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Sentenza

Il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabiliz...
Il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”.
Il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138
“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”

Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo sviluppo

(Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2011)

Il Presidente della Repubblica;
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica al fine di garantire la stabilita' del Paese con riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale  e  di instabilita' dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede di Unione Europea, nonche' di adottare misure dirette a  favorire  lo sviluppo   e   la   competitivita'   del   Paese   e   il    sostegno dell'occupazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 12 agosto 2011;
Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana 
il seguente decreto-legge: 

Titolo I
DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA  

Art. 1
Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica 

1.  In  anticipazione  della  riforma  volta  ad  introdurre  nella Costituzione la regola del pareggio  di  bilancio,  si  applicano  le disposizioni di cui al presente titolo. Gli  importi  indicati  nella tabella di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla voce “indebitamento”, riga “totale”, per gli anni 2012 e  2013,  sono incrementati, rispettivamente, di  6.000  milioni  di  euro  e  2.500 milioni di  euro.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia  e  delle finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti tra i Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi nella  voce ”saldo netto da finanziare”. L'importo previsto, per l'anno 2012,  al primo periodo del presente comma puo' essere ridotto  di  un  importo fino al 50 per cento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7, comma 6, in considerazione dell'effettiva applicazione  dell'articolo 7, commi da 1 a 6, del presente decreto.

2. All'articolo 10, comma 1, del citato  decreto-legge  n.  98  del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono soppresse le  parole: ”e,   limitatamente   all'anno   2012,   il   fondo   per   le   aree sottoutilizzate”.

3. Le amministrazioni  indicate  nell'articolo  74,  comma  1,  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti  organizzativi  prevista  dal predetto articolo 74 e dall'articolo  2,  comma  8-bis,  del  decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito  con  modificazioni  dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono,  anche  con  le  modalita' indicate nell'articolo 41, comma 10, del  decreto-legge  30  dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012,  un'ulteriore  riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e  delle  relative dotazioni organiche, in misura non  inferiore  al  10  per  cento  di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del  predetto  articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del  personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli  enti  di  ricerca, apportando una ulteriore riduzione non  inferiore  al  10  per  cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di  organico  di tale personale risultante a seguito  dell'applicazione  del  predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009.

4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo  2012  e'  fatto  comunque  divieto,  a decorrere  dalla  predetta  data,  di  procedere  ad  assunzioni   di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai  sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo  30  marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni.  Fino  all'emanazione  dei provvedimenti  di  cui  al  comma  3  le  dotazioni  organiche   sono provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti  coperti  alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente decreto; sono fatte salve le procedure  concorsuali  e  di  mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo  n.  165  del  2001  avviate  alla predetta data.

5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4  il  personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari,  la  Presidenza del Consiglio, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il  Corpo della polizia penitenziaria, i  magistrati,  l'Agenzia  italiana  del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa  vigente,  nonche'  le strutture del comparto  sicurezza,  delle  Forze  armate,  del  Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  e  quelle  del  personale  indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.  165  del 2001. Continua a trovare  applicazione  l'art.  6,  comma  21-sexies, primo periodo del decreto legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.  Restano  ferme  le  vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

6.  All'articolo  40  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011 convertito con legge n. 111 del  2011,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter, le parole: “del 5 per cento per l'anno 2013  e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014″, sono  sostituite  dalle seguenti: “del 5 per cento per l'anno 2012  e  del  20  per  cento  a decorrere dall'anno 2013″; nel medesimo comma , in fine, e'  aggiunto il seguente periodo: “Al fine di garantire gli effetti finanziari  di cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla riduzione di cui al primo  periodo,  puo'  essere  disposta,  con  decreto  del Presidente del consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote  delle imposte indirette, inclusa l'accisa.”;

b) al comma 1-quater, primo periodo,  le  parole:  “30  settembre 2013″, sono sostituite  dalle  seguenti:  “30  settembre  2012″;  nel medesimo periodo, le parole: “per l'anno 2013″, sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2012, nonche' a  16.000  milioni  di  euro  per l'anno 2013″.

7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge  n.  98  del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il primo periodo,  e' inserito il seguente: “Nella ipotesi prevista dal primo  periodo  del presente comma ovvero nel  caso  in  cui  non  siano  assicurati  gli obiettivi di risparmio  stabiliti  ai  sensi  del  comma  2,  con  le modalita' previste dal citato primo periodo puo' essere disposto, nel rispetto degli equilibri di bilancio  pluriennale,  il  differimento, senza interessi, del pagamento della tredicesima mensilita' dovuta ai dipendenti delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  in  tre  rate annuali posticipate. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni tecniche per l'attuazione del presente comma”.

8. All'articolo 20, comma 5, del citato  decreto-legge  n.  98  del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, le parole: “per gli anni 2013 e successivi”, sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2012 e successivi”;

b) alla lettera a), le parole:  “per  800  milioni  di  euro  per l'anno 2013 e” sono soppresse; nella medesima lettera, le parole:  “a decorrere  dall'anno  2014″,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   “a decorrere dall'anno 2012″;

c) alla lettera b), le parole: “per 1.000  milioni  di  euro  per l'anno 2013 e” sono soppresse; nella medesima lettera, le parole:  “a decorrere  dall'anno  2014″,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   “a decorrere dall'anno 2012″;

d) alla lettera c), le parole:  “per  400  milioni  di  euro  per l'anno 2013″, sono sostituite dalle seguenti:  “per  700  milioni  di euro  per  l'anno  2012″;  nella  medesima  lettera,  le  parole:  “a decorrere  dall'anno  2014″,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   “a decorrere dall'anno 2013″;

e) alla lettera d), le parole: “per 1.000  milioni  di  euro  per l'anno 2013″ sono sostituite dalle seguenti: “per  1.700  milioni  di euro  per  l'anno  2012″;  nella  medesima  lettera,  le  parole:  “a decorrere  dall'anno  2014″,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   “a decorrere dall'anno 2013″.

9. All'articolo  20,  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011 convertito con legge n. 111 del  2011,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole:  “a  decorrere  dall'anno  2013″,  sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno 2012″;

b) al comma 3, le parole:  “a  decorrere  dall'anno  2013″,  sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno 2012″; nel medesimo comma, il secondo periodo e' soppresso; nel medesimo comma, al  terzo periodo sostituire le parole “di cui a  primi  due  periodi”  con  le seguenti: “di cui al primo periodo”.

10. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: “A  decorrere  dall'anno 2013″, sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall'anno 2012″;

b) al comma 1, lettera a), le parole:  “per  l'anno  2013″,  sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2012 e 2013″;

c) al comma 2, le  parole:  “Fino  al  31  dicembre  2012″,  sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2011″.

11.  La  sospensione  di  cui  all'articolo   1,   comma   7,   del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  non  si  applica,  a decorrere dall'anno 2012, con  riferimento  all'addizionale  comunale all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  di  cui  al  decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo  5  del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23;  sono  fatte  salve  le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5.

12. L'importo della manovra prevista dal comma 8  per  l'anno  2012 puo' essere complessivamente ridotto di un importo  fino  al  50  per

cento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7,  comma  6,  in considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo 7, commi  da

1 a 6, del presente  decreto.  La  riduzione  e'  distribuita  tra  i comparti interessati con decreto del Ministro dell'economia  e  delle

finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. La soppressione  della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo

17, comma 6, del decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.  68,  nella tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre  1998,  n.  435, recante “Regolamento recante norme di  attuazione  dell'articolo  56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la  determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione”, ha  efficacia a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di conversione del presente decreto, anche in assenza  del  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato articolo  17, comma 6, del decreto legislativo  n.  68  del  2011.  Per  tali  atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta provinciale  di  trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto previsto per  gli  atti  non soggetti ad IVA. Le province, a  decorrere  dalla  medesima  data  di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto, percepiscono  le  somme  dell'imposta  provinciale  di   trascrizione conseguentemente loro spettanti.

13. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodo: “Dall'anno 2012 il  fondo di cui al presente comma e' ripartito,  d'intesa  con  la  Conferenza Stato-regioni,  sulla  base  di  criteri  premiali   individuati   da un'apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La predetta  struttura  svolge compiti  di  monitoraggio  sulle  spese  e  sull'organizzazione   del trasporto  pubblico  locale.  Il  50  per  cento  delle  risorse   e' attribuito, in particolare,  a  favore  degli  enti  collocati  nella classe degli enti piu' virtuosi; tra  i  criteri  di  virtuosita'  e' comunque  inclusa  l'attribuzione  della  gestione  dei  servizi   di trasporto con procedura ad evidenza pubblica.”.

14. All'articolo  15  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: “1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in  cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non  sia deliberato nel termine  stabilito  dalla  normativa  vigente,  ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per  due  esercizi consecutivi,  i  relativi  organi,  ad  eccezione  del  collegio  dei revisori o sindacale, decadono ed e' nominato un commissario  con  le modalita'  previste  dal  citato  comma  1;   se   l'ente   e'   gia' commissariato, si procede alla nomina di  un  nuovo  commissario.  Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta  le  misure necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio' non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1.  Nell'ambito delle misure  di  cui  al  precedente  periodo  il  commissario  puo' esercitare  la  facolta'  di  cui  all'articolo  72,  comma  11,  del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con  legge  6  agosto 2008, n. 133,  anche  nei  confronti  del  personale  che  non  abbia raggiunto l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.”.

15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n.  78  del  2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,  dopo  la parola “emesse” sono aggiunte le  parole  “o  contratte”  e  dopo  le parole “concedere prestiti”, sono  aggiunte  le  seguenti:  “o  altre forme di assistenza finanziaria”.

16.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  72,  comma  11,   del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge  6  agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014.

17. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo  30  dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: “accogliere la richiesta”, sono sostituite dalle seguenti: “trattenere in  servizio  il  dipendente”; nel medesimo periodo, la parola: “richiedente”, e'  sostituita  dalla seguente: “dipendente”;

b) al terzo periodo, le parole: “La domanda di”, sono  sostituite dalle seguenti: “La disponibilita' al”;

c) al quarto periodo, le  parole:  “presentano  la  domanda”,  e' sostituita dalle seguenti: “esprimono la disponibilita'”.

18. Al fine di assicurare la massima funzionalita' e flessibilita', in  relazione  a  motivate  esigenze  organizzative,   le   pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono  disporre,  nei  confronti del personale appartenente alla carriera  prefettizia  ovvero  avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro  incarico  prima  della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla  normativa  o dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento  a  condizione  che,  ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di  altri fondi analoghi.

19. All'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30  marzo 2001, n. 165,  in  fine  sono aggiunte  le  seguenti  parole:  “;  il trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza  sia  presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la  necessaria neutralita' finanziaria.”.

20. All'articolo  18  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, le parole ” 2020″, “2021″, “2022″, “2023″,  “2024″,  “2025″, ”2031″ e  “2032″  sono  sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti: ”2016″, “2017″, “2018″, “2019″, “2020″, “2021″, “2027″ e “2028″.

21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento  ai  soggetti che maturano i requisiti  per  il  pensionamento  a  decorrere  dalla predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole “anno scolastico  e  accademico”  inserire  la seguente: “dell'anno successivo”. Resta  ferma  l'applicazione  della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore  del  presente  comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.

22. Con effetto dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla  predetta  data  all'articolo  3  del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni  con legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole “decorsi sei mesi  dalla  cessazione  del rapporto  di  lavoro.”  sono  sostituite  dalle  seguenti:   “decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di  servizio  prevista  dalle  norme  di  legge  o   di   regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi  dalla  cessazione del rapporto di lavoro.”;

b)  al  comma  5  sono  soppresse  le   seguenti   parole:   “per raggiungimento dei limiti  di  eta'  o  di  servizio  previsti  dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a  riposo  d'ufficio  a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle   norme    di    legge    o    di    regolamento    applicabili nell'amministrazione,”.

23. Resta  ferma  l'applicazione  della  disciplina  vigente  prima dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento  prima  della  data  di  entrata  in vigore del presente decreto e,  limitatamente  al  personale  per  il quale la decorrenza del trattamento pensionistico e' disciplinata  in base al comma 9 dell'articolo 59 della legge  27  dicembre  1997,  n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i  soggetti  che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31  dicembre 2011.

24. A decorrere dall'anno  2012  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente,  sono stabilite  annualmente  le  date  in  cui  ricorrono  le   festivita' introdotte con legge dello Stato non conseguente ad  accordi  con  la Santa Sede, nonche' le celebrazioni nazionali  e  le  festivita'  dei Santi Patroni in modo tale che, sulla base della piu' diffusa  prassi europea, le stesse cadano il venerdi' precedente  ovvero  il  lunedi' seguente  la  prima   domenica   immediatamente   successiva   ovvero coincidano con tale domenica.

25. La dotazione del fondo per interventi strutturali  di  politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata , per l'anno  2012,  di  2.000 milioni di euro.

26. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n. 133, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:  “Fermo  restando quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267, per procedere alla  liquidazione  degli  importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, in luogo della deliberazione  consiliare  di cui al medesimo articolo 194, comma 1,  del  decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 26 e'  sufficiente  una  determina  dirigenziale  del Comune.

27. Il comma 17 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio  2010,

n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30  luglio  2010,  n.

122, e' sostituito dal seguente: “17.  Il  Commissario  straordinario

del Governo puo' estinguere, nei limiti dell'articolo 2  del  decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo  2011,  i  debiti

della gestione  commissariale  verso  Roma  Capitale,  diversi  dalle

anticipazioni  di  cassa  ricevute,  ad  avvenuta  deliberazione  del

bilancio di previsione per gli anni 2011 – 2013, con la  quale  viene

dato espressamente atto dell'adeguatezza e dell'effettiva  attuazione

delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse  finalizzate

a  garantire  l'equilibrio   economico-finanziario   della   gestione

ordinaria, nonche' subordinatamente  a  specifico  motivato  giudizio

sull'adeguatezza ed effettiva attuazione  delle  predette  misure  da

parte dell'organo di revisione, nell'ambito del parere sulla proposta

di bilancio di  previsione  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma  1

dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

28. La commissione di cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  citato

decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011  e'

integrata con un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle

finanze.

29. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di'  cui  all'art.

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi  i

magistrati, su  richiesta  del  datore  di  lavoro,  sono  tenuti  ad

effettuare la prestazione in luogo di lavoro  e  sede  diversi  sulla

base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e  produttive  con

riferimento   ai   piani   della   performance   o   ai   piani    di

razionalizzazione,  secondo  criteri   ed   ambiti   regolati   dalla

contrattazione collettiva di comparto. Nelle  more  della  disciplina

contrattuale si fa  riferimento  ai  criteri  datoriali,  oggetto  di

informativa preventiva, e il trasferimento e'  consentito  in  ambito

del  territorio  regionale  di  riferimento;  per  il  personale  del

Ministero dell'interno il trasferimento puo' essere disposto anche al

di fuori del territorio regionale di riferimento. Dall'attuazione del

presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico

della finanza pubblica.

30. All'aspettativa di cui all'articolo 1,  comma  5,  del  decreto

legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15  luglio  2011,  n.

111, si applica la disciplina prevista dall'articolo 8 comma 2  della

legge 15 luglio 2002 n. 145;  resta  ferma  comunque  l'applicazione,

anche nel caso di collocamento in aspettativa,  della  disciplina  di

cui all'articolo 7-vicies quinquies  del  decreto  legge  31  gennaio

2005, n.  7,  convertito  con  legge  31  marzo  2005,  n.  43,  alle

fattispecie ivi indicate.

31. Gli enti pubblici non  economici  inclusi  nell'elenco  di  cui

all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2011,  n.  196,  con

una dotazione organica inferiore alle settanta unita', con esclusione

degli ordini professionali  e  loro  federazioni,  delle  federazioni

sportive, degli enti la cui funzione consiste nella  conservazione  e

nella  trasmissione  della   memoria   della   Resistenza   e   delle

deportazioni, anche con riferimento alle leggi  20  luglio  2000,  n.

211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge  30  marzo

2004, n.  92,  istitutiva  del  Giorno  del  ricordo,  nonche'  delle

Autorita' portuali e degli enti parco, sono soppressi al  novantesimo

giorno dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Sono

esclusi  dalla  soppressione  gli  enti,  di   particolare   rilievo,

identificati con apposito decreto del Presidente  del  Consiglio  dei

ministri da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata

in vigore del presente decreto. Le  funzioni  esercitate  da  ciascun

ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante  ovvero,

nel  caso  di  pluralita'  di  amministrazioni  vigilanti,  a  quella

titolare delle maggiori competenze nella materia che ne  e'  oggetto.

L'amministrazione  cosi'  individuata  succede  a  titolo  universale

all'ente  soppresso,  in  ogni  rapporto,  anche  controverso,  e  ne

acquisisce le risorse finanziarie,  strumentali  e  di  personale.  I

rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  alla   prima   scadenza

successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere  rinnovati

o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,

su proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze  le  funzioni

commissariali di gestioni liquidatorie di  enti  pubblici  ovvero  di

stati  passivi,  riferiti  anche  ad  enti  locali,  possono   essere

attribuite a societa' interamente posseduta dallo Stato.

32. All'articolo 19, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo

2001, n. 165, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: “Nell'ipotesi

prevista  dal  terzo  periodo  del  presente  comma,  ai  fini  della

liquidazione del trattamento di fine servizio,  comunque  denominato,

nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto  del

Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,  e  successive

modificazioni,  l'ultimo   stipendio   va   individuato   nell'ultima

retribuzione percepita prima del  conferimento  dell'incarico  avente

durata inferiore a tre anni.”. La disposizione del presente comma  si

applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata

in vigore del presente decreto nonche' agli incarichi aventi comunque

decorrenza successiva al 1° ottobre 2011.

33. All'articolo 1, comma 2, del citato  decreto-legge  n.  98  del

2011 convertito con legge n.  111  del  2011,  il  primo  periodo  e'

sostituito dal seguente: “La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si

applica, oltre che alle cariche e  agli  incarichi  negli  organismi,

enti e istituzioni, anche  collegiali,  di  cui  all'allegato  A  del

medesimo  comma,  anche  ai   segretari   generali,   ai   capi   dei

dipartimenti, ai dirigenti di prima  fascia,  ai  direttori  generali

degli enti e ai titolari  degli  uffici  a  questi  equiparati  delle

amministrazioni centrali dello Stato.”.

 

                               Art. 2  

                 Disposizioni in materia di entrate 

 

1.  In  considerazione  della   eccezionalita'   della   situazione

economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede

europea, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, in deroga  all'articolo

3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul reddito complessivo di  cui

all'articolo 8 del testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

e successive modificazioni, di importo superiore a 90.000 euro  lordi

annui, e' dovuto un contributo di solidarieta' del 5 per cento  sulla

parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonche'  del

10 per cento sulla parte eccedente 150.000  euro.  Il  contributo  di

solidarieta'  e'  deducibile  dal  reddito  complessivo,   ai   sensi

dell'articolo 10 del  citato  testo  unico  n.  917  del  1986.  Sono

abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del  decreto

legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' quelle di cui all'articolo  18,

comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni,  dalla   legge   15   luglio   2011,   n.   111.   Per

l'accertamento,  la  riscossione  e  il  contenzioso  riguardante  il

contributo di solidarieta', si applicano le disposizioni vigenti  per

le imposte sui  redditi.  Qualora  dall'applicazione  del  contributo

derivi  un  aggravio  di  prelievo  superiore   a   quello   che   si

determinerebbe applicando ai fini IRPEF l'aliquota marginale  del  48

per cento allo scaglione di reddito di cui all'articolo 11, comma  1,

lettera e), del predetto testo unico delle imposte  sui  redditi,  il

contribuente puo' optare per l'assolvimento dell'imposta sul  reddito

delle persone fisiche cosi' calcolata  in  luogo  del  contributo  di

solidarieta'. Il predetto contributo non si applica alle retribuzioni

o indennita' assoggettate alla riduzione prevista  dall'articolo  13,

comma 1.

2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da

emanare entro il 30 settembre 2011, sono determinate le modalita'  di

attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, garantendo l'assenza

di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando  il  coordinamento

tra le disposizioni  di  cui  al  comma  1  e  quelle  contenute  nei

soppressi articoli 9, comma 2, del  decreto-legge  n.  78  del  2010,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122  del  2010,  e  18,

comma 22-bis, del decreto-legge  n.  98  del  2011,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

3.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze-Amministrazione

autonoma dei monopoli  di  Stato,  con  propri  decreti  dirigenziali

adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del

presente decreto, emana tutte le disposizioni in  materia  di  giochi

pubblici utili al fine di assicurare maggiori  entrate,  potendo  tra

l'altro introdurre nuovi giochi,  indire  nuove  lotterie,  anche  ad

estrazione istantanea, adottare nuove modalita' di gioco  del  Lotto,

nonche' dei  giochi  numerici  a  totalizzazione  nazionale,  variare

l'assegnazione della percentuale della posta di  gioco  a  montepremi

ovvero a vincite in denaro, la misura del  prelievo  erariale  unico,

nonche' la percentuale del compenso  per  le  attivita'  di  gestione

ovvero  per  quella  dei  punti  vendita.   Il   Direttore   generale

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' proporre  al

Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  disporre  con  propri

decreti,  entro  il  31  dicembre  2011,  tenuto  anche   conto   dei

provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi  di  vendita  al

pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente  intervenuti,  l'aumento

dell'aliquota  di  base  dell'imposta  di  consumo  sulle   sigarette

prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.

504 e successive modificazioni. L'attuazione delle  disposizioni  del

presente comma assicura maggiori entrate in misura  non  inferiore  a

1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.  Le  maggiori

entrate derivanti dal presente comma  sono  integralmente  attribuite

allo Stato.

4. A fini di  adeguamento  alle  disposizioni  adottate  in  ambito

comunitario  in  tema  di  prevenzione  dell'utilizzo   del   sistema

finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'

criminose e di finanziamento del terrorismo, le  limitazioni  all'uso

del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi

1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,

sono    adeguate    all'importo    di    euro     duemilacinquecento;

conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49,  le  parole:

«30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».

5. All'articolo 12 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.

471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:

“2-sexies. Qualora siano state  contestate  a  carico  di  soggetti

iscritti in albi ovvero ad ordini  professionali,  nel  corso  di  un

quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere  il

documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi,

e' disposta in ogni caso la  sanzione  accessoria  della  sospensione

dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad

un mese. In caso di recidiva,  la  sospensione  e'  disposta  per  un

periodo da quindici giorni a sei mesi.  In  deroga  all'articolo  19,

comma 7, del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  il

provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di

sospensione  sono  comunicati  all'ordine  professionale  ovvero   al

soggetto competente alla  tenuta  dell'albo  affinche'  ne  sia  data

pubblicazione  sul  relativo   sito   internet.   Si   applicano   le

disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.

2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al  comma  2-sexies

siano  commesse  nell'esercizio  in  forma  associata  di   attivita'

professionale, la sanzione accessoria di cui  al  medesimo  comma  e'

disposta nei confronti di tutti gli associati.”.

6. Le ritenute, le imposte sostitutive  sugli  interessi,  premi  e

ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui  redditi  diversi  di

cui all'articolo 67, comma 1, lettere  da  c-bis  a  c-quinquies  del

medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura  del

20 per cento.

7. La  disposizione  di  cui  al  comma  6  non  si  applica  sugli

interessi, premi e ogni altro provento di  cui  all'articolo  44  del

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917  e

sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera  c-ter),

ovvero sui redditi di  capitale  e  sui  redditi  diversi  di  natura

finanziaria del medesimo decreto nei seguenti casi:

a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto

del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601  ed

equiparati;

b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui  al

decreto emanato ai sensi dell'articolo  168-bis  del  medesimo  testo

unico;

c)  titoli  di  risparmio  per  l'economia  meridionale  di   cui

all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.

8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica  altresi'  agli

interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater  del  decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili

di cui all'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  al  risultato  netto  maturato

delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo

5 dicembre 2005, n. 252.

9. La misura dell'aliquota di  cui  al  comma  6  si  applica  agli

interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui  all'articolo  44

del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1°

gennaio 2012.

10. Per i  dividendi  e  proventi  ad  essi  assimilati  la  misura

dell'aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli percepiti dal  1°

gennaio 2012.

11. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo  2,

comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.  239,  la  misura

dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e

ad ogni altro  provento  di  cui  all'articolo  44  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917  maturati  a

partire dal 1° gennaio 2012.

12. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui  all'articolo

7 del decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461,  la  misura

dell'aliquota di cui al comma 6 si applica sui risultati  maturati  a

partire dal 1° gennaio 2012.

13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,

n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: “I soggetti  indicati

nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso  obbligazioni,  titoli

similari e cambiali finanziarie, operano  una  ritenuta  del  20  per

cento, con obbligo di rivalsa,  sugli  interessi  ed  altri  proventi

corrisposti ai possessori”;

2) al comma 3, il secondo e terzo periodo sono soppressi;

3) il comma 3-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  “I  soggetti

indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono  i  proventi

di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del

testo unico delle imposte sui redditi approvato con  il  decreto  del

Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   ovvero

intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una

ritenuta con aliquota  del  20  per  cento.  Nel  caso  dei  rapporti

indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta  e'  operata,  in

luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi  e  gli

altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti”;

4) al comma 5, il terzo periodo e' soppresso;

b) all'articolo 26-quinquies, al comma 3, ultimo periodo, dopo le

parole “prospetti periodici” sono aggiunte le seguenti: “al netto  di

una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di

cui all'articolo 31 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli

Stati inclusi  nella  lista  di  cui  al  decreto  emanato  ai  sensi

dell'articolo 168-bis del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi

approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre

1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze

sono  stabilite  le  modalita'  di  individuazione  della  quota  dei

proventi di cui al periodo precedente.”;

c) all'articolo 27:

1) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;

2) al comma 3, all'ultimo periodo,  le  parole  “quattro  noni”

sono sostituite dalle seguenti: “di un quarto”.

14. Nella legge 23 marzo 1983, n. 77, all'articolo 10-ter, dopo  il

comma 2 e' aggiunto il seguente comma: “2-bis. I proventi di  cui  ai

commi 1 e 2 sono determinati al  netto  di  una  quota  dei  proventi

riferibili alle obbligazioni e altri titoli di  cui  all'articolo  31

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601

ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli  Stati  inclusi  nella

lista di cui al decreto emanato ai sensi  dell'articolo  168-bis  del

testo unico delle imposte sui redditi approvato con  il  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di

individuazione  della  quota  dei  proventi   di   cui   al   periodo

precedente.”.

15. Nel testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato  con  il

decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, le parole “commi 1-bis e 1-ter” sono

sostituite dalle parole “comma 1-bis”;

b) all'articolo 73,  il  comma  5-quinquies,  e'  sostituito  dal

seguente: “Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con

sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con  sede  in

Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento  nel  territorio  dello

Stato, di cui all'articolo  11-bis  del  decreto-legge  30  settembre

1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  novembre

1983, n. 649, e successive  modificazioni,  non  sono  soggetti  alle

imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono

a titolo di imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal  comma

2 dell'articolo 26 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed

altri proventi dei conti correnti e depositi bancari  e  le  ritenute

previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo

26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo 10-ter  della

legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.”.

16. Nel decreto-legge 28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con

modificazioni, nella legge 4 agosto 1990,  n.  227,  all'articolo  4,

comma 1, le parole “e 1-ter” sono soppresse.

17.  Nella  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,   il   comma   115

dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: “Se i titoli indicati nel

comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della  Repubblica

29 settembre 1973, n. 600 sono emessi da  societa'  o  enti,  diversi

dalle  banche,  il  cui  capitale  e'  rappresentato  da  azioni  non

negoziate in mercati regolamentati  degli  Stati  membri  dell'Unione

europea e degli Stati aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico

europeo che sono inclusi nella lista di cui al  decreto  ministeriale

emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle  imposte

sui redditi di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, gli  interessi  passivi  sono

deducibili a condizione che, al momento di  emissione,  il  tasso  di

rendimento effettivo non  sia  superiore:  a)  al  doppio  del  tasso

ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed  i  titoli  similari

negoziati in mercati regolamentati  degli  Stati  membri  dell'Unione

europea e degli Stati aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico

europeo che sono inclusi nella lista di  cui  al  citato  decreto,  o

collocati mediante offerta al  pubblico  ai  sensi  della  disciplina

vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento

aumentato di due terzi, delle  obbligazioni  e  dei  titoli  similari

diversi dai precedenti. Qualora  il  tasso  di  rendimento  effettivo

all'emissione superi i limiti  di  cui  al  periodo  precedente,  gli

interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei

predetti tassi sono indeducibili dal reddito di impresa. Con  decreto

del Ministro dell'economia e delle  finanze  i  limiti  indicati  nel

primo  periodo  possono  essere  variati  tenendo  conto  dei   tassi

effettivi di remunerazione delle obbligazioni e dei  titoli  similari

rilevati nei mercati regolamentati italiani.  I  tassi  effettivi  di

remunerazione  sono  rilevati  avendo   riguardo,   ove   necessario,

all'importo  e  alla  durata  del  prestito  nonche'  alle   garanzie

prestate.”.

18. Nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) il comma 1-ter e' abrogato;

2) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: “L'imposta  di

cui al comma 1-bis si  applica  sugli  interessi  ed  altri  proventi

percepiti dai soggetti indicati al comma 1.”;

3) nel comma 2,  le  parole  “commi  1,  1-bis  e  1-ter”  sono

sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole “commi 1 e 1-bis”;

b) all'articolo 3, comma 5, le parole “commi 1-bis e 1-ter”  sono

sostituite dalle parole “comma 1-bis”;

c) all'articolo 5, le  parole  “commi  1,  1-bis  e  1-ter”  sono

sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole “commi 1 e 1-bis”.

19.  Nel  decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, al comma 2, dopo l'ultimo periodo e'  aggiunto

il seguente: “Ai fini del presente comma, i redditi diversi derivanti

dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui  all'articolo  31  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601  ed

equiparati e dalle obbligazioni  emesse  dagli  Stati  inclusi  nella

lista di cui al decreto emanato ai sensi  dell'articolo  168-bis  del

testo unico delle imposte sui redditi approvato con  il  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  sono  computati

nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;”;

b) all'articolo 6, al comma 1, dopo l'ultimo periodo e'  aggiunto

il seguente: “Ai  fini  del  presente  articolo,  i  redditi  diversi

derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo

31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.

601 ed equiparati e dalle obbligazioni  emesse  dagli  Stati  inclusi

nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo  168-bis

del medesimo testo unico sono computati nella  misura  del  62,5  per

cento dell'ammontare realizzato;”;

c) all'articolo 7:

1) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  “la

ritenuta  prevista  dal  comma  2  dell'articolo  26  del  D.P.R.  29

settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi  dei  conti

correnti bancari;”;

2) al comma 3, lettera c), le parole  “del  12,50  per  cento”,

ovunque ricorrano, sono soppresse;

3) al comma 4, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto  il  seguente:

“Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e

dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del  Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n.  601  ed  equiparati  e  dalle

obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto

emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle  imposte

sui redditi approvato con il decreto del Presidente della  Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella  misura  del  62,5  per

cento dell'ammontare realizzato;”.

20. Nel decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, all'articolo  6,

comma 1, le parole “del 12,50 per cento” sono soppresse.

21. Nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,  all'articolo

17, comma 3, le parole “del 12,50 per cento,” sono soppresse.

22. Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia  di

adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle

discipline prudenziali nazionali,  emessi  da  intermediari  vigilati

dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e  diversi  da

azioni e titoli similari, si applica il  regime  fiscale  di  cui  al

decreto legislativo 1° aprile 1996,  n.  239.  Le  remunerazioni  dei

predetti strumenti finanziari sono in ogni caso  deducibili  ai  fini

della determinazione del reddito del soggetto emittente; resta  ferma

l'applicazione dell'articolo 96 e dell'articolo  109,  comma  9,  del

testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.  La  presente

disposizione si applica con  riferimento  agli  strumenti  finanziari

emessi a decorrere dal 20 luglio 2011.

23. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1,  lettera  g-quater),

del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  il  decreto

del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  da

assoggettare a ritenuta, ai sensi  dell'articolo  6  della  legge  26

settembre  1985,  n.  482,  o  a  imposta   sostitutiva,   ai   sensi

dell'articolo 26-ter del decreto del Presidente della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto di  una  quota  dei

proventi  riferibili  alle  obbligazioni  e  altri  titoli   di   cui

all'articolo 31  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli

Stati inclusi  nella  lista  di  cui  al  decreto  emanato  ai  sensi

dell'articolo 168-bis del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,

approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre

1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze

sono  stabilite  le  modalita'  di  individuazione  della  quota  dei

proventi di cui al periodo precedente.

24. Le disposizioni dei commi  da  13  a  23  esplicano  effetto  a

decorrere dal 1° gennaio 2012.

25. A decorrere dal 1°  gennaio  2012  sono  abrogate  le  seguenti

disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 20 del decreto-legge 8  aprile  1974,

n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno  1974,  n.

216;

b) i commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto-legge  20  giugno

1996, n. 323, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto

1996, n. 425.

26. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8,

per gli interessi e altri proventi soggetti  all'imposta  sostitutiva

di  cui  al  decreto  legislativo  1°  aprile  1996,  n.   239,   gli

intermediari di cui all'articolo 2, comma  2,  del  medesimo  decreto

provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di  cui

all'articolo 3 del citato decreto alla data del 31 dicembre 2011, per

le obbligazioni e titoli similari senza cedola o  con  cedola  avente

scadenza non inferiore a un anno dalla data  del  31  dicembre  2011,

ovvero in occasione della scadenza della cedola o  della  cessione  o

rimborso del titolo, per le obbligazioni e  titoli  similari  diversi

dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto

del valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011. Con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di

svolgimento delle operazioni di addebito e  di  accredito  del  conto

unico.

27. Ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera  g-quater),

del testo unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  derivanti  da

contratti  sottoscritti  fino  al  31  dicembre  2011,   si   applica

l'aliquota del 12,5 per cento sulla  parte  di  redditi  riferita  al

periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto  della

polizza ed il 31 dicembre 2011.  Ai  fini  della  determinazione  dei

redditi di cui al precedente periodo si  tiene  conto  dell'ammontare

dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi medesimi  e  del

tempo  intercorso  tra  pagamento  dei  premi  e  corresponsione  dei

proventi, secondo le disposizioni stabilite con decreto del  Ministro

dell'economia e delle finanze.

28. Le  minusvalenze,  perdite  e  differenziali  negativi  di  cui

all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a  c-quater),  del  testo

unico  delle  imposte  sui  redditi  approvato  con  il  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate fino

alla data del 31  dicembre  2011  sono  portate  in  deduzione  dalle

plusvalenze e dagli altri redditi diversi  di  cui  all'articolo  67,

comma 1, lettere da c-bis) a  c-quinquies),  del  testo  unico  delle

imposte sui redditi approvato con il  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente,  per

una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi  i

limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli  68,  comma  5,

del testo unico delle imposte sui redditi approvato  con  il  decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6,  comma

5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

29. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, agli effetti  della

determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di  cui  all'articolo

67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico  delle

imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o  valore  di

acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6

e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997,  n.  461,  puo'

essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti,  valute  estere,

metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti  finanziari,

rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, a  condizione  che

il contribuente:

a)  opti  per  la  determinazione,  alla   stessa   data,   delle

plusvalenze, delle minusvalenze e dei proventi  di  cui  all'articolo

44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte  sui  redditi,

approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre

1986,  n.  917,  derivanti  dalla  partecipazione  a   organismi   di

investimento collettivo in valori mobiliari di cui  all'articolo  73,

comma 5-quinquies, a organismi di investimento collettivo  in  valori

mobiliari di diritto estero, di cui  all'articolo  10-ter,  comma  1,

della legge 23 marzo 1983, n. 77;

b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva  eventualmente

dovuta, secondo i criteri di cui agli articoli  5  e  6  del  decreto

legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

30. Ai fini del comma 29,  nel  caso  di  cui  all'articolo  5  del

decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione di  cui  alla

lettera a) del comma 29  e'  esercitata,  in  sede  di  dichiarazione

annuale dei redditi e  si  estende  a  tutti  i  titoli  o  strumenti

finanziari detenuti;  l'imposta  sostitutiva  dovuta  e'  corrisposta

secondo le modalita' e nei termini previsti dal comma 4 dello  stesso

articolo 5. Nel caso di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21

novembre 1997, n. 461, l'opzione si estende a tutti i titoli, quote o

certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione e puo'

essere esercitata entro il 31 marzo 2012;  l'imposta  sostitutiva  e'

versata dagli intermediari  entro  il  16  maggio  2012,  ricevendone

provvista dal contribuente.

31. Ove non siano applicabili le disposizioni dei commi  29  e  30,

per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   derivanti   dalla

partecipazione agli organismi e fondi di cui  al  primo  periodo  del

presente comma l'opzione puo' essere esercitata  entro  il  31  marzo

2012,  con  comunicazione  ai  soggetti  residenti   incaricati   del

pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della  negoziazione

delle quote o azioni; l'imposta sostitutiva e' versata  dai  medesimi

soggetti  entro  il  16  maggio  2012,  ricevendone   provvista   dal

contribuente.

32. Le minusvalenze e perdite di  cui  all'articolo  67,  comma  1,

lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle  imposte  sui

redditi approvato con il decreto del Presidente della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917, derivanti dall'esercizio delle opzioni di  cui

al comma precedente sono portate in  deduzione  dalle  plusvalenze  e

dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1,  lettere

da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte  sui  redditi

approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre

1986, n. 917, realizzati successivamente, fino al 31  dicembre  2012,

per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare.

33. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui  all'articolo

7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,  n.  461,  gli  eventuali

risultati negativi di gestione rilevati alla  data  del  31  dicembre

2011 sono portati in deduzione dai  risultati  di  gestione  maturati

successivamente, per una quota  pari  al  62,5  per  cento  del  loro

ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati

negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del  decreto

legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

34. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono

stabilite le modalita' di applicazione dei commi da 29 a 32.

35. All'ultimo periodo del comma 4 bis dell'articolo 10 della legge

8 maggio 1998,  n.  146,  dopo  la  parola  “446″  sono  aggiunte  le

seguenti: “e che i contribuenti interessati  risultino  congrui  alle

risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in

relazione al periodo di imposta precedente”.  All'articolo  1,  comma

1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.

195, dopo le parole “o aree territoriali” sono aggiunte le  seguenti:

“, o per aggiornare o istituire gli indicatori  di  cui  all'articolo

10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146″.

36.  Le  maggiori  entrate  derivanti  dal  presente  decreto  sono

riservate all'Erario, per essere destinate alle esigenze  prioritarie

di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica  concordati  in

sede europea, anche alla luce della eccezionalita'  della  situazione

economica internazionale.”.

 

            Titolo II  

LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO

 SVILUPPO 

        

                               Art. 3 

         Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso 

   e all'esercizio delle professioni e delle attivita' economiche 

 

1. In attesa della revisione dell'articolo 41  della  Costituzione,

Comuni, Province, Regioni e  Stato,  entro  un  anno  dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,

adeguano  i  rispettivi  ordinamenti   al   principio   secondo   cui

l'iniziativa e  l'attivita'  economica  privata  sono  libere  ed  e'

permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge  nei

soli casi di:

a)  vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario   e   dagli

obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla liberta',  alla  dignita'  umana  e

contrasto con l'utilita' sociale;

d) disposizioni indispensabili per  la  protezione  della  salute

umana,  la   conservazione   delle   specie   animali   e   vegetali,

dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale  per  lo  sviluppo

economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al

comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili  con  quanto

disposto nel medesimo comma,  con  conseguente  diretta  applicazione

degli  istituti  della  segnalazione  di  inizio   di   attivita'   e

dell'autocertificazione con controlli successivi.  Nelle  more  della

decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al

comma 1 puo' avvenire  anche  attraverso  gli  strumenti  vigenti  di

semplificazione normativa.

4. L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo  di  cui

al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosita'  dei

predetti enti ai sensi dell'art. 20, comma 3,  del  decreto  legge  6

luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della

Costituzione  per  l'accesso  alle  professioni  regolamentate,   gli

ordinamenti   professionali   devono   garantire   che    l'esercizio

dell'attivita'  risponda  senza  eccezioni  ai  principi  di   libera

concorrenza, alla presenza diffusa dei  professionisti  su  tutto  il

territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita'  di  offerta

che  garantisca  l'effettiva  possibilita'  di  scelta  degli  utenti

nell'ambito della piu' ampia informazione  relativamente  ai  servizi

offerti. Gli  ordinamenti  professionali  dovranno  essere  riformati

entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto

per recepire i seguenti principi:

a) l'accesso alla professione e' libero e  il  suo  esercizio  e'

fondato e ordinato sull'autonomia e  sull'indipendenza  di  giudizio,

intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza

di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate

ad esercitare una certa professione  in  tutto  il  territorio  dello

Stato o in  una  certa  area  geografica,  e'  consentita  unicamente

laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca

una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita'  o,

in caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria,  della  sede

legale della societa' professionale;

b) previsione  dell'obbligo  per  il  professionista  di  seguire

percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base  di

appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali,  fermo  restando

quanto previsto dalla normativa  vigente  in  materia  di  educazione

continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di  formazione

continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato

sulla base di quanto  stabilito  dall'ordinamento  professionale  che

dovra' integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio  per  l'accesso  alla  professione

deve conformarsi a criteri che garantiscano  l'effettivo  svolgimento

dell'attivita' formativa e il suo adeguamento  costante  all'esigenza

di assicurare il miglior esercizio della professione. Al  tirocinante

dovra' essere corrisposto un equo compenso  di  natura  indennitaria,

commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare  l'accesso

al mondo del lavoro,  la  durata  del  tirocinio  non  potra'  essere

complessivamente superiore a tre anni  e  potra'  essere  svolto,  in

presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i  Consigli

Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Universita' e  Ricerca,  in

concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea  di

primo  livello  o  della  laurea  magistrale  o   specialistica.   Le

disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni

sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

d) il  compenso  spettante  al  professionista  e'  pattuito  per

iscritto  all'atto  del  conferimento   dell'incarico   professionale

prendendo come riferimento le tariffe professionali.  E'  ammessa  la

pattuizione  dei  compensi  anche  in   deroga   alle   tariffe.
Avv. Antonino Sugamele

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