LEGGE 31 ottobre 2011, n. 187 Disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio.
testo in vigore dal: 17-11-2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono
essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche
penali, salvo che per i reati di cui all'articolo 550 del codice di
procedura penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari
o di giudice dell'udienza preliminare anteriormente al conseguimento
della prima valutazione di professionalita'».
Art. 2
1. L'articolo 9-bis del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
e' abrogato.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 2011
01-12-2011 00:00
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