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Sentenza

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Norme in materia di organizzazione delle universi...
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario.
Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
 l'efficienza del sistema universitario.
(G.U. n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n.11)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Art. 1.
Principi ispiratori della riforma)

1. Le universita' sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.
2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al titolo V della parte II della Costituzione, ciascuna universita' opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilita'. Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato «Ministero», le universita' che hanno conseguito la stabilita' e sostenibilita' del bilancio, nonche' risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalita' di composizione e costituzione degli organi di governo e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica, diverse da quelle indicate nell' articolo 2. Il Ministero, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalita' di verifica periodica dei risultati conseguiti.
3. Il Ministero, nel rispetto delle competenze delle regioni, provvede a valorizzare il merito, a rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio. A tal fine, pone in essere specifici interventi per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che intendano iscriversi al sistema universitario della Repubblica per portare a termine il loro percorso formativo.
4. Il Ministero, nel rispetto della liberta' di insegnamento e dell'autonomia delle universita', indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualita', trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attivita' svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione nazionale, nonche' con la valutazione dei risultati conseguiti.
5. La distribuzione delle risorse pubbliche deve essere garantita in maniera coerente con gli obiettivi e gli indirizzi strategici per
il sistema e le sue componenti, definiti ai sensi del comma 4.
6. Sono possibili accordi di programma tra le singole universita' o aggregazioni delle stesse e il Ministero al fine di favorire la competitivita' delle universita', migliorandone la qualita' dei risultati, tenuto conto degli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale.

Art. 2.
(Organi e articolazione interna delle universita')

1. Le universita' statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attivita' amministrativa e accessibilita' delle informazioni relative all'ateneo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dei seguenti organi:
1) rettore;
2) senato accademico;
3) consiglio di amministrazione;
4) collegio dei revisori dei conti;
5) nucleo di valutazione;
6) direttore generale;
b) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'universita' e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche; della responsabilita' del perseguimento delle finalita' dell'universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; della funzione di proposta del documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico, nonche' della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; della funzione di proposta del direttore generale ai sensi della lettera n) del presente comma, nonche' di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalita' previste dall'articolo 10; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;
c) determinazione delle modalita' di elezione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso le universita' italiane.
Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori della nuova sede, comportando altresi' lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso. Il posto che si rende in tal modo vacante puo' essere coperto solo in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;
d) durata della carica di rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile;
e) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di cui al comma 2, lettera c); ad approvare il regolamento di ateneo; ad approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera c), in materia di didattica e di ricerca, nonche' il codice etico di cui al comma 4; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 2, lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; ad esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'universita';
f) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unita', compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti; composizione per almeno due terzi con docenti di ruolo, almeno un terzo dei quali direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo;
g) durata in carica del senato accademico per un massimo di quattro anni e rinnovabilita' del mandato per una sola volta;
h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonche' di vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'; della competenza a deliberare, previo parere del senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilita', nonche', su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di cui alla lettera b) del presente comma; del dovere di trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera a), numero 6), del presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 10; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), e dell'articolo 24, comma 2, lettera d);
i) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti, secondo modalita' previste dallo statuto, tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale; non appartenenza ai ruoli dell'ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, di un numero di consiglieri non inferiore a tre nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici membri e non inferiore a due nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a undici; previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso; possibilita' di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale dell'intero consiglio;
l) previsione, nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, del rispetto, da parte di ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici;
m) durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilita' del mandato per una sola volta;
n) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile;
determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformita' a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico;
o) attribuzione al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonche' dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;
p) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso; nomina dei componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un massimo di quattro anni; rinnovabilita' dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima universita'; iscrizione di almeno due componenti al Registro dei revisori contabili;
q) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all' ateneo, il cui curriculum e' reso pubblico nel sito internet dell'universita'; il coordinatore puo' essere individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo;
r) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonche' della funzione di verifica dell'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle universita', in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;
s) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte; di essere componente di altri organi dell'universita' salvo che del consiglio di dipartimento; di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e nell'ANVUR; decadenza per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuita' alle sedute dell'organo di appartenenza.
2. Per le medesime finalita' ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le universita' statali modificano, altresi', i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:
a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie;
b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle universita' con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unita', afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;
c) previsione della facolta' di istituire tra piu' dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinita' disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalita' e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;
d) previsione della proporzionalita' del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni dell'ateneo, anche in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo stesso, fermo restando che il numero delle stesse non puo' comunque essere superiore a dodici;
e) previsione della possibilita', per le universita' con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unita', di darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata alla quale vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a) e c);
f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonche', in misura complessivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti scelti, con modalita' definite dagli statuti, tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attivita' assistenziali di competenza della struttura, ove previste;
attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalita' determinate dallo statuto;
durata triennale della carica e rinnovabilita' della stessa per una sola volta. La partecipazione all'organo di cui alla presente lettera non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese;
g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di cui alla presente lettera non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese;
h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 1, lettere f), i) e q), nonche' alle lettere f) e g) del presente comma, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'universita'; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilita' per una sola volta;
i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilita' di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti;
l) rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilita' dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attivita' di studio e di ricerca e l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera;
m) introduzione di sanzioni da irrogare in caso di violazioni del
codice etico.
3. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, proprie modalita' di organizzazione, nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attivita' amministrativa e accessibilita' delle informazioni relative all'ateneo di cui al comma 1 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
4. Le universita' che ne fossero prive adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un codice etico della comunita' universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'ateneo. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunita' universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunita'. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il senato accademico.
5. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 1 e 2 e' predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione. La partecipazione all'organo di cui al presente comma non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. Ad eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente le modifiche statutarie e' adottato con delibera del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
6. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il Ministero assegna all'universita' un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalita', con il compito di predisporre le necessarie modifiche statutarie.
7. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo, e' trasmesso al Ministero che esercita il controllo previsto all'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso.
8. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale, i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.
9. Gli organi collegiali delle universita' decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto. Il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 e' prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo. Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso previste alla data dell'elezione dei rettori eletti, o in carica, se successive al predetto anno accademico. Il mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati eletti ovvero stanno espletando il primo mandato e' prorogato di due anni e non e' rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo periodo del presente comma.
10. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di cui al comma 1, lettere d), g) e m), sono considerati anche i periodi gia' espletati nell'ateneo alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti.
11. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
12. Il rispetto dei principi di semplificazione, razionale dimensionamento delle strutture, efficienza ed efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri di valutazione delle universita' valevoli ai fini dell'allocazione delle risorse, secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, adottate dall'ateneo ai sensi del presente articolo, perdono efficacia nei confronti dello stesso le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 16, comma 4, lettere b) ed f), della legge 9 maggio 1989, n. 168;
b) l'articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 3.
(Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa)

1. Al fine di migliorare la qualita', l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, nell'ambito dei principi ispiratori della presente riforma di cui all'articolo 1, due o piu' universita' possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attivita' o strutture, ovvero fondersi.
2. La federazione puo' avere luogo, altresi', tra universita' ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, nonche' all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificita' dei partecipanti.
3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilita' finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federazione, il progetto deve prevedere le modalita' di governance della federazione, l'iter di approvazione di tali modalita', nonche' le regole per l'accesso alle strutture di governance, da riservare comunque a componenti delle strutture di governance delle istituzioni che si federano. I fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione della federazione o fusione degli atenei possono restare nella disponibilita' degli atenei che li hanno prodotti, purche' indicati nel progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal Ministero.
4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti organi di ciascuna delle istituzioni interessate, e' sottoposto per l'approvazione all'esame del Ministero, che si esprime entro tre mesi, previa valutazione dell'ANVUR e dei rispettivi comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al presente articolo, il progetto di cui al comma 3 dispone, altresi', in merito a eventuali procedure di mobilita' dei professori e dei ricercatori, nonche' del personale tecnico-amministrativo. In particolare, per i professori e i ricercatori, l'eventuale trasferimento avviene previo espletamento di apposite procedure di mobilita' ad istanza degli interessati. In caso di esito negativo delle predette procedure, il Ministro puo' provvedere, con proprio decreto, al trasferimento del personale interessato disponendo, altresi', in ordine alla concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a seguito dei processi di revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa e della conseguente disattivazione dei corsi di studio universitari, delle facolta' e delle sedi universitarie decentrate, ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

TITOLO II
NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Art. 4.
(Fondo per il merito)

1. E' istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito denominato «fondo», finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale individuati, per gli iscritti al primo anno per la prima volta, mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali standard di valutazione. Il fondo e' destinato a:
a) erogare premi di studio, estesi anche alle esperienze di formazione da realizzare presso universita' e centri di ricerca di Paesi esteri;
b) fornire buoni studio, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito. Nei limiti delle risorse disponibili sul fondo, sono esclusi dall'obbligo della restituzione gli studenti che hanno conseguito il titolo di laurea ovvero di laurea specialistica o magistrale con il massimo dei voti ed entro i termini di durata normale del corso;
c) garantire finanziamenti erogati per le finalita' di cui al presente comma.
2. Gli interventi previsti al comma 1 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
3. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalita' di attuazione del presente articolo ed in particolare:
a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard e i criteri nazionali standard di valutazione di cui al comma 1;
b) i criteri e le modalita' di attribuzione dei premi e dei buoni, nonche' le modalita' di accesso ai finanziamenti garantiti;
c) i criteri e le modalita' di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nell'attivita' lavorativa;
d) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalita' per la loro eventuale differenziazione;
e) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;
f) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;
g) le modalita' di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;
h) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;
i) i criteri e le modalita' di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;
l) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonche' di assistenza a studenti e universita' in merito alle modalita' di accesso agli interventi di cui al presente articolo;
m) le modalita' di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonche' dell'esposizione del fondo;
n) le modalita' di selezione con procedura competitiva dell'istituto o degli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie;
o) la previsione, nell'ambito della programmazione degli accessi alle borse di studio, di riservare la quota del 10 per cento agli studenti iscritti nelle universita' della regione in cui risultano residenti.
4. L'ammissione, a seguito del relativo bando di concorso, presso i collegi universitari legalmente riconosciuti e presso i collegi di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, costituisce un titolo valutabile per i candidati, ai fini della predisposizione delle graduatorie per la concessione dei contributi di cui al comma 3.
5. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, e' svolto dal Ministero, secondo modalita' individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina altresi' il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonche' le modalita' di predisposizione e svolgimento delle stesse.
6. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati. I corrispettivi asserviti all'esercizio della garanzia dello Stato sono depositati su apposito conto aperto presso la Tesoreria statale.
8. Il fondo, gestito dal Ministero di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e' alimentato con:
a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, societa', enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalita' del fondo, a specifici usi;
b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a);
c) i corrispettivi di cui al comma 7, da utilizzare in via esclusiva per le finalita' di cui al comma 1, lettera c);
d) i contributi di cui al comma 3, lettera h), e al comma 5, da utilizzare per le finalita' di cui al comma 6.
9. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalita' con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) tra i propri componenti.
10. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «del Fondo per il merito degli studenti universitari».

Art. 5.
(Delega in materia di interventi per la qualita' e l'efficienza del sistema universitario)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) valorizzazione della qualita' e dell'efficienza delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita'; valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici, mediante la previsione di una apposita disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli stessi anche ai fini della concessione del finanziamento statale; valorizzazione della figura dei ricercatori;
realizzazione di opportunita' uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi;
b) revisione della disciplina concernente la contabilita', al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneita', e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei;
c) introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti ex ante;
d) revisione, in attuazione del titolo V della parte II della Costituzione, della normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore, e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle universita' statali.
2. L'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), ad eccezione di quanto previsto al comma 3, lettera g), e al comma 4, lettera l), non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), dovranno essere quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ai principi di riordino di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attivita' di ricerca, nonche' di sostenibilita' economico-finanziaria;
b) introduzione di un sistema di valutazione periodica basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole universita' e dalle loro articolazioni interne;
c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualita' e dell'efficacia delle proprie attivita' da parte delle universita', anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g);
d) definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualita' degli atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai Ministri dell'istruzione superiore dei Paesi aderenti all'Area europea dell'istruzione superiore;
e) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle universita' allo scopo annualmente predeterminate;
f) previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti, quali strutture a carattere residenziale, di rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale, che assicurano agli studenti servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli atenei, di requisiti e di standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento da parte del Ministero e successivo accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti da almeno cinque anni; rinvio ad apposito decreto ministeriale della disciplina delle procedure di iscrizione, delle modalita' di verifica della permanenza delle condizioni richieste, nonche' delle modalita' di accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi accreditati;
g) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attivita', nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 29, comma 22, primo periodo.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione di un sistema di contabilita' economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI), garantendo, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilita' finanziaria, in conformita' alla disciplina adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilita' di tutte le attivita' dell'ateneo;
c) previsione che gli effetti delle misure di cui alla presente legge trovano adeguata compensazione nei piani previsti alla lettera d); comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza annuale, dei risultati della programmazione triennale riferiti al sistema universitario nel suo complesso, ai fini del monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica;
d) predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare, entro intervalli di percentuali definiti dal Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilita' finanziaria, i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano comporti la non erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle unita' di personale che eccedono i limiti previsti;
e) determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata;
f) introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'universita', cui collegare l'attribuzione all'universita' di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, sentita l'ANVUR;
g) previsione della declaratoria di dissesto finanziario nell'ipotesi in cui l'universita' non possa garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili ovvero non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi;
h) disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con previsione dell'inoltro da parte del Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a predispone, entro un termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro da sottoporre all'approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un quinquennio; previsione delle modalita' di controllo periodico dell'attuazione del predetto piano;
i) previsione, per i casi di mancata predisposizione, mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione del piano, del commissariamento dell'ateneo e disciplina delle modalita' di assunzione da parte del Governo, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, della delibera di commissaria-mento e di nomina di uno o piu' commissari, ad esclusione del rettore, con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro finanziario;
l) previsione di un apposito fondo di rotazione, distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al fondo di finanziamento ordinario per le universita', a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei;
m) previsione che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera l) del presente comma siano quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene al principio e criterio direttivo dell'attribuzione di una quota non superiore al 10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e fondati su: la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo; la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato, o, nel caso delle facolta' di medicina e chirurgia, di scuola di specializzazione, nella medesima universita'; la percentuale dei professori reclutati da altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari; il grado di internazionalizzazione del corpo docente.
6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi, quali borse di studio, trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi, gia' disponibili a legislazione vigente, per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei piu' alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;
b) garantire agli studenti la piu' ampia liberta' di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario;
c) definire i criteri per l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio, di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
d) favorire il raccordo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le universita' e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle predette istituzioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria;
e) prevedere la stipula di specifici accordi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi;
f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse.
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 6, di concerto con il Ministro della gioventu', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni.
8. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessita' della materia trattata dai decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli effetti finanziari dagli stessi derivanti, la loro quantificazione e' effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della citata legge n. 196 del 2009, che da' conto della neutralita' finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
9. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalita' e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

Art. 6.
(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)

1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori e' a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attivita' annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e' pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.
2. I professori svolgono attivita' di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalita' stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' ad attivita' di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.
3. I ricercatori di ruolo svolgono attivita' di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalita' stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' ad attivita' di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.
4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonche' ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonche' compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi e' attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo e' conservato altresi' nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna universita', nei limiti delle disponibilita' di bilancio e sulla base di criteri e modalita' stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.
5. All'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo e' conservato altresi' nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli».
6. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma 1 e' esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.
7. Le modalita' per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attivita' didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresi' la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonche' in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilita' gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle universita' a valutare positivamente o negativamente le attivita' dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attivita' di ricerca ai fini del comma 8.
8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonche' dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
9. La posizione di professore e ricercatore e' incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilita' di costituire societa' con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilita' formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
L'esercizio di attivita' libero-professionale e' incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo.
10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attivita' di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attivita' di collaborazione scientifica e di consulenza, attivita' di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonche' attivita' pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresi' svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonche' compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purche' non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'universita' di appartenenza, a condizione comunque che l'attivita' non rappresenti detrimento delle attivita' didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'universita' di appartenenza.
11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attivita' didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresi', con l'accordo dell'interessato, le modalita' di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalita' di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno puo' essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attivita' di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e' ripartito in proporzione alla durata e alla quantita' dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni.
12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attivita' libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purche' non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito e' incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilita'. Possono altresi' svolgere attivita' didattica e di ricerca presso universita' o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilita' con l'adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle attivita' di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e' considerato in proporzione alla durata e alla quantita' dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza.
13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della resente legge, il Ministero, di concerto con il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Conferenza dei presidi delle facolta' di medicina e chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le universita' e le regioni per regolare i rapporti in materia di attivita' sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale.
14. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attivita' didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 e' di competenza delle singole universita' secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto puo' essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico.
Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente e' conferita al Fondo di ateneo per la premialita' dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9.

Art. 7.
(Norme in materia di mobilita' dei professori e dei ricercatori)

1. I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivita' presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.
2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 e' disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. E' ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico e' espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi e' a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
3. Al fine di incentivare la mobilita' interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario. L'incentivazione della mobilita' universitaria e' altresi' favorita dalla possibilita' che il trasferimento di professori e ricercatori possa avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti.
4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'universita' di appartenenza conservano la titolarita' dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.
5. Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e modalita' per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilita' interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica.

Art. 8.
(Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari gia' in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici:
a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;
b) invarianza complessiva della progressione;
c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:
a) a
Avv. Antonino Sugamele

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