La visita fiscale non è più obbligatoria. Discrezione del Dirigente. Orari ed obblighi.
La visita fiscale è un accertamento, predisposto dal datore di lavoro o dall'INPS, per verificare l'effettivo stato di malattia del dipendente assente.
Anche il datore di lavoro del dipendente privato può richiedere una visita fiscale attraverso l'ASL o ASP (Azienda Sanitaria Locale o Provinciale).
Con la manovra finanziaria (decreto-legge del 6 luglio 2011, convertito nella Legge 111 giorno 16 luglio) all'articolo 16 elimina l'obbligatorietà dell'accertamento della malattia per i dipendenti pubblici, che così diventa a discrezione del dirigente.
Con il Collegato Lavoro alla Finanziaria per il 2010 (legge 1167 del Marzo 2010), il certificato di malattia cartaceo è stato sostituito, anche nel settore privato, dal certificato elettronico. Il medico compila il certificato di malattia online, in una sezione nel sito dell'INPS, che invia in automatico il certificato malattia alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del datore di lavoro, presso il sito Italia.gov (ogni persona giuridica è obbligata ad averne una).
Non appena è rilasciato il certificato di malattia (entro al massimo un giorno), l'informazione è visibile a tutti i soggetti che possono richiedere o effettuare la visita fiscale (INPS, INAIL, ASL o ASP, datore di lavoro).
Il lavoratore è tenuto alla reperibilità nelle fasce orarie stabilite dalla legge, nel luogo indicato al datore e per tutto il periodo di malattia assegnato, dal medico curante, nel certificato.
I contratti nazionali obbligano il lavoratore in malattia ad avvisare tempestivamente il datore e a fornire un indirizzo dove è reperibile, che può differire da quello di residenza. Il medico dell'ASL deve recarsi al domicilio indicato dal lavoratore, negli orari di reperibilità imposti dalla legge.
Orario visite fiscali:
Per i dipendenti privati gli orari delle visite fiscali sono 7 giorni su 7 con la reperibilità nelle fasce orarie:
dalle 10:00 alle 12:00
dalle 17:00 alle 19:00
A decorrere dal 04.02.2010 i dipendenti della Pubblica Amministrazione devono essere reperibili per la visita medico-fiscale nelle seguenti ore (anche nei giorni non lavorativi e festivi):
dalle 9:00 alle 13:00
dalle 15:00 alle 18:00
Si ha l'esclusione dall'obbligo di reperibilità nei casi in cui l'assenza per malattia sia dovuta a:
patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
infortuni sul lavoro;
patologie per riconosciuta causa di servizio;
stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Si considerano inoltre esonerati dall'obbligo di reperibilità i dipendenti pubblici nei confronti dei quali sia già stata effettuata la visita fiscale, per il periodo indicato nella prognosi.
05-09-2011 00:00
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