LEGGE 23 settembre 2011, n. 169 Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo
LEGGE 23 settembre 2011, n. 169
Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla
storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo. (11G0210)
GU n. 243 del 18-10-2011
testo in vigore dal: 2-11-2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Contributi in favore della Societa' internazionale per lo studio del
medioevo latino e della Fondazione Ezio Franceschini
1. Per sostenere le attivita' di ricerca storica, filologica e
bibliografica sulla cultura latina del medioevo italiano ed europeo,
e' concesso alla Societa' internazionale per lo studio del medioevo
latino (SISMEL), con sede in Firenze, un contributo annuo di 600.000
euro a decorrere dall'anno 2012.
2. E' concesso alla Fondazione Ezio Franceschini, con sede in
Firenze, un contributo annuo di 450.000 euro a decorrere dall'anno
2012.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2, utilizzabili esclusivamente
per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, sono versati dal
Ministero per i beni e le attivita' culturali entro il 30 giugno di
ciascun anno. La SISMEL e la Fondazione Ezio Franceschini, entro il
30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmettono
al Ministero per i beni e le attivita' culturali una relazione
sull'impiego dei contributi medesimi.
Art. 2
Contributo in favore dell'Istituto storico italiano
per il medio evo
1. E' concesso all'Istituto storico italiano per il medio evo, con
sede in Roma, un contributo annuo di 500.000 euro a decorrere
dall'anno 2012.
2. Il contributo di cui al comma 1, utilizzabile esclusivamente per
lo svolgimento delle attivita' istituzionali, e' versato dal
Ministero per i beni e le attivita' culturali entro il 30 giugno di
ciascun anno. L'Istituto storico italiano per il medio evo, entro il
30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmette al
Ministero per i beni e le attivita' culturali una relazione
sull'impiego del contributo medesimo.
Art. 3
Contributo in favore del Centro italiano di studi
sull'alto medioevo
1. E' concesso alla Fondazione Centro italiano di studi sull'alto
medioevo, con sede in Spoleto, un contributo annuo di 450.000 euro a
decorrere dall'anno 2012.
2. Il contributo di cui al comma 1, utilizzabile esclusivamente per
lo svolgimento delle attivita' istituzionali, e' versato dal
Ministero per i beni e le attivita' culturali entro il 30 giugno di
ciascun anno. La Fondazione Centro italiano di studi sull'alto
medioevo, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento, trasmette al Ministero per i beni e le attivita'
culturali una relazione sull'impiego del contributo medesimo.
Art. 4
Disposizioni concernenti l'Edizione nazionale
dei testi mediolatini d'Italia
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e' istituita l'Edizione
nazionale dei testi mediolatini d'Italia (ENTMI), disciplinata dalle
disposizioni del presente articolo. Essa succede, in tutti i rapporti
attivi e passivi, all'Edizione nazionale dei testi mediolatini,
istituita con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 16 gennaio 2001.
2. L'ENTMI cura la pubblicazione, in edizione critica, dei testi
composti in Italia in lingua latina fra il V e il XV secolo, secondo
il programma deliberato dalla commissione scientifica di cui al comma
3, lettera d), e comunicato al Ministero per i beni e le attivita'
culturali. A questo fine essa attribuisce gli incarichi e puo'
acquisire le dotazioni materiali e scientifiche necessarie.
3. Sono organi dell'ENTMI:
a) il presidente;
b) il vicepresidente, scelto dal presidente dell'Istituto storico
italiano per il medio evo, sentito il consiglio direttivo del
medesimo Istituto;
c) il segretario tesoriere;
d) la commissione scientifica.
4. L'incarico di componente della commissione scientifica dura sei
anni ed e' rinnovabile. Salvo quanto previsto dal comma 3, lettera
b), i componenti sono nominati con decreto del Ministro per i beni e
le attivita' culturali, su proposta del presidente dell'ENTMI, previa
deliberazione motivata della commissione scientifica in carica.
5. In sede di prima attuazione, la commissione scientifica
dell'ENTMI e' costituita dai componenti della commissione scientifica
dell'Edizione nazionale dei testi mediolatini, in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge. Alla scadenza del terzo e del
quinto anno successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, si procede al rinnovo di un terzo della commissione
scientifica, iniziando dai componenti piu' anziani per nomina e, a
parita' di data di nomina, piu' anziani per eta'.
6. La commissione scientifica elegge tra i propri componenti il
presidente e il segretario tesoriere. Il mandato del presidente, del
vicepresidente e del segretario tesoriere dura tre anni ed e'
rinnovabile.
7. La commissione scientifica delibera e aggiorna il programma di
attivita' dell'ENTMI, affida a propri componenti o a studiosi
italiani o stranieri la predisposizione delle edizioni critiche di
cui al comma 2 e la revisione degli elaborati presentati,
deliberandone il compenso.
8. La commissione scientifica si riunisce almeno una volta all'anno
per deliberare sul programma di attivita', sul bilancio di previsione
e sul rendiconto della gestione dell'anno precedente, che sono
trasmessi al Ministero per i beni e le attivita' culturali entro il
30 aprile di ogni anno. Essa puo' nominare al proprio interno un
comitato esecutivo, determinandone le competenze.
9. Al presidente, al vicepresidente, al segretario tesoriere e ai
componenti della commissione scientifica e del comitato esecutivo non
possono essere attribuiti gettoni di presenza o compensi comunque
denominati, salvo quanto previsto dal comma 7. E' ammesso il rimborso
delle spese documentate.
10. All'ENTMI e' attribuito un contributo annuo di 70.000 euro a
decorrere dall'anno 2012, utilizzabile esclusivamente per lo
svolgimento delle attivita' istituzionali di cui al comma 2. L'ENTMI
puo' ricevere altresi' contributi dalle amministrazioni statali,
dalle regioni, dagli enti locali e da istituzioni e soggetti pubblici
e privati.
11. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 7, della
legge 1° dicembre 1997, n. 420.
Art. 5
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari
a 2.070.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Gli enti e le istituzioni di cui alla presente legge, nello
svolgimento delle attivita' di ricerca e di organizzazione e
promozione degli studi sulla storia e sulla cultura del medioevo
italiano ed europeo, secondo i rispettivi statuti, curano il
coordinamento delle iniziative da ciascuno promosse adottando le
opportune forme di consultazione, di programmazione e di
collaborazione, anche sulla base di convenzioni eventualmente
stipulate fra essi e con altri soggetti pubblici o privati, italiani
e stranieri.
2. Resta fermo che gli enti e le istituzioni di cui alla presente
legge possono ricevere contributi da amministrazioni statali,
regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 settembre 2011
19-10-2011 00:00
Richiedi una Consulenza