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Sentenza

Impianti Radio Base per la telefonia: validi gli accordi plurilaterali TAR Sicil...
Impianti Radio Base per la telefonia: validi gli accordi plurilaterali TAR Sicilia-Catania, sez. I, ordinanza 29.04.2011 n° 579
T.A.R.

Sicilia - Catania

Sezione I

Ordinanza 29 aprile 2011, n. 579

N. 00579/2011 REG.ORD.CAU.
N. 00183/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 183 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Vodafone Omnitel N.V., rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Figuera, Mario Libertini, con domicilio eletto presso Mario Libertini in Catania, viale XX Settembre, 70;

contro

Comune di Canicattini Bagni, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Tringali, con domicilio eletto presso avv. Santi Pappalardo, in Catania, via Umberto, 200;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) del provvedimento dello Sportello Unico delle attività Produttive del Comune di Canicattini Bagni prot. n. 7 del 12.11.2010, con cui si rigetta la DIA Vodafone del 27.10.2010 relativa all'installazione di una stazione radio base in c.da Garofolo su struttura preesistente di proprietà H3G (all. A);

2) del parere negativo espresso dall'Ufficio Tecnico comunale con nota prot. n. 2095 del 03.11.2010 (all. B);

3) ove occorra, dei verbali delle conferenze di servizi del 23.02.2007 e del 25.02.2008 (all. C),

4) di ogni altro atto antecedente o successivo, comunque connesso presupposto o consequenziale.

E PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 30 DEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Canicattini Bagni;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso ed i motivi aggiunti non sembrano assistiti dal necessario fumus boni iuris, in considerazione del fatto che la società ricorrente ha partecipato a precedenti accordi plurilaterali formalizzati in data 25.02.2008 (che appaiono validi e vincolanti) aventi ad oggetto l'individuazione dei siti comunali idonei all'installazione delle antenne di telefonia mobile, tra i quali non è compreso quello oggetto dell'odierna controversia;

P.Q.M.

Respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Biagio Campanella, Presidente

Salvatore Schillaci, Consigliere

Francesco Bruno, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 29/04/2011

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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