nazionali per ciascuno degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge n. 1 del 1990;

Sentite le Organizzazioni sindacali delle categorie interessate, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modificazioni, espresso nella Sessione XLVII dalle Sezioni congiunte II-V in data 8 giugno 2010;

Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2011;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 26 gennaio 2011, protocollo n. 1607;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Identificazione degli apparecchi per uso estetico

1. Per apparecchi elettromeccanici per uso estetico si intendono gli apparecchi di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, alimentati a bassa tensione o a batteria, costruiti nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza e rispondenti alle specificazioni tecniche di cui al presente decreto.

2. L'elenco delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico di cui all'allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Disposizioni generali

1. Le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonche' le modalita' di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'articolo 1, sono determinati dalle disposizioni generali di seguito indicate e, per ciascun apparecchio, dalle norme e specificazioni contenute nelle schede tecnico-informative costituenti l'allegato 2.

Art. 3

Livello di sicurezza

1. Gli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, anche successivamente aggiornato, possono essere utilizzati in Italia purche' assicurino il livello di sicurezza prescritto dalle direttive comunitarie e dalle norme armonizzate europee.

2. Per gli apparecchi per i quali non esistono norme armonizzate di riferimento possono essere utilizzate norme nazionali emanate dagli organismi nazionali di normalizzazione.

Art. 4

Aggiornamento dell'elenco degli apparecchi elettromeccanici e adeguamento del presente decreto

1. In caso di ulteriore aggiornamento all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, come modificato dal presente decreto, si provvede al conseguente adeguamento dell'allegato 2 del presente decreto, secondo la procedura prevista dall'articolo 10, comma 1, della predetta legge.

2. L'allegato 2 del presente decreto puo' essere modificato, a seguito di acquisizioni tecnico-scientifiche, anche indipendentemente da modifiche all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Art. 5

Modifica di norme tecniche

1. Le presenti disposizioni s'intendono automaticamente adeguate alle eventuali modificazioni che gli organismi di normalizzazione competenti apporteranno alle norme tecniche per gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico successivamente all'adozione del presente decreto, alle quali e' data adeguata pubblicita' secondo modalita' disposte dal Ministero dello sviluppo economico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 maggio 2011.

Il Ministro dello sviluppo economico Romani

Il Ministro della salute Fazio

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2011.

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 196.

Allegati

Allegato 1

(Articolo 1, comma 2)

ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO (ALLEGATO ALLA LEGGE 1/90)

Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato
Stimolatori ad ultrasuoni e stimolatori a micro correnti Disincrostante per pulizia con intensita' non superiore a 4 mA Apparecchio per l'aspirazione dei comedoni con cannule e con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi o materiali equivalenti
Doccia filiforme ad atomizzatore con pressione non superiore a 80 kPa
Apparecchi per massaggi meccanici al solo livello cutaneo, per massaggi elettrici con oscillazione orizzontale o rotazione Rulli elettrici e manuali
Vibratori elettrici oscillanti Apparecchi per massaggi meccanici o elettrici picchiettanti Solarium per l'abbronzatura con lampade UV-A o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR) Apparecchi per massaggio ad aria o idrico con aria a pressione non superiore a 80 kPa Scaldacera per ceretta Attrezzi per ginnastica estetica Attrezzature per manicure e pedicure Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale tramite radiofrequenza restiva o capacitiva Apparecchio per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore a 80 kPa Apparecchi per ionoforesi estetica sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati Depilatori elettrici ad ago, a pinza o accessorio equipollente o ad impulsi luminosi per foto depilazione
Apparecchi per massaggi subacquei Apparecchi per presso - massaggio
Elettrostimolatore ad impulsi Apparecchi per massaggio ad aria compressa con pressione superiore a 80 kPa Soft laser per trattamento rilassante, tonificante della cute o fotostimolante delle aree riflessogene dei piedi e delle mani Laser estetico defocalizzato per la depilazione Saune e bagno di vapore

Allegato 2

(Articolo 2)

SCHEDE TECNICO-INFORMATIVE RECANTI LE CARATTERISTICHE TECNICO-DINAMICHE, I MECCANISMI DI REGOLAZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO E DI APPLICAZIONE E LE CAUTELE D'USO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 1

Categoria : VAPORIZZATORI

Elenco apparecchi : Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato (come da Allegato non surriscaldato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)

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1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

- Descrizione apparecchio:
Apparecchio per la produzione di vapore acqueo a temperatura non superiore a quella di ebollizione alle diverse condizioni ambientali con ebollizione dell'acqua alla pressione atmosferica, per trattamenti estetici del viso, del corpo e del cuoio capelluto. Il vapore prodotto fuoriesce da un ugello in vetro, in metallo, in materiale plastico o in altro materiale idoneo. Puo' essere corredato da dispositivi di ionizzazione del vapore mediante lampade ultraviolette o generatori di ioni. La costruzione deve essere tale da rendere inaccessibili alla pelle e agli occhi del soggetto in trattamento e/o dell'operatore tali dispositivi e le loro emissioni dirette durante il normale funzionamento. L'apparecchio deve essere munito di un indicatore del livello max dell'acqua, che non deve essere superato. La concentrazione di ozono prodotta dai dispositivi di ionizzazione del vapore deve essere inferiore ai valori indicati dalla Norma CEI-EN 60335-2-65, su di un periodo di funzionamento totale di 8 ore, con cicli di 15' on e 5' off considerando il tempo necessario per i riempimenti del serbatoio dell'acqua.

- Meccanismo d'azione (applicazione): Il flusso di vapore ionizzato, opportunamente orientato sulla parte da trattare, facilita la dilatazione dei pori della pelle e la conseguente fuoriuscita delle impurita' presenti, manifestando cosi' un'azione tonificante e detergente della pelle stessa.

2) MODALITA' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO

a) Il flusso del vapore deve essere diretto sul viso del soggetto trattato ad una distanza non inferiore a 40-50 cm. b) La durata del trattamento puo' avere un tempo variabile dai 10 ai 20 minuti, e comunque non superiore a 30 minuti. c) Utilizzare acqua distillata, salvo diversa indicazione del fabbricante.
d) Il contatto con l'ugello surriscaldato puo' provocare ustioni. e) Non utilizzare in soggetti con fragilita' capillare o teleangiectasie (capillari dilatati). AVVERTENZE Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE anche ai fini dei meccanismi di regolazione

Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 9430 C - Anno 2008 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali +
VARIANTI: CEI EN 60335- 1/A13 - Class. CEI 61-150;V1 - CT 59/61 -
Fascicolo 9943 - Anno 2009 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V2
- CT 59/61 - Fascicolo 10419 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class.
CEI 61-150;V4 - CT 59/61 - Fascicolo 10418 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V3 - CT 59/61 - Fascicolo 10679 - Anno 2010 e relative varianti

Norma CEI EN 60335-2-98 - Class. CEI 61-204 - CT 59/61 - Fascicolo 7815 E - Anno 2005 - Edizione Seconda - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Prescrizioni particolari per umidificatori + VARIANTE: CEI EN 60335-2-98/A2 -
Class. CEI 61-204;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 10547 E - Anno 2010 e relative varianti

Norma CEI EN 60335-2-65 - Class. CEI 61-158 - CT 59/61 - Fascicolo 7810 E - Anno 2005 - Edizione Seconda - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per gli apparecchi per la purificazione dell'aria + VARIANTE: CEI EN 60335-2-65/A1 - Class. CEI 61-158;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 10543 E -
Anno 2010 e relative varianti

Le presenti norme non sono destinate ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia e' possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo delle norme sopra citate.

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 2A

Categoria : STIMOLATORI

Elenco apparecchi: STIMOLATORI AD ULTRASUONI (come da Allegato A1) Vibrazione meccanica peeling:
alla Legge n. 1 => 22 kHz -- = 0.8 MHz -- =< 3.5 MHz

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A1) Vibrazione meccanica peeling

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

Descrizione apparecchio: Apparecchio alimentato a corrente di rete e/o batteria, composto da un generatore di corrente a bassa frequenza che innesca la contrazione di un cristallo piezoelettrico applicato ad una lamina metallica (acciaio Inox), cosi' da produrre vibrazioni di frequenza pari a quella ricevuta. Il manipolo e' composto da un'impugnatura in materiale plastico all'interno del quale e' collocata una lamina in acciaio Inox, con una parte sporgente di circa quattro cm. Nella parte di lamina interna all'impugnatura sono collocate da 2 a 6 capsule di cristallo piezoelettrico. L'impugnatura del manipolo applicatore, deve essere meccanicamente separata dalla lamina vibrante mediante gomma antivibrante o altro materiale simile, in modo di non avere alcuna vibrazione sulla mano dell'operatore. La potenza massima assorbita di questi apparecchi non deve essere superiore a 70 W sulla linea di alimentazione a 230 Vac. La potenza massima di emissione non deve essere superiore a 10 W totali. La frequenza di lavoro dovra' essere compresa fra 22 e 28 kHz (Frequenza tipica 25 kHz).

Meccanismo d'azione (applicazione):
La parte di cute che deve essere trattata, deve essere cosparsa di un prodotto liquido o gelificato. Applicando la lamina metallica sulla pelle con la punta inclinata di circa 30° sulla stessa, la vibrazione produce una nebulizzazione del prodotto applicato il quale asportera' le cellule morte superficiali della pelle e relative impurita'.
La parte terminale della lamina vibrante e' tipicamente ma non necessariamente ricurva. Gli applicatori con lamina ricurva, possono essere utilizzati per accelerare l'assorbimento di creme o prodotti cosmetici vari. Per effettuare questa operazione, si deve posizionare la parte ricurva della lamina sulla cute, mantenendola piatta sulla stessa.

CAUTELE D'USO, MODALITA' DI ESERCIZIO

Cautele d'uso: Prima dell'utilizzo, leggere attentamente il manuale d'uso, per evitarne utilizzi impropri. Non trattare soggetti con pelle sensibile. Non trattare soggetti che abbiano gia' effettuato Peeling cutaneo con altri sistemi o con sistemi a vibrazione meccanica o con acidi (glicolico, salicilico ecc.) negli ultimi trenta giorni. Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che saranno a contatto con il soggetto da trattare. Eseguire le applicazioni in modo rapido e comunque idoneo ai trattamenti ad effettuare. Non applicare su pelli arrossate, su ferite aperte, in presenza di escoriazioni.
Applicare solo su pelle integra. Non utilizzare su soggetti con impianti acustici attivi e/o con problemi all'apparato uditivo.

Modalita' di esercizio: Prima di ogni applicazione, verificare attentamente l'integrita' della lamina dell'applicatore, dovra' essere liscia, perfettamente arrotondata e priva di parti taglienti o appuntite.
L'emissione puo' essere continua, pulsata o regolabile in intensita'. I tempi di trattamento sono subordinati all'intensita' utilizzata. Eseguire movimenti veloci e uniformemente distribuiti sulla zona da trattare. E' opportuno esercitare una minima pressione con la lamina sulla pelle.

A2) Ultrasuoni ad alta frequenza

CARATTERISTICHE TECNICO-DINAMICHE

Descrizione apparecchio: Apparecchio alimentato a corrente di rete e/o batteria, composto da un generatore di corrente ad alta frequenza che innesca la contrazione di un cristallo piezoelettrico applicato ad una testa di emissione cosi' da produrre vibrazioni di frequenza pari a quella ricevuta. L'applicatore mobile e' composto da un'impugnatura in materiale plastico, gomma o similari, con una testa metallica di emissione in acciaio, alluminio o altro. L'impugnatura del manipolo applicatore, deve essere meccanicamente separata dalla testa di emissione mediante gomma antivibrante o altro materiale simile, in modo da limitare la trasmissione di ultrasuoni sulla mano dell'operatore. L'applicatore fisso e' composto da un supporto in gomma, tela, plastica, alluminio o altro materiale, con una o piu' capsule piezoelettriche. La potenza massima di questo applicatore deve essere conforme alla tabella di seguito riportata. La potenza massima di emissione e' in funzione della frequenza utilizzata e segue i valori espressi in tabella.

|=============================|=====================|
|          Frequenza          | Potenza in W al cmq |
|=============================|=====================|
| >= 0.8 =< 1.2 MHz           |      1.5 W Max      |
|-----------------------------|---------------------|
|    25).
• Soggetti che tendono a produrre lentiggini.
• Individui con una storia personale di frequenti ustioni solari in eta' infantile e nell'adolescenza.
• Persone che assumono farmaci. In questo caso, si dovrebbe chiedere il parere del medico curante per appurare se essi possano aumentare la propria fotosensibilita' agli UV. Queste indicazioni vanno chiaramente esposte insieme alle seguenti raccomandazioni:
• Non si espongano soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente alla esposizione naturale al sole (fototipo I e II)
• Non esporsi al sole per 48 ore dopo una seduta abbronzante
• Indossare gli occhialetti protettivi
• Non si espongano soggetti con la pelle danneggiata dal sole.
• Non si espongano persone che soffrono di eritema solare
• Non si espongano persone che soffrono o che hanno in precedenza sofferto di neoplasia cutanea o che hanno una familiarita' per neoplasie cutanee L'uso di apparecchiature che emettano anche UV-B richiede particolari precauzioni d'uso e la valutazione della dose cumulativa a cui il soggetto e' stato esposto L'utente deve essere fornito di una scheda personale che riporti la dose assorbita sia di UV-A sia degli eventuali UV-B. Non utilizzare in soggetti con patologie dermatologiche che possono essere aggravate dall'esposizione ad UV. Togliersi le eventuali lenti a contatto prima di sottoporsi al trattamento. Come per qualsiasi altro apparecchio elettrico, usare estrema prudenza con l'acqua. Non utilizzare mai l'apparecchio in un ambiente molto umido. Non far mai arrossare la pelle. E' proibito l'utilizzo delle apparecchiature abbronzanti a:
- minori di 18 anni
- donne in stato di gravidanza
- soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie della cute
- soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente all'esposizione al sole.
L'utilizzo delle apparecchiature e' esclusivo per fini estetici e non terapeutici. Non devono essere pertanto vantati effetti benefici.
L'irradianza efficace eritemale degli apparecchi non deve essere superiore a 0,3 W/m2.

- Manutenzione dell'apparecchio Il costruttore rilascia una dichiarazione di conformita' per ciascuna apparecchiatura. L'operatore deve seguire il programma di controlli tecnici periodici indicato dal produttore e riferito a criteri di efficienza e sicurezza. Nell'intento di mantenere le condizioni di sicurezza iniziali e di cautelare l'utilizzatore da possibili manomissioni delle apparecchiature, e' opportuno che i ricambi autorizzati per le singole apparecchiature siano definiti unicamente dal produttore e/o dal responsabile dell'immissione sul mercato. Si consiglia di posizionare le apparecchiature abbronzanti in locali o aree idonee sotto il profilo igienico-sanitario e in posizione tale da evitare eventuali radiazioni accidentali.

- Indicazioni e consigli per l'uso corretto:
Il tempo massimo per la prima esposizione e per le sedute successive vengono indicati dal costruttore sulla base delle analisi spettrofotometriche eseguite sull'apparecchiatura e sulla base del fototipo del soggetto da trattare. In presenza di pelli sensibili, che risultano leggermente disidratate dopo il trattamento abbronzante, al termine dello stesso potranno essere applicati specifici prodotti cosmetici emollienti, secondo le indicazioni fornite dall'operatore estetico. Tra un periodo di trattamenti abbronzanti e l'altro, si consiglia una interruzione di circa un mese. Consultare la tabella fornita dal costruttore circa i tempi di esposizione e la durata del trattamento abbronzante, nonche' la durata minima delle stesse lampade.
- Avvertenze:
Dopo la prima applicazione occorre attendere 48 ore prima di effettuare la successiva, dopo di che le applicazioni dovranno essere effettuate a non meno di 24 ore di distanza l'una dall'altra. Si ricorda che l'esposizione al sole successiva al trattamento abbronzante nello stesso giorno e' pericolosa.
Si raccomanda la disinfezione di tutte le parti che vanno a contatto col soggetto da trattare. L'uso di apparecchiature abbronzanti (UV) deve essere riservato a personale adeguatamente addestrato e con specifica preparazione teorico-pratica, quindi in grado non solo di condurre un corretto utilizzo delle apparecchiature stesse, ma anche di valutare le condizioni della cute del soggetto. Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE (anche ai fini dei meccanismi di regolazione): Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 9430 C - Anno 2008 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali +
VARIANTI: CEI EN 60335- 1/A13 - Class. CEI 61-150;V1 - CT 59/61 -
Fascicolo 9943 - Anno 2009 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V2
- CT 59/61 - Fascicolo 10419 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class.
CEI 61-150;V4 - CT 59/61 - Fascicolo 10418 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V3 - CT 59/61 - Fascicolo 10679 - Anno 2010 e relative varianti

Norma CEI EN 60335-2-27 - Class. CEI 61-184 - CT 59/61 - Fascicolo 7753 - Anno 2005 - Edizione Quarta -Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi + VARIANTI: CEI EN 60335-2-27/A1 - Class. CEI 61-184;V1 -
CT 59/61 - Fascicolo 9710 - Anno 2009 - CEI EN 60335-2-27/A2 - Class.
CEI 61-184;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 9711 - Anno 2009 e relative varianti

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 8

Categoria : APPARECCHI PER MASSAGGIO AD ARIA

Elenco apparecchi : Apparecchio per massaggio ad aria (come da Allegato con pressione non superiore a 100 kPa alla Legge n. 1 del 04.01.1990)
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1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

- Descrizione apparecchio:
Apparecchio azionato da un motore elettrico per generare un flusso d'aria continuo o battente con pressione non superiore a 100 kPa, da dirigere sulle parti da trattare per mezzo di un tubo flessibile collegato con un apposito ugello. L'eventuale regolazione del flusso puo' essere determinata mediante variazione della velocita' del motore e/o del diametro dell'ugello.
Alimentato a corrente di rete e/o a batteria.

- Meccanismo d'azione (applicazione): Attraverso le apposite cannule o coppette di varie forme e dimensioni, si dirige il flusso d'aria continua o battente verso le zone da trattare. Cosi' facendo e con opportuni movimenti delle cannule in questione, si ottiene un leggero massaggio della pelle.

2) MODALITA' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO

Non dirigere il flusso d'aria verso l'occhio, le zone perioculari e verso l'orecchio. AVVERTENZE
Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto col soggetto da trattare. Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE anche ai fini dei meccanismi di regolazione

Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 9430 C - Anno 2008 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali +
VARIANTI: CEI EN 60335- 1/A13 - Class. CEI 61-150;V1 - CT 59/61 -
Fascicolo 9943 - Anno 2009 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V2
- CT 59/61 - Fascicolo 10419 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class.
CEI 61-150;V4 - CT 59/61 - Fascicolo 10418 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V3 - CT 59/61 - Fascicolo 10679 - Anno 2010 e relative varianti

Norma CEI EN 60335-2-32 - Class. CEI 61-163 - CT 59/61 - Fascicolo 7782 E - Anno 2005 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per massaggio + VARIANTE: CEI EN 60335-2-32/A1 - Class.
CEI 61-163;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 10240 E - Anno 2010 e relative varianti Le presenti norme non sono destinate ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia e' possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo delle norme sopra citate.

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 9

Categoria : APPARECCHI PER MASSAGGIO IDRICO

Elenco apparecchi: Apparecchio per massaggio idrico con aria a pressione non superiore a 100 kPa (come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)
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1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

- Descrizione apparecchio:
Apparecchio alimentato a corrente di rete e/o a batteria, azionato da un motore elettrico generante un flusso d'aria convogliato attraverso una tubazione verso uno speciale distributore immerso in acqua, provvisto di numerosi fori da cui fuoriescono bollicine d'aria che, a loro volta, producono un massaggio idrico. L'aria prodotta, eventualmente riscaldata, puo' essere ionizzata mediante lampade ultraviolette o generatori di ioni. La costruzione deve essere tale da rendere inaccessibili alla pelle e agli occhi del soggetto in trattamento e/o dell'operatore tali dispositivi e le loro emissioni dirette durante il normale funzionamento. La concentrazione di ozono prodotta dai dispositivi di ionizzazione del vapore deve essere inferiore ai valori indicati dalla Norma CEI-EN 60335-2-65, con cicli di 50' on e 10' off su di un periodo di funzionamento totale di 8 ore. L'eventuale regolazione del flusso puo' essere ottenuta mediante variazione della velocita' del motore e/o mediante variazione del diametro dei fori di uscita dell'aria.
L'apparecchio puo' essere munito di un dispositivo di vibrazione azionato dal flusso d'aria.

- Meccanismo d'azione (applicazione): Le bolle d'aria appositamente prodotte e contenute nell'acqua, a loro volta dirette sulle zone da trattare, al contatto con la pelle producono un "effetto massaggio", definito appunto "massaggio idrico".

2) MODALITA' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO

Dopo aver ricoperto d'acqua il distributore d'aria, porre il soggetto da trattare nella posizione tecnicamente idonea. Collocare il generatore del flusso d'aria in posizione di sicurezza rispetto a possibili ed accidentali cadute del generatore stesso nella vasca con acqua. AVVERTENZE Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante. Gli apparecchi devono avere un grado di protezione contro l'umidita' almeno uguale a IPX4.

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE anche ai fini dei meccanismi di regolazione

Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 9430 C - Anno 2008 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali +
VARIANTI: CEI EN 60335- 1/A13 - Class. CEI 61-150;V1 - CT 59/61 -
Fascicolo 9943 - Anno 2009 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V2
- CT 59/61 - Fascicolo 10419 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class.
CEI 61-150;V4 - CT 59/61 - Fascicolo 10418 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V3 - CT 59/61 - Fascicolo 10679 - Anno 2010 e relative varianti

Norma CEI EN 60335-2-60 - Class. CEI 61-200 - CT 59/61 - Fascicolo 8146 - Anno 2006 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per vasche per idromassaggio e per piscine di tipo "spa" + VARIANTI: CEI EN 60335-2-60/A2 - Class. CEI 61-200;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 9979 -
Anno 2009 - CEI EN 60335-2-60/A11/A12 - Class. CEI 61-200;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 10426 - Anno 2010 e relative varianti Le presenti norme non sono destinate ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia e' possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo delle norme sopra citate.

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 10

Categoria : SCALDACERA PER CERETTE

Elenco apparecchi : Scaldacera per cerette (come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)
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1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

- Descrizione apparecchio:
Apparecchio elettrico idoneo al riscaldamento ed allo scioglimento delle cere cosmetiche per trattamenti di depilazione. Alimentato a corrente di rete e/o a batteria, puo' essere dotato di termostato di regolazione della temperatura.

2) MODALITA' DI APPLICAZIONE, DI ESERCIZIO E CAUTELE D'USO

Inserire nello spazio apposito il prodotto cosmetico da riscaldare, sciogliere o fluidificare, sino al raggiungimento del necessario stato per l'utilizzazione. Verificare attentamente che la temperatura del prodotto trattato non risulti troppo elevata. Spegnere e scollegare l'apparecchio a fine giornata. Non riutilizzare la stessa ceretta per piu' soggetti. Mantenere pulito lo spazio dove si inserisce il prodotto da riscaldare. Non applicare in soggetti con segni di insufficienza venosa (varici), capillari fragili, teleangiectasie o irritazioni cutanee.
AVVERTENZE Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE anche ai fini dei meccanismi di regolazione

Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 9430 C - Anno 2008 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali +
VARIANTI: CEI EN 60335- 1/A13 - Class. CEI 61-150;V1 - CT 59/61 -
Fascicolo 9943 - Anno 2009 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V2
- CT 59/61 - Fascicolo 10419 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class.
CEI 61-150;V4 - CT 59/61 - Fascicolo 10418 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V3 - CT 59/61 - Fascicolo 10679 - Anno 2010 e relative varianti

Norma CEI EN 60335-2-15 - Class. CEI 61-157 - CT 59/61 - Fascicolo 7011 - Anno 2003 - Edizione Terza+Corr CLC:2006 - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per apparecchi per il riscaldamento di liquidi + VARIANTI: CEI EN 60335-2-15/A1 - Class. CEI 61-157;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 8108 -
Anno 2006 - CEI EN 60335-2-15/A2 - Class. CEI 61-157;V2 - CT 59
Avv. Antonino Sugamele

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