MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO 10 agosto 2011, n. 168 Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a societa' aventi caratteristiche di spin off o start
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 10 agosto 2011, n. 168
Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione
di professori e ricercatori universitari a societa' aventi
caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di
quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre
2010, n. 240. (11G0214)
GU n. 242 del 17-10-2011
testo in vigore dal: 1-11-2011
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visti gli articoli 33 e 117, comma 6, della Costituzione della
Repubblica italiana;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia
di organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'articolo
6, comma 9 il quale prevede che, mediante decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca vengano adottati i
criteri per la partecipazione dei professori e ricercatori
universitari a societa' aventi caratteristiche di spin off o start
up;
Visto l'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 ed, in particolare,
l'articolo 1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante
«Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il
sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, ed in particolare gli articoli 13,14 e 15;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del
1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con nota prot. n. 5483 del 10 agosto 2011;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e nel
rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297, definisce le modalita' per proporre, partecipare e assumere
responsabilita' formali in societa' aventi caratteristiche di spin
off o start up da parte di professori e ricercatori universitari di
ruolo.
2. Ai fini del presente decreto s'intendono aventi caratteristiche
di spin off o start up le societa' di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
Art. 2
Soggetti proponenti gli spin off e start up universitari
1. Per qualificarsi come spin off o start up universitari le
societa' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297 devono essere costituite su
iniziativa dell' universita' o del personale universitario o
prevedere la partecipazione al capitale da parte dell'universita'
ovvero la partecipazione del personale universitario ai sensi del
comma 2 del presente articolo.
2. La partecipazione del personale universitario di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297 alla societa' puo' aversi sia in
termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno
diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo alla nuova
entita' giuridica l'impiego del know how e delle competenze generate
in un contesto di ricerca.
Art. 3
Procedura di costituzione degli spin off
o start up universitari
1. La proposta di costituzione della societa' e' approvata dal
consiglio di amministrazione dell'universita', che delibera a
maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del senato
accademico.
2. La proposta deve essere corredata da un progetto imprenditoriale
contenente:
a) gli obiettivi;
b) il piano finanziario;
c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
d) il carattere innovativo del progetto;
e) le qualita' tecnologiche e scientifiche del progetto;
f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei
ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a
ciascuno per lo svolgimento delle attivita' di spin off, al fine di
consentire al Consiglio di amministrazione di valutare la
compatibilita' con la disciplina appositamente definita dall'ateneo
ai sensi del comma 9, dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240;
g) le modalita' di eventuale partecipazione al capitale e la
definizione della quota di partecipazione richiesta;
h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprieta'
intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista
dall'ateneo.
3. Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla
costituzione delle imprese spin off o start up i proponenti
dell'iniziativa. Eventuali ulteriori casi di esclusione del proprio
personale dalle deliberazioni in materia di spin off o start up
rientrano nell'autonoma disciplina delle universita'.
Art. 4
Disciplina delle incompatibilita'
1. I membri del consiglio di amministrazione, i professori ed i
ricercatori membri delle commissioni di ateneo in materia di ricerca,
valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore,
i membri del senato accademico, i direttori dei dipartimenti
dell'universita', non possono assumere cariche direttive e
amministrative nelle societa' aventi caratteristiche di spin off o
start up universitari. E' fatta salva l'ipotesi in cui il direttore
del dipartimento sia designato a far parte del consiglio di
amministrazione di spin off o start up, del quale non sia socio o
proponente, dall'ateneo di appartenenza.
2. Ferme le ipotesi previste al comma 1, gli atenei, nell'ambito
della propria autonomia regolamentare, definiscono i casi nei quali i
professori e ricercatori in servizio non possono essere autorizzati a
costituire imprese di spin off o start up, oppure assumere
responsabilita' formali nella gestione, quando gli interessati
rivestano specifici ruoli all'interno dell'ateneo, tali che il
contemporaneo esercizio dell'attivita' di impresa possa compromettere
l'autonomia nello svolgimento della funzione, ovvero possa
determinare conflitti di interesse o situazioni di oggettiva
difficolta' per lo svolgimento delle normali funzioni didattiche, di
ricerca e istituzionali.
3. Lo svolgimento dell'attivita' a favore delle societa' aventi
caratteristiche di spin off o start up non deve porsi in contrasto
con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al
rapporto di lavoro con l'universita'. Qualora la partecipazione alle
attivita' dell'impresa, in corso di svolgimento, divenga
incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore e/o
ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo
all'universita' e contestualmente cessare lo svolgimento
dell'attivita' prestata presso la societa'.
4. L'ateneo effettua, con modalita' definite con autonoma
disciplina, la puntuale vigilanza sul rispetto dei principi stabiliti
ai commi precedenti.
Art. 5
Disciplina dei conflitti d'interesse
1. E' fatto espresso divieto al personale docente o ricercatore che
partecipa alle societa' aventi caratteristiche di spin off o start up
universitario di svolgere attivita' in concorrenza con quella
dell'ateneo di appartenenza. Il suddetto personale e' tenuto a
comunicare tempestivamente all'universita' eventuali situazioni di
conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano
successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attivita' a
favore della societa' interessata.
2. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipi a
qualunque titolo alle societa' aventi caratteristiche di spin off o
start up deve comunicare all'universita', al termine di ciascun
esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i
benefici a qualunque titolo ottenuti dalla societa'.
3. Il rapporto di lavoro con l'universita' non deve costituire
strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del
personale docente o ricercatore di vantaggi, diretti o indiretti,
consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di
pregiudizio nei confronti degli altri soci.
4. L'universita', secondo la disciplina autonomamente definita,
verifica periodicamente il rispetto dei principi stabiliti ai commi
precedenti.
Art. 6
Norme transitorie e finali
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, e in virtu' di
quanto espressamente stabilito all'articolo 6, comma 9, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, si applica la disciplina specifica emanata
dalle singole universita'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 10 agosto 2011
19-10-2011 00:00
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