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Sentenza

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca D.M. N 74...
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca D.M. N 74
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
D.M. N 74
VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall'art. 22 della legge 23.12.98 n. 448 e dall'art. 20 della legge 23.12.1999, n. 488;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del Comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53; come modificata dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007;
VISTO il decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito dalla legge 4 giugno 2004 n. 143;
VISTO il decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004;
VISTO l'art. 2, commi 411 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
VISTO l'art. 64 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 , convertito dalla legge del 6 giugno 2008 n. 133;
VISTO il DL. N. 70 del13 maggio 2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del 12 luglio 2011-che all'art.9 c. 19 , fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;
VISTO in particolare l'art. 9 c. 17, del succitato DL 13 maggio 2011 convertito con L. n. 106 del 12 luglio 2011, che prevede, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'art. 64 della L. 133 del 6 agosto 2008; tanto al fine di garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza e stabilità nella pianificazione degli organici della scuola;
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VISTO il CCNL relativo al personale del comparto scuola , ai sensi dell'art.9 c.17, del DL 13 maggio 2011, n. 70, convertito con L. n. 106 del del 12 luglio 2011 stipulato in data 4 agosto 2011 tra l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali;-
VISTO il Decreto Interministeriale del 3 agosto 2011 che definisce la programmazione triennale delle assunzioni prevedendo il seguente piano:
- per l'anno scolastico 2011/2012, 30.300 unità di personale docente ed educativo, di cui 10.000 a completamento della richiesta di assunzioni effettuata per l'anno scolastico 2010/2011, con retrodatazione giuridica al medesimo anno e utilizzando per le assunzioni le graduatorie ad esaurimento vigenti nell' anno 2010/2011, e di 36.000 unità di personale ATA, da autorizzare con le procedure previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
-Per ciascuno degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, l'assunzione nel numero massimo, rispettivamente di 22.000 unità di personale docente ed educativo e di 7.000 unità di personale ATA, tenendo conto dei pensionamento e dell'attuazione a regime del processo di riforma previsto dall'art. 64 della legge 6 agosto 2008 n, 133, f in ogni caso previa verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica circa la concreta fattibilità del piano nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
CONSIDERATO che è in corso di emanazione il DPR di autorizzazione alle assunzioni per l'anno scolastico 2011/2012
CONSIDERATO che già prima del processo di razionalizzazione degli organici previsto dall'art. 64 della L. 133 del 6 agosto 2008 si registrava un esubero complessivo di 3393 unità di personale docente ed educativo;
CONSIDERATO che con il primo anno di applicazione della surriferita normativa l'esubero è aumentato del 155,17% nel valore complessivo, con un incremento diversamente distribuito tra scuola secondaria di secondo grado, dove si è registrato un aumento del 59,10%, alcuni decrementi nelle scuole speciali del secondo grado e nell'infanzia, e con un incremento notevolissimo, invece, nella scuola primaria, 706,85% e secondaria di primo grado, 896,52%;
CONSIDERATO che nel secondo anno del piano triennale volto alla razionalizzazione degli organici del personale della scuola, l'esubero si è incrementato complessivamente del 20% registrandosi, però, una diminuzione dell' esubero nella scuola secondaria di primo grado pari a -52,26% e una drastica diminuzione nel “trend” di crescita dell'esubero nella scuola primaria , dove si è avuto un incremento del 40,65%, e nella scuola secondaria di secondo grado dove si è avuto un decremento della percentuale di esubero dal 59 al 51%;
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CONSIDERATO che nell'ultimo anno di applicazione del piano triennale di razionalizzazione l'esubero risulta aumentato di appena il 2% , registrandosi valori in diminuzione assoluti: -10,78% per la scuola primaria, -56,17% per la scuola secondaria di secondo grado e -46,55% per il personale educativo, a fronte di una ulteriore diminuzione nel trend percentuale dell'esubero nella scuola secondaria di secondo grado che è stato del 27%;
CONSIDERATO, pertanto, che l'esubero è destinato a ridursi per tutti i gradi di istruzione ed a permanere nella scuola secondaria di secondo grado solo in relazione a quelle classi di concorso che necessitano di una riconversione o di riqualificazione professionale del personale;
CONSIDERATO che nell'a.s. 2010-11, ultimo anno del triennio previsto dalla L. 244 /07 per la stabilizzazione del 70% dell'organico di sostegno ,sono stati assegnati 5000 posti per assunzioni in ruolo, pari al 50% dei posti vacanti di sostegno;
CONSIDERATA l'esigenza di coprire tutte le disponibilità di posti vacanti al fine di una migliore tutela del disabile;
CONSIDERATA l'urgenza di disporre la ripartizione dei contingenti di assunzione a tempo indeterminato tra i diversi gradi di istruzione e profili professionali, in tempi congrui, nel rispetto del termine del 31 agosto 2011 per l'efficacia delle assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dall'inizio dell'a.s. 2011-2012
TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in ordine alla consistenza dei posti disponibili e vacanti del personale docente, educativo ed ATA delle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'a.s. 2011/2012,
D E C R E T A
ART. 1
Contingente
1.1 Il contingente di 10.000 assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo, con retrodatazione all'anno scolastico 2010/2011 è da effettuarsi, come previsto dal D.I. del 3 agosto 2011, utilizzando le graduatorie ad esaurimento vigenti nell'a.s. 2010-2011;
1.2 Il contingente di 20.300 assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo, relativo all'anno scolastico 2011/2012 è da
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effettuarsi utilizzando le graduatorie ad esaurimento relative al triennio 2011/2012 – 2012/2013 e 2013/2014.
ART. 2
Personale docente ed educativo
2.1 Il contingente di assunzioni di cui all'articolo 1 per il personale docente ed educativo è definito, in coerenza al reale fabbisogno di personale.
Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano disponibili e vacanti per l'intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.
2.2 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli indetti nell'anno 1999 - ovvero, in caso di mancata indizione tra le graduatorie dei precedenti concorsi - e le graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2.3 Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'art. 3 e all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli e alle graduatorie ad esaurimento.
2.4 Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati in assenza o per esaurimento delle graduatorie sopra indicate o perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico di diritto, è consentito, fermo restando il limite del contingente provinciale assegnato, destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi. Tale compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto e, per i posti di sostegno, con particolare attenzione alle tipologie di posto che presentino basse disponibilità e sempre tenendo conto delle modifiche degli ordinamenti e dei curricula in corso. Al personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata una sede provvisoria.
ART. 3
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
3.1 Nell'ambito del contingente complessivo di 36.000 unità, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, viene determinato, tenendo conto, prioritariamente, di quei profili professionali numericamente e qualitativamente destinati a permanere a conclusione dell'intero processo di razionalizzazione e, poi, delle disponibilità di posti residuati dopo l'espletamento
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delle procedure di mobilità di cui al CCNI 16.02.2010 del personale appartenente ai vari profili professionali, salvaguardando, prioritariamente, le assunzioni sulle disponibilità uniche esistenti per ciascun profilo professionale nelle diverse province.
3.2 Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le assunzioni vengono effettuate sui posti che risultino disponibili e vacanti per l'intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dal CCNI 15.07.2010.
3.3 Le assunzioni sono effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti aggiornate a seguito dell'espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all'O.M. 23 febbraio 2009, n. 21 ed hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2011 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio. Le assunzioni nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono effettuate, prioritariamente, in base alle graduatorie dell'ultima sessione di concorsi indetta ai sensi della O.M. 10.7.1995, n. 117, graduatorie divenute permanenti a seguito del disposto dell' art. 6, comma 10, della Legge 3.5.1999, n. 124, - ovvero, in caso di esaurimento delle stesse, in base alle graduatorie di cui all'art. 9 del CCNI 3.12.2010 concernente la mobilità professionale dall'area inferiore all'area immediatamente superiore, successivamente, secondo le disposizioni contenute nell'art. 7, comma 7 del D.M. 146/2000 e nel D.M. 14 dicembre 1992, concernente i concorsi per esami e titoli a posti di coordinatore amministrativo.
3.4 Le assunzioni nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2011 ed economica dal 1° settembre successivo al superamento da parte dell'interessato delle prove finali dello specifico corso di formazione.
3.5 Nel limite del contingente sopraindicato si applicano le riserve di cui agli artt. 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
ART. 4
Assegnazione sede
4.1 Al personale di cui all'art. 2 e all'art. 3 sarà, comunque, assegnata una sede provvisoria al fine di consentirne la partecipazione alle operazione di mobilità per l'assegnazione della sede definitiva.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
ROMA, 10 agosto 2011
IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini
Avv. Antonino Sugamele

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