LEGGE 12 luglio 2011, n. 135 Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.
LEGGE 12 luglio 2011, n. 135
Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei
superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.
(11G0170)
GU n. 185 del 10-8-2011
testo in vigore dal: 11-8-2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
La seguente legge:
Art. 1
Interventi in favore dei familiari delle vittime e in favore dei
superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau
1. Al presidente della comunita' comprensoriale della Val
Venosta/Vinschgau e' assegnata la somma di 800.000 euro per l'anno
2011 e di 2.200.000 euro per l'anno 2012 per speciali elargizioni in
favore dei familiari delle vittime del disastro ferroviario della Val
Venosta/Vinschgau del 12 aprile 2010 e in favore di coloro che a
causa del disastro hanno riportato lesioni gravi o gravissime.
Art. 2
Individuazione dei beneficiari e criteri di assegnazione e
corresponsione delle elargizioni
1. Il presidente della comunita' comprensoriale della Val
Venosta/Vinschgau, d'intesa con il presidente della provincia
autonoma di Bolzano, individua i familiari delle vittime e i soggetti
che hanno riportato lesioni gravi o gravissime e determina la somma
spettante a ciascuno di essi nell'ambito dell'importo complessivo di
cui all'articolo 1, secondo i criteri stabiliti nei commi 2 e 3 del
presente articolo.
2. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti ai familiari delle
vittime sono corrisposte secondo il seguente ordine, nella misura
determinata in proporzione allo stato di effettiva necessita' del
beneficiario:
a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al
quale e' stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e
del coniuge a cui e' stata addebitata la separazione con sentenza
passata in giudicato, al convivente more uxorio e ai figli a carico;
b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di
coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata sentenza, anche non
definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio o di coniuge a cui e' stata addebitata la separazione con
sentenza passata in giudicato;
c) ai genitori;
d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;
e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti
l'evento.
3. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime e'
attribuita una somma determinata in proporzione alla gravita' delle
lesioni subite e allo stato di effettiva necessita'. All'attribuzione
delle elargizioni di cui alla presente legge si provvede nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1.
Art. 3
Procedure per l'assegnazione delle elargizioni
1. Le elargizioni di cui all'articolo 2 sono assegnate con
provvedimento del presidente della comunita' comprensoriale della Val
Venosta/Vinschgau.
2. Le elargizioni di cui all'articolo 2 sono esenti da ogni imposta
o tassa e sono assegnate in aggiunta a ogni altra somma cui i
soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi
della normativa vigente.
Art. 4
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
800.000 euro per l'anno 2011 e a 2.200.000 euro per l'anno 2012, si
provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dall'articolo 60,
comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, per l'anno 2012,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo
anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 2011
14-08-2011 00:00
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